ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00290

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 31 del 11/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: CARUSO MARIO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 10/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 10/06/2013
Stato iter:
26/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/06/2013
Resoconto GIRO MARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
 
REPLICA 26/06/2013
Resoconto CARUSO MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/06/2013

DISCUSSIONE IL 26/06/2013

SVOLTO IL 26/06/2013

CONCLUSO IL 26/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00290
presentato da
CARUSO Mario
testo di
Martedì 11 giugno 2013, seduta n. 31

   CARUSO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – premesso che:
   tra i tanti servizi erogati dai consolati per gli italiani residenti nelle circoscrizioni di propria competenza, c’è anche quello notarile. L'ufficio notarile consolare si occupa di alcune funzioni notarili e, nello specifico, del ricevimento di atti pubblici (procure, testamenti), di atti notori, di autenticazioni e di sottoscrizioni apposte a scritture private;
   si tratta di un servizio, dunque, utile al cittadino italiano residente all'estero, ma anche a cittadini italiani residenti in Italia ma temporaneamente all'estero per svariati motivi. La comodità è senza dubbio legata alla facilità di potersi esprimere in italiano con il funzionario e di poter usufruire delle sue competenze in ambito della legislazione italiana;
   l'ufficio in questione è ad oggi un servizio attivo in tutti i consolati della maggior parte del mondo. Si fa riferimento alla maggior parte perché in realtà non sono tutti. Dal 1o gennaio 2012, l'erogazione dei servizi notarili da parte degli uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia risultano soppressi. Questa decisione è stata presa in base al decreto del Ministro degli affari esteri del 31 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 71 del 2011;
   le ragioni a supporto di questa decisione sono l'esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessità di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, il fatto che i notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all'Unione internazionale del notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la presenza in loco di adeguati servizi notarili;
   nonostante queste motivazioni siano, all'apparenza, sensate e mirate all'eliminazioni di servizi diventati superflui, l'interrogante fa presente che la situazione è ben diversa da quel che sembra;
   si sono creati una serie di disagi che è premura dell'interrogante qui di seguito elencare. Innanzitutto l'ufficio notarile consolare garantiva una competenza sulla legislazione italiana. Trovare un notaio del luogo non sempre assicura tale competenza e spesso i cittadini italiani si ritrovano con pratiche non utilizzabili in Italia. Un notaio del luogo che quindi parla la lingua del luogo, va ad accrescere l'evidente disagio perché non sempre il cittadino parla in maniera fluida la lingua locale. Ultima, ma non sicuramente per importanza, è la difficoltà economica. L'ufficiale consolare non percepisce onorario, mentre un notaio locale sì. Una pratica svolta prima al consolato, oggi quindi costa tre o quattro volte di più al cittadino italiano;
   per riassumere, la pratica oggi dev'essere fatta da un notaio locale, che spesso non parla italiano, altrettanto spesso non conosce la legislazione italiana ed è più caro perché percepisce onorario; inoltre, sono aumentati i passaggi burocratici: l'atto ora va tradotto da un traduttore riconosciuto dal consolato di riferimento e infine va legalizzato da un ufficiale consolare;
   appurato quant’è il costo del mancato servizio per l'utente, se si guarda la questione dalla prospettiva del bilancio consolare, il taglio di questo servizio non ha eliminato solo una voce di spesa, ma ha rimosso una considerevole voce di entrata. In fin dei conti, è sempre stato un servizio in attivo, che, in parole più chiare, «si pagava da solo». Per questa ragione non si riesce ad accettare questo taglio;
   chiunque sarebbe d'accordo sulla razionalizzazione della spesa, per scongiurare speculazioni e sprechi. Ma questo non è il caso. L'Ufficio notarile consolare non può essere considerato uno spreco –:
   se si intenda rivedere la decisione presa in base al decreto del Ministro degli affari esteri del 31 ottobre 2011 e permettere la riapertura degli uffici nei Paesi sopraelencati nel minor tempo possibile.
(5-00290)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 giugno 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione III (Affari esteri)
5-00290

  Ringrazio innanzitutto l'onorevole Caruso per avermi dato l'opportunità di fornire dei chiarimenti circa le novità introdotte a partire dal 1o gennaio 2012 nel settore dell'erogazione dei servizi consolari e, in particolare, dei servizi notarili in alcuni Paesi, quali Germania, Belgio, Austria, Francia e Lettonia.
  Ci tengo subito a precisare che il decreto del Ministro degli affari esteri del 31 ottobre 2011 – adottato in attuazione del decreto legislativo n. 71 del 2011 sulla razionalizzazione delle funzioni consolari – non ha abolito la possibilità di erogare tali servizi. Il relativo articolo 2 dispone infatti che, negli Stati considerati, i Capi degli Uffici consolari possano in ogni caso ricevere atti i quali, ove non sia oggettivamente possibile rivolgersi ad un notaio in loco, rivestano carattere di necessità e urgenza e il cui mancato o ritardato rilascio possa recare pregiudizio al cittadino italiano richiedente.
  Particolare attenzione è stata poi dedicata ai connazionali più bisognosi d'aiuto Penso, ad esempio, ai pensionati a cui viene spesso richiesto di dare dimostrazione della propria esistenza in vita e che potranno continuare a usufruire dell'autenticazione da parte del competente Ufficio consolare della sottoscrizione apposta sull'apposito formulario.
  Lo stesso articolo prevede inoltre che l'ufficio consolare possa ricevere documenti che, per loro natura, hanno un contenuto particolarmente sensibile e dai rilevanti effetti patrimoniali, come i testamenti pubblici, segreti ovvero internazionali.
  Faccio poi notare come le soluzioni adottate con il decreto del Ministero degli affari esteri siano state ampiamente condivise dagli operatori giuridici del settore. Il Consiglio nazionale del notariato (CNN) ha partecipato infatti alla redazione del testo e, di recente, ne ha confermato il suo giudizio estremamente positivo. Dal punto di vista strettamente giuridico, l'adesione di Paesi, quali Germania, Francia, Belgio, Austria e Lettonia all'Unione internazionale del notariato latino (U.I.N.L), rappresenta un fatto da tenere in debita considerazione. In questi Paesi, infatti il notaio è un giurista di elevata qualificazione professionale, capace di offrire una prestazione di assoluto livello. L'appartenenza al notariato latino, come confermato dal Consiglio nazionale del notariato, assicura che il documento prodotto all'estero sia effettivamente equivalente all'atto notarile interno, perché proveniente da un professionista o funzionario pubblico che nel proprio ordinamento svolge, ad esempio, il controllo di legalità del contenuto, di autenticità della sottoscrizione, di capacità e legittimazione dei soggetti interessati. L'atto così formato e produttivo dei medesimi effetti giuridici che si ritrovano nel nostro ordinamento. Tutto questo rappresenta un impianto giuridico in grado di ridurre al minimo il rischio di pratiche non utilizzabili in Italia.
  Le soluzioni adottate con il decreto del 2011 non costituiscono, in ogni caso, una decisione solo italiana. Ben prima di noi (dal 1o gennaio 2005), la Francia ha adottato una soluzione ben più radicale, abolendo del tutto l'esercizio delle funzioni notarili da parte delle proprie rappresentanze diplomatico-consolari in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
  Non sono infine da escludere i benefici di tale decisione, che ha avuto l'effetto di liberare preziose risorse umane e di impiegarle per rafforzare altri servizi non meno utili per i nostri connazionali. Ricordo, ad ogni buon fine, che stiamo parlando unicamente delle sedi consolari operanti in cinque Paesi europei nei quali l'assenza di formalità legate all'entrata dell'atto straniero nel nostro ordinamento non rende più essenziale il mantenimento di tale servizio.
  Le nostre rappresentanze diplomatico-consolari in ogni caso continueranno a monitorare costantemente l'evolversi della situazione in loco ed a valutare con la massima attenzione i suggerimenti provenienti dall'utenza per rendere il più agevole possibile il ricorso agli studi notarili locali da parte dei cittadini italiani.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

EUROVOC :

notaio

cittadino della Comunita'

adesione all'Unione europea

consolato

gruppo linguistico