ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01090

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 489 del 24/09/2015
Firmatari
Primo firmatario: CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/09/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/09/2015
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24/09/2015
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/10/2015
Stato iter:
10/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/11/2015
Resoconto CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/11/2015
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 10/11/2015
Resoconto CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 05/10/2015

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 13/10/2015

DISCUSSIONE IL 10/11/2015

SVOLTO IL 10/11/2015

CONCLUSO IL 10/11/2015

Atto Camera

Interpellanza 2-01090
presentato da
CHIARELLI Gianfranco Giovanni
testo presentato
Giovedì 24 settembre 2015
modificato
Martedì 10 novembre 2015, seduta n. 518

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscano possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro;
   l'importo del reddito come sopra indicato è stato fissato nel lontano 1986 dal Governo Craxi ed è rimasto immutato sino ad ora, ossia per ben 29 anni, nonostante l'innegabile aumento del costo della vita e l'introduzione dell'euro;
   per effetto, quindi, di quanto statuito all'articolo 12 del testo unico sulle imposte dei redditi, quando uno dei due genitori muore, la pensione di reversibilità va anche ai figli pro quota, ma, se l'importo del rateo pensionistico spettante a ciascuno dei figli supera 2.840,51 euro all'anno, gli orfani perdono anche il diritto di restare a carico dell'altro genitore;
   il genitore superstite si ritrova vedovo, senza i figli a carico ed impedito dal poter detrarre le spese mediche, sportive, universitarie e quant'altro e ciò per una norma vecchia di trent'anni non adeguata all'attuale potere di acquisto della moneta;
   la situazione che deriva dal decesso di un genitore è dunque fortemente dannosa per il nucleo familiare superstite che, oltre a dover affrontare il grave lutto, per la legge italiana cessa di essere considerato ancora famiglia;
   vi è dunque palese sperequazione tra la situazione familiare ove siano viventi entrambi i genitori e quella in cui vi sia un solo genitore superstite;
   nel primo caso, i redditi dei due genitori non vengono a cumularsi, i figli sono portati a carico, i genitori godono delle detrazioni e possono dedurre le spese che il loro mantenimento comporta;
   diversamente, il genitore vedovo, pur percependo una frazione ridotta di pensione di reversibilità, si vede privato delle stesse agevolazioni previste nel primo caso esaminato allorquando dovrebbe essere maggiormente tutelato dallo Stato;
   il genitore superstite inoltre, per effetto della «legge Dini» n. 335 del 1995 è costretto a subire l'ulteriore ingiustizia di veder cumulati ai fini Irpef il reddito derivante dalla propria attività lavorativa con quello relativo alla frazione di pensione di reversibilità goduta e ciò con un aggravamento della sua posizione fiscale nei confronti dello Stato;
   mentre infatti erano in vita entrambi i genitori ciascuno di essi era tenuto al versamento dell'Irpef in proporzione al proprio reddito prodotto, in caso di decesso di un genitore, invece, il superstite si vede applicare il cumulo fra la pensione di reversibilità ed il reddito derivante dalla propria attività lavorativa con un aggravio di imposte secondo l'interpellante incostituzionale che porta quest'ultimo a versare l'Irpef sulla base di un artificioso aumento dello scaglione;
   le pensioni indirette o di reversibilità sono previdenza e quindi salario differito e contributi versati da chi non c’è più e non provvidenza intesa come assistenzialismo e meritano, quindi, un trattamento adeguato alla situazione, posto che l'attuale coacervo di leggi spesso contraddittorie determinano ad avviso dell'interpellante profili di incostituzionalità fiscale (violazione dell'articolo 53 della Costituzione) e di ineguaglianza (violazione dell'articolo 3 della Costituzione) –:
   se ed in che modo, ma soprattutto in che tempi, intendano risolvere concretamente la situazione di forte sperequazione fiscale a cui sono soggetti i genitori superstiti sia in ordine al cumulo dei redditi (pensione di reversibilità e proprio reddito da lavoro) che fa scattare aumenti dello scaglione Irpef, sia in ordine al sistema delle detrazioni, sia con riferimento al limite massimo di reddito per godere di esse;
   se intendano seriamente prendere in considerazione l'innalzamento del limite massimo di reddito per i genitori vedovi affinché possano godere delle detrazioni per i propri figli e assumere iniziative per prevedere per gli stessi genitori vedovi la separata tassazione del reddito pensionistico e di quello derivante dalla propria attività lavorativa.
(2-01090) «Chiarelli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

cumulo delle pensioni

imposta sul reddito