Legislatura: 17Seduta di annuncio: 729 del 24/01/2017
Primo firmatario: CAPELLI ROBERTO
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 24/01/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 25/01/2017 Resoconto CAPELLI ROBERTO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 25/01/2017 Resoconto LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE) REPLICA 25/01/2017 Resoconto CAPELLI ROBERTO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 25/01/2017
SVOLTO IL 25/01/2017
CONCLUSO IL 25/01/2017
CAPELLI. —
Al Ministro della salute
. — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, stabilisce nella misura massima di 154.937 euro la retribuzione del direttore generale di un'azienda sanitaria, sommando, eventualmente, fino a 5.165 euro per iniziative alle quali debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio ed un bonus, nella misura massima del 20 per cento, in relazione al conseguimento degli obiettivi assegnati;
la legge regionale della Sardegna n. 17 del 2016, all'articolo 17, stabilisce che «il trattamento economico dei direttori generali (...) è determinato dalla giunta regionale, (...)», in base a vari parametri e con una possibile integrazione sino al 20 per cento per obiettivi raggiunti «nel rispetto del limite massimo al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 (...)»;
il parere della Ragioneria generale dello Stato relativo al citato articolo segnala che «l'assenza di riferimento al rispetto di quanto previsto in materia dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 502 del 1995 (...), le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti, quindi in contrasto con gli articoli 81 e 117, comma 3, della Costituzione»;
l'ufficio legislativo del Ministero della salute, inoltre, ha osservato che la norma citata «appare foriera di un'ampia discrezionalità in capo alla regione poiché svincolata dai parametri stabiliti a livello nazionale nella determinazione dei compensi attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (...)»;
appaiono all'interrogante insoddisfacenti le controdeduzioni fornite in merito dalla regione Sardegna, in quanto i pronunciamenti della Corte costituzionale a cui si fa riferimento (in particolar modo, la sentenza n. 341 del 30 dicembre 2009) mai parlano espressamente del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 502 n. 1995;
il presidente della regione Sardegna impegnava la giunta regionale a proporre al consiglio regionale le modifiche normative richieste dal Ministero della salute, ma in realtà a tutt'oggi questo non è mai avvenuto;
al contrario di quanto previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014, la retribuzione del direttore generale dell'azienda per la tutela della salute è stato fissato nella misura di 200.000 euro, prevedendo un massimale di 240.000 euro, ben al di sopra dei limiti imposti dalla normativa vigente –:
quali iniziative di competenza intenda assumere, anche nelle competenti sedi di concertazione con le regioni, in relazione alla problematica sopra esposta.
(3-02725)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto alla salute
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