ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/03162

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 836 del 18/07/2017
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 18/07/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 18/07/2017
Stato iter:
19/07/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/07/2017
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2017
Resoconto MINNITI MARCO MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 19/07/2017
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/07/2017

SVOLTO IL 19/07/2017

CONCLUSO IL 19/07/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-03162
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo presentato
Martedì 18 luglio 2017
modificato
Mercoledì 19 luglio 2017, seduta n. 837

   GIGLI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   è noto che le navi che partecipano alle operazioni di salvataggio nel Mar Mediterraneo portano i naufraghi nel porto italiano più vicino;
   una volta sbarcati, ai profughi si applica il «regolamento di Dublino» e l'Italia diventa responsabile per tutte le loro pratiche di asilo, assistenza o rimpatrio;
   è utile ricordare che il principio generale alla base del «regolamento Dublino III» (lo stesso della vecchia Convenzione di Dublino del 1990 e di «Dublino II») è che ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale ricade in primis sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri;
   tuttavia, il diritto della navigazione, in particolare la Convenzione di Montego Bay del 1962, prevede che, durante la navigazione in acque internazionali, una data nave sia soggetta alle legge dello Stato di cui batte la bandiera;
   la citata Convenzione, infatti, al comma 1 dell'articolo 92 afferma chiaramente: «Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva»;
   viceversa, se la nave si trova nelle acque territoriali di una nazione, si applica la legge di questa, mentre non è rilevante la cittadinanza dell'equipaggio o dei passeggeri;
   stando a quanto sopra esposto, il primo «suolo» su cui i profughi sbarcano non è dunque necessariamente quello italiano, ma quello rappresentato dalla bandiera della nave da cui sono stati raccolti;
   è fin troppo noto che altri Stati dell'Unione europea impediscono alle navi che raccolgono i profughi di attraccare nei propri porti per sbarcarli. È evidente, dunque, che lo Stato italiano potrebbe fare altrettanto per le navi battenti bandiera di altri Paesi;
   appare, quindi, plausibile affermare, a parere dell'interrogante, che il «regolamento di Dublino» non venga sempre correttamente applicato, dato che spesso il primo territorio dell'Unione europea su cui il profugo poggia il piede non è quello italiano, ma quello dello Stato corrispondente alla bandiera battuta dalla nave che l'ha raccolto –:
   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per una corretta interpretazione del «regolamento di Dublino», tale che sia in armonia con le norme del diritto della navigazione e, in particolare, con la Convenzione di Montego Bay. (3-03162)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

asilo politico

nave

navigazione marittima