ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00381

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 35 del 18/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2013
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 18/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/06/2013
Stato iter:
19/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/06/2013
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 19/06/2013
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/06/2013
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/06/2013

SVOLTO IL 19/06/2013

CONCLUSO IL 19/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00381
presentato da
VILLAROSA Alessio Mattia
testo di
Martedì 18 giugno 2013, seduta n. 35

   VILLAROSA, CANCELLERI e BARBANTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 36 dello Statuto della regione siciliana dispone che: «Al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto»;
   l'articolo 37 dello Statuto della regione siciliana prevede che: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima»;
   lo Stato ogni anno ha sempre trasferito le risorse relative al disposto dell'articolo 36 alla regione siciliana, senza mai fornire una documentazione analitica sulle risorse effettivamente incassate dallo Stato e da trasferire alla regione siciliana;
   la regione siciliana non ha ancora ottenuto la riscossione delle imposte di cui all'articolo 37 dello Statuto della regione siciliana;
   da numerose notizie stampa si evince che il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, nel mese di aprile avrebbe stipulato un accordo con lo Stato relativamente all'articolo 37 dello statuto della regione siciliana avente ad oggetto:
    a) un entrata fiscale forfettaria pari a circa 49 milioni di euro;
    b) la cancellazione delle entrate fiscali relative agli anni pregressi –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di tale accordo e in base a quali parametri si è arrivati alla quantificazione della cifra di 49 milioni di euro annui. (5-00381)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 giugno 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00381

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono se il Ministro dell'economia e delle finanze sia a conoscenza di un accordo stipulato tra lo Stato ed il Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, avente ad oggetto l'attribuzione alla Regione medesima di un'entrata fiscale forfettaria pari a 49 milioni di euro, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale di autonomia di cui regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.
  Inoltre, gli interroganti chiedono di conoscere in base a quali parametri sia stato quantificato il predetto importo.
  Al riguardo si rappresenta quanto segue.
  In attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, l'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede l'attribuzione alla medesima del gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso.
  Detta disposizione stabilisce che, per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della struttura di gestione; a decorrere dal 2014, il gettito è assicurato secondo le modalità applicative previste con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Infine, a decorre dal 2016, la citata disposizione prevede che l'attribuzione del gettito in questione è subordinata alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana.
  Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito ai parametri utilizzati per la quantificazione del citato importo di 49 milioni di euro annui il Dipartimento delle finanze ritiene opportuno richiamare preliminarmente gli elementi informativi già forniti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in risposta alle osservazioni formulate dai Servizi della Camera dei Deputati in sede di conversione in legge del citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base della documentazione predisposta a cura dello stesso Dipartimento.
  Ai fini della determinazione delle maggiori entrate da attribuire alla Regione Sicilia, si è provveduto ad individuare, innanzitutto, la platea di contribuenti interessati sulla base delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni dei redditi per le ultime tre annualità di imposta disponibili.
  Sono state conseguentemente prese in considerazione le dichiarazioni dei redditi di tutte le società – con particolare riferimento alle società «multimpianto» e ai gruppi societari che hanno optato per il regime del consolidato fiscale mediante esercizio dell'opzione di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – rispettivamente con impianti o società ubicati nel territorio della Regione, ancorché con sede legale al di fuori di esso.
  In relazione ai predetti soggetti il Dipartimento ha quindi proceduto ad individuare l'ammontare dei versamenti F24, al netto delle compensazioni, effettuati in sede di autotassazione, distinguendo tra quanto già versato nel territorio della Regione e quanto versato al di fuori dello stesso.
  Con riferimento ai soggetti «multimpianto», si è quindi provveduto a determinare la quota di gettito riferibile ai redditi prodotti all'interno del territorio regionale sulla base dell'incidenza data dal rapporto tra la base imponibile attribuita ai fini Irap alla Regione, in applicazione dei criteri individuati dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e la base imponibile complessivamente dichiarata, sempre ai fini Irap, dai medesimi contribuenti.
  Nel caso, invece, delle società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale, la quota di imposta da attribuire alla Regione in relazione ai redditi prodotti dalle società ubicate all'interno del suo territorio è stata individuata in base al rapporto tra la somma algebrica di tutti i redditi e le perdite apportate al gruppo dalle società (controllante e controllate) residenti nel territorio regionale, rispetto al reddito complessivo relativo a tutte le società ed enti aderenti allo stesso consolidato, al lordo delle rettifiche di consolidamento.
  Sono stati inoltre affrontati due possibili casi particolari che di seguito si riportano:
   a. nel caso di apporto complessivo delle società siciliane positivo (reddito) e di apporto delle altre società del gruppo, residenti altrove, negativo (perdita) o nullo, la percentuale è stata posta pari al 100 per cento;
   b. al contrario, nel caso di apporto complessivo delle società siciliane negativo (perdita) o nullo e di apporto delle altre società del gruppo, residenti altrove, positivo (reddito), la percentuale è stata posta pari a zero.

  Una volta individuata, con le modalità sopra indicate, la quota di imposta riferibile al territorio regionale, l'ammontare delle maggiori entrate da riconoscere alla Regione è stata determinata in relazione ai versamenti, al netto delle compensazioni, effettuati in sede di autotassazione, quale differenza tra quanto versato al di fuori del territorio regionale e quanto già versato all'interno dello stesso.
  Sulla base delle predette elaborazioni, il maggior gettito da attribuire alla Regione Siciliana in attuazione del citato articolo 37 del suo Statuto di autonomia è risultato in media pari a 49 milioni di euro per il triennio 2008-2010, corrispondente alle ultime annualità di imposta disponibili, nonché al periodo interessato dall'introduzione dell'addizionale IRES per i soggetti che operano nel settore energetico.
  Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rappresenta che, al fine di sterilizzare il rischio di un adeguamento non immediato da parte dei contribuenti alle nuove regole di versamento previste per l'attuazione della riforma di cui al citato decreto legge n. 35 del 2013, considerata la particolare complessità delle nuove procedure, nonché i ristretti margini di tempo disponibili per la pubblicazione delle necessarie istruzioni, prima della prossima scadenza dell'autotassazione ed allo scopo di assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento per il primo anno di entrata in vigore, è stato previsto che per l'anno 2013 le maggiori entrate attribuite alla Regione siciliana corrispondano esattamente alla media di 49 milioni di euro e che le stesse siano attribuite direttamente dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, anziché mediante i versamenti individuali dei contribuenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

esazione delle imposte

Sicilia

impresa industriale

stabilimento