ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01849

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 817 del 20/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 20/06/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 20/06/2017
Stato iter:
30/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/06/2017
Resoconto BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 30/06/2017
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 30/06/2017
Resoconto BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 27/06/2017

DISCUSSIONE IL 30/06/2017

SVOLTO IL 30/06/2017

CONCLUSO IL 30/06/2017

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01849
presentato da
BRUNETTA Renato
testo presentato
Martedì 20 giugno 2017
modificato
Venerdì 30 giugno 2017, seduta n. 824

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:
   il 14 giugno 2017 il Consiglio di amministrazione della Rai ha approvato la delibera riguardante il «Piano organico di criteri e parametri per l'individuazione e la remunerazione dei contratti con prestazioni di natura artistica», che, anziché applicare quanto stabilito dalla legge n. 198 del 2016, individua criteri da adottarsi per la definizione di prestazioni per le quali sia possibile il superamento del limite retributivo dei 240.000 euro annui;
   il piano ha sostanzialmente recepito le indicazioni contenute nel parere dell'Avvocatura dello Stato, in merito all'interpretazione della legge n. 198 del 2016, sull'applicabilità del limite di 240.000 euro annui alle collaborazioni artistiche della Rai che propenderebbe per la tesi che non include, nel periodo di applicazione del suddetto limite, i contratti caratterizzati da prestazioni di natura artistica e che viene argomentata con espressioni perplesse e dubbiose;
   si sostiene, innanzitutto, che la clausola, contenuta nell'articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, di esclusione delle prestazioni artistiche dall'ambito applicativo del tetto alle retribuzioni pubbliche continui ad operare, in quanto mai abrogato (né espressamente, né tacitamente). È evidente come tale tesi non possa essere condivisa;
   è infatti irragionevole fare riferimento al contenuto della legge n. 244 del 2007; nel frattempo, sono passati 10 anni e il legislatore è intervenuto ancora, in quattro occasioni diverse: con la legge n. 69 del 2009, il decreto-legge n. 201 del 2011, il decreto ministeriale n. 166 del 2013 e la legge n. 189 del 2016, regolando la medesima materia dei limiti alle retribuzioni erogabili dalle pubbliche amministrazioni o dalle società pubbliche, disciplinandone presupposti applicativi, contenuti, effetti e limitazioni, senza mai prevedere alcuna eccezione circa l'applicabilità del tetto ai compensi delle star;
   a fronte di un'eccezione prevista in una legge del 2007 e in difetto del richiamo di quella deroga nei provvedimenti normativi che sono successivamente intervenuti a regolare la fattispecie, appare davvero difficile sostenere che non si sia prodotto un effetto di abrogazione tacita ai sensi dell'articolo 15 delle preleggi;
   l'Avvocatura dello Stato sostiene, inoltre, che in ogni caso il personale artistico non può essere ascritto alla categoria dei «collaboratori», ma, a tal proposito, basta osservare che la nozione di collaboratore dev'essere intesa come riferita a tutti i soggetti che svolgono una prestazione lavorativa in favore di un'amministrazione o di una società;
   non sembra convincente nemmeno l'argomento cosiddetto sistematico, fondato sul regime concorrenziale nel quale deve operare la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e che resterebbe fortemente compromesso dall'applicabilità del «tetto» anche agli artisti;
   con interpellanza urgente n. 2-01777, discussa in data 27 aprile 2017, il sottoscritto ha chiesto al Governo se ritenesse opportuno assumere iniziative per chiarire definitivamente che il tetto alle retribuzioni pubbliche deve intendersi applicabile anche ai titolari di contratti aventi ad oggetto prestazioni artistiche in favore della Rai, e se intendesse, nell'ambito della propria facoltà di iniziativa legislativa, proporre una deroga specifica alla predetta limitazione;
   il Sottosegretario Giacomelli ha risposto sostenendo che la norma prevista nella legge n. 198 del 2016 «non include in alcun modo le prestazioni artistiche all'interno del limite ai compensi», sostenendo che «il Governo non condividerebbe una iniziativa assunta dai parlamentari o forze politiche che, al contrario, modificasse l'assetto normativo attuale»;
   la Corte di Cassazione (sezioni unite civili n. 27092 del 22 dicembre 2009) ha affermato che alla Rai va riconosciuta «la natura sostanziale di ente assimilabile a un'amministrazione pubblica nonostante l'abito formale che riveste la società per azioni; (...) ne discende la qualificabilità come erariale del danno cagionato dai suoi agenti, nonché da quelli degli enti pubblici azionisti, con conseguente loro assoggettabilità all'azione di responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile»;
   l'adozione da parte del Consiglio di amministrazione della Rai della citata delibera potrebbe prefigurare, a giudizio dell'interpellante, una responsabilità per danno erariale dei consiglieri stessi, considerato che, come stabilito dall'articolo 49-bis del decreto legislativo n. 177 del 2005, l'amministratore delegato e i Consiglieri di amministrazione della Rai «sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali»;
   il 23 giugno 2017 il Consiglio di amministrazione della Rai ha approvato la delibera con cui è stato rinnovato il contratto in esclusiva per quattro anni al conduttore Fabio Fazio che, come riportato dalle maggiori agenzie di stampa, ammonterebbe a circa 11,2 milioni di euro, ovvero 2,8 milioni annui, mentre quello precedente era di 1,8 milioni di euro annui;
   il contratto in questione, che ha conosciuto un vertiginoso aumento rispetto al precedente, è da considerarsi, ad avviso dell'interpellante, contra legem poiché il Consiglio di amministrazione della Rai ha palesemente violato quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 198 del 2016 sul limite retributivo di 240.000 euro annui da applicare ai contratti di collaborazione e di natura artistica;
   con l'approvazione della delibera citata il Consiglio di amministrazione della Rai, secondo l'interpellante, ha altresì violato la delibera precedente, adottata il 4 giugno 2017, attraverso la quale è stata prevista una riduzione dei compensi in misura almeno pari al 10 per cento che, senza alcuna ragione, fissa un limite dei compensi delle «star» difforme rispetto a quanto stabilito dalla summenzionata disposizione di legge;
   ad avviso dell'interpellante, oltre alla violazione di legge si ravvisa una evidente lesione del principio di trasparenza, poiché entrambe le delibere non risultano pubblicate né pervenute ai membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, principale organo di controllo del Parlamento sulla tv di Stato –:
   se, alla luce di quanto riportato in premessa, il Governo non ravvisi, per ogni eventuale profilo di responsabilità, la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9 della legge n. 198 del 2016, in merito all'applicazione del limite retributivo di 240.000 euro annui ai contratti di collaborazione e di natura artistica, nonché la lesione di un principio generale di trasparenza in merito alla mancata pubblicazione delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione della Rai.
(2-01849)
(Nuova formulazione) «Brunetta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

salario minimo

contratto di lavoro

contratto