ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00542

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 46 del 04/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: PALMIERI ANTONIO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 04/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 04/07/2013
Stato iter:
01/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2013
Resoconto CIRILLO MARCO FLAVIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 01/08/2013
Resoconto PALMIERI ANTONIO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/07/2013

DISCUSSIONE IL 01/08/2013

SVOLTO IL 01/08/2013

CONCLUSO IL 01/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00542
presentato da
PALMIERI Antonio
testo di
Giovedì 4 luglio 2013, seduta n. 46

   PALMIERI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   nel decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 «Misure urgenti per la crescita del Paese» all'articolo 14, commi 8-10, si è introdotta una modifica alla normativa relativa alle modalità di controllo e di stima dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici emessi da impianti di telecomunicazioni;
   la nuova norma si è collocata all'interno di un più ampio contesto di semplificazione amministrativa, chiarendo alcuni aspetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio del 2003, recante il regolamento di attuazione della legge quadro sui campi elettromagnetici per le alte frequenze (legge n. 36 del 2001), mettendo a frutto il patrimonio di esperienze maturate in quasi un decennio da parte delle Arpa, della Fondazione Ugo Bordoni, dell'ISPRA e del CEI e cogliendo il consiglio del «Documento istruttorio a supporto del legislatore per le modifiche del quadro normativo sui CEM-RF elaborato da ISPRA-ARPA e FUB»;
   le nuove disposizioni approvate si sono rese necessarie per accelerare lo sviluppo delle reti 4G e per colmare il forte ritardo sulla Agenda digitale che caratterizza l'Italia;
   la nuova norma ha l'obiettivo di garantire l'investimento nel nostro Paese per la realizzazione delle nuove reti e per portare servizi ai cittadini, colmando il forte divario tecnologico ancora presente;
   la legge prevedeva che la norma dovesse trovare piena attuazione con linee Guida elaborate da Ispra e ARPA/APPA;
   le suddette linee guida dovevano essere ratificate con decreto dirigenziale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e sono trascorsi già sei mesi;
   si apprende in questi giorni che il testo in bozza delle linee guida non sarebbe in linea con l'intendimento del Governo e del Parlamento che si è tradotto nell'articolo 14, commi 8-10, del decreto-legge n.179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n.221 del 2012 «Misure urgenti per la crescita del Paese»  –:
   quali iniziative il Governo intenda adottare per consentire, entro brevi termini, la corretta applicazione della norma e per garantire che le linee guida vengano impostate in modo conforme allo spirito del legislatore. (5-00542)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 1 agosto 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-00542

  In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Palmieri concernente l'adozione delle linee guida sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici emessi da impianti di telecomunicazioni, si rappresenta quanto segue.
  Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto all'articolo 14, comma 8, alcune rilevanti disposizioni integrative sulla normativa relativa ai limiti di emissione elettromagnetica stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz» (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003).
  In particolare, il decreto-legge:
   modifica l'intervallo temporale per la misurazione del limite di 6 V/m, relativo sia al valore di attenzione sia all'obiettivo di qualità, che passa da 6 minuti a 24 ore;
   stabilisce che i valori di attenzione si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:
    all'interno degli edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;
    solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai e i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini), cui il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 demanda la definizione ad apposite Linee Guida;
   stabilisce che vengano predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA le suddette Linee Guida al fine di rendere operative le nuove misure introdotte dallo stesso decreto-legge.

  Compito delle Linee Guida, ai sensi del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, è quello di definire:
   le pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a 4 ore continuative giornaliere sulle quali applicare il valore di attenzione di 6 V/m (articolo 14, comma 8, lettera a), punto2);
   i fattori di riduzione della potenza massima al connettore d'antenna che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore (cosiddette «fattori di riduzione» della potenza massima) (articolo 14, comma 8, lettera d));
   i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici (cosiddetti «coefficienti di attenuazione» delle pareti) (articolo 14, comma 8, lettera d));
   le modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori (articolo 14, comma 8, lettera d)).

  Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, lettera d), il Ministero dell'ambiente provvederà all'approvazione delle suddette Linee Guida, attraverso apposito decreto. Inoltre, le stesse potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero che provvederà alla relativa approvazione.
  A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Federale delle Agenzie Ambientali del documento inerente alle Linee Guida, nella seduta del 15 maggio 2013, l'ISPRA ha inviato a questo Dicastero una nota di trasmissione del suddetto documento.
  Nella nota di trasmissione venivano evidenziati alcuni punti meritevoli di attenzione da parte di questo Dicastero.
  Nello specifico tali questioni riguardano:
   1) l'inclusione dei «giardini» tra le pertinenze esterne;
   2) i valori di assorbimento delle strutture in presenza di finestre.

  In riferimento al primo punto, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, di cui sopra, stabilisce che «A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B».
  Anche nel suddetto testo i giardini non sono inclusi nel breve elenco delle pertinenze esterne.
  Tuttavia il metodo conservativo utilizzato dal Sistema Agenziale, che ha portato ad includere dette pertinenze, manifesta un approccio cautelativo di tutela della popolazione.
  D'altra parte, è verosimilmente nella ratio del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 l'idea di riservare alle Linee Guida il compito di definire basi più oggettive e univoche che possano consentire di individuare con minor margine di incertezza quali pertinenze esterne siano considerabili come effettivamente fruibili quali ambienti abitativi per permanenze prolungate.
  In riferimento al secondo punto, dalle Linee Guida emerge che i parametri utilizzati per definire il valore di assorbimento sono stati le proprietà schermanti dei materiali in funzione della frequenza e della presenza o meno delle finestre. Questo approccio ha portato a definire valori di assorbimento:
   pari a 6 dB, nel caso di pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in prossimità di impianti con frequenza di trasmissione superiori a 400 MHz;
   pari a 3 dB, nel caso di pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura, in prossimità di segnali a frequenza inferiori a 400 MHz;
   pari a 0 dB, nel caso di pareti e coperture senza finestre o altre aperture di analoga natura.

  Detti valori nascono da considerazioni di natura prettamente precauzionale, mancando, quindi, di supporto scientifico e sperimentale, come evidenziato anche dallo stesso Istituto.
  Si ritiene necessario, pertanto, procedere alla verifica o all'eventuale modifica dei suddetti valori attraverso una sperimentazione al termine della quale i risultati rilevati mostreranno quali saranno i valori che dovranno essere presi in considerazione nei calcoli dei valori limite. Detta sperimentazione sarà svolta dall'ISPRA, con l'eventuale coinvolgimento di altri enti e organismi accreditati, quali anche le ARPA e i gestori della telefonia mobile.
  Tutto ciò detto, questo Ministero ha ritenuto opportuno che Ispra approntasse la seguente procedura:
   effettuare un'analisi della letteratura giuridica esistente al fine di fornire una definizione univoca su quali siano le pertinenze che possano essere considerate «ambiente abitativo», attingendo nozioni anche dall'ambito dell'edilizia;
   effettuare una campagna di misure, individuando una casistica significativa di configurazioni/scenari da esaminare, al fine di creare un database dal quale estrapolare i valori di assorbimento da associare alle situazioni effettivamente presenti sul territorio.

  A tali fini l'ISPRA è stata invitata a provvedere alla revisione del documento trasmesso sulla base delle risultanze della procedura di cui sopra.
  La scelta di questo approccio permetterà sia di elaborare un documento che abbia solide fondamenta tecniche e, quindi, di supporto per gli operatori sia di essere scientificamente corretto.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0179

EUROVOC :

sanita' pubblica

telecomunicazione

protezione del consumatore

applicazione della legge

revisione della legge

disturbo elettromagnetico