ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00701

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 300 del 01/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 01/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/10/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/10/2014
Stato iter:
31/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 31/10/2014
Resoconto BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 31/10/2014
Resoconto GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 31/10/2014
Resoconto BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 15/10/2014

DISCUSSIONE IL 31/10/2014

SVOLTO IL 31/10/2014

CONCLUSO IL 31/10/2014

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00701
presentato da
BRUNETTA Renato
testo presentato
Mercoledì 1 ottobre 2014
modificato
Venerdì 31 ottobre 2014, seduta n. 322

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), all'articolo 3, comma 44, stabilisce un limite massimo alle retribuzioni e ai compensi percepibili a carico delle finanze pubbliche, prevedendo espressamente che la disposizione si applica non solo alle pubbliche amministrazioni, ma anche alle «società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica», tra le quali certamente figura la Rai; la norma impone altresì alle pubbliche amministrazioni e alle società, non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, di pubblicare sul proprio sito istituzionale il nome dei destinatari degli incarichi e l'importo dei compensi;
   in esecuzione della predetta disposizione è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, che precisa i contenuti del predetto obbligo di pubblicità, ricomprendendo esplicitamente ogni rapporto di lavoro subordinato o autonomo che implichi la corresponsione di retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, includendo anche i compensi percepiti da società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
   le disposizioni appena richiamate non sono state abrogate da alcuna normativa successiva, risultando, pertanto, tuttora in vigore; in particolare, non risulta alcuna incompatibilità (che comporterebbe l'effetto di un'abrogazione implicita) con l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», che chiarisce soltanto i contenuti degli obblighi di pubblicazione degli incarichi dirigenziali conferiti dalle pubbliche amministrazioni;
   parimenti, non può ritenersi ostativo all'obbligo di pubblicità sancito dal citato articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007 nemmeno il disposto di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (legge n. 125 del 2013), là dove disciplina gli obblighi di comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del dipartimento della funzione pubblica del costo annuo del personale;
   a tal proposito va precisato che l'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ha, infatti, integralmente sostituito, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nella precedente formulazione, prevedeva che gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri «Dipartimento della funzione pubblica», e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   il decreto-legge n. 101 del 2013 estende, in primo luogo, l'ambito soggettivo di riferimento del citato articolo 60, ampliando la platea dei soggetti tenuti al rispetto dell'obbligo di comunicazione anche alle società non quotate, partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, e dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
   detto intervento opera, inoltre, sul contenuto informativo dell'obbligo stesso, in particolare per la Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, specificando che il costo annuo del personale comunque utilizzato ed oggetto della comunicazione deve ritenersi riferito ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo; in virtù di tale disposizione, pertanto, anche la Rai è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri «Dipartimento della funzione pubblica» e al Ministero dell'economia e delle finanze il costo annuo del personale comunque utilizzato, con riferimento ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, in conformità a specifiche procedure definite d'intesa con i predetti dicasteri;
   né la disposizione sopra richiamata, che sancisce l'obbligo di pubblicità in questione, può ritenersi tacitamente abrogata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, che si limita, infatti, a modificare il limite massimo delle retribuzioni percepibili a carico delle finanze pubbliche, aggiungendo, al comma 5-bis, un obbligo di trasparenza ulteriore, non incompatibile con quello già introdotto nell'ordinamento con l'articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007 (e confermando implicitamente, in tal modo, la vigenza di tale norma);
   il sottoscritto interpellante ha già depositato, in relazione all'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, cinque interpellanze urgenti, ricevendo risposte, da parte del Governo, assolutamente insoddisfacenti: si tratta dell'interpellanza urgente n. 2-00353 discussa il 10 gennaio 2014, dell'interpellanza urgente n. 2-00400 discussa il 7 febbraio 2014, dell'interpellanza urgente n. 2-00434 discussa il 7 marzo 2014, dell'interpellanza urgente n. 2-00486 del 4 aprile 2014 e, infine, dell'interpellanza urgente n. 2-00663 discussa l'8 settembre 2014;
   nel corso della seduta della Camera dei deputati dell'8 settembre 2014, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Giovanni Legnini, in risposta all'ultima interpellanza presentata, riferendosi agli obblighi introdotti con la norma di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, ha dichiarato che «la Rai, in adempimento dei citati obblighi di legge, ha provveduto a trasmettere nel termine previsto e secondo i criteri delineati dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tutti i dati richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica»;
   il Sottosegretario di Stato Legnini ha, inoltre, affermato quanto segue: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con una nota del 13 maggio scorso, ha osservato che l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è evidentemente finalizzato al solo rilevamento dei costi del lavoro pubblico e non prevede di per sé alcuna forma di pubblicità dei dati raccolti. La norma in questione non contempla, infatti, né la pubblicazione delle informazioni in sé, né gioco forza le eventuali modalità di tale applicazione e soprattutto non riguarda specificamente i compensi dei conduttori, degli ospiti e degli opinionisti, né tantomeno i costi di produzione dei programmi RAI»;
   a parere dell'interpellante, le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato Legnini restano insoddisfacenti e comunque incomplete, dato che affrontano la questione della pubblicità e della trasparenza dei dati Rai, ovvero una società a partecipazione pubblica, limitandosi a riportare un parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato riguardante la sola norma di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza considerare le altre norme vigenti sullo stesso tema;
   il nuovo articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non incide in alcun modo sull'obbligo di pubblicità previsto, anche in capo alla Rai, dalla citata legge n. 244 del 2007, che rimane vigente e che il Governo non cita nella propria risposta; inoltre, se è vero che lo stesso articolo 60 non prevede in maniera esplicita un obbligo di trasparenza, è altrettanto corretto affermare che la medesima norma non solo non esclude l'obbligo di pubblicità già presente nell'ordinamento, ma ne conferma la vigenza non regolando diversamente i relativi obblighi di trasparenza;
   inoltre, la pubblicazione dei compensi Rai non è impedita dalla disciplina contenuta nel Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003), come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, a fronte delle sopra richiamate disposizioni legislative e regolamentari che la contemplano espressamente (peraltro come obbligatoria);
   nell'ambito di una disamina degli obblighi Rai, bisogna poi ricordare quanto prevede il contratto di servizio 2010-2013 siglato dalla Rai e il Ministero dello sviluppo economico, ancora in vigore, seppur in regime di prorogatio: in tema di trasparenza, il testo dispone, all'articolo 27, comma 7, che «la Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo, eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico»;
   non è di poco rilievo, infine, ricordare che il 7 maggio 2014 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei sistemi radiotelevisivi ha approvato il parere di propria competenza previsto in relazione allo schema di contratto di servizio 2013-2015 tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, ad oggi, ancora in via di definizione. Tra le disposizioni contenute, all'articolo 18, comma 7 del contratto di servizio, si prevede che «la Rai pubblica nel rispetto della legge n. 125 del 2013, per la razionalizzazione della PA, le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico»;
   il parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei sistemi radiotelevisivi in tema di total disclosure è molto puntuale e prevede non solo un riferimento al cosiddetto decreto-legge sulla razionalizzazione della pubblica amministrazione sopra richiamato, ma anche l'obbligo per la Rai di pubblicare i curriculum vitae dei dipendenti e i loro stipendi lordi –:
   quali misure intenda adottare il Ministro interpellato, secondo le proprie competenze, per garantire in tempi rapidi l'attuazione della normativa richiamata in premessa e rendere così pubblici i dati relativi al costo del personale trasmessi al Governo dalla Rai, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), in considerazione di quanto previsto dal contratto di servizio vigente, e, soprattutto, alla luce dell'obbligo di pubblicità previsto per la Rai dall'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che non risulta messo in discussione dall'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), così come modificato dal decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che non solo non esclude l'obbligo di pubblicità già presente nell'ordinamento, ma ne conferma la vigenza, non regolando diversamente i relativi obblighi di trasparenza.
(2-00701) «Brunetta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di prestazione di servizi

costi salariali

salario minimo