ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00783

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 61 del 30/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 30/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 30/07/2013
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 30/07/2013
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 30/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/07/2013
Stato iter:
31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 31/07/2013
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 31/07/2013
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 31/07/2013
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 31/07/2013

SVOLTO IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00783
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Martedì 30 luglio 2013, seduta n. 61

   GEBHARD, ALFREIDER, SCHULLIAN e PLANGGER. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha inserito l'articolo 16-bis nel Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo a regime la detrazione dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
   l'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, ha disposto, al comma 1, che per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto fino a giugno 2013, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
   l'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, attualmente all'esame della Camera in prima lettura, ha peraltro prorogato al 31 dicembre 2013 la suddetta detrazione;
   dalla normativa non si evince chiaramente come debba applicarsi il tetto massimo di spesa nel caso di lavori di manutenzione eseguiti sulle parti comuni condominiali, posto che l'Agenzia delle entrate, con risoluzione 3 agosto 2007, n. 206/E, in occasione dell'interpretazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre n. 449 del 1997, ha stabilito che il limite di spesa che costituisce il tetto massimo su cui è consentito calcolare la detrazione percentuale deve essere riferito all'abitazione;
   nella stessa risoluzione, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto anche che, in relazione al computo del limite massimo di spesa, «le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, debbano essere considerate in modo autonomo»;
   l'Agenzia delle entrate, con la circolare 19 giugno 2012, n. 25, richiamandosi alla relazione illustrativa del suddetto articolo 16-bis, ha infine specificato che restano comunque confermati l'ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione delle disposizioni relative alla detrazione, introdotta dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia –:
   quali iniziative intenda assumere per chiarire che la detrazione per i lavori comuni di un edificio con il limite massimo di 48.000 euro, elevato a 96.000 euro fino al 31 dicembre 2013, è un'autonoma previsione agevolativa, che può essere sommata a quella per le parti interne dell'edificio con un analogo tetto massimo, al fine di facilitare l'applicazione della norma del decreto-legge n. 63 del 2013 e dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, consentendo così ai cittadini di conoscere l'esatta entità degli incentivi sui quali poter fare affidamento ancor prima della programmazione degli interventi.
(5-00783)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 31 luglio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00783

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo di chiarire se la detrazione per il lavori eseguiti nelle parti comuni condominiali di un edificio, spettante entro il limite massimo di 48.000 euro, elevato a 96.000 fino al 31 dicembre 2013, sia un'autonoma previsione agevolativa, cumulabile con il beneficio spettante in relazione ai lavori eseguiti nelle parti interne delle unità abitative per il quale è previsto un analogo limite massimo di importo detraibile.
  Al riguardo giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento, di recente oggetto di significative modifiche ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, attualmente all'esame dei Parlamento (A.C. 1310-A).
  L'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha inserito l'articolo 16-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo a regime la detrazione dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed entro un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
  Successivamente, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la detrazione in argomento è stata rideterminata nella misura del 50 per cento delle spese documentate sostenute a far data dall'entrata in vigore del citato decreto fino al 30 giugno 2013, nel limite di un ammontare complessivo delle stesse che è stato elevato a 96.000 euro per unità immobiliare.
  Infine, l'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 ha prorogato la detrazione nella misura del 50 per cento in relazione alle spese documentate sostenute per il recupero del patrimonio edilizio fino al 31 dicembre 2013.
  Ai sensi del citato articolo 16-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'agevolazione in argomento si riferisce anche agli interventi effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile.
  In questa cornice normativa si inserisce la questione interpretativa segnalata dagli Onorevoli interroganti con riferimento alla quale l'Agenzia delle entrate evidenzia quanto segue.
  Conformemente a quanto indicato nella circolare n. 25/E del 19 giugno 2012, con riferimento all'introduzione dell'articolo 16-bis nel TUIR, devono ritenersi confermati l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle disposizioni relative alla originaria detrazione prevista dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997.
  Pertanto, come precisato nella risoluzione n. 206/E dei 3 agosto 2007, citata dagli Onorevoli interroganti, con riguardo all'applicazione del predetto articolo 1 della legge n. 449 del 1997, il limite di spesa ammissibile per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio è autonomo rispetto al limite di spesa ammissibile per gli interventi riguardanti la singola unità immobiliare.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2011 0201, DPR 1986 0917

EUROVOC :

imposta diretta

applicazione della legge

detrazione fiscale

edificio

lavori pubblici

interpretazione del diritto

imposta sul reddito