ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01345

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 609 del 19/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2016
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2016
D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 19/04/2016
Stato iter:
29/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/04/2016
Resoconto MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 29/04/2016
Resoconto GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 29/04/2016
Resoconto MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/04/2016

SVOLTO IL 29/04/2016

CONCLUSO IL 29/04/2016

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01345
presentato da
MANNINO Claudia
testo presentato
Martedì 19 aprile 2016
modificato
Venerdì 29 aprile 2016, seduta n. 616

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
   il giacimento Vega, localizzato nel Canale di Sicilia nella parte prospiciente la costa della provincia regionale di Ragusa, è situato ad una profondità sotto il livello del fondale marino variabile da 2.400 a 2.800 metri, ricade nella concessione di coltivazione «C.C6.EO», intestata alla società Edison;
   la concessione ha ad oggetto un'area che si estende su una superficie di 184,8 chilometri quadrati ed è stata autorizzata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 17 febbraio 1984. Il programma di sviluppo allegato al citato decreto ministeriale prevedeva lo sfruttamento delle risorse disponibili nell'area di concessione – originariamente denomina «C.C6.IS» – mediante la realizzazione di: a) due piattaforme fisse Vega A e Vega B per un numero complessivo di 24 pozzi ciascuna, b) un sistema di condotte sottomarine;
   la piattaforma Vega A è stata installata nel febbraio del 1987 ed è ubicata ad 11,7 miglia marine dalla linea di base delle acque interne, in direzione del comune di Pozzallo. L'esercizio definitivo del complesso Vega è stato autorizzato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 15 febbraio 1988;
   il procedimento penale n. 1156/07 RGNR, in corso presso il tribunale di Modica, vede imputati alcuni soggetti (Costa Marcello + altri) che, in concorso tra loro, a diverso titolo, contribuivano alla gestione del campo minerario Vega, sito destinato alla coltivazione e produzione di idrocarburi, in concessione alla Edison spa. In particolare, sono imputati il direttore e il responsabile della sicurezza del campo Vega e l'amministratore delegato della Edison spa, nonché i comandanti del «galleggiante» utilizzato nel campo per lo stoccaggio del greggio. A costoro si imputa il reato di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» previsto attualmente dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per avere concorso, con la messa in opera di attività continuative e organizzate, all'illecito smaltimento di elevatissimi quantitativi di rifiuti (acque di strato, acque di lavaggio e acque di sentina) nel sottosuolo marino. I fatti contestati si riferiscono ad un periodo compreso tra il 1989 e il 2007, il processo è a serio rischio prescrizione;
   l'Ispra, a seguito del procedimento penale sopra citato, ha effettuato nel 2010 una valutazione del danno ambientale;
   dalla relazione dell'Ispra si evince come: «durante i processi di lavorazione del campo Vega vengono prodotti elevati quantitativi di rifiuti, distinguibili in tre tipologie di acque: 1. acque di strato – prodotte nelle cisterne della Vega Oil, rappresentano le acque derivanti dalla separazione fisica (attraverso il processo di decantazione) della miscela acqua - idrocarburi, estratta dai pozzi petroliferi. 2. acque di lavaggio – rappresentano il prodotto del lavaggio delle cisterne della Vega Oil che hanno contenuto gli idrocarburi. 3. acque di sentina – sono costituite dalle miscele oleose derivanti dagli scoli dei motori a combustione interna, che si depositano sul fondo della sala macchine della nave Vega Oil»;
   dalla relazione dell'Ispra si evince come: «i rifiuti prodotti durante le attività del campo Vega venivano sistematicamente smaltiti dagli imputati con modalità assolutamente non conformi alle disposizioni normative. In particolare, le acque di strato, le acque di lavaggio e quelle di sentina venivano reimmesse in un pozzo sterile del campo, denominato Vega 6, ad una profondità nel sottosuolo di circa 2800 metri. Nel dettaglio, la reimmissione delle acque di strato nel pozzo Vega 6, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 1999 e, successivamente, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sarebbe dovuta essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Edison spa, invece, era in possesso di un'autorizzazione rilasciata nel 1987 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e non più valida a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 1999. Peraltro, tale reimmissione non avrebbe potuto comunque essere autorizzata in quanto il pozzo Vega 6 non è mai stato produttivo e quindi non può essere sfruttato come unità geologica profonda di ricezione (articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Il consulente tecnico della procura C.F. Gianino ha accertato che tale reimmissione è avvenuta sistematicamente, a dispetto della norma, dal 2000 ad oggi»;
   dalla relazione dell'Ispra si evince come: «per quanto riguarda le acque di lavaggio, lo stesso consulente ha accertato dal registro degli idrocarburi che sin dal 1989 le stesse venivano reimmesse nel pozzo Vega 6; tale attività non era autorizzata e, inoltre, la normativa vigente (decreto legislativo n. 183 del 2003) prevede l'obbligo di stoccare e smaltire le acque di lavaggio come rifiuti. Un discorso analogo riguarda le acque di sentina reimmesse nel pozzo Vega 6 sin dal 1993, anche in questo caso senza alcuna autorizzazione e, secondo il decreto legislativo n. 183 del 2003, da smaltire come rifiuti. (...) Le attività di illecito smaltimento prevedevano, inoltre, l'aggiunta di diverse sostanze chimiche ai rifiuti prodotti durante l'attività estrattiva. In particolare, inibitori di corrosione, biocidi e de-ossigenanti erano tutti prodotti utilizzati per mantenere in buono stato di conservazione le strutture del pozzo Vega 6. A ciò si aggiunge una documentata iniezione, nello stesso pozzo, di acido cloridrico al fine di aumentarne la capacità di assorbimento dei rifiuti liquidi reimmessi nel sottosuolo (consulenza Gianino). In conclusione, gli imputati hanno illecitamente smaltito, attraverso una reimmissione non autorizzata nel pozzo Vega 6, una miscela di rifiuti contenenti acque di strato, acque di lavaggio e acque di sentina, con l'aggiunta di una serie di prodotti di sintesi»;
   dalla relazione dell'Ispra si evince come: «il danno ambientale generato dalle attività di illecito smaltimento dei rifiuti provenienti dal campo Vega ha assunto le forme sia di una contaminazione dell'area della formazione geologica recettrice dello scarico sia, attraverso il trasferimento degli inquinanti, di una contaminazione su vasta area che ha interessato altre porzioni di sottosuolo comprese le riserve di acqua dolce in esso presenti e, presumibilmente, le acque marine ed i sedimenti»;
   dalla relazione dell'Ispra si evince come: «ai fini del risarcimento del danno ambientale, in conformità alla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, è necessario valutare in via prioritaria la possibilità di effettuare una riparazione primaria per riportare le risorse naturali danneggiate (formazioni geologiche del sottosuolo, ambiente marino e riserve idriche d'acqua dolce) alle condizioni originarie. In questa situazione, considerando la natura particolare delle matrici ambientali danneggiate, si ritiene che dal punto di vista tecnico un ripristino primario non sia realizzabile. Infatti, l'elevata profondità alla quale la contaminazione si è verificata (circa 2800 metri) e il trasferimento degli inquinanti su vasta area sono elementi che impediscono di effettuare degli interventi che possano riportare le risorse lese alle loro condizioni originarie. L'eliminazione della contaminazione in tale contesto non è dunque una strada percorribile. Egualmente non praticabili, anche in relazione all'impossibilità tecnica di un ripristino primario, sono la riparazione complementare e quella compensativa così come descritte nell'allegato 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Come previsto dalla normativa vigente, nell'impossibilità di effettuare le riparazioni precedentemente citate, il risarcimento del danno deve essere effettuato per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato (per finanziare gli interventi di cui all'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006). Si ritiene che tale equivalente in termini monetari possa essere rappresentato dai costi di smaltimento dell'intero quantitativo di rifiuti che gli imputati hanno illecitamente smaltito nel corso degli anni. In particolare, il quantitativo totale di rifiuti smaltito è pari a 496.217 metri cubi, comprensivo di tutte e tre le tipologie di acque (tabella 1, paragrafo 3.2) e il costo unitario di smaltimento è stimabile in 140 euro per metro cubo, comprensivo di ritiro, trasporto e smaltimento (allegato 2 preventivo Acif servizi srl). Nel complesso il costo di smaltimento totale è pari a 69.470.380 euro e tale somma corrisponde al risarcimento del danno ambientale per equivalente monetario. Questo valore rappresenta la cifra minima da corrispondere, considerando l'enorme valore attribuibile, dal punto di vista ambientale, alle formazioni geologiche del sottosuolo, all'ambiente marino e alle riserve d'acqua dolce del pianeta; certamente tale valore è una sottostima del patrimonio naturale leso dalle attività illecite condotte dagli imputati»;
   il 26 luglio 2012 la società titolare della concessione presenta domanda di pronuncia della compatibilità ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativa al progetto denominato: «Sviluppo del campo Vega B – concessione di coltivazione C.C6.E0». Tale richiesta, quindi, afferisce in particolare alla realizzazione della seconda piattaforma fissa, denominata Vega B, la quale, secondo il progetto approvato in origine, avrebbe dovuto collegare e completare il complesso produttivo in questione;
   con nota del 12 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, guidato dal Ministro pro tempore Federica Guidi, ha: «confermato che la società istante ha ottemperato, nei termini di buona gestione del giacimento, agli obblighi del decreto di conferimento della concessione di cui è stata chiesta proroga e che il programma lavori proposto per il prossimo decennio risulta finalizzato all'ottimizzazione e al completamento del drenaggio delle risorse»;
   dopo la fase istruttoria e di valutazione da parte della «Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale via e vas (Ctva)», conclusasi con parere positivo n. 1319 del 2 agosto 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto n. 0000068 del 16 aprile 2015, ne ha dichiarato la compatibilità ambientale con prescrizioni. Nel contempo, con medesimo provvedimento ministeriale, è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per il «successivo esercizio del complesso produttivo piattaforma Vega A e Vega 13». Il 13 novembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico, guidato dal Ministro pro tempore Federica Guidi, ha concesso il permesso per 10 anni;
   lo specchio acqueo, all'interno del quale dovrebbe essere realizzata la piattaforma Vega B, rientra all'interno del perimetro delle 12 miglia marine dal sito di interesse comunitario «SIC ITA0800010» denominato «Fondali della foce del fiume Irminio», la cui individuazione è stata comunicata dalla Regione siciliana al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'agosto 2012;
   nella documentazione fornita dalla Edison, nella parte relativa all'inquadramento territoriale ed ambientale, è la stessa società ad affermare che il sito ove dovrà essere realizzata la piattaforma Vega 13 ricade all'interno delle 12 miglia dai confini dell'area protetta. Tuttavia, la stessa società richiedente aggiunge che occorre considerare la novella introdotta dall'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, che pone un limite al divieto previsto dal decreto legislativo n. 128 del 2010, facendo salvi i provvedimenti concessori posti in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. In tal modo, la società Edison spa ha ricondotto la richiesta relativa alla costruzione della piattaforma Vega 13 alla concessione autorizzata ab origine con decreto ministeriale del 17 febbraio 1984 –:
   secondo quali criteri sia stata concessa la compatibilità ambientale, anche se con prescrizioni, alle strutture Vega A e Vega B (di cui al decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare n. 0000068 del 16 aprile 2015), sebbene nel 2010 lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare – attraverso un report dell'Ispra e a riprova che la società non ha ottemperato di termini di buona gestione da giacimento – certificava l'elevato danno ambientale generato dall'attività di illecito smaltimento dei rifiuti provenienti dal campo Vega, tanto da costituirsi parte civile al processo per chiedere un risarcimento danni pari a 69.470.380 euro.
(2-01345) «Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, D'Incà».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

eliminazione dei rifiuti

principio chi inquina paga

rifiuti