Legislatura: 17Seduta di annuncio: 560 del 02/02/2016
Primo firmatario: SANTERINI MILENA
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 02/02/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 02/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 03/02/2016 Resoconto SANTERINI MILENA DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 03/02/2016 Resoconto GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) REPLICA 03/02/2016 Resoconto SANTERINI MILENA DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 03/02/2016
SVOLTO IL 03/02/2016
CONCLUSO IL 03/02/2016
SANTERINI. –
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
con il decreto ministeriale n. 850 del 2015 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato le disposizioni per le attività di formazione e dell'anno di prova dei docenti neo assunti;
i succitati docenti neo assunti in ruolo sono tenuti a espletare tali attività ai fini dell'immissione definitiva in ruolo;
si tratta di una scelta doverosa e che sottolinea l'importanza della formazione dei docenti neo assunti;
lo stesso vale, però, anche per i docenti che abbiano richiesto e ottenuto, con le operazioni di mobilità, un passaggio di ruolo;
il decreto ministeriale è stato emanato in applicazione dei commi da 115 a 120 della legge n. 107 del 2015, detta comunemente «Buona Scuola»;
la stessa legge richiama gli articoli 437, 438 e 439 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 in quanto compatibili con le nuove norme approvate a luglio 2015;
in base al decreto legislativo n. 297 del 1994 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha sempre dato indicazioni per l'anno di formazione e di prova dei docenti, distinguendo tra docenti neo immessi in ruolo per la prima volta e docenti che già di ruolo avevano ottenuto il passaggio in altro ruolo o in altro insegnamento;
per richiedere il passaggio sopra ricordato, il docente di ruolo doveva aver svolto la formazione iniziale nell'anno di nomina ed era soggetto al giudizio di conferma da parte del dirigente, sentito il comitato di valutazione;
in caso di giudizio sfavorevole poteva essere restituito al ruolo di provenienza;
vi era, come detto, una chiara distinzione tra docenti appena nominati e docenti che avevano chiesto ed ottenuto il passaggio;
al contrario, le disposizioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca obbligano oggi anche i docenti, che hanno ottenuto il passaggio, alla frequenza e allo svolgimento di tutte le attività formative dei neo immessi in ruolo;
tra queste attività è prevista anche la ripetizione dell'anno di prova, già svolto, come detto sopra, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, nonostante i docenti che hanno ottenuto il passaggio abbiano già effettuato l'anno di prova necessario e siano stati immessi in ruolo da tempo;
da sempre in caso di passaggio ad altro ruolo il docente ha avuto l'obbligo di 180 giorni di servizio per superare l'anno di prova, ma non è stato mai obbligato, come invece si prevede ora, all'intera ripetizione dell'anno di prova;
che il docente che per la prima volta è nominato in ruolo sia tenuto alla formazione iniziale e al superamento dell'anno di prova è indiscutibile ed è coerente con tutte le norme del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del pubblico impiego;
tuttavia, in questo caso i docenti che passano da un ruolo all'altro sono assimilati ai docenti neo nominati, obbligando i primi a ripetere l'anno di prova;
il decreto ministeriale n. 850 del 2015 citato in precedenza proprio per questo è stato impugnato dai sindacati rappresentativi della scuola davanti al Tar Lazio, ma sembra necessario non attendere la risposta della magistratura per affrontare concretamente la vicenda;
si ricorda che la legge n. 107 del 2015 non interviene nel merito, anzi il Ministero stesso aveva escluso l'anno di formazione dalla replica per i docenti già di ruolo nel caso di passaggio ad altro ordine di scuola –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda predisporre per evitare che docenti che già hanno effettuato tutte le attività formative necessarie debbano ripetere l'anno di prova. (3-01975)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):formazione professionale
formazione degli insegnanti
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