ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00712

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 58 del 23/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 23/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/07/2013
Stato iter:
31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 31/07/2013
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 31/07/2013
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 31/07/2013
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 31/07/2013

SVOLTO IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00712
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 23 luglio 2013, seduta n. 58

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   nella delicata fase di ristrutturazione dell'indebitamento si era instaurata nel tempo una lunga e consolidata prassi, da parte degli enti territoriali, di sottoscrizione di strumenti finanziari derivati, in base alla quale regioni, province e comuni hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata per la gestione del proprio debito, che ha attirato l'attenzione del legislatore alla problematica che si è concretata nella progressiva disciplina dell'accesso degli enti locali al mercato dei capitali, nonché dei criteri per l'ammortamento del debito e le operazioni in derivati fino all'emanazione della legge n. 539 del 1995;
   la suddetta legge ha autorizzato gli enti locali a sottoscrivere contratti di finanza derivata, nella forma di Interest Rate Swap, il cui utilizzo è stato successivamente limitato dalla legge Finanziaria 2007, prevedendo l'obbligo di comunicare i contratti al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze prima della loro sottoscrizione, l'anno successivo, con la legge Finanziaria 2008, il Parlamento è intervenuto per dettare opportuni criteri di trasparenza dei contratti, stabilendo che le modalità contrattuali siano espressamente dichiarate in una nota allegata al bilancio;  
   da ultimo, la materia è stata oggetto di modifica con la legge finanziaria per il 2009, che vietò espressamente agli enti locali di sottoscrivere nuovi derivati, con lo scopo di contenerne l'indebitamento, in assenza di un apposito regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, ma che ad oggi risulta ancora non emanato (anche se risulta pubblicata sul sito del Ministero una bozza datata 22 settembre 2009 definita «documento di consultazione»), lasciando, con ciò intendere l'assenza di nuovi contratti post-2008;
   nel marzo 2010 si sono conclusi i lavori dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato, nel cui documento conclusivo viene evidenziata, tra l'altro, la necessità di un riordino della normativa di settore diretta al rafforzamento delle regole di correttezza, trasparenza e tutela dell'affidamento degli amministratori pubblici;
   nel febbraio 2013 il Procuratore generale della Corte dei conti Salvatore Nottola, ha invitato espressamente, nella relazione di apertura dell'anno giudiziario, gli enti locali alla risoluzione di contratti eccessivamente onerosi, lasciando intendere un'apertura dei giudici ordinari e amministrativi in caso di eventuali contenziosi, e ipotizzando la colpa grave degli amministratori in caso di mancato o ritardato intervento;
   una recente interpretazione del TAR Piemonte, in una causa fra regione Piemonte e Dexia e Credi Op, tesa a dichiarare la propria non competenza, apre tuttavia la strada all'individuazione del Foro di Londra come sede competente;
   la sentenza sopra richiamata ha visto soccombere la regione Piemonte, con conseguente esborso di circa 36 milioni di euro, e tale risultato è interpretato dalla maggioranza degli analisti come molto probabile, in caso di controversia davanti ad una corte britannica;
   tutte le transazioni sinora chiuse positivamente in sede extra-giudiziale sono caratterizzate da clausola di riservatezza imposta dalla controparte finanziaria, con ciò contribuendo ad accrescere l'opacità delle operazioni in derivati –:
   se ad oggi sia noto e aggiornato il quadro complessivo degli impegni in finanza derivata del sistema degli enti locali, e in particolare se, stante l'attuale evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia possibile pensare ad una strategia di fuoriuscita coordinata dal Ministero dell'economia e delle finanze, onde evitare ai singoli enti locali il rischio di cause multiple che potrebbero vederli soccombenti davanti a corti estere, dove per prassi sono indicati dai contratti i fori competenti, e se, a questo fine, non si ritenga utile superare le clausole di riservatezza, data la loro evidente incompatibilità con gli obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione di informazioni in capo agli enti locali.
(5-00712)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 31 luglio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00712

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Paglia formula quesiti sulla situazione complessiva degli impegni in finanza derivata da parte degli enti locali.
  Al riguardo, si precisa innanzitutto che l'attività di monitoraggio e raccolta di informazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avviene esclusivamente attraverso la raccolta dei dati forniti direttamente dai singoli enti locali, con i quali è alimentato un database, che – stante la fonte dei dati immessi – non può considerarsi esaustivo della consistenza degli strumenti derivati in essere presso gli enti locali stessi.
  Come risulta dall'ultimo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia lo scorso aprile, tenendo conto delle elaborazioni effettuate dal Dipartimento del Tesoro e da Banca d'Italia stessa, alla data del 31 dicembre 2012, i contratti vigenti sono stati stipulati da circa 280 amministrazioni e ammontano a un capitale nozionale di circa 21 miliardi di euro. I dati in possesso del Ministero dell'economia fanno registrare un costante ridimensionamento dell'attività in derivati degli enti territoriali, a partire dal 2008, per effetto dell'estinzione anticipata consensuale di oltre 767 operazioni di swap.
  A seguito degli interventi legislativi e, in particolare della Legge Finanziaria 2009, non è stato più possibile per gli enti sottoscrivere nuovi contratti, ma solamente effettuare la chiusura anticipata di quelli in essere.
  Giova precisare che la scelta migliore non è sempre quella di chiudere una determinata posizione, a prescindere dalla situazione contingente di mercato, ma è importante non operare affrettatamente, evitando situazioni di mercato poco favorevoli, che comporterebbero costi non indifferenti.
  Non sembra, quindi, necessario un intervento coordinato per la chiusura dei contratti esistenti, considerato che iniziative del genere, come peraltro tutta l'attività in strumenti derivati, rientra nella piena autonomia degli enti locali, nel rispetto nelle norme di legge emanate in materia, e consiste nella stipula o risoluzione consensuale di contratti bilaterali.
  Appare, quindi, non congruente con l'attuale quadro normativo la predisposizione di «una strategia di fuoriuscita coordinata dal Ministero dell'economia e delle finanze, (che comunque ha sempre fornito ampia collaborazione agli Enti interessati), né si può pensare di intervenire sulle richiamate “clausole di riservatezza”, che riflettendo un accordo transattivo tra le parti, non possono essere messe in discussione ex-post senza minare l'interezza degli accordi in questione».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

contratto

risoluzione di contratto

ente locale

ammortamento del debito