ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00768

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 343 del 02/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ERMINI DAVID PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
GRASSI GERO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
FANUCCI EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
CRIMI' FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
BOCCADUTRI SERGIO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
GUERINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
ZAMPA SANDRA PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
LATTUCA ENZO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
CHAOUKI KHALID PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
COLANINNO MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
GALPERTI GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
SANNA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
PREZIOSI ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
MARANTELLI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
GUERRA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
ROMANO ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
ALBINI TEA PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014
SANNA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/11/2014
Stato iter:
19/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/12/2014
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/12/2014
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/12/2014

SVOLTO IL 19/12/2014

CONCLUSO IL 19/12/2014

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00768
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo presentato
Martedì 2 dicembre 2014
modificato
Venerdì 19 dicembre 2014, seduta n. 353

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   il decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 311, «Regolamento recante norme per l'individuazione delle modalità e delle condizioni cui è subordinata la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale», prevede all'articolo 1:
    «1. Gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca e contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale si detraggono, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e fino alla concorrenza del suo ammontare, per un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica relativamente ai contratti di mutuo stipulati, a partire dal 1o gennaio 1998, ai sensi dell'articolo 1813 del codice civile, ed assistiti da ipoteca, e compete limitatamente agli interessi e relativi oneri accessori, nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione riferibili all'importo del mutuo effettivamente destinato alla costruzione dell'immobile. 3. La detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire e che quest'ultima sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori»;

   all'articolo 2:
    «1. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. 2. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione e da tale data decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria. 3. La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo; la detrazione non spetta, altresì, se i detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello successivamente prorogato e da tale data inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria. Il diritto alla detrazione non viene meno se i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati per ritardi imputabili esclusivamente all'amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia»;

   all'articolo 3:
    «1. Per fruire della detrazione di cui all'articolo 1 è necessario conservare ed esibire o trasmettere anche in copia, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, il contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, nonché copia delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la costruzione dell'immobile stesso»;
   la circolare 28 settembre 2012, n. 38/E, dell'Agenzia delle entrate, avente per oggetto chiarimenti relativi all'articolo 2, comma 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (cosiddetto «decreto semplificazioni fiscali e tributarie»), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, introduce una particolare forma di ravvedimento operoso (cosiddetto remissione in bonis) volto ad evitare che, mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali;
   secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, la previsione in esame, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, intende «salvaguardare il contribuente in buona fede e la sua scelta di assolvere l'adempimento richiesto tardivamente»;
   alcuni cittadini interessati dall'accensione di un mutuo di lungo periodo per la ristrutturazione della propria abitazione si sono visti negare il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul sopraddetto mutuo poiché non avevano completato, nei sei mesi dalla data di conclusione dei lavori, il passaggio di residenza nell'abitazione sopraddetta –:
   se il ravvedimento operoso (cosiddetto remissione in bonis), come citato dalla circolare sopraddetta dell'Agenzia delle entrate possa applicarsi anche nel caso specifico suesposto e, diversamente, cosa si intenda fare per scongiurare che quei cittadini titolari di mutuo perdano il diritto di detrarre gli interessi passivi per meri ritardi procedurali.
(2-00768) «Fragomeli, Ermini, Carnevali, Grassi, Fanucci, Crimì, Boccadutri, Giuseppe Guerini, Miccoli, Patriarca, Lodolini, Zampa, Arlotti, Luciano Agostini, Lattuca, Chaouki, Carra, Colaninno, Galperti, Tentori, Francesco Sanna, Preziosi, Marantelli, Sanga, Dallai, Marchi, Guerra, Manfredi, Andrea Romano, Albini, Giovanna Sanna».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria edile

contratto

edificio