ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01992

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 881 del 06/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MISTO-CIVICI E INNOVATORI PER L'ITALIA
Data firma: 06/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PISICCHIO PINO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 06/11/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 06/11/2017
Stato iter:
10/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/11/2017
Resoconto CATALANO IVAN MISTO-CIVICI E INNOVATORI PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 10/11/2017
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 10/11/2017
Resoconto CATALANO IVAN MISTO-CIVICI E INNOVATORI PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/11/2017

SVOLTO IL 10/11/2017

CONCLUSO IL 10/11/2017

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01992
presentato da
CATALANO Ivan
testo presentato
Lunedì 6 novembre 2017
modificato
Venerdì 10 novembre 2017, seduta n. 884

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015 «sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego»;
   risulta agli interpellanti che alcuni centri per l'impiego, sulla base di tale norma, considerino coloro che hanno un contratto di lavoro intermittente come persone occupate, con la conseguente impossibilità, per tali soggetti, di fruire dei servizi previsti per i disoccupati;
   ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2015, per contratto di lavoro intermittente si definisce il contratto, anche a tempo determinato, con il quale il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzarne «la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, a seconda delle esigenze individuate dai contratti collettivi anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno»;
   numerose imprese, al fine di regolare le prestazioni lavorative precedentemente gestite con lo strumento dei buoni-lavoro, abrogati nel marzo di quest'anno dal decreto-legge n. 25 del 2017, si sono orientate all'uso di contratti di lavoro intermittenti, così incrementatosi – alla luce dei dati raccolti dall'Osservatorio sul precariato dell'Inps – del 129,5 per cento nel 2017;
   molti di questi lavoratori risultano d'altra parte occupati per un monte ore mensile estremamente basso o addirittura nullo per assenza di chiamata e, mentre col regime dei buoni-lavoro fruivano dello status di disoccupati, si vedono oggi negare i servizi e i benefici previsti per questi ultimi –:
   se sia corretta l'interpretazione di cui in premessa dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in base alla quale i lavoratori intermittenti sono esclusi dallo status di disoccupato, e se non ritenga di assumere iniziative al fine di garantire anche a tali lavoratori, qualora non raggiungano un determinato monte ore mensile, lo status di disoccupazione.
(2-01992) «Catalano, Pisicchio».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

ufficio del lavoro

disoccupazione