Legislatura: 17Seduta di annuncio: 802 del 23/05/2017
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 23/05/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 23/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 24/05/2017 Resoconto CATALANO IVAN CIVICI E INNOVATORI RISPOSTA GOVERNO 24/05/2017 Resoconto DELRIO GRAZIANO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) REPLICA 24/05/2017 Resoconto CATALANO IVAN CIVICI E INNOVATORI
DISCUSSIONE IL 24/05/2017
SVOLTO IL 24/05/2017
CONCLUSO IL 24/05/2017
CATALANO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . – Per sapere – premesso che:
con l'interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-10462 si è posta all'attenzione del Governo la problematicità della norma contenuta all'articolo 85, comma 4, del codice della strada che prevede che «chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione» è soggetto a una sanzione pecuniaria, nonché alla «sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi»;
in particolare, si è evidenziato come il trattamento sanzionatorio dei diversi illeciti di cui all'articolo 85 del codice della strada risulti carente sia sotto il profilo della differenziazione, sia sotto quello della proporzionalità;
nella propria risposta, il Governo ha evidenziato come esso stia «comunque lavorando ad un disegno di legge delega (...) per intervenire complessivamente sul codice e risolvere le diverse criticità riscontrate nell'attuale applicazione», ricordando poi che «sul tema specifico dei servizi ncc/taxi il Governo, consapevole dell'applicazione complessa di alcune norme, che porta a comportamenti diversi a seconda del comune interessato, spesso percepiti come vessatori dalla categoria, è intervenuto nel decreto-legge “milleproroghe” n. 244 del 2016»;
risulta all'interrogante che, malgrado l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016, con la quale si è definitivamente risolta l'incertezza interpretativa circa la non applicabilità delle norme introdotte dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, alcuni comuni, in particolare quello di Milano, continuino a irrogare sanzioni ex articolo 85 del codice della strada per presunte violazioni delle norme della legge n. 21 del 1992, la cui applicazione è attualmente sospesa –:
se il Governo non ritenga di assumere iniziative per riformare la citata disciplina sanzionatoria, adeguandola a criteri di differenziazione e proporzionalità e limitando alle sole ipotesi di illeciti di maggiore gravità la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione. (3-03049)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):rifiuti metallici
codice della strada
sanzione penale