Legislatura: 17Seduta di annuncio: 732 del 30/01/2017
Precedente numero assegnato: 5/06439
Primo firmatario: PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/01/2017
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 30/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 31/01/2017 Resoconto BRESSA GIANCLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) REPLICA 31/01/2017 Resoconto PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 31/01/2017
SVOLTO IL 31/01/2017
CONCLUSO IL 31/01/2017
PELUFFO. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico
. – Per sapere – premesso che:
dalla stampa nazionale e locale si apprende quanto segue: in data 16 settembre 2015 il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una nuova legge regionale sul turismo che stanzia cinque milioni di euro in tre anni. Insieme alla legge è stato approvato anche un emendamento che concede la possibilità di accedere ai bandi di finanziamento regionale per «strutture ricettive alberghiere e non alberghiere» solo «qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica», specificando che «nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi»;
in vigenza dell'attuale disciplina normativa che discende dal titolo V della parte II della Costituzione, e segnatamente dall'articolo 117, nonché della giurisprudenza uniforme della Corte costituzionale (ad esempio, sentenza n. 197 del 2003), la potestà normativa delle regioni in materia di turismo incontra dei limiti nelle leggi statali di principio e di coordinamento, oltre che nelle discipline di esclusiva competenza legislativa statale, come il diritto privato, il diritto penale, le norme giurisdizionali;
tale provvedimento, di fatto, penalizzerà nei bandi le strutture ricettive che in maniera volontaria dànno accoglienza ai richiedenti asilo, scoraggiando gli albergatori lombardi che volessero mettersi spontaneamente a disposizione per iniziative di accoglienza, configurando così, ad avviso dell'interrogante, una violazione del diritto di asilo riconosciuto dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della Costituzione;
la formulazione della legge regionale secondo l'interrogante viola il principio di concorrenza e di uguaglianza tra le aziende alberghiere, che non possono essere discriminate con l'esclusione dai bandi;
la normativa di cui trattasi penalizzerà anche le strutture ricettive che, sulla base di accordi con il Ministero dell'interno, danno ospitalità al personale delle forze dell'ordine fuori sede –:
se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra;
se non ritengano di assumere ogni iniziativa di competenza per salvaguardare il diritto di asilo e i principi di uguaglianza e libera concorrenza e garantire il rispetto degli accordi di coordinamento nazionale finalizzati all'ospitalità del personale di sicurezza fuori sede. (3-02742)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):infrastruttura turistica
accordo di cooperazione
asilo politico