ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02195

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 608 del 18/04/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/12675
Abbinamenti
Atto 2/01232 abbinato in data 19/04/2016
Atto 3/02188 abbinato in data 19/04/2016
Atto 3/02191 abbinato in data 19/04/2016
Atto 3/02194 abbinato in data 19/04/2016
Atto 3/02196 abbinato in data 19/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: ZOLEZZI ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 18/04/2016
Stato iter:
19/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/04/2016
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 19/04/2016
Resoconto BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/04/2016

DISCUSSIONE IL 19/04/2016

SVOLTO IL 19/04/2016

CONCLUSO IL 19/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02195
presentato da
ZOLEZZI Alberto
testo presentato
Lunedì 18 aprile 2016
modificato
Martedì 19 aprile 2016, seduta n. 609

   ZOLEZZI, VIGNAROLI, TERZONI, DAGA, BUSTO, MICILLO, DE ROSA e MANNINO. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   l'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE stabilisce la priorità della prevenzione dei rifiuti rispetto a qualsivoglia operazione di trattamento dei medesimi, da ciò ne consegue per gli Stati membri dell'Unione europea la redazione dei piani nazionali di prevenzione nei quali essi debbono, fra l'altro, stabilire degli obiettivi di riduzione;
   l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico alle decisioni in materia ambientale stabilisce che il pubblico debba poter esprimere osservazioni quando tutte le opzioni sono aperte;
   la risoluzione doc. XVIII, n. 80, approvata al Senato della Repubblica, a prima firma della senatrice Laura Puppato, afferma fra l'altro la necessità di dirottare gli incentivi economici dalla produzione di energia a quella di materiali;
   la risoluzione n. 9 della regione Lombardia, approvata nella seduta del 28 novembre 2013, afferma testualmente che «La stima di sovracapacità impiantistica al 2020 risulta pari a ben 1298003 tonnellate»;
   la risoluzione n. 4886 del 17 dicembre 2013 proposta in regione Emilia-Romagna dalla consigliera Barbati e altri afferma testualmente che «dal documento preliminare del prgr risulta che, con riferimento al 2011, il quantitativo complessivo di rifiuti inviato all'incenerimento negli impianti presenti in Emilia-Romagna è pari a 1.104.500 tonnellate annue e constatato che in base agli scenari di piano tracciati nel documento preliminare del prgr tale quantitativo si ridurrà del 43 per cento al 2020, per un ammontare complessivo stimato in 626.930 tonnellate di rifiuti indifferenziati»; da ciò si evince un surplus di circa 500.000 tonnellate all'anno anche per l'Emilia-Romagna;
   nell'interrogazione presentata dal primo firmatario del presente atto, la n. 5-06513, si rileva come un inceneritore ha una resa energetica reale dell'1,5 per cento (dati Arpav su inceneritore di Padova) analizzando anche l'energia spesa per la filiera di preparazione all'incenerimento. È inaccettabile che il 46 per cento dell'energia lorda, prodotta da quell'inceneritore, sia incentivata contro l'1,5 per cento messo nettamente in rete. Il denaro speso per incentivare l'incenerimento (585 milioni di euro nel 2014, dati del Gestore dei servizi energetici) e il percolato da discarica (165 milioni) potrebbe contribuire a gestire meglio la filiera dei rifiuti solidi urbani in un'ottica di recupero di materia. Nella medesima interrogazione si era già rilevato come l'Unione europea in primis tende a marginalizzare il ruolo degli inceneritori nel processo di gestione dei rifiuti; in tal senso la normativa italiana riconosce anche a questi impianti gli incentivi (cip6 e certificati verdi), riferiti alla produzione di energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili; la perseveranza nelle scelte a favore dell'incenerimento dei rifiuti è data, in primo luogo, proprio dall'incentivazione tariffaria dell'energia prodotta da tale tipo di impianti, che include i termovalorizzatori tra beneficiari di incentivi, senza alcuna distinzione tra fonti organiche e fonti non biodegradabili; l'incenerimento dei rifiuti è la pratica con minima sostenibilità nell'ambito della gerarchia europea dei rifiuti, che privilegia invece il recupero di materia;
   l'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone che «entro novanta, giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico, fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziati e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica»;
   il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, in merito all'articolo 35 sta subendo un iter attuativo difficoltoso anche per l'opinabilità tecnica dei contenuti. Fra l'altro, si segnala che nella mappatura della capacità di incenerimento non è stata valutata la presenza di inceneritori dedicati ai soli rifiuti speciali, né è stata eseguita alcuna mappatura delle discariche esistenti che sono ovviamente parte della attuale filiera di settore;
   il 16 marzo 2016 è stata avviata la procedura di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, inerente al «Programma recante l'individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati»;
   al momento, con il documento protocollo 0004267/RIN del 21 marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sta trasmettendo la comunicazione per l'avvio della consultazione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica relativa al programma recante «individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili» di cui allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014: in pratica la Conferenza Stato-regioni avrebbe «imposto» al Ministro interrogato la procedura di valutazione ambientale strategica, che il Ministro interrogato ha dovuto accettare per incassare il «sì» a maggioranza allo schema di decreto. Una valutazione ambientale strategica veramente pubblica e genuinamente strutturata dovrà includere anche una analisi delle alternative e questo metterebbe in crisi l'assunto principale ed irricevibile dell'articolo 35, ovvero che il pretrattamento è uguale a incenerimento, mentre il razionale obiettivo dell'articolo 35 era superare le procedure d'infrazione per mancanza di sistemi di pretrattamento nonostante l'obbligo della direttiva 99/31 sulle discariche;
   il Ministro interrogato, nell'articolo su Repubblica.it riferisce: «sono stato assessore al comune di Bologna e mi vanto di aver contribuito a una grande operazione ambientale: la creazione della multiutility Hera e la sua quotazione in borsa. È la seconda azienda ambientale del Nord». Il bacino di utenza Hera è di circa 3,3 milioni di persone, il record per quanto concerne la gestione dei rifiuti solidi urbani;
   l'Emilia-Romagna, secondo i dati dell'Ispra, è la regione con il più elevato costo per la gestione dei rifiuti (227 euro pro capite), nonché la regione con la più elevata produzione pro capite di rifiuti (oltre 600 chilogrammi a persona), ha la più elevata concentrazione regionale di inceneritori (1 ogni 555.822 abitanti);
   il combinato disposto di questi dati da solo costituisce un giudizio impietoso in merito alla politica governativa in tema di rifiuti solidi urbani ed economia circolare, oltretutto sanzionata dall'Unione europea nell'ambito delle 18 procedure d'infrazione pendenti in materia ambientale, fra cui si segnalano 5 procedure d'infrazione per le quali la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso una sentenza di condanna nei confronti dell'Italia. La sentenza del 2 dicembre 2014 ha condannato l'Italia a pagare 40 milioni di euro come misura forfettaria, in riferimento alla violazione della direttiva rifiuti 75/442/CE (modificata dalla direttiva 91/156/CEE), della direttiva 91/689/CEE e della direttiva 1999/13/CE che riguardano fra l'altro 200 discariche abusive presenti nel territorio italiano, e ad una penalità semestrale di 42,8 milioni di euro per la mancata messa a norma delle medesime discariche; altre procedure d'infrazione (procedura n. 2011/4021) riguardano proprio il mancato pretrattamento dei rifiuti;
   lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non considera la possibilità che non esista alcun fabbisogno residuo di incenerimento a livello nazionale, venendo meno agli obblighi di considerare e mettere a disposizione del pubblico tutte le opzioni possibili di cui alla citata direttiva 2003/35/CE. Parimenti lo stesso schema di decreto pianifica gli impianti partendo dal presupposto, a giudizio degli interroganti illegittimo in base alla citata direttiva 2008/98/CE, che la produzione di rifiuti rimanga costante nel tempo, anziché considerare che la quantità di rifiuti prodotti attesa nel 2020 dovrà essere necessariamente inferiore –:
   se il Governo non ritenga di assumere iniziative per inserire nella mappatura impiantistica per la gestione dei rifiuti un'analisi di tutti gli impianti di pretrattamento, degli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, nonché di tutte le discariche;
   di quali dati oggettivi e verificabili disponga il Governo per escludere a priori la possibilità che a livello nazionale non esista alcun fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti;
   se, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica relativa al programma recante «individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili» di cui allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, non si intendano prendere in considerazione prioritariamente alternative allo stesso programma relative all'implementazione del pretrattamento dei rifiuti;
   se nello stesso ambito si intendano prendere in considerazione modalità gestionali dei rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali orientati all'economia e, in particolare, all'economia circolare. (3-02195)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

incenerimento dei rifiuti

rifiuti

violazione del diritto comunitario