ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00493

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 44 del 02/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 02/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/07/2013
Stato iter:
03/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/07/2013
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 03/07/2013
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 03/07/2013
Resoconto PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/07/2013

SVOLTO IL 03/07/2013

CONCLUSO IL 03/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00493
presentato da
PISANO Girolamo
testo di
Martedì 2 luglio 2013, seduta n. 44

   PISANO e BARBANTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 disciplina le modalità di comunicazioni da effettuare all'anagrafe tributaria;
   l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 indica gli atti sui quali deve essere indicato il numero del codice fiscale al fine consentire l'anagrafe tributaria di provvedere ai controlli per la quale è preposta;
   l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede che, a partire dal 1o gennaio 2012 gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all'anagrafe tributaria le movimentazioni relative ai rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973;
   l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede, altresì, che le informazioni comunicate dagli operatori finanziari debbano essere archiviati dall'anagrafe tributaria ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973;
   l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede che le comunicazioni di cui al comma 2 del medesimo decreto-legge, debbano essere effettuate con le modalità indicate dal direttore dell'agenzia dell'entrate;
   il servizio informatico utilizzato dall'Agenzia delle entrate noto come «Serpico», acronimo di «servizi per i contribuenti», provvederà ad incrociare ed analizzare i dati inseriti nelle banche dati erario, catasto, demanio, motorizzazione civile, INPS, INAIL, dogane, registri vari e conti correnti bancari di persone fisiche e giuridiche;
   in diversi articoli giornalistici, di settore o meno, si fa un analisi delle possibilità e del ruolo che questi dati hanno per l'agenzia dell'entrate e per la Guardia di finanza: secondo L'Espresso, il sistema SERPICO, «con la sola imputazione del codice fiscale, è in grado di riportare informazioni dettagliate contenenti reddito dichiarato, patrimonio immobiliare, bollette delle utenze domestiche, macchine e motociclette custodite in garage, polizze assicurative, eventuali iscrizioni a palestre e centri sportivi e le spese sopra i 3.000 euro»; secondo lo stesso articolo, il sistema sarebbe in grado di fare segnalazioni automatiche basandosi su alcuni parametri, tra i quali il discostamento tra il reddito dichiarato e quello desumibile dai comportamenti di spesa basata sulle note griglie ISTAT per «pesare» presuntivamente i consumi;
   lo scorso novembre il Direttore dell'Agenzia delle entrate Befera aveva parlato di una incompatibilità tra il tenore di vita e quanto dichiarato di 4,3 milioni di famiglie, mentre oggi l'Agenzia delle entrate parla di 35.000 casi;
   vi sono inoltre i numeri riportati dallo stesso articolo, che indicano una spesa di consumi da parte degli italiani di 918 miliardi a fronte di soli 783 miliardi dichiarati;
   questo sistema sarebbe quindi uno strumento molto utile per capire e contrastare con adeguate strategie legislative l'evasione fiscale, nonché uno strumento di analisi prezioso per comprendere i numeri coinvolti in questo fenomeno –:
   in cosa consiste dettagliatamente il sistema SERPICO, quali parametri recepisca come input per l'elaborazione e la segnalazione dei casi di incongruenza e quali siano i dati che, ad esempio, produce nella configurazione attuale. (5-00493)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 luglio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00493

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere in base a quali modalità il servizio «Ser.P.I.Co» provvederà ad incrociare i dati dei contribuenti interessati dall'applicazione nonché della eventuale segnalazione automatica delle incongruenze.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate evidenzia quanto segue.
  Il sistema Ser.P.I.Co indicato dagli Onorevoli interroganti è una applicazione di sola lettura, che non effettua incroci di dati né prevede funzioni di analisi degli stessi.
  Il servizio informatico in parola, infatti, permette la visualizzazione, con riferimento al singolo contribuente, delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria e non dispone di alcuna funzionalità relativa a segnalazioni automatiche.
  L'Agenzia rappresenta, inoltre, che, tra i dati consultabili tramite l'applicativo Ser.P.I.Co, non vi sono i dati dell'archivio dei rapporti finanziari; più precisamente, non rientrano nel servizio di consultazione i dati su tipologia e durata del rapporto finanziario ma soprattutto non è prevista alcuna visibilità delle informazioni relative ai saldi e ai movimenti dei conti correnti o rapporti similari.
  Come più volte illustrato dal Direttore dell'Agenzia nel corso di diverse audizioni parlamentari, tra cui si può annoverare l'audizione del 31 ottobre 2012 presso la Commissione di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria, i dati che confluiscono nell'Anagrafe tributaria in forza di legge vengono altresì utilizzati per la costruzione di applicativi ad hoc che consentono l'analisi e la selezione di posizioni a rischio di evasione.
  In particolare il nuovo strumento di Accertamento sintetico, cosiddetto «redditometro», introdotto con il decreto ministeriale 24 dicembre 2012 valorizza adeguatamente il vasto patrimonio informativo già a disposizione dell'Agenzia ed in corso di ulteriore implementazione con i dati provenienti dallo «spesometro».
  Ciò permetterà di ancorare il contraddittorio in ordine all'accertamento del reddito imponibile su dati certi e situazioni di fatto oggettive, quantificate direttamente, ovvero attraverso le valorizzazioni ISTAT, riducendo al minimo la valenza delle presunzioni.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 1973 0605

EUROVOC :

fiscalita'

costo della vita

spesa di consumo