ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02496

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 676 del 20/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: SANTERINI MILENA
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 20/09/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 20/09/2016
Stato iter:
21/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/09/2016
Resoconto SANTERINI MILENA DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 21/09/2016
Resoconto GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 21/09/2016
Resoconto SANTERINI MILENA DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/09/2016

SVOLTO IL 21/09/2016

CONCLUSO IL 21/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02496
presentato da
SANTERINI Milena
testo presentato
Martedì 20 settembre 2016
modificato
Mercoledì 21 settembre 2016, seduta n. 677

   SANTERINI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . – Per sapere – premesso che:
   attualmente non viene previsto che gli insegnanti di religione cattolica possano essere individuati come collaboratori del dirigente scolastico;
   si ricorda che fino ad oggi gli insegnanti di religione cattolica hanno svolto questo ruolo;
   si tratterebbe di un'esclusione ingiustificata e che non è prevista da nessuna delle leggi che regolano la situazione degli insegnanti di religione, a partire dalla legge n. 824 del 1930 che, all'articolo 7, disponeva che: «Gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale»;
   successivamente la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel protocollo addizionale, all'articolo 5 (in relazione all'articolo 9), attuativa degli accordi di revisione del Concordato con la Santa Sede, ha stabilito che: «L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito (...) da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica»;
   anche le successive norme analoghe (decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, decreto legislativo n. 297 del 1994, decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 1990, decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012) affermano con chiarezza che gli insegnanti di religione cattolica fanno parte della componente docente degli organi della scuola e hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri insegnanti;
   la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 settembre 2016 afferma che: «la determinazione dell'organico relativo a questa materia avviene con un criterio diverso e separato»; inoltre, il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione, oltre che di ruolo, prevede anche contratti da incaricati annuali;
   appare, quindi, inaccettabile l'esclusione sopra ricordata, anche qualora essa fosse giustificata con l'impossibilità di sostituire i docenti di religione con supplenti che necessitano dell'idoneità, per ragioni di mancanza di fondi;
   sarebbe, infatti, possibile rimediare a questo attingendo al capitolo delle attività alternative all'ora di religione –:
   quali iniziative di competenza intenda porre in essere il Ministro interrogato per sanare quella che appare all'interrogante una palese discriminazione tra insegnanti, consentendo anche agli insegnanti di religione di svolgere il ruolo di vicari del dirigente. (3-02496)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

scuola confessionale

insegnante

parita' di trattamento