Legislatura: 17Seduta di annuncio: 817 del 20/06/2017
Primo firmatario: MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 20/06/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 21/06/2017 Resoconto MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA CIVICI E INNOVATORI RISPOSTA GOVERNO 21/06/2017 Resoconto POLETTI GIULIANO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 21/06/2017 Resoconto MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA CIVICI E INNOVATORI
DISCUSSIONE IL 21/06/2017
SVOLTO IL 21/06/2017
CONCLUSO IL 21/06/2017
MAZZIOTTI DI CELSO. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, al comma 5, prevede una contribuzione aggiuntiva di natura volontaria per i lavoratori dipendenti, che siano dirigenti sindacali o componenti degli organismi direttivi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali. Il comma 6 amplia questa facoltà per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro;
come ha evidenziato l'Inps, attraverso l'operazione «Porte aperte», questa disciplina sembra creare un trattamento eccessivamente privilegiato a favore dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dal momento che:
a) per compensi per attività sindacale non superiori alla retribuzione figurativa del lavoratore, l'organizzazione sindacale non paga mai alcun contributo;
b) i contributi sulla retribuzione figurativa del lavoratore sono a carico della gestione previdenziale di appartenenza, quindi della collettività dei lavoratori «contribuenti» della gestione;
c) nel caso di distacco sindacale, il sindacato, se sceglie di versare la contribuzione aggiuntiva, è tenuto a versare i contributi sull'intera indennità corrisposta al rappresentante per l'esercizio dell'attività sindacale e non solo su compensi superiori alla retribuzione figurativa. Ciò comporta un importo maggiore dei contributi versati a favore del rappresentante dell'organizzazione sindacale;
secondo notizie di stampa, sarebbe stata bloccata dal parere negativo dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali una prima circolare dell'Inps che esplicitava la necessità di ricalcolare le pensioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in distacco;
secondo stime Inps, tale ricalcolo impatterebbe su 30 pensionati «di nuova liquidazione» e circa 1.400 pensionandi, oggi ancora rappresentanti delle organizzazioni sindacali attivi e comporterebbe una riduzione media dell'ordine del 27 per cento sulla pensione lorda. In un caso sui 19 presi in esame si avrebbe addirittura una riduzione del 66 per cento della somma percepita;
una seconda circolare dal simile obiettivo, ma dal contenuto diverso sarebbe in corso di esame sempre presso l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
gli interventi proposti nelle circolari Inps sono stati contestati da parte di alcune organizzazioni sindacali con l'argomento che allo scopo sarebbe necessario un intervento normativo –:
se, al fine di dare un segnale di equità al Paese su un tema delicato come le pensioni soprattutto in prospettiva futura, intenda dar corso alla circolare in corso di esame presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali o se intenda invece intervenire con una modifica normativa nel primo provvedimento utile. (3-03100)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rappresentante sindacale
retribuzione del lavoro