Legislatura: 17Seduta di annuncio: 52 del 12/07/2013
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/07/2013
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 12/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 19/09/2013 Resoconto GALLETTI GIAN LUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) REPLICA 19/09/2013 Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/07/2013
DISCUSSIONE IL 19/09/2013
SVOLTO IL 19/09/2013
CONCLUSO IL 19/09/2013
GHIZZONI. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
. — Per sapere – premesso che:
la legge 21 aprile 2011, n. 63, ha previsto l'abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie;
come stabilito dal comma 2 dell'articolo 1 della citata legge — entro nove mesi dalla sua approvazione — il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avrebbe dovuto emanare un decreto per regolamentare il conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie;
con detto decreto il Ministro avrebbe dovuto definire la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi, l'accesso al corso universitario in fisioterapia e la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e il tirocinio sul paziente;
a oltre due anni dall'approvazione della legge, tale decreto non risulta ancora essere stato emanato –:
se il Ministro interrogato intenda verificare le motivazioni di tale ritardo e in che tempi intenda ottemperare a quanto disposto dal succitato articolo 1, comma 2, della legge 21 aprile 2011, n. 63 al fine di dare attuazione al dettato normativo.
(5-00606)
La questione posta dall'onorevole interrogante è da tempo oggetto di un'attenta istruttoria da parte di questa Amministrazione.
Al fine di chiarire il quadro di riferimento, giova ricordare le azioni intraprese prima dell'intervento normativo richiamato dall'onorevole interrogante (legge 21 aprile 2011, n. 63), che ha in parte modificato la disciplina della materia.
L'articolo 1-septies del decreto legge n. 250 del 2005 prevedeva l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale individuare un percorso di formazione integrativa necessario per rendere equipollente il diploma di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia.
Il Ministero dell'istruzione, in data 24 febbraio 2009, ha adottato il provvedimento di cui al citato decreto legge n. 250, prevedendo, per i laureati in scienze motorie che volessero ottenere l'equipollenza del titolo di studio, la frequenza delle attività professionalizzanti previste nel triennio del corso di laurea in fisioterapia e di ulteriori corsi teorici.
Tale provvedimento, considerate le sensibili differenze tra il percorso formativo dei laureati in scienze motorie e quello dei laureati in fisioterapia – quali, tra le altre, il fatto che la laurea in fisioterapia, a differenza di quella in scienze motorie, ha valore abilitante all'esercizio della professione; afferisce alla facoltà di medicina e chirurgia; ha un accesso programmato sulla base del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale; prevede un esame finale con valore abilitante – è stato adottato di concerto con il Ministero della salute nonché attraverso incontri con rappresentanti del C.U.N. del Ministero della Salute e della Conferenza dei Presidi della Facoltà di scienze motorie.
Il provvedimento in questione non ha poi trovato attuazione, a seguito della mancata previsione del numero dei posti da destinare ai laureati in scienze motorie.
Come ricordato dall'onorevole interrogante, l'articolo 1-septies del decreto legge n. 250 del 2005 è stato abrogato dall'articolo 1 della legge n. 63 del 2011, che, al comma 2, ha previsto nuovamente l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, previo parere del Consiglio universitario nazionale, per la definizione del riconoscimento dei crediti formativi, delle modalità di accesso al corso di fisioterapia, dello svolgimento del periodo di formazione.
Durante la scorsa legislatura è stato convocato dal Ministero della salute un tavolo tecnico al fine di definire gli ambiti di competenza professionale, in campo sanitario, delle due suddette figure.
A conclusione dei lavori, è stato approvato, nel gennaio 2013, un documento finale che definisce le competenze specifiche delle due figure professionali.
Giova poi sottolineare che l'accesso ai corsi di fisioterapia da parte di coloro che sono già iscritti o in possesso del titolo di laurea in scienze motorie è oggi consentito, previo superamento della prova di ammissione, e che è compito dell'università procedere all'eventuale riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti nel corso di laurea di scienze motorie.
Si assicura comunque, da parte del Ministero dell'istruzione, una tempestiva richiesta al Ministero della salute per la ripresa dei lavori diretti alla predisposizione del decreto interministeriale che, tra l'altro, dovrà definire la disciplina del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 2005 0250
EUROVOC :applicazione della legge
equipollenza dei diplomi
insegnamento superiore