ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02855

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 754 del 07/03/2017
Firmatari
Primo firmatario: MONCHIERO GIOVANNI
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 07/03/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI delegato in data 07/03/2017
Stato iter:
08/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/03/2017
Resoconto MONCHIERO GIOVANNI CIVICI E INNOVATORI
 
RISPOSTA GOVERNO 08/03/2017
Resoconto COSTA ENRICO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI REGIONALI)
 
REPLICA 08/03/2017
Resoconto MONCHIERO GIOVANNI CIVICI E INNOVATORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/03/2017

SVOLTO IL 08/03/2017

CONCLUSO IL 08/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02855
presentato da
MONCHIERO Giovanni
testo presentato
Martedì 7 marzo 2017
modificato
Mercoledì 8 marzo 2017, seduta n. 755

   MONCHIERO. – Al Ministro per gli affari regionali . – Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, commi 521-536, della legge n. 208 del 2015 concerne la pubblicazione dei bilanci di esercizio degli enti del servizio sanitario nazionale e l'attivazione, da parte dei medesimi enti, di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, introducono l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure e prevedono un'estensione dell'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, alle aziende sanitarie locali ed ai relativi presidi ospedalieri;
   in particolare, i commi 524 e 525 prevedono che l'individuazione degli enti che rientrino in almeno una delle due fattispecie (disavanzo o mancato rispetto dei parametri) è operata, per il 2016, entro il 31 marzo e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno da parte della regione, con provvedimento della giunta regionale o del commissario ad acta (ove presente). Riguardo alla prima fattispecie, si fa riferimento alla sussistenza di un disavanzo tra i costi ed i ricavi (derivanti dalla remunerazione delle attività da parte del servizio sanitario regionale) pari o superiore al 10 per cento dei medesimi ricavi o pari, in valore assoluto, ad almeno 10 milioni di euro;
   l'articolo 1, comma 390, della legge n. 232 del 2016 ha modificato la definizione di disavanzo, sostituendo il parametro del 10 per cento con quello del 7 per cento e riducendo da 10 a 7 milioni il parametro in valori assoluti;
   il piano di rientro deve essere presentato alla regione, da parte dell'ente interessato, entro i 90 giorni successivi all'emanazione del provvedimento regionale di individuazione degli enti e riguardare un periodo di tempo non superiore al triennio, con la definizione delle misure idonee al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e/o (a seconda dei casi) al miglioramento della qualità delle cure e all'adeguamento dell'offerta. Tale piano è approvato dalla regione secondo le procedure previa una valutazione positiva circa l'adeguatezza delle misure proposte, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale o, ove presente, con il piano di rientro regionale dal disavanzo sanitario –:
   a quante aziende sanitarie ospedaliere le regioni abbiano richiesto la presentazione di un piano di rientro e quanti di questi siano stati, ad oggi, approvati.
(3-02855)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

servizio sanitario nazionale

retribuzione del lavoro

servizio sanitario