ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03388

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 891 del 27/11/2017
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/12197
Abbinamenti
Atto 3/03389 abbinato in data 28/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: FIORIO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/11/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 27/11/2017
Stato iter:
28/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2017
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 28/11/2017
Resoconto FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 28/11/2017

DISCUSSIONE IL 28/11/2017

SVOLTO IL 28/11/2017

CONCLUSO IL 28/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-03388
presentato da
FIORIO Massimo
testo presentato
Lunedì 27 novembre 2017
modificato
Martedì 28 novembre 2017, seduta n. 892

   FIORIO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 14 giugno 2017 ha sancito che, per l'attuazione dei piani di controllo di cui all'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, le «guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni provinciali» si possono avvalere «tassativamente» soltanto delle figure riportate nel medesimo articolo e conseguentemente: i proprietari dei fondi su cui si attua l'intervento, le guardie forestali e quelle comunali;
   tale sentenza ha ritenuto illegittime alcune disposizioni della legge della regione Liguria n. 29 del 2015, che prevedeva di avvalersi anche di coadiutori appositamente abilitati;
   il notevole incremento della fauna selvatica e la diminuzione esponenziale dei cacciatori ha reso necessario negli ultimi anni un ricorso sempre più frequente, da parte delle regioni, ai piani di controllo ed agli abbattimenti selettivi per far fronte agli ingenti danni provocati dagli animali alle produzioni agricole e perfino agli insediamenti urbani, anche nei territori preclusi all'esercizio venatorio;
   i soli soggetti ricompresi nell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 non sono quindi attualmente in numero sufficiente per risolvere le gravi problematiche che il proliferare della fauna selvatica crea alle imprese agricole ed alla popolazione civile;
   molte regioni sono già ricorse all'ausilio di operatori abilitati, appositamente armati, per contenere i danni della fauna selvatica;
   la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato in questo contesto un ordine del giorno, in data 22 giugno del 2017, per introdurre modifiche alla normativa vigente in materia, al fine di permettere alle regioni di poter continuare a ricorrere ad altre figure abilitate, oltre a quelle esplicitamente indicate dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992;
   le associazioni venatorie hanno auspicato una rapida soluzione di questa problematica chiedendo l'approvazione di una norma per contenere la fauna selvatica, compatibilmente con la legislazione nazionale e comunitaria, le indicazioni del mondo scientifico, le esigenze della tutela animale e dell'ambiente, la sicurezza della popolazione e la salvaguardia delle imprese agricole –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle criticità esposte in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di sostenere le regioni nel contenimento della fauna selvatica, nel corretto adempimento delle norme di cui all'articolo 19 della legge n. 157 del 1992. (3-03388)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

direttiva comunitaria

fauna

politica comunitaria dell'ambiente