ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/03049

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 802 del 23/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 23/05/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 23/05/2017
Stato iter:
24/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/05/2017
Resoconto CATALANO IVAN CIVICI E INNOVATORI
 
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2017
Resoconto DELRIO GRAZIANO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 24/05/2017
Resoconto CATALANO IVAN CIVICI E INNOVATORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/05/2017

SVOLTO IL 24/05/2017

CONCLUSO IL 24/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-03049
presentato da
CATALANO Ivan
testo presentato
Martedì 23 maggio 2017
modificato
Mercoledì 24 maggio 2017, seduta n. 803

   CATALANO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . – Per sapere – premesso che:

   con l'interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-10462 si è posta all'attenzione del Governo la problematicità della norma contenuta all'articolo 85, comma 4, del codice della strada che prevede che «chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione» è soggetto a una sanzione pecuniaria, nonché alla «sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi»;

   in particolare, si è evidenziato come il trattamento sanzionatorio dei diversi illeciti di cui all'articolo 85 del codice della strada risulti carente sia sotto il profilo della differenziazione, sia sotto quello della proporzionalità;

   nella propria risposta, il Governo ha evidenziato come esso stia «comunque lavorando ad un disegno di legge delega (...) per intervenire complessivamente sul codice e risolvere le diverse criticità riscontrate nell'attuale applicazione», ricordando poi che «sul tema specifico dei servizi ncc/taxi il Governo, consapevole dell'applicazione complessa di alcune norme, che porta a comportamenti diversi a seconda del comune interessato, spesso percepiti come vessatori dalla categoria, è intervenuto nel decreto-legge  “milleproroghe”  n. 244 del 2016»;

   risulta all'interrogante che, malgrado l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016, con la quale si è definitivamente risolta l'incertezza interpretativa circa la non applicabilità delle norme introdotte dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, alcuni comuni, in particolare quello di Milano, continuino a irrogare sanzioni ex articolo 85 del codice della strada per presunte violazioni delle norme della legge n. 21 del 1992, la cui applicazione è attualmente sospesa –:

   se il Governo non ritenga di assumere iniziative per riformare la citata disciplina sanzionatoria, adeguandola a criteri di differenziazione e proporzionalità e limitando alle sole ipotesi di illeciti di maggiore gravità la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione. (3-03049)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti metallici

codice della strada

sanzione penale