ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00238

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 28 del 04/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: ZANETTI ENRICO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 04/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 04/06/2013
SBERNA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 04/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/06/2013
Stato iter:
05/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/06/2013
Resoconto ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 05/06/2013
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/06/2013
Resoconto ZANETTI ENRICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/06/2013

SVOLTO IL 05/06/2013

CONCLUSO IL 05/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00238
presentato da
ZANETTI Enrico
testo di
Martedì 4 giugno 2013, seduta n. 28

   ZANETTI, SOTTANELLI e SBERNA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   le statistiche ufficiali sul contenzioso tributario per il primo trimestre 2013, recentemente pubblicate, evidenziano una percentuale di vittorie «piene» dell'Agenzia delle entrate pari al 35,62 per cento dei giudizi in primo grado e del 36,16 per cento dei giudizi in secondo grado, contro vittorie «piene» dei contribuenti pari al 26,36 per cento dei giudizi in primo grado e al 33,88 per cento dei giudizi in secondo grado (i «pareggi» sono il 9,13 per cento dei giudizi in primo grado e l'8,19 per cento dei giudizi in secondo grado, mentre conciliazioni giudiziali e altre cause di estinzione del processo costituiscono l'epilogo del 28,88 per cento dei giudizi di primo grado e del 21,77 per cento dei giudizi di secondo grado);
   anche le statistiche ufficiali sul contenzioso tributario per il primo trimestre 2012 evidenziano percentuali analoghe, quali in particolare vittorie «piene» dell'Agenzia delle entrate pari al 37,98 per cento dei giudizi in primo grado e del 45,11 per cento giudizi in secondo grado;
   nella relazione del Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato del contenzioso tributario relativa al 2011, ultima annualità intera per la quale sono stati ad oggi pubblicati i dati, si legge, a pagina 73, che, in primo grado di giudizio, «si evidenzia una percentuale di successo degli Enti impositori del 39,84 per cento contro il 35,15 per cento di successo del contribuente. Limitando, tuttavia, l'analisi ai ricorsi definiti con una decisione di merito, il contribuente registra una percentuale di successo superiore a quella degli uffici: 46,97 per cento contro il 39,39 per cento»; a pagina 74, si legge, inoltre, che in secondo grado di giudizio «si evidenzia una percentuale di successo per il contribuente superiore a quella degli Enti impositori, sia in generale (44,37 per cento contro 42,54 per cento) che limitatamente ai giudizi di merito (46,30 per cento contro 43,88 per cento»;
   andando indietro di un ulteriore anno, a conferma di un trend sostanzialmente consolidato nel tempo, si legge nella relazione relativa al 2010, a pagina 76, che, in primo grado di giudizio, «si evidenzia una percentuale di successo degli Enti impositori del 40,01 per cento contro il 36,08 per cento di successo del contribuente. Limitando, tuttavia, l'analisi ai ricorsi definiti con una decisione di merito, il contribuente registra una percentuale di successo superiore a quella degli uffici: 47,76 per cento conto il 39,02 per cento»; a pagina 77, si legge, inoltre, che, in secondo grado di giudizio, «si evidenzia una percentuale di successo per il contribuente superiore a quella degli Enti impositori, sia in generale che nei giudizi di merito»;
   risulta quindi chiaro quanto costante nel tempo sia il fatto che, in caso di ricorso del contribuente, gli enti impositori in generale, ivi compresa l'Agenzia delle entrate, abbiano pienamente ragione in un numero stabilmente e sensibilmente inferiore al 50 per cento dei giudizi instaurati, giovandosi per altro più dei contribuenti di vittorie fondate non già su questioni di merito della pretesa tributaria, ma di mera procedura amministrativa o processuale;
   questi numeri evidenziano la notevole aleatorietà della effettiva debenza, da parte del contribuente che presenta ricorso, delle somme che vengono ad esso contestate dagli enti impositori in generale, ivi compresa l'Agenzia delle entrate, in un quadro normativo generale in cui però è previsto, per il contribuente che presenta ricorso, l'obbligo di versare il 30 per cento delle maggiori imposte contestate già prima del giudizio di primo grado –:
   in quale ordine di grandezza possa essere stimato l'ammontare complessivo, su base annua, della parte delle somme che vengono versate dai contribuenti in pendenza di giudizio per le quali viene acclarata in sede giurisdizionale la non debenza ed il conseguente obbligo di restituzione. (5-00238)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 giugno 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00238

  Con il documento ispettivo in esame, gli onorevoli interroganti rilevano che, in base alle statistiche ufficiali pubblicate nelle relazioni di questo Ministero sullo stato del contenzioso tributario relative agli anni 2010-2011 ed al primo trimestre del 2012 e del 2013, si ricava una percentuale di vittoria degli enti impositori di poco inferiore al 50 per cento dei giudizi instaurati, fondata principalmente su questioni di «mera procedura amministrativa o processuale» anziché di «merito della pretesa tributaria».
  Gli onorevoli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere «in quale ordine di grandezza può essere stimato l'ammontare complessivo su base annua, della parte delle somme che vengono versate dai contribuenti in pendenza di giudizio per le quali viene acclarata in sede giurisdizionale la non debenza ed il conseguente obbligo di restituzione».
  Per quanto di competenza, l'Agenzia delle entrate ha comunicato i dati relativi alle controversie che vedono come parte in giudizio l'Agenzia medesima.
  In particolare si riportano di seguito gli indici di vittoria in giudizio calcolati sulla base delle decisioni relative a controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

1. Indice di vittoria calcolato in base al numero delle decisioni

Decisioni emesse nel 2012:

(Banca dati Agenzia delle entrate)

  L'indice di vittoria numerico è più favorevole all'Agenzia su tutti i gradi di giudizio.
  Fatto pari a 100 il totale degli esiti favorevoli e sfavorevoli (al netto, quindi, delle «parziali», delle «conciliazioni» e «altri esiti»), le decisioni favorevoli all'Agenzia superano quelle a favore del contribuente in primo grado dell'11,4 per cento (55,7 contro 44,3), in secondo grado del 7,4 per cento (53,7 contro 46,3) e in cassazione del 40,2 per cento (70,1 contro 29,9), come emerge dal sottostante prospetto:

  A voler poi annoverare, come è corretto, tra quelle favorevoli all'Agenzia, anche le decisioni parzialmente favorevoli, in quanto comunque confermative della proficuità degli atti impositivi impugnati, le decisioni complessivamente favorevoli all'Agenzia superano quelle a favore del contribuente in primo grado del 23,2 per cento (61,6 contro 38,4), in secondo grado del 20 per cento (60 contro 40) e in cassazione del 42 per cento (71 contro 29), come si evidenzia di seguito:

Decisioni emesse nel 2011:

(Banca dati Agenzia delle entrate)

  Anche per il 2011, l'indice di vittoria numerico è più favorevole all'Agenzia.
  Fatto pari a 100, infatti, il totale degli esiti favorevoli e sfavorevoli (al netto, quindi, delle «parziali», delle «conciliazioni» e «altri esiti»), le decisioni favorevoli all'Agenzia superano quelle a favore del contribuente in primo grado del 17,6 per cento (58,8 contro 41,2), in secondo grado dell'1,4 per cento (50,7 contro 49,3) e in cassazione del 30,6 per cento (65,3 contro 34,7), come di seguito evidenziato:

  Comprendendo tra quelle favorevoli all'Agenzia, anche le decisioni parzialmente favorevoli, le decisioni complessivamente favorevoli all'Agenzia superano quelle a favore del contribuente in primo grado del 27,4 per cento (63,7 contro 36,3), in secondo grado del 12,6 per cento (56,3 contro 43,7) e in cassazione del 30,6 per cento (65,3 contro 34,7), come emerge dal sottostante prospetto:

  In sintesi, con riguardo alle controversie di tutti gli Enti impostori, l'Agenzia delle entrate manifesta un trend di vittorie con riferimento alle decisioni di merito superiore a quelle del contribuente. Ancor più notevole appare il divario nel giudizio di legittimità.

2. Indice di Vittoria per valore

  Anche l'indice di vittoria per valore, calcolato sulle sentenze resesi definitive nel 2012, è nettamente favorevole all'Agenzia delle entrate che si aggiudica il 69,8 per cento dei complessivi valori in giudizio (per ogni 100 euro in discussione, l'Agenzia si è definitivamente aggiudicati 69,8 euro).
  Dall'insieme dei dati riportati, si desume che l'affermazione degli Onorevoli interroganti, secondo cui sussisterebbe una «notevole aleatorietà della effettiva debenza, da parte del contribuente che presenta ricorso, delle somme che vengono ad esso contestate», non risulta estensibile agli esiti del contenzioso che vede come parte in causa l'Agenzia delle entrate.
  Gli indici di vittoria in giudizio prima evidenziati, invero, calcolati con riferimento sia al numero sia al valore delle controversie decise, evidenziano che nel 2012 l'Agenzia è risultata vittoriosa in un numero di controversie superiore al 61 per cento di quelle complessivamente decise, mentre l'importo deliberato a suo favore è più che doppio rispetto a quello favorevole al contribuente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

fiscalita'

contribuente