ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01819

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 515 del 04/11/2015
Abbinamenti
Atto 3/02007 abbinato in data 16/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015


Elenco dei co-firmatari che hanno ritirato la firma
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma Data ritiro firma
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 04/11/2015 04/11/2015
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 04/11/2015
Stato iter:
16/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/02/2016
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 16/02/2016
Resoconto TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 16/02/2016

DISCUSSIONE IL 16/02/2016

SVOLTO IL 16/02/2016

CONCLUSO IL 16/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01819
presentato da
TERZONI Patrizia
testo presentato
Mercoledì 4 novembre 2015
modificato
Martedì 16 febbraio 2016, seduta n. 570

   TERZONI, MANNINO, DE ROSA, DAGA, ZOLEZZI, BUSTO e MICILLO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della biodiversità, presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della cosiddetta «direttiva habitat» (direttiva 92/43/CEE relativa alla «Conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche»);
   quest'ultima, insieme alla direttiva 73/409/CEE, concernente la «Conservazione degli uccelli selvatici», nota come «direttiva uccelli», rappresenta dunque lo strumento normativo più importante per la conservazione della natura e la tutela della biodiversità nei Paesi dell'Unione europea;
   obiettivo della «direttiva habitat», è la creazione della rete Natura 2000, costituita da zone di protezione speciale (ZPS, previste dalla «direttiva uccelli») e dai siti di importanza comunitari (SIC, previsti dalla «direttiva habitat»), entrambi proposti dagli Stati membri;
   mentre le ZPS fanno parte della rete Natura 2000, dal momento della loro designazione, i Psic (proposti SIC), dopo essere stati individuati dagli Stati membri, devono essere approvati dalla Commissione europea. Per tutte queste aree, dunque, la «direttiva habitat» ha previsto uno specifico sistema di tutela e conservazione, fissando i principi e gli obiettivi generali, e lasciando poi gran parte degli strumenti per realizzarli alla discrezionalità dello Stato membro, che dovrà dunque provvedere a darne attuazione nelle relative norme di recepimento;
   non esistono quindi, a priori, nel regolamento comunitario, obblighi o divieti specifici. Viene però sottolineata la natura anticipatoria di tali misure, vale a dire evitare preventivamente il degrado degli habitat e qualsiasi perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate (principio di prevenzione);
   la «direttiva habitat» è stata recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, recante Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche «, testo aggiornato e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120; mentre la «direttiva uccelli» con la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
   così come è stato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, in Italia, la lista dei SIC è stata redatta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del progetto BioItaly, coordinato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   tale lista è stata poi sottoposta, da parte dello stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'approvazione della Commissione europea. Attualmente, il processo di approvazione dei SIC proposti dall'Italia è concluso: i SIC della regione biogeografica continentale sono stati approvati con decisione della Commissione europea il 7 dicembre 2004, quelli dell'area alpina, con decisione della Commissione del 22 dicembre 2003, e, infine, quelli dell'area mediterranea, con decisione del 19 luglio 2006 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2006);
   a questo punto i SIC avrebbero dovuto, entro un termine di sei anni dalla definizione della lista dei siti da parte della Commissione, essere designati dagli Stati membri quali Zone speciali di conservazione (ZSC – articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997);
   dovevano essere le regioni e le province autonome ad assicurare per i proposti SIC, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat e ad adottare per le ZSC, entro sei mesi dalla loro designazione, le opportune misure di conservazione necessarie;
   tali misure implicano piani di gestione appropriati, piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative e contrattuali conformi ad esigenze ecologiche dei tipi di habitat previsti;
   in Italia esistono ben 2.299 siti riconosciuti, ai sensi della «direttiva habitat», come siti d'interesse comunitario (SIC), di cui però solo 27 sono stati attualmente designati come zone speciali di conservazione (ZSC);
   il primo e unico decreto di designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC) italiane, con il quale sono state istituite le prime 27 zone speciali di conservazione nella regione biogeografica alpina della regione Valle d'Aosta, è stato emanato il 7 febbraio 2013;
   attualmente, nonostante il limite temporale di sei anni normativamente prescritto dalla «direttiva habitat», in nessuna regione italiana appartenente all'area biogeografica continentale sono state approvate e riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le ZSC;
   ciononostante, alla data odierna, risulta che l'Italia abbia provveduto alla designazione delle sole zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina e limitatamente alla sola regione Valle d'Aosta;
   come riportato dal sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la designazione delle zone speciali di conservazione rappresenta un passaggio fondamentale per la piena attuazione della rete Natura 2000, poiché garantisce l'entrata a pieno regime di misure di conservazione del sito specifiche e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 2020;
   proprio per la mancata designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei siti di importanza comunitaria (SIC) della «direttiva habitat», è stata avviata da parte dell'Unione europea la procedura di infrazione e di messa in mora nei confronti del Governo italiano –:
   se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per giungere nel più breve tempo possibile alla designazione nel territorio italiano dei siti di importanza comunitaria (SIC) come zone speciali di conservazione (ZSC);
   se non ritenga di dover assumere iniziative volte a prevedere anche dei sistemi sanzionatori nei confronti di quelle regioni che non hanno ancora adempiuto a quanto previsto dalla direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, provocando in tal modo la messa in mora del Governo italiano da parte dell'Unione europea. (3-01819)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riserva naturale

zona protetta

protezione dell'ambiente