ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00293

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 74 del 10/09/2013
Firmatari
Primo firmatario: DELLA VALLE IVAN
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/09/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CASTELLI LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 10/09/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/09/2013
Stato iter:
11/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/09/2013
Resoconto DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 11/09/2013
Resoconto CANCELLIERI ANNA MARIA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 11/09/2013
Resoconto CASTELLI LAURA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/09/2013

SVOLTO IL 11/09/2013

CONCLUSO IL 11/09/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00293
presentato da
DELLA VALLE Ivan
testo presentato
Martedì 10 settembre 2013
modificato
Mercoledì 11 settembre 2013, seduta n. 75

   DELLA VALLE e CASTELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   in data 26 giugno 2013 è stata disposta la perquisizione dell'appartamento del dottor Pierpaolo Pittavino, consulente tecnico sin dal giugno 2012 per l'avvocato Claudio Novaro, uno dei difensori nei processi per i fatti del 3 luglio 2011 e del 27 giugno 2011 accaduti in località Chiomonte (Torino) durante manifestazioni di protesta del Movimento NoTav. La perquisizione è stata disposta a seguito di accusa di stalking ai danni di un operaio del cantiere del cunicolo esplorativo per il progetto della nuova linea Torino-Lione, tale Adelmo Tessa, persona la cui identità risulta essere tuttora ignota al dottor Paolo Pittavino;
   in data 29 luglio 2013 sono state disposte perquisizioni per dodici cittadini italiani accusati per i reati di cui all'articolo 280, comma 1, n. 3, del codice penale e agli articoli 10 e 121 della legge n. 497 del 1974 per i fatti del 10 luglio 2013, sempre in Chiomonte (Torino) e tra i perquisiti figura la dottoressa Dana Lauriola, parimenti consulente tecnico, sin dal giugno 2012, di avvocati difensori nel processo per i fatti del 3 luglio 2011 e del 27 giugno 2011;
   a seguito delle suddette perquisizioni non sono state rinvenute né «armi micidiali», né elementi che possano supportare la gravissima accusa di terrorismo, sono invece stati sequestrati indumenti, zaini, effetti personali, telefoni cellulari e computer;
   i computer sequestrati al dottor Pierpaolo Pittavino e alla dottoressa Dana Lauriola contengono informazioni riservate e legalmente privilegiate, legate alla loro attività professionale di consulenza tecnica nei processi per i fatti del 3 luglio 2011 e del 27 giugno 2011, svolte dai consulenti sin dal mese di giugno del 2012;
   tale processo con 53 imputati si svolge a Torino nell'aula bunker del carcere delle Vallette ed è entrato da poche settimane nella fase dell'istruttoria dibattimentale;
   i dottori Pittavino e Lauriola, insieme ad ulteriori consulenti, da più di un anno hanno creato diversi database di informazioni, la replicazione informatica delle produzioni della procura della Repubblica in tale processo (ammontanti queste ultime a svariate decine di migliaia di pagine e migliaia di documenti cartacei, oltre a più di 100 dvd contenenti centinaia di ore di video della polizia scientifica o digos), oltre ad avere curato un'imponente raccolta di materiale probatorio documentale, fotografico e video, da differenti fonti informative, finalizzata a costituire supporto alle linee difensive di tutti gli avvocati della difesa dei 53 imputati, costituitisi in un coordinamento di più di 40 legali dal mese di giugno del 2012;
   fra gli strumenti utilizzati dal coordinamento dei legali impegnati nella difesa nel processo per i fatti del 3 luglio 2011 e del 27 giugno 2011 rientra una mailing list, estesa ai consulenti, inclusi pertanto i dottori Pittavino e Lauriola, e da questi amministrata. Sulla mailing list in oggetto, a partire dal mese di giugno 2012, sono transitate, e transitano, tutte le più importanti comunicazioni che i 40 e più difensori, anche per ragioni logistiche dettate dal numero e dalle rispettive localizzazioni geografiche in diverse e numerose regioni d'Italia, scambiano fra di loro nell'ideazione e gestione delle strategie difensive relative al processo citato. A titolo esemplificativo della delicatezza e strategicità dello strumento informatico, sul flusso della mailing list in oggetto si è discorso di identità di testimoni da indicare in lista, scelta di video e/o fotografie da produrre, discussioni circa la selezione di riti alternativi;
   fra i titolari del più volte citato processo per i fatti del 3 luglio 2011 e del 27 giugno 2011, nei quali prestano consulenza tecnica a favore della difesa i medesimi dottori Pittavino e Lauriola, vi sono i pubblici ministeri Antonio Rinaudo ed Andrea Padalino, ovverosia i medesimi pubblici ministeri che hanno disposto le suddette perquisizioni a carico dei dottori Pittavino e Lauriola per diversi fatti avvenuti nell'anno 2013;
   cittadini, amministratori locali, membri del Parlamento italiano e giuristi indipendenti hanno espresso forti criticità nel merito della validità dei capi di imputazione iscritti a carico della Dr.ssa Lauriola e di altri come lei, che risulterebbero non contestualizzabili nelle vicende legate all'opposizione alla realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena;
   va considerata la possibile violazione, a parere degli interroganti:
    a) dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà, che prevedono che il processo si svolga nel contraddittorio tra difesa e accusa in condizioni di parità, posto che, se una delle parti conosce in anticipo le strategie e le tattiche difensive dell'altra (in questo caso, se così fosse, di ben 53 imputati), ciò integra svantaggio sostanziale ed irreparabile e come tale in contrasto con il sistema costituzionale che regola i diritti degli imputati;
    b) dell'articolo 103, comma 2, del codice di procedura penale relativo alle garanzie di libertà del difensore e dei suoi consulenti, posto che il sequestro presso il consulente è vietato, di modo che la polizia giudiziaria avrebbe dovuto astenersi dal procedere a sequestrare e poi copiare materiali e strumenti utilizzati per fornire la consulenza, appena ricevutane la notizia dai perquisendi;
    c) dell'articolo 103, comma 5, del codice di procedura penale qualora la procura della Repubblica di Torino fosse entrata in possesso, in tutto o in parte, del flusso informativo costituito sulla mailing list di cui si è detto, giacché in tale modo essa avrebbe avuto accesso a comunicazioni riservate tra difensori, nonché a comunicazioni riservate tra difensori e loro consulenti, protette a norma del comma 5. In tale evenienza, fermo quanto sopra in merito all'ipotesi di violazione dell'articolo 111 della Costituzione, ci si troverebbe, di fatto, in presenza di intercettazioni di comunicazioni ex articolo 266 e 266-bis del codice di procedura penale, del tutto vietate se a carico di difensori e consulenti;
    d) dell'articolo 256 del codice di procedura penale in merito alla procedura prevista, e alle relative garanzie, quando si debba reperire documentazione detenuta per ragioni di ufficio e si formuli opposizione del segreto professionale da parte dei consulenti, i quali sono equiparati, secondo la previsione dell'articolo 200 del codice di procedura penale, ai difensori, e cioè a soggetti che non possono essere obbligati a deporre sui fatti conosciuti per la loro professione. Secondo tale disciplina i pubblici ministeri non possono procedere al sequestro nei confronti dei consulenti di quei documenti detenuti per ragioni del loro ufficio, se non a fronte dell'infondatezza della dichiarazione fatta dal consulente circa le ragioni della detenzione dei medesimi documenti. Nel caso di specie risulta, invece, dai verbali di perquisizione che la dottoressa Lauriola abbia prontamente esibito le nomine a consulente da parte delle difese, circostanza peraltro già ampiamente nota ai pubblici ministeri procedenti, ed indicato che i supporti informatici su cui si stava operando il sequestro contenevano materiale elaborato su incarico dei difensori che la avevano nominata. Analogamente ha dichiarato il dottor Pittavino, come appare dal verbale di perquisizione –:
   se il Ministro interrogato, nell'ambito delle sue competenze, intenda verificare gli elementi esposti in premessa, adottando, qualora una delle ipotesi qui svolte si rilevasse fondata, le iniziative disciplinari che gli competono, oltre ad ogni più opportuna iniziativa a termine di legge che si rivelasse necessaria. (3-00293)
(10 settembre 2013)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

giurisdizione giudiziaria

perquisizione

consulenza e perizia

convenzione europea

segreto professionale

nomina del personale