ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00490

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 44 del 02/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 02/07/2013
TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 02/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/07/2013
Stato iter:
03/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 03/07/2013
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 03/07/2013
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 03/07/2013
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/07/2013

SVOLTO IL 03/07/2013

CONCLUSO IL 03/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00490
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Martedì 2 luglio 2013, seduta n. 44

   CAUSI, CAPONE e TARICCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   i commi da 488 a 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013 – hanno modificato la disciplina ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenuta nel n. 41-bis della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   tali modifiche sono state motivate con la necessità di evitare la formalizzazione di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, che aveva già avviato una richiesta di informazioni all'Italia in relazione alla disposizione sopra richiamata, perché evidenziava profili di contrasto con la direttiva 2006/112/CE per la possibilità, concessa anche alle cooperative non sociali e loro consorzi, di beneficiare dell'aliquota di favore tanto più con riferimento ad operazioni per le quali è disposto il regime di favore;
   l'articolo 1, comma 488, della legge di stabilità 2013, in particolare, ha abrogato il n. 41-bis) nella parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevedeva l'aliquota del 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie, educative, assistenziali, rese a favore di determinate categorie deboli (anziani e inabili, minori, tossicodipendenti e altro) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di appalti e convenzioni in genere;
   lo stesso comma 488 ha inoltre introdotto il n. 127-undevicies nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, che assoggetta all'aliquota del 10 per cento le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 21-ter) dell'articolo 10, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 633 del 1972, tra le quali quelle socio-sanitarie, assistenziali, rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di appalti e convenzioni in genere;
   il comma 489 ha quindi abrogato le norme di cui ai primi due periodi dell'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – legge finanziaria 2007 – che, in via interpretativa, estendevano l'aliquota agevolata del 4 per cento alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie di soggetti da parte di qualunque tipo di cooperativa, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni; lo stesso comma 331 consentiva anche alle cooperative sociali (Onlus di diritto) di beneficiare del regime fiscale più favorevole;
   il comma 490 del citato articolo 1 della legge di stabilità 2013 ha disposto inoltre che le modifiche all'attuale sistema si applicheranno alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, pertanto, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente, continuerà ad applicarsi l'aliquota del 4 per cento, mentre ai rinnovi, espressi o taciti, nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti, successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013, si applicherà il nuovo regime di aliquota al 10 per cento;
   l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, ha stabilito, in merito ai profili di applicazione della norma, che con la nuova disciplina, l'aliquota del dieci per cento è applicabile alle sole prestazioni rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, e non più anche dalle cooperative generiche; l'aliquota del 10 per cento si rende applicabile, inoltre, alle sole prestazioni rese dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni, e non a quelle eseguite direttamente; di conseguenza, nel caso in cui la cooperativa sociale effettui la prestazione direttamente nei confronti del fruitore, l'unico regime utilizzabile sarà quello dell'esenzione dall'imposta;
   laddove la cooperativa sociale renda le prestazioni sia direttamente, sia in base a contratti di appalto o convenzioni, la stessa dovrà contemporaneamente applicare il regime di esenzione e quello di imponibilità ad aliquota ridotta (10 per cento), con inevitabile calcolo delle percentuali di detrazione;
   la circolare prevede inoltre che alle prestazioni rese da cooperative non onlus (ordinarie e di diritto) si applica l'aliquota ordinaria del 21 per cento ed, inoltre, che il nuovo regime fiscale si applicherà anche ai rinnovi, espressi o taciti, nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti, successivi alla data del 31 dicembre 2013;
   secondo le indicazioni della circolare, l'abrogazione del regime agevolato dell'IVA al 4 per cento avrebbe effetto già dal 1o gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità, con la conseguenza che le prestazioni rese direttamente nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione per le cooperative sociali-onlus e per le cooperative onlus, mentre per le altre cooperative l'aliquota IVA sarà quella ordinaria del 21 per cento;
   dalla schematizzazione contenuta nella circolare sembrerebbe che queste ultime cooperative debbano già applicare l'aliquota ordinaria anche alle prestazioni rese in esecuzione di convenzioni o appalti; si prospetterebbe quindi un'evidente incongruenza visto che, ai sensi di quanto disposto dalla legge di stabilità, l'aumento dell'IVA per le cooperative sociali si applicherebbe solo sui contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013;
   secondo le rappresentanze di categoria, in Italia attualmente sono presenti circa 12.000 cooperative sociali; si tratta di un settore che occupa quasi 400.000 persone;
   non si hanno, peraltro, notizie della procedura d'infrazione comunitaria che sarebbe stata all'origine dell'intervento che il precedente Governo ha voluto introdurre nella legge di stabilità per il 2013;
   l'impatto che l'aumento dell'IVA sta avendo sul settore dei servizi offerti dalle cooperative sociali è pesante ed inaccettabile, soprattutto per le famiglie bisognose di assistenza, che si vedono costrette a pagare sempre più a caro prezzo i servizi di cui oggi usufruiscono –:
   se non ritenga opportuno, al fine di pervenire a una parità di trattamento dei soggetti coinvolti, uniformare la disciplina fiscale IVA delle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, mantenendo l'aliquota ridotta per tutti gli operatori, almeno per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2013. (5-00490)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 luglio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00490

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo un'iniziativa normativa volta ad uniformare la disciplina fiscale ai fini IVA, cui sono assoggettabili le prestazioni sociali rese da cooperative e loro consorzi a soggetti svantaggiati, recentemente modificata dall'articolo 1, commi 488-490, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).
  In particolare, l'Onorevole interrogante chiede che venga mantenuta l'aliquota IVA ridotta per tutti gli operatori con riferimento alle prestazioni oggetto di contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2013.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  Il citato articolo 1, comma 488, delle legge n. 228 del 2012 ha disposto l'abrogazione del n. 41-bis, della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento alle «prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».
  Il medesimo comma ha disposto, altresì, l'introduzione del n. 127-undevicies nella parte III della medesima Tabella, ai sensi del quale sono ora soggette all'aliquota del 10 per cento «le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».
  Il comma n. 489 ha previsto, poi, la soppressione del primo e del secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che in via interpretativa estendeva l'aliquota agevolata del 4 per cento, contenuta nel citato numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alle prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, rese nei confronti dei soggetti indicati nel n. 41-bis), in generale, da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni. Il medesimo articolo consentiva, altresì, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (ONLUS di diritto), di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ossia di beneficiare del regime fiscale più favorevole.
  Il comma 490 ha stabilito, infine, che le disposizioni dei commi 488 e 489 «si applicano alle operazioni effettuate stilla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013». L'Agenzia delle entrate ha espressamente precisato nella Circolare 3 maggio 2013, n. 12/E, (cap. IV, § 4) che, in base alle nuove disposizioni, il regime IVA delle prestazioni socio assistenziali rese dalle cooperative deve così declinarsi:
   regime di esenzione dall'imposta, se rese da cooperative che abbiano la qualifica di ONLUS e cooperative sociali (ONLUS di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale;
   aliquota IVA del dieci per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;
   aliquota ordinaria del ventuno per cento, se rese da cooperative non ONLUS (sia ordinarie che di diritto) e sempreché non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni.

  La questione sollevata con il documento di sindacato ispettivo riguarda la decorrenza del nuovo regime.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che, come chiarito nella predetta circolare occorre distinguere le prestazioni rese sulla base di contratti di appalto dalle prestazioni rese direttamente nei confronti dei beneficiari. Infatti, il citato comma 490 dispone che le modifiche all'attuale sistema si applicano relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013: pertanto, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente continuerà ad applicarsi l'aliquota del 4 per cento.
  Con riguardo ai rinnovi – espressi o taciti – nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti, successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013, troverà applicazione il nuovo regime. L'abrogazione del n. 41-bis) della Tab. A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, invece, ha effetto già dal 1o gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013, pertanto le prestazioni rese direttamente nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione per le cooperative sociali – ONLUS e per le cooperative – ONLUS, mentre per le altre cooperative l'aliquota IVA sarà quella ordinaria del ventuno per cento».
  A parere dell'Amministrazione finanziaria, tale disposizione non contrasta con quanto stabilito dal successivo comma 490 del medesimo articolo 1, laddove si prevede che «le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013».
  In particolare, considerato che l'abrogato articolo 41-bis) della Tabella A, parte II, prevedeva espressamente sia le operazioni rese direttamente che quelle rese sulla base di contratti di appalto e convenzione, il richiamo contenuto nel corpo del comma 490 solo alle prestazioni rese in esecuzione dei contratti di appalto e convenzione esplicita la volontà del legislatore di rinviare la decorrenza delle nuove disposizioni solo per queste ultime prestazioni.
  E tale puntuale rinvio è stato ritenuto funzionale al fine di non incidere sui bilanci degli enti locali che, per l'anno in corso, avevano già affidato alle cooperative le prestazioni socio assistenziali stipulando contratti di appalto (o, comunque, preventivando di stipularli) sulla base della previgente normativa.
  Giova in questa sede ricordare che la modifica normativa si è resa necessaria al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione, in quanto era stato emesso nei confronti dell'Italia un progetto pilota (progetto pilota 3328/12/TAXU) con cui la Commissione europea chiedeva informazioni in merito all'IVA super ridotta prevista per i servizi socio assistenziali prestati dalle cooperative.
  L'Agenzia, alla luce delle osservazioni formulate dall'onorevole interrogante, riferisce di aver, comunque, avviato ulteriori approfondimenti tecnici volti a verificare la possibilità di una diversa soluzione interpretativa della disposizione in esame che sia, comunque, compatibile con i rilievi mossi dagli Organi comunitari.
  In relazione alla novella normativa in argomento il Dipartimento delle Finanze ha stimato effettivi positivi di gettito pari a circa 153 milioni di euro a decorrere dal 2014.
  Pertanto, la previsione di una decorrenza diversa dal 1o gennaio 2013, per l'applicazione delle nuove disposizioni alle prestazioni rese dalle cooperative sociali direttamente a privati dovrebbe tener conto dei relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2012 0228

EUROVOC :

detrazione fiscale

cooperativa

politica fiscale

contratto

IVA

esenzione fiscale

soppressione di posti di lavoro