ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00836

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 232 del 20/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: BARGERO CRISTINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AGOSTINI ROBERTA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014
FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014
BRAGANTINI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014
LAURICELLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014
COLANINNO MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014
COMINELLI MIRIAM PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014
MAURI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014
BRUNO BOSSIO VINCENZA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/05/2014
Stato iter:
16/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/05/2017
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 16/05/2017
Resoconto BARGERO CRISTINA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/05/2017

SVOLTO IL 16/05/2017

CONCLUSO IL 16/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00836
presentato da
BARGERO Cristina
testo presentato
Martedì 20 maggio 2014
modificato
Martedì 16 maggio 2017, seduta n. 797

   BARGERO, ROBERTA AGOSTINI, FABBRI, FIORIO, PAOLA BRAGANTINI, LAURICELLA, MANZI, COLANINNO, COMINELLI, BARUFFI, MAURI e BRUNO BOSSIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   con sentenza del 16 agosto 2011, confermata in grado di appello e quindi in Corte di cassazione, il tribunale per i minorenni di Torino ha dichiarato lo stato di adottabilità di una bambina avente all'epoca poco più di un anno, disponendone l'immediata collocazione in famiglia affidataria;
   con sentenza del 22 ottobre 2012 (v.g. 1030/2011), la corte d'appello di Torino, nel respingere l'appello proposto dai genitori naturali, disponeva inoltre l'immediata sospensione degli incontri periodici, in condizioni protette, degli stessi appellanti con la bambina;
   risulta agli interroganti che il procedimento di volontaria giurisdizione ex articoli 333-336 del codice civile – poi sfociato nella dichiarazione dello stato di adottabilità della minore – sia iniziato soltanto 9 giorni dopo la sua nascita, con ricorso del pubblico ministero teso a richiedere in via di urgenza la permanenza della bambina in ospedale sino alla conclusione degli accertamenti sull'idoneità dei genitori alla loro funzione;
   il ricorso del pubblico ministero si basava in particolare – oltre che su informazioni sui genitori acquisite, nell'ambito di altro procedimento, ai fini della valutazione dell'idoneità all'adozione internazionale – su «caratteristiche personali evidenziate pur dopo la nascita della bambina» e dunque in quei pochissimi giorni, «consistenti in distanza emotiva, resistenza ad indagare su di sé, rifiuto degli aiuti proposti; una difficoltà di accudimento riferita dagli operatori ospedalieri»;
   poco più di un mese dopo la nascita, la bambina, una volta uscita dall'ospedale su autorizzazione del tribunale, veniva allontanata dai genitori a seguito di un episodio che aveva dato origine a un procedimento penale per abbandono di minore, conclusosi con la sentenza di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, non essendosi riscontrati né il dolo né tantomeno la situazione di pericolo per il minore presupposti dalla fattispecie;
   la conferma del provvedimento di allontanamento della minore, collocata presso una famiglia (di parenti) in affidamento e la definitiva dichiarazione del suo stato di adottabilità sono stati motivati, in primo grado e quindi in appello, essenzialmente in base alla ritenuta inidoneità dei genitori a svolgere la loro funzione, non per la sussistenza di particolari disagi o patologie psichiche (non riscontrate in sede di consulenza tecnica d'ufficio), ma per l'incapacità di entrambi i coniugi «di attivare una relazione primaria, capace di promuovere un holding adeguato, l'interazione e la comunicazione con la bimba, minando fin dall'origine le capacità genitoriali», rilevando come la bambina fosse «figlia di un bisogno narcisistico (...) e di un desiderio onnipotente che nel tempo si è andato vieppiù disancorando dai dati di realtà e dal legame col mondo esterno delle emozioni»;
   tali rilievi hanno consentito al tribunale prima e alla corte d'appello poi di superare finanche l'obiezione della difesa, tesa a dimostrare la difficoltà per due persone divenute genitori da così poco tempo, di instaurare un rapporto pienamente ottimale con la bambina in un lasso di tempo – quale quello, di 18 giorni, compreso tra la nascita e il collocamento della bimba presso la famiglia affidataria – indubbiamente breve;
   a prescindere dalla sua correttezza sotto il profilo formale, la decisione dell'allontanamento di una bimba di soli 18 giorni dai propri genitori naturali, in ragione della loro mera inadeguatezza a instaurare con la figlia un'interazione proficua, ma in assenza – parrebbe – di comprovate condotte pregiudizievoli per il suo benessere e comunque prima del decorso di un lasso tempo sufficiente a valutare, in maniera ponderata, l'effettiva capacità della coppia di assolvere alla propria funzione genitoriale, solleva talune perplessità;
   non meno scevro da criticità appare l'avvio di un procedimento di volontaria giurisdizione ex articolo 333 del codice civile a soli 9 giorni dalla nascita di una bambina e sulla base di presupposti – distanza emotiva dei genitori, difficoltà di accudimento della bimba e altro – che non appaiono gravi al punto da giustificare tale scelta;
   per quanto in alcuni casi simile intervento possa essere, proprio perché tempestivo, particolarmente risolutivo e determinante, in ipotesi quali quella in esame, nella quale la maggiore difficoltà dei genitori sembrerebbe risiedere nell'adeguarsi pienamente e concretamente al loro nuovo ruolo, l'intervento di un organo e di una supervisione esterni può invece rischiare di aggravare tale difficoltà;
   il caso in esame, a prescindere dalle peculiarità che lo caratterizzano e dagli aspetti processuali, dimostra l'opportunità di una riflessione in ordine ai presupposti, alle condizioni e alle garanzie da osservarsi per l'attivazione del procedimento di volontaria giurisdizione ex articolo 333 codice civile;
   in tal senso potrebbe essere utile anche la previsione di una più dettagliata articolazione delle modalità da seguire in relazione alle diverse fattispecie che possano verificarsi, tenendo conto peraltro dell'esigenza di assicurare ai genitori, almeno in casi non particolarmente problematici, un lasso di tempo sufficiente ad adeguarsi alla funzione genitoriale –:
   se non si reputi opportuno avviare una riflessione sulla disciplina del procedimento ex articolo 333 del codice civile, tale da renderlo maggiormente conforme alle varie peculiarità che possono caratterizzare quelle condotte «pregiudizievoli ai figli» disciplinate dalla norma;
   se non ritenga opportuno approfondire anche la disciplina di cui all'articolo 403 del codice civile, in particolare al fine di specificare meglio i presupposti e le condizioni per l'intervento dell'autorità pubblica a favore dei minori e la relativa procedura;
   se non ritenga meritevole di ulteriori precisazioni – anche sotto il profilo procedurale e dell'onere motivazionale in sentenza – la disciplina della dichiarazione di adottabilità del minore di cui al capo II della legge n. 184 del 1983. (3-00836)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1993 0184

EUROVOC :

adozione di minore