ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00416

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 38 del 21/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013
RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013
BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/06/2013
Stato iter:
24/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/07/2013
Resoconto SANTELLI JOLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 24/07/2013
Resoconto ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/06/2013

DISCUSSIONE IL 24/07/2013

SVOLTO IL 24/07/2013

CONCLUSO IL 24/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00416
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo di
Venerdì 21 giugno 2013, seduta n. 38

   ROSTELLATO, BALDASSARRE, COMINARDI, RIZZETTO, CIPRINI, TRIPIEDI e BECHIS. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   mediante il contratto di lavoro intermittente – noto anche come «lavoro a chiamata» ovvero «job on call» – un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa, secondo particolari modalità e nel rispetto di alcuni limiti e si caratterizza per il fatto che associa alla subordinazione la discontinuità della prestazione lavorativa, che deve essere resa solo nei casi in cui sia richiesta dal datore di lavoro;
   a parere dell'interrogante, tale tipologia contrattuale se da un lato favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto sia delle esigenze del singolo che dell'impresa, dall'altro lato favorisce sempre più il sorgere di «lavoro nero» –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della su esposta situazione e delle criticità ad essa connesse;
   se vi siano, allo stato attuale, presso il Ministero forme di monitoraggio rispetto all'utilizzo da parte dei datori di lavoro della tipologia contrattuale «intermittente». (5-00416)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 luglio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00416

  L'atto parlamentare dell'On. Rostellato, concerne le forme di monitoraggio attivate dal Ministero che rappresento a fronte dell'utilizzo di contratti di lavoro di natura intermittente, anche al fine di contrastare eventuali ipotesi di lavoro nero.
  Preliminarmente è opportuno chiarire che il lavoro intermittente costituisce un'ipotesi rapporto di lavoro subordinato e, come tale, è soggetto, in caso di attivazione, all'obbligo di comunicazione preventiva sancito dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608/1996, e da ultimo sostituito dall'articolo unico, comma 1180, della legge n. 296 del 2006 (c.d. legge finanziaria per il 2007).
  Ricordo al riguardo che la comunicazione preventiva rientra in una serie di interventi in materia di lavoro – introdotti dal legislatore fin dal 2007 – che hanno l'obiettivo, da un lato, di semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e, dall'altro, di dare alla Pubblica Amministrazione l'opportunità di conoscere, in tempo reale, le dinamiche del mercato del lavoro.
  Tanto premesso, preciso che al fine di impedire che il datore di lavoro possa usufruire della prestazione del lavoratore intermittente eludendo la normativa sul lavoro irregolare, l'articolo 1, comma 21, della legge n. 92/2012 ha introdotto il comma 3 bis all'articolo 35 del decreto legislativo n. 276/2003.
  Tale disposizione ha stabilito che – prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni – il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate.
  Con decreto ministeriale del 27 marzo 2013, sono state altresì individuate le modalità di adempimento dell'obbligo comunicazionale, mediante l'utilizzo del modello «UNI-Intermittente», da compilarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici e contenente i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro nonché la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce.
  Secondo quanto precisato con circolare ministeriale n. 27 del 2013, il modello deve essere trasmesso via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata messo a disposizione dal Ministero ovvero per il tramite del servizio informatico reso disponibile sul portale ClicLavoro (www.cliclavoro.gov.it).
  È inoltre possibile trasmettere un sms a un numero di telefonia mobile contenente almeno il codice fiscale del lavoratore. Tale modalità è tuttavia utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
  Preciso inoltre che l'articolo 1, comma 21, lettera b), della legge n. 92 del 2012 contempla una specifica disciplina sanzionatoria legata alla violazione del predetto obbligo comunicazionale ovvero l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di adottare il provvedimento di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004.
  Tale misura sanzionatoria assume, dunque, una funzione prevenzionistica in relazione a possibili fenomeni elusivi in ordine all'utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente.
  Da ultimo, tengo a precisare che nell'ambito delle attività di monitoraggio aventi ad oggetto la riforma del mercato del lavoro, anche le prestazioni lavorative di natura intermittente sono poste in osservazione per le opportune valutazioni di cui all'articolo 1 della legge di riforma del mercato del lavoro del 2012.

Classificazione EUROVOC:
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contratto di lavoro