ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00470

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 42 del 27/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 27/06/2013
Stato iter:
09/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/10/2013
Resoconto BERRETTA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 09/10/2013
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/06/2013

SOLLECITO IL 10/07/2013

DISCUSSIONE IL 09/10/2013

SVOLTO IL 09/10/2013

CONCLUSO IL 09/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00470
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Giovedì 27 giugno 2013, seduta n. 42

   FRAGOMELI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 156 del 2012 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie — Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, ha previsto la soppressione di 667 uffici di giudice di pace dislocati in varie regioni del territorio nazionale;
   nell'ambito del territorio della provincia di Lecco è prevista la soppressione di entrambi gli uffici presenti, a Missaglia e a Bellano;
   per quanto riguarda la decorrenza degli effetti del decreto legislativo n. 156 del 2012, all'articolo 5 è previsto che le disposizioni del provvedimento entreranno in vigore successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, del provvedimento stesso ovvero, nel caso in cui il Ministero non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione;
   il 28 febbraio 2013 il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012, ha diramato le «Istruzioni per il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace con oneri a carico degli enti locali» e il 29 aprile 2013 è scaduto il termine per la presentazione delle richieste, da parte degli enti locali interessati, di mantenimento delle sedi del giudice di pace soppresse in esecuzione del decreto legislativo n. 156 del 2012;
   l'amministrazione del comune di Missaglia, non essendo interessata ad assumersi gli oneri di mantenimento della sede del giudice di pace, ha invece espresso in diverse occasioni la necessità di entrare in possesso degli spazi occupati dall'attuale servizio giudiziario perché intenzionata ad adibirli ad ambulatori comunali;
   ad oggi, nonostante il disposto normativo di revisione, l'operatività degli uffici del giudice di pace di Missaglia continua ad essere garantita, con l'obbligo di accollo di circa due terzi delle spese gestionali in capo al comune di Missaglia –:
   se sia in grado di pronunciarsi sui reali tempi di attuazione dei decreti attuativi previsti dalle politiche di revisione della geografia giudiziaria ai sensi del citati decreto legislativo. (5-00470)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-00470

  Nel rispondere all'onorevole Fragomeli ritengo utile ricordare che con il decreto legislativo n. 156/2012 si è inteso realizzare un imponente riassetto organizzativo degli uffici del Giudice di pace. Ciò è stato fatto riducendo il numero di tali uffici in modo tale da far coincidere gli uffici con i circondari di riferimento, fatte salve alcune eccezioni in considerazione dei carichi di lavoro ovvero delle peculiarità delle sedi insulari.
  In tal senso, come del resto rilevato dallo stesso interrogante, è stata disposta la soppressione di più di 600 uffici del Giudice di pace collocati su tutto il territorio nazionale.
  Peraltro, come è noto, in corrispondenza della revisione di tali circoscrizioni giudiziarie l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156/2012 ha previsto che entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto legislativo sul Bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo.
  Il successivo comma 3 del medesimo articolo ha, inoltre, stabilito che entro dodici mesi dalla scadenza dei termine di cui al comma 2, il Ministro della Giustizia provveda sulle istanze pervenute, previa valutazione della loro rispondenza agli impegni richiesti.
  Il 28 febbraio 2013 è stata effettuata la pubblicazione delle tabelle prima citate e il 29 aprile 2013 è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle istanze di mantenimento degli uffici dei Giudice di pace.
  Ciò premesso, posso rispondere al quesito dell'interrogante sulla sede di Missaglia – per la quale non è stato richiesto il mantenimento – facendo presente che presso il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia è in corso una complessa procedura di valutazione delle numerose istanze pervenute che si concluderà, al più tardi, nel termine annuale di cui al citato comma 2. In tale lasso di tempo, necessario per la definitiva entrata in vigore della riforma, potrà avvenire il rilascio dei locali utilizzati dagli uffici dei Giudice di pace che cesseranno di funzionare.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

LECCO,LECCO - Prov,LOMBARDIA

EUROVOC :

giurisdizione giudiziaria

magistrato non professionale

giudice