ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01965

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 863 del 03/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 03/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PISICCHIO PINO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 03/10/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 03/10/2017
Stato iter:
06/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/10/2017
Resoconto MANNINO CLAUDIA MISTO
 
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2017
Resoconto AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 06/10/2017
Resoconto MANNINO CLAUDIA MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/10/2017

SVOLTO IL 06/10/2017

CONCLUSO IL 06/10/2017

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01965
presentato da
MANNINO Claudia
testo presentato
Martedì 3 ottobre 2017
modificato
Venerdì 6 ottobre 2017, seduta n. 865

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:
   con l'articolo 48 della legge 11 agosto 2017, n. 16 – recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I», pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte I) n. 35 del 25 agosto 2017 (n. 29) – la Regione siciliana ha introdotto delle modifiche inerenti alla pianificazione paesaggistica;
   la sopra citata disposizione stabilisce, al comma 1, che «i piani paesaggistici territoriali, nell'individuare le specifiche aree di tutela e predisporre le correlate prescrizioni d'uso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, devono prevedere la possibilità che le opere di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici e con esclusione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche, siano realizzabili, previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso della concreta compatibilità con i valori paesaggistici oggetto di protezione, considerando nel complesso del progetto anche le possibili soluzioni in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibile»;
   il comma 2 del medesimo articolo dispone, poi, che «la procedura di valutazione è avviata con istanza avanzata dal proponente l'opera all'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. La valutazione si conclude entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza ed è espressa con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana»;
   il comma 3, infine, stabilisce che «le opere di cui al comma 1 nonché le attività estrattive che, prima della data di adozione dei singoli piani paesaggistici territoriali, abbiano già ricevuto nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni comunque denominate da parte di una amministrazione regionale o locale competente in materia di tutela paesaggistico territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero per le quali la regione abbia già rilasciato atti di intesa allo Stato, possono essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità ivi previste, senza ulteriori valutazioni»;
   le finalità sottese alle suddette modifiche non sembrano, tuttavia, essere in linea con l'esigenza, costituzionalmente garantita, di salvaguardia e di tutela del paesaggio; pur essendo contemplata una previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso della concreta compatibilità con i valori paesaggistici oggetto di protezione, la possibilità che un progetto relativo alla realizzazione di opere di pubblica utilità possa includere delle soluzioni che di fatto sono idonee a superare eventuali incompatibilità – anche laddove queste ultime risultino insanabili – appare agli interpellanti foriera di abusi e suscettibile di violazioni, anche tacite, della vigente disciplina in materia di pianificazione paesaggistica;
   l'articolo 49 della legge 11 agosto 2017, n. 16, apporta, invece, delle modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, relativa alle disposizioni di recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
   più nello specifico, il comma 2, capoverso secondo, del citato articolo 49 inserisce, dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2016, l'articolo 21-bis, il quale espressamente dispone che «limitatamente agli interventi sostitutivi disposti dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, devono intendersi riferiti esclusivamente agli organi istituzionali di governo dell'ente locale (sindaco, giunta e consiglio comunale)»;
   non si può non osservare come il tenore letterale della suddetta disposizione – proposta dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente Maurizio Croce ed approvata prima all'unanimità dai deputati della IV Commissione territorio ed ambiente dell'Assemblea regionale siciliana in data 27 giugno 2017, poi in Aula in data 9 agosto 2017 durante l'esame del provvedimento de quo – sia tale da essere in grado di limitare ed indebolire, anche in maniera significativa, i poteri sostitutivi di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia che spettano alla regione sulla base delle vigenti norme regionali e nazionali in materia;
   in buona sostanza, in presenza di inerzia dei comuni nella vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, l'intervento sostitutivo regionale, attraverso un commissario ad acta, finora ammesso e previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, deve ritenersi limitato alle omissioni degli organi di governo, che, tuttavia, non sono titolari di alcuna competenza al riguardo, e non anche degli organi dirigenziali che, viceversa, sono gli unici organi preposti all'emanazione delle ingiunzioni di demolizione;
   in virtù di tale modifica normativa, pertanto, il ruolo delle regioni nell'ambito dell'attività di supervisione e tutela del territorio appare grandemente ridotto e spogliato di efficacia ed incisività, nonostante l'ordinamento giuridico attribuisca in maniera espressa a queste ultime specifici poteri sostitutivi di vigilanza e repressione delle violazioni edilizie –:
   se non ritenga di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in relazione alle sopra richiamate disposizioni di legge che, ad avviso degli interpellanti, si pongono in contrasto con il principio di tutela del paesaggio di cui all'articolo 9 della Costituzione.
(2-01965) «Mannino, Pisicchio».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria edile

gestione dei rifiuti

ente pubblico