ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00824

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 63 del 01/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: SCOTTO ARTURO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 01/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FAVA CLAUDIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11/09/2013


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 01/08/2013
Stato iter:
11/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/09/2013
Resoconto GIRO MARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
 
REPLICA 11/09/2013
Resoconto FAVA CLAUDIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/08/2013

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

DISCUSSIONE IL 11/09/2013

SVOLTO IL 11/09/2013

CONCLUSO IL 11/09/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00824
presentato da
SCOTTO Arturo
testo di
Giovedì 1 agosto 2013, seduta n. 63

   SCOTTO. — Al Ministro degli affari esteri, al Ministro per gli affari europei. — Per sapere – premesso che:
   nell'ottobre del 2012 la Repubblica di Cipro ha raggiunto un accordo col Governo israeliano per lo sfruttamento congiunto delle eventuali risorse presenti nei giacimenti di gas insistenti sulla zona economica esclusiva (ZEE) cipriota;
   nel novembre del 2012 la Turchia, attraverso le parole del Premier Recep Tayyip Erdogan e del Ministro per l'Europa Egemen Bagis in un'intervista al quotidiano turco  Hurriyet, avevano minacciato ritorsioni nei confronti dell'Unione europea e di quegli Stati che avessero avuto intenzione di prestare la loro collaborazione alla Repubblica di Cipro nelle operazioni di sfruttamento dei suddetti giacimenti di gas presenti nella zona economica esclusiva cipriota;
   l'edizione online de  Il Fatto Quotidiano del 31 luglio 2013, nell'articolo «Stampa greca: Missile turco contro nave italiana che lavorava per conto di Cipro» riporta la notizia pubblicata dal quotidiano greco  To Vilma secondo cui un missile di superficie sarebbe stato lanciato da una nave militare turca contro una nave italiana, la Odin Finder, gestita dalla Cyprus telecommunications authority, per impedirle di posizionare cavi sottomarini che dovrebbero servire per avviare i rilievi circa la presenza di idrocarburi nell'Egeo;
   il missile turco avrebbe sfiorato, secondo la ricostruzione della stampa ellenica, la nave italiana mentre essa operava al largo della costa cipriota, in piena zona economica esclusiva, costringendola ad un frettoloso rientro al porto cipriota di Paphos;
   il Governo di Nicosia ha definito l'accaduto «pericolosissimo» ed ha immediatamente convocato una riunione straordinaria del Comando Maggiore della Guardia Nazionale, a cui ha partecipato anche il Ministro della difesa cipriota, come riporta l'edizione online de  Il Fatto Quotidiano del 31 luglio 2013 nell'articolo «Stampa greca: Missile turco contro nave italiana che lavorava per conto di Cipro»;
   l'Ambasciatore italiano a Nicosia, Guido Cerboni, ha affermato di non voler rilasciare dichiarazioni se prima i fatti non verranno accertati ufficialmente;
   lo sfruttamento delle risorse minerali e in generale il controllo esclusivo su tutte le risorse economiche del suolo sottomarino antistante alle proprie coste è regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nota anche come Convenzione di Montego Bay, entrata in vigore nel 1994 ed adottata da circa 200 paesi;
   tale Convenzione regola l'estensione della sovranità territoriale degli Stati anche sulle acque marine antistanti alle loro coste, definendo contenuti e limiti di tale sovranità, e in virtù di tale Convenzione la sovranità dello Stato si estende per un massimo di 12 miglia ad una zona di mare adiacente alla sua costa, il cosiddetto mare territoriale, su cui lo Stato esercita le proprie prerogative in maniera molto simile a quanto accade sul suolo nazionale;
   la possibilità di sfruttamento in esclusiva di minerali, idrocarburi liquidi o gassosi, si estende invece su tutta la propria piattaforme continentale, intesa come il naturale prolungamento della terra emersa sino a che essa si mantiene ad una profondità più o meno costante prima di sprofondare negli abissi;
   il concetto di piattaforma continentale ha finito per sovrapporsi a quello di zona di sfruttamento esclusivo che consiste nella porzione di mare adiacente alle coste dello Stato che si estende sino a 200 miglia marine dalla costa, ed in questa estensione lo Stato costiero è il solo titolare del diritto di sfruttare tutte le risorse biologiche e minerali del suolo e del sottosuolo;
   la Turchia non può pretendere alcunché, in quanto la zona nord dell'isola, occupata abusivamente da 50mila militari turchi sin dal 1974, si è autoproclamata Repubblica turco cipriota del nord, ma non è riconosciuta né dall'Onu né dall'Unione europea mentre la Repubblica di Cipro fa parte dell'Unione europea e dell’ Eurozona;
   ciò è stato confermato nel succitato articolo dell'edizione online de Il Fatto Quotidiano dal professor Stelio Campanale, docente di diritto degli scambi internazionali alla libera università Mediterranea di Bari, il quale ha dichiarato che «l'ordinamento internazionale non consente ad enclavi, gruppi etnici o raggruppamenti di persone o territori comunque definitisi, di accampare di fronte alla comunità internazionale eguali diritti o di muovere analoghe pretese a quelli di Stati sovrani ed indipendenti», e che «l'autoproclamatasi Repubblica Turca di Cipro del Nord, a nome della quale il Governo turco sostiene l'esistenza di una pretesa su tali risorse è completamente destituita di fondamento»;
   questo è il terzo episodio, il secondo avvenuto nella zona economica esclusiva occidentale, di navi che operano per conto di Cipro infastidite da navi da guerra turche che contestano la sovranità stessa di Cipro, e con questo tipo di intimidazioni la Turchia sta cercando di spaventare le imprese straniere che intendono prendere parte alle future e ormai prossime trivellazioni proprio all'interno della tanto contestata area marina della ZEE di Cipro –:
   se sia a conoscenza degli avvenimenti descritti, quali misure siano già state prese in merito e quali azioni si intendano intraprendere al fine di accertare con accuratezza i fatti e di garantire la sicurezza delle navi italiane coinvolte nelle operazioni di sfruttamento dei giacimenti di gas presenti nella zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro.
(5-00824)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 settembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione III (Affari esteri)
5-00824

  Ringrazio l'onorevole Scotto per avermi concesso la possibilità di far chiarezza sull'episodio del presunto lancio di un missile di superficie da parte di una nave militare turca contro la nave italiana Odin Finder. Episodio su cui ha già avuto modo di riferire il Ministro Moavero Milanesi nella seduta della Camera dello scorso 7 agosto.
  Giovedì 25 luglio, la nave battente bandiera italiana «Odin Finder», impegnata ad effettuare rilievi geofisici del fondo marino al largo delle coste sud-occidentali della Repubblica di Cipro – per conto della società americana «TE SubCom» – veniva fermata da una nave militare turca e invitata a dirigersi verso la costa cipriota.
  Sin dalle fase iniziali, la nostra Ambasciata a Nicosia, in raccordo con il Ministero degli esteri, si è prontamente attivata per ricostruire la dinamica che aveva portato al fermo della «Odin Finder», fornendo al contempo tutta l'assistenza del caso all'equipaggio dell'imbarcazione ed alla società armatrice proprietaria della nave (GAS s.r.l.).
  A differenza di quanto riportato da una parte della stampa nazionale e internazionale, il fermo dell'imbarcazione italiana (avvenuto alle 16.40, ora locale) non risulta essere stato contraddistinto da azioni intimidatorie di alcun tipo.
  Il fermo della nave ad opera della marina militare turca è da ascriversi al fatto che parte delle attività che essa conduceva, su incarico della società americana «TE SubCom», interessa un'area della zona economica esclusiva di Cipro che la Turchia rivendica quale sua piattaforma continentale.
  Il rapporto che la Società armatrice proprietaria della «Odin Finder» ha trasmesso al Ministero degli esteri conferma che la nave, al momento del fermo, operava, su esplicita richiesta della società americana «TE SubCom», ad ovest del meridiano 32o 16’ 18” E e dunque nell'area contesa fra Turchia e Cipro.
  Il 31 luglio la società armatrice italiana comunicava al Ministero degli esteri di aver ricevuto dalla «TE SubCom» la richiesta di proseguire l'attività nell'area contesa e chiedeva indicazioni circa l'opportunità di operare nuovamente ad ovest del meridiano 32o 16’ 18” E.
  Posto che l'atteggiamento dell'Italia rispetto alla contesa turco-cipriota per la delimitazione di spazi marittimi è quello di scoraggiare iniziative che possano alimentare la controversia tra le parti in causa, si è raccomandato all'armatore di evitare la prosecuzione (o l'avvio) di attività in aree contese, limitando ogni ulteriore attività in acque su cui non esistano opposte rivendicazioni.
  Tenuto conto di quanto avvenuto ed in particolare dell'assenza di atteggiamenti intimidatori da parte della marina turca, non ravviso particolari situazioni di pericolo per la sicurezza delle navi italiane coinvolte nelle operazioni di sfruttamento dei giacimenti di gas presenti nella zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

CIPRO

EUROVOC :

sicurezza marittima

nave

impresa estera

commercio internazionale

convenzione ONU

forze navali

risorsa economica

trasporto marittimo