ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01958

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 555 del 26/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 26/01/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 26/01/2016
Stato iter:
27/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/01/2016
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 27/01/2016
Resoconto POLETTI GIULIANO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 27/01/2016
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/01/2016

SVOLTO IL 27/01/2016

CONCLUSO IL 27/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01958
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo presentato
Martedì 26 gennaio 2016
modificato
Mercoledì 27 gennaio 2016, seduta n. 556

   GIGLI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   in tempi di «lavoro mobile» cambiare attività è assai frequente. Peraltro in questi ultimi decenni si è cercato di trasmettere alle giovani generazioni il messaggio che fosse opportuno abbandonare l'idea della ricerca del cosiddetto «posto fisso». In molti casi quindi chi cambia lavoro è attratto da prospettive di retribuzione o di reddito più alte; in altri, invece, il passaggio non è frutto di una scelta volontaria bensì di circostanze estranee al nostro volere. Molto spesso però, nel passare da un lavoro pubblico a quello privato o viceversa, o da lavoro autonomo a lavoro dipendente, non si ha la completa consapevolezza, a norme vigenti, di quelle che saranno le complicazioni e gli oneri da sopportare per valorizzare i contributi previdenziali versati durante l'attività lavorativa in diverse gestioni previdenziali;
   l'introduzione della ricongiunzione onerosa dei contributi pensionistici disposta ai sensi dell'articolo 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha di fatto impedito a molte persone di poter accedere alla pensione, stante l'eccessiva onerosità per accedere alla suddetta opzione in quanto la norma prevede un meccanismo di calcolo identico a quello utilizzato per il riscatto del periodo di laurea, cioè come se l'interessato, non avesse versato alcuna contribuzione nel periodo per il quale richiede la ricongiunzione dei contributi;
   a seguito del citato decreto-legge n. 78 del 2010, la ricongiunzione è stata resa oggi onerosa per tutti, con dubbio profilo di incostituzionalità, anche a causa della retroattività del provvedimento. Con l'articolo 12, comma 12-septies, del citato decreto-legge n.78 del 2010, è stato, con effetto immediato e senza alcuna norma transitoria, soppresso il diritto, precedentemente riconosciuto dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, di ricongiungere gratuitamente le posizioni assicurativo-previdenziali accese presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, gestita dall'INPS presso quest'ultima gestione ai fini del conseguimento di un'unica pensione. La facoltà di ricongiunzione gratuita era prevista dal citato articolo 1 come esercitabile in qualsiasi momento e l'effetto era quello di costituire presso l'assicurazione generale obbligatoria una corrispondente posizione assicurativa ai fini del futuro trattamento pensionistico. L'assicurazione generale obbligatoria riceveva dalla gestione previdenziale di provenienza l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse, ma nulla veniva posto a carico del lavoratore. L'articolo 12, comma 12-septies del decreto-legge n. 78 del 2010 ha, in via retroattiva, soppresso la facoltà di ricongiunzione gratuita;
   il successivo avvento della «riforma previdenziale Fornero» (ex articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) che ha elevato i requisiti anagrafici e contributivi, ha reso ancora più problematico l'accesso alla pensione per tutti quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse gestioni previdenziali;
   anche a coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1o gennaio 1996 e che pertanto avranno una pensione calcolata esclusivamente con il metodo contributivo, l'Inps non consente di poter ricongiungere gratuitamente i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, nonostante sia noto che con il sistema del calcolo contributivo, la pensione è calcolata sulla base dei contributi effettivamente versati;
   è altresì noto che ad oggi non è possibile ricongiungere i contributi versati nel fondo pensione lavoratori dipendenti e ciò rappresenta un'ulteriore penalizzazione per tutti quei lavoratori che hanno contributi versati nella suddetta gestione;
   è paradossale che mentre per l'abrogazione e la modifica delle norme precedenti la Ragioneria generale dello Stato non ha quantificato eventuali risparmi, né risorse in entrata, alla richiesta di superare l'iniqua norma sulle ricongiunzioni onerose introdotta con l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, essa abbia prodotto quantificazioni di oneri, peraltro sempre diverse tra loro, in quello che appare all'interrogante un balletto di cifre necessariamente poco attendibile;
   è ormai valutazione comune e condivisa da tutto il Parlamento e dallo stesso Ministro interrogato che la norma introdotta con il citato decreto-legge n. 78 del 2010 sia iniqua e vada superata. Anche il Governo in carica all'epoca della sua approvazione ha ammesso, per bocca dell'allora Sottosegretario Bellotti, che «gli effetti concreti che la riforma ha prodotto sul tessuto sociale hanno in parte travalicato le iniziali intenzioni del legislatore»;
   l'intento perseguito dal legislatore, infatti, era quello di prevenire e scongiurare comportamenti elusivi in funzione della possibilità di avvalersi di regimi previdenziali più favorevoli rispetto all'ordinario, ma non certamente quello di impedire il trasferimento della posizione assicurativa nei confronti di quei lavoratori che si trovano costretti per raggiungere i requisiti minimi per la pensione a ricongiungere presso altri fondi la propria contribuzione;
   con l'entrata quindi in vigore del citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, di contro, si è accertato che in taluni casi, ovverosia quando il lavoratore è obbligato a ricongiungere la propria posizione previdenziale in altro fondo pensionistico per aver cessato il lavoro senza diritto a pensione nel fondo di appartenenza, tale ricongiunzione è divenuta oltremodo onerosa per il soggetto interessato, risultando i costi essere nell'ordine di diverse decine di migliaia di euro;
   negli anni il Parlamento ha cercato di sanare la questione sopra esposta, ottenendo il parziale risultato di introdurre la facoltà di chiedere il cumulo dei contributi, ma solo per l'accesso alla pensione di vecchiaia e con il vincolo di non aver maturato il diritto autonomo a pensione ovvero di non aver maturato 20 anni in una delle gestioni previdenziali cui si è stati iscritti;
   sono tuttora esclusi dalla possibilità di ricongiunzione previdenziale migliaia di lavoratori e lavoratrici che potrebbero andare in pensione anticipata o di vecchiaia ma che hanno almeno 20 anni in una gestione;
   è evidente che nella maggior parte dei casi, a 66 o 67 anni si hanno almeno 20 anni in una gestione, considerando anche il fatto che è sempre più normale cambiare lavoro con relativo cambiamento di iscrizione previdenziale;
   a seguito di un intervento correttivo per 899 milioni di euro sono state sanate le posizioni di coloro che erano iscritti a fondi previdenziali diversi dall'INPS, e successivamente iscritti all'INPS dopo l'agosto 2010, ma sono rimaste irrisolte quelle di coloro che invece hanno praticato il percorso inverso, partendo dall'INPS per arrivare poi all'INPDAP;
   il Governo aveva istituito un tavolo lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del quale ha fatto menzione l'allora Sottosegretario Bellotti nell'esprimere il parere favorevole del Governo alla mozione n. 1-00690 – approvata alla Camera con il 27 luglio 2011;
   non si hanno più notizie circa l'operatività di suddetto tavolo di lavoro, se abbia concluso il suo mandato, quali siano i risultati e le conclusioni consegnate al Ministro dal tavolo di lavoro –:
   quali tempestive iniziative, anche di carattere normativo e in relazione all'attività del citato tavolo di lavoro, intenda promuovere il Ministro interrogato per sanare la situazione palesemente iniqua sopra descritta, la quale non favorisce la propensione alla mobilità fra un impiego e l'altro ed è fonte di ostacoli all'introduzione della necessaria e ormai non più procrastinabile «staffetta generazionale» volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro delle giovani generazioni. (3-01958)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

contributo sociale

assicurazione per la vecchiaia