ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00906

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 397 del 23/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/03/2015
Stato iter:
27/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/03/2015
Resoconto BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 27/03/2015
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 27/03/2015
Resoconto BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/03/2015

SVOLTO IL 27/03/2015

CONCLUSO IL 27/03/2015

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00906
presentato da
BRUNETTA Renato
testo presentato
Lunedì 23 marzo 2015
modificato
Venerdì 27 marzo 2015, seduta n. 401

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   il tema dei titoli derivati stipulati dal Tesoro italiano per ridurre l'incertezza sul servizio del debito pubblico è un argomento caratterizzato da straordinaria opacità e mancanza di informazioni; si tratta, infatti, di un tema carsico di cui si discute da tempo (sono numerose le interrogazioni ed interpellanze parlamentari e le indagini conoscitive che si sono susseguite negli anni), ma sul quale la verità è ancora lontana dall'essere svelata;
   ciò di cui oggi si è, a fatica, al corrente è soltanto che il totale di titoli derivati sottoscritti dallo Stato italiano ammonta a circa 160 miliardi di euro (di cui il 72 per cento sono «interest rate swap»; il 12 per cento sono «swaption»; 14 per cento sono «cross currency swap»; il 2 per cento altri titoli derivati legati ad operazioni specifiche), pari a un decimo del prodotto interno lordo del nostro Paese; che le controparti sono le stesse banche che acquistano sul mercato primario i titoli di Stato italiani; che nel 2012 il Governo pro tempore Monti ha «chiuso» un contratto in essere con Morgan Stanley realizzando perdite per 2,6 miliardi di euro e che, sull'intero ammontare, si rischiano perdite superiori a 40 miliardi di euro;
   troppa opacità sull'argomento, quale quella che emerge non solo dalle due audizioni presso la Commissione finanze della Camera dei deputati (10 e 26 febbraio 2015) della responsabile della gestione del debito pubblico italiano, dottoressa Maria Cannata, ma anche dal processo sulle agenzie di rating in corso a Trani, con particolare – riferimento al «caso Morgan Stanley», risulta del tutto ingiustificata e ingiustificabile. Così come ingiustificati e ingiustificabili sono i ripetuti appelli del Tesoro alla «riservatezza» delle informazioni per evitare la reazione dei mercati;
   un articolo pubblicato su Il Corriere della Sera del 23 dicembre 2014 da Milena Gabanelli, si chiedeva l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, per chiarire la posizione finanziaria dell'Italia in relazione a questi pericolosi, e costosi, titoli in portafoglio. Quella stessa commissione d'inchiesta che Forza Italia chiede da tempo per chiarire le vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, che nell'estate-autunno del 2011 portarono alla speculazione finanziaria sul debito sovrano del nostro Paese e alle successive dimissioni del Governo Berlusconi, l'ultimo legittimamente eletto dai cittadini;
   il tema dei derivati, infatti, è strettamente collegato a quanto avvenuto in quei mesi del 2011; il downgrade anomalo del debito pubblico dell'Italia da parte delle agenzie di rating innescò la corsa al rialzo dello spread tra i rendimenti dei titoli decennali del debito pubblico italiano e i corrispondenti titoli del debito pubblico tedesco. E la corsa a rialzo dello spread aumentò il potere contrattuale delle banche con cui lo Stato aveva in essere contratti derivati, ai fini della loro rinegoziazione, o, come è avvenuto nel 2012, proprio con il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore Monti, per «chiuderli», alla cifra di 2,6 miliardi di euro;
   downgrade e spread sono stati, infatti, utilizzati, da un lato, a livello politico, per portare alle dimissioni del Governo Berlusconi e, dall'altro, a livello finanziario, dai mercati, per speculare sui titoli del debito pubblico italiano e dalle banche, per aumentare il proprio guadagno nel rinegoziare i titoli derivati stipulati con lo Stato italiano;
   i soggetti che sono dietro tutte e tre queste operazioni sono gli stessi o sono fortissimamente collegati tra loro: nel panorama di quell'autunno del 2011 gli investitori-speculatori, che con le loro azioni concordate e concertate potevano far scendere a loro piacimento i prezzi dei titoli del debito sovrano dei Paesi e aumentare i rendimenti, erano anche gli stessi soggetti (banche, fondi di investimento e altro) che controllavano le agenzie di rating, che giudicavano la credibilità e il merito di credito degli emittenti dei titoli che loro stessi scambiavano sui mercati;
   e sono sempre gli stessi soggetti investitori (banche, fondi e altro) che sono passati all'incasso quando gli Stati, gli enti pubblici o le imprese con cui avevano sottoscritto contratti derivati, stremati dall'aumento degli spread, e quindi dei rendimenti dei titoli con il collasso dei relativi valori e il downgrade del loro rating, rischiavano di non essere solvibili;
   sono circa 20 grandi banche o fondi di investimento che giocano sui mercati finanziari internazionali, orientandone l'andamento a loro piacimento e speculando, al solo fine di ottenere ingenti guadagni. Il tutto sulla pelle degli ignari cittadini, su cui queste operazioni si ripercuotono come anello finale della catena;
   nel corso dell'audizione presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, la dottoressa Cannata ha altresì affermato che oggi non esistono più all'interno dei contratti derivati clausole unilaterali, ma «ciò non vuol dire che, su singole posizioni, non ci sia qualche clausola di chiusura anticipata, ma si tratta sempre di clausole mutual ovvero esercitabili da entrambe le parti». Dal 2011 ad oggi, il numero di operazioni con clausole di questo tipo sarebbe stato ridotto (da 35 a 13) e solo in due casi è avvenuto l'esercizio da parte della controparte, nel giugno e nel dicembre 2014; la dottoressa Cannata non ha però specificato chi ha chiuso i due derivati e quanto è costato; né si conoscono i contenuti dei contratti di derivati dello Stato italiano ancora in essere; chi siano le controparti e per quali importi; quando siano stati stipulati e da chi; con quali clausole. Inoltre, non si ha evidenza pubblica della relazione semestrale che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe inviare alla Corte dei conti sulla gestione del debito, prevista dal decreto del Ministero del tesoro del 10 novembre 1995, che fornisca un resoconto dettagliato dell'operatività in derivati, esplicativo delle strategie e degli obiettivi perseguiti, nonché di come vi si siano inquadrate le singole operazioni realizzate;
   nell'attesa che il Governo garantisca sul tema la piena attuazione del principio di total disclosure, pubblicando in versione integrale tutti i contratti derivati in essere dello Stato italiano, al fine di rendere note a tutti tutte le informazioni in merito agli stessi, sono molte le domande che si intendono rivolgere al Ministro interpellato –:
   posto che l'Isda sottoscritto dalla Repubblica deroga alla legge regolatrice inglese a favore di quella italiana, quali siano i motivi per cui invece non solo alcuni grandi comuni e province, ma anche grandi regioni italiane, che hanno adottato questo standard, non lo hanno fatto, e se il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe potuto suggerire questa importante deroga, visti i problemi che sono evidentemente emersi (e del tutto prevedibili);
   a quanto ammontassero i maggiori oneri connessi all'operatività con i veicoli che poi sono stati abbandonati post Lehman e se il Ministero dell'economia e delle finanze possa fornire un dato in «basis point» medi ad operazione;
   se intenda confermare che, trattandosi sempre di operazioni di copertura del rischio di tasso/cambio, ogni nuova operazione era (ed è) riferita sempre ad un preciso sottostante definito a priori (caso classico: emissione di un titolo), se possano essere state fatte operazioni senza definire il sottostante o attribuendolo solo successivamente, e se sia possibile che qualche operazione sfruttando la variabilità dei tassi sia stata effettuata allo scopo di ottenere benefici di cassa nel breve periodo;
   in merito alle swaption vendute, se conferma la ragione sottostante a tali operazioni ovvero, in sostanza, il sensibile peggioramento dell'esposizione creditizia delle banche verso la Repubblica;
   se le banche abbiano «suggerito» o «invitato» il Tesoro affinché riducesse le proprie esposizioni utilizzando proprio le swaption, e se siano state valutate soluzioni alternative;
   come le swaption modificassero il profilo di rischio rispetto al mantenere i vecchi interest rate swap (irs), se il Ministero dell'economia e delle finanze abbia documenti di analisi a supporto delle decisioni prese e delle possibili alternative, e se, nel caso, intenda fornirli;
   se la scelta di attribuire la copertura alla componente variabile dei Cct-Eu sia stata piuttosto una scelta «ex post» per cercare in qualche modo di giustificare la correlazione di copertura a questo punto evidentemente saltata (posto che non c'era alcuna modifica del sottostante);
   quanto siano costate queste ristrutturazioni e quale sia il procedimento autorizzativo;
   quale sia l'attuale rischio che queste swaption vengano effettivamente esercitate dalle controparti;
   quali siano le risorse accantonate al fondo per rischi per farvi fronte;
   se esista un database di monitoraggio quantitativo delle clausole di «early termination», e se il Ministero dell'economia e delle finanze sia in possesso di una contabilizzazione dei rischi prospettici legati a queste clausole;
   qualora questi rischi siano correttamente monitorati, quando ed in che termini vengono quantificati e trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato per la loro contabilizzazione;
   se vengano istituiti o siano stati istituiti opportuni fondi per rischi a fronte dei potenziali obblighi/rischi connessi alle clausole ma anche ai contratti in genere;
   se sia ipotizzabile che invece tali rischi o parte di essi non trovino alcuna «disclosure» al di fuori degli uffici del Tesoro e quindi non siano neppure contabilizzati nel bilancio dello Stato (nota integrativa e budget economico);
   a quanto ammontasse il corrispondente fondo rischi per Morgan Stanley, posto che il «termination event» era già attivabile da parte della banca da anni e per valori di decine di volte superiori alla soglia, e, quindi, se ci sia stato uno sbilancio rispetto a quanto accantonato;
   qualora non ci fosse alcun fondo per rischi (magari perché non previsto dalla legge), se esista un sistema di monitoraggio quantitativo ed una informativa non solo qualitativa, ma anche quantitativa per il Bilancio dello Stato ed alla Corte dei conti;
   quale sia il rischio statistico di perdita massima attesa su queste clausole, se sia stato calcolato e a quanto ammonterebbe oggi qualora fosse calcolato al 95 percentile (come fanno anche medie aziende);
   posto che è stata in più occasioni sostenuta la necessità di collateralizzazione delle operazioni (articolo 33 della legge di stabilità 2015) per «indubbi benefici» e per avvicinarsi alle prassi internazionali, se è stato valutato l'impatto di questa norma in relazione alle operazioni passate, se sia stimato l'ammontare del rischio di credito che andrebbe restituito dalle banche al Tesoro in quanto già pagato a suo tempo come elemento di costo delle operazioni, per evitare una sostanziale doppia garanzia, e se non ritenga che tale norma tuteli piuttosto le controparti e i loro diritti di credito;
   poiché l'attuale mark to market con le banche è pesantemente negativo per circa 37 miliardi di euro, se non ritenga che questi collaterali fungano piuttosto da anticipo della liquidazione delle perdite ed una garanzia per le banche di poter eventualmente esercitare le swaption favorevoli;
   quale sia la composizione del team addetto specificatamente alle attività di «pricing» e quindi di calcolo dei rischi, quali siano le qualifiche di ciascuno di questi soggetti, chi sia il responsabile delle analisi quantitative e il suo curriculum;
   dato che sono necessarie solidissime basi di finanza matematica e quantitativa, quale sia il curriculum di queste persone e dove si siano in particolare specializzate, se si tratti di esperti con caratura internazionale almeno pari a quelli abitualmente presenti nelle sale operative delle grandi banche internazionali controparti, quali siano i nomi, quanti abbiano avuto una esperienza di rilievo come responsabili di «desk» operativi delle banche, quali siano i criteri di selezione ed impiego di questi maxi esperti, quali e quanti concorsi siano stati fatti finora, quali siano le competenze in ambito di stima quantitativa e probabilistica dei rischi finanziari, se queste persone abbiano un riconoscimento internazionale e quali pubblicazioni o a quali convegni abitualmente intervengano;
   come venga misurato e stimato il rischio finanziario prima di procedere a nuove sottoscrizioni ed a maggior ragione in sede di rinegoziazione di contratti pregressi;
   se il Ministro interpellato abbia mai chiesto il supporto consulenziale di soggetti terzi per la valutazione dei rischi finanziari connessi a queste operazioni, e, se sì, quali siano i criteri di selezione ed impiego di questi esperti, quali siano i nominativi e curriculum;
   se le banche abbiano fatto attività di consulenza al Tesoro e con quali modalità;
   quali siano le dotazioni tecniche relative alle attività di pricing dei contratti dell'ufficio preposto, quali software vengano utilizzati (nome tecnico e caratteristiche), se siano stati prodotti internamente o acquistati o forniti da terzi soggetti, e, se fossero stati forniti da terzi, in base a quali fattori è stata operata la scelta, quali siano le criticità esaminate in un bando di gara e se sia possibile avere copia di tali bandi;
   posto che il regolamento (UE) n. 648/2012 (cosiddetto Emir), tra le altre proprio in tema di mitigazione dei rischi, impone sistemi di pricing alternativi e concorrenti da affiancare a quelli già esistenti, come fanno tutte le banche, se l'ufficio preposto presso il Tesoro utilizzi soluzioni alternative ed indipendenti di confronto per le analisi di prezzo e rischio, e se sì, da quanto tempo e come siano state selezionate;
   se le dotazioni complessivamente considerate siano almeno pari a quelle di una grande banca internazionale (visti gli importi ed i rischi in gioco), e, qualora non fosse così, se sia stato fatto uno studio per stimare cosa è necessario per colmare un eventuale gap e se il Parlamento sia stato informato dell'importanza di avere dotazioni almeno pari a quelle delle controparti;
   come siano gestiti i rischi operativi all'interno degli uffici del Tesoro, e, in particolare, come siano gestiti i rischi di frodi da parte dei dipendenti, i rischi su errate valutazioni, i rischi sulla riservatezza e sui conflitti di interesse;
   se il Ministro interpellato escluda che ci sia stata una iniziativa o sorta di pressione di tipo «commerciale» delle banche nei confronti del Governo per fare nuove operazioni, che ha avuto l'iniziativa della sottoscrizione delle swaption, e se le banche proponessero o propongano nuove operazioni e, se sì, cosa avvenga in questi casi, e se le banche offrissero o analisi e prospetti per valutare la convenienza di queste operazioni o rimodulazioni;
   se siano state fatte operazioni su suggerimento o, rectius, consulenza da parte delle controparti e, in caso positivo, come siano state valutate, da chi e chi ne abbia avuto la responsabilità;
   poiché le controparti dei derivati erano anche specialisti in titoli di Stato, se sia stata valutata la possibilità che questa duplice veste delle controparti avrebbe attribuito loro una posizione di forza nella contrattazione delle nuove operazioni;
   perché non siano state utilizzate le semplici opzioni Cap che avrebbero assicurato il Tesoro al superamento di soglie predeterminate e con un costo certo ed ammortizzabile, opzioni che sono le uniche ammesse per gli enti locali.
(2-00906) «Brunetta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

banca

mercato finanziario

contratto