ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00808

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 408 del 14/04/2015
Abbinamenti
Atto 1/00784 abbinato in data 06/05/2015
Atto 1/00790 abbinato in data 06/05/2015
Atto 1/00793 abbinato in data 06/05/2015
Atto 1/00795 abbinato in data 06/05/2015
Atto 1/00797 abbinato in data 06/05/2015
Atto 1/00811 abbinato in data 06/05/2015
Atto 1/00817 abbinato in data 06/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: GUIDESI GUIDO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 14/04/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/04/2015
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/04/2015
ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/04/2015
ATTAGUILE ANGELO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/04/2015
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/04/2015
BOSSI UMBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/04/2015
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/04/2015
GIORGETTI GIANCARLO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/04/2015
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/04/2015
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/04/2015
MARCOLIN MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/04/2015
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/04/2015
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/04/2015
RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/04/2015
SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/04/2015
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 14/04/2015


Stato iter:
06/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/05/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 06/05/2015
Resoconto PASTORELLI ORESTE MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Resoconto MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Resoconto MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto SBERNA MARIO PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Resoconto FALCONE GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Resoconto BIANCHI DORINA AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Resoconto FAENZI MONICA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/05/2015

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 06/05/2015

NON ACCOLTO IL 06/05/2015

PARERE GOVERNO IL 06/05/2015

DISCUSSIONE IL 06/05/2015

RESPINTO IL 06/05/2015

CONCLUSO IL 06/05/2015

Atto Camera

Mozione 1-00808
presentato da
GUIDESI Guido
testo presentato
Martedì 14 aprile 2015
modificato
Mercoledì 6 maggio 2015, seduta n. 422

   La Camera,
   premesso che:
    l'IMU sui terreni agricoli è l'ennesima vessazione e l'ennesima tassa, ma soprattutto è una nuova difficoltà per i contribuenti e per i comuni;
    il decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, recante disposizioni urgenti in materia di esenzione dall'IMU e proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale, ridefinisce i parametri per l'esenzione dall'IMU sui terreni agricoli – di cui alla lettera h), comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (cosiddetto decreto Ici) – ampliando la platea degli aventi diritto precedentemente individuati dal decreto ministeriale del 28 novembre 2014 emanato in applicazione del comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, cosiddetto decreto Irpef o meglio conosciuto come bonus 80 euro, che modificava il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, cosiddetto decreto semplificazioni;
    il citato decreto ministeriale modificava la previgente disposizione per la quale erano esenti fino al 2013 dal pagamento dell'Ici e poi dell'IMU i comuni specificatamente individuati dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 1993 emanata in applicazione del sopradetto articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992;
    si ritiene necessario fare una breve cronistoria dell'imposizione IMU sui terreni agricoli. Il decreto legislativo 504 del 1992, cosiddetto decreto Ici, disciplinava l'esenzione dal tributo locale per i terreni agricoli. Successivamente, è stata emanata una circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 1993 con la quale si identificavano i comuni suddivisi per provincia di appartenenza sul cui territorio i terreni agricoli erano totalmente o parzialmente esenti prima dall'Ici e dall'Imu poi;
    successivamente il decreto-legge n. 16 del 2012, cosiddetto decreto semplificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, prevedeva che con un apposito decreto ministeriale venissero individuati sia i comuni nei quali dal 2014 si applicasse l'esenzione per i terreni agricoli, sulla base dell'altitudine del comune, così come riportata nell'elenco Istat, che i soggetti che li posseggono, siano essi coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Anche la circolare n. 3 del dipartimento delle finanze del 18 maggio 2012 aveva precisato che il possesso di terreni agricoli in aree montane o di collina, facendo ancora riferimento alla circolare n. 9 del 1993, non comportava il pagamento dell'IMU. Tale interpretazione, poi, veniva confermata anche nella successiva circolare n. 5 del 2013 dell'Agenzia delle entrate dove si specifica che tutti i terreni incolti montani o di collina sono esenti da IMU, a prescindere dalla qualificazione agricola degli stessi;
    le cose vengono radicalmente cambiate con il decreto-legge n. 66 del 2014, cosiddetto decreto Irpef, meglio conosciuto come decreto del «bonus degli 80 euro». Questo, all'articolo 22, prevedeva l'emanazione di un decreto ministeriale, che individuasse i criteri con i quali si potessero identificare i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si dovesse applicare l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra possessori che fossero coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola e gli altri soggetti diversi. Questa operazione doveva garantire alle casse dello Stato un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro, già a decorrere dal 2014;
    il decreto ministeriale emanato in attuazione della sopradetta disposizione, prevedeva, quindi, tre fasce di comuni alle quali applicare l'esenzione secondo il criterio dell'altitudine dal centro ovvero della sede comunale. Sopra i 600 metri tutti i comuni erano esenti, tra i 281 metri e i 600 metri erano esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, mentre al di sotto dei 280 metri erano tutti soggetti passivi di imposta;
    le sopradette disposizioni avevano portato alla paradossale situazione che terreni agricoli ubicati al di sopra dei 600 metri, ma con la sede del comune al di sotto dei 600 metri, venissero considerati passivi di imposta anziché esenti nonostante innegabilmente montani;
    a seguito della confusione generata da questi nuovi criteri, dal brevissimo lasso di tempo intercorrente tra la data dell'emanazione del decreto ministeriale e la data del versamento della rata unica per l'anno 2014 e gli innumerevoli interventi dei parlamentari e delle associazioni di categoria interessate, il 16 dicembre 2014, giorno della scadenza, veniva pubblicato ed entrava immediatamente in vigore un nuovo decreto-legge il n. 185 del 2014 che prorogava al 26 gennaio 2015 il pagamento della rata unica dell'IMU;
    infine, il 1o gennaio 2015 entrava in vigore il comma 692 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2015, che praticamente assorbiva il decreto-legge n. 185 del 2014, traslando in esso la data del 26 gennaio 2015 quale termine per il versamento della rata unica per il 2014 dell'IMU;
    il decreto-legge n. 4 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2015, che apporta una doverosa revisione dei criteri di esenzione e modifiche preferibili rispetto al decreto ministeriale del 28 novembre 2014, contiene misure che non sono ancora sufficienti per eliminare le storture di questa imposizione fiscale;
    con i nuovi criteri del decreto-legge n. 4 del 2015 sono circa 3.546 i comuni che saranno totalmente esenti – con il decreto ministeriale 28 novembre 2014 erano 1.498 – e 655 quelli parzialmente esenti ai quali si aggiungono circa altri 1.600 comuni tra esenzione totale, esenzione parziale e franchigia, ma, comunque non si arriva ancora ai 6.103 comuni che erano invece esenti fino al 2013;
    non si possono rastrellare milioni di euro a danno dell'agricoltura e dei contribuenti tassando uno strumento di lavoro, poiché il terreno agricolo è un imprescindibile bene strumentale dell'impresa ed è sostanzialmente lo strumento di guadagno. Quando si mette mano alla proprietà lo si fa con una certa ratio e con determinati punti di riferimento, cosa che questo Governo a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo ha dimostrato di non sapere, o peggio non volere fare;
    l'agricoltura è uno dei pilastri fondanti dell'economia e questa imposizione è iniqua e vessatoria e va abolita totalmente al fine di evitare un'ulteriore appesantimento fiscale sul comparto agricolo e agroalimentare, già duramente penalizzato da precedenti interventi fiscali;
    gli interventi fiscali in agricoltura hanno portato a circa 1 miliardo di euro di imposizioni come, per fare alcuni esempi, l'imposta Tasi sui fabbricati rurali e strumentali, le rivalutazioni dei redditi dominicali, le norme Irpef per la mancata coltivazione dei fondi, la tassazione sulle agroenergie in campo agricolo e la riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego ad aliquota agevolata in agricoltura;
    l'elenco dell'Istat sul quale si basa l'esenzione è elaborato su di una relazione di «montanità» che risale ad una legge del 1952 ed è congelata a tale data, incurante delle modificazioni normative intervenute al riguardo per effetto della legislazione successiva e quindi non più corrispondente alla realtà economica attuale. Lo stesso Istat ha ricordato che ad oggi la classificazione dei comuni per grado di montanità è ancora quella elaborata dalla commissione censuaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze e soppressa dalla legge n. 142 del 1990 che aveva la funzione di aggiornare periodicamente la classificazione dei comuni per grado di montanità;
    non viene applicata l'esenzione dall'Imu sui terreni agricoli a coloro che hanno i terreni in zone colpite da calamità naturali (alluvioni, terremoti, valanghe) o da avversità atmosferiche (gelo, grandine, ghiaccio, siccità, piogge e altro) e che, quindi, si trovano a dover affrontare difficoltà produttive tali da rendere particolarmente onerosa la corresponsione dell'imposta. Quando si verifica una calamità, il danno spesso non riguarda un solo anno, una sola stagione o un certo periodo di tempo, visto che può accadere che, a seguito di quella calamità, le colture siano completamente danneggiate per qualche anno. Quindi non prevedere esenzioni per chi ha perso il raccolto e si vede compromesso il bene strumentale per eccellenza, la terra, ovvero la sua fonte primaria di guadagno, è un'iniquità inaccettabile; non viene assicurata la coerenza della misura dell'imposta con la capacità contributiva;
    non vengono esentati dal pagamento dell'imposta i proprietari di terreni agricoli non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che intendono affittare i terreni. Non esentare i proprietari non professionisti che affittano terreni rischia di far ricadere il costo dell'imposta sul canone di affitto;
    l'IMU sui terreni agricoli è una nuova patrimoniale che si aggiunge alle odiate IMU e Tasi, alle tasse sulle case e sui capannoni. È un'imposta che mortifica e svilisce il settore agricolo, gli agricoltori e il loro lavoro, penalizzando quei territori che molto spesso partono già svantaggiati. In tutta Europa, tranne che in Francia – ma comunque per delle somme di poco conto – nessun Paese applica l'imposta sui terreni agricoli;
    è doveroso ricordare che il Tar del Lazio il 17 giugno 2015 deciderà nel merito sui ricorsi presentati che impugnano sia il decreto ministeriale del 28 novembre 2014 che il decreto-legge n. 4 del 2015, che individuano profili di illegittimità per vari motivi: in primis per la violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie, per l'irragionevolezza della violazione dell'articolo 81 della Costituzione che riduce le assegnazioni del fondo di solidarietà comunale, quindi entrate certe, sostituendole con entrare future e incerte e poi per l'inattendibilità e l'irragionevolezza dei criteri individuati per determinare il carattere montano dei comuni. Il 17 giugno 2015 è il giorno successivo alla scadenza dell'acconto dell'IMU per il 2015 (16 giugno). La decisione del Tar potrebbe rimettere in discussione tutto. Una bocciatura nel merito farebbe cadere anche i pagamenti del 2014 creando caos su caos. Allora ci si chiede se non sia opportuno azzerare tutto e tornare alla situazione ante decreto-legge n. 66 del 2014;
    prima a pagare l'Ici erano in pochi, si ricorda che fino al 2013 erano esenti 6.103 comuni, adesso viene ridotta la platea degli esenti e il Governo si giustifica dicendo che non è stata introdotta una nuova tassa, ma viene estesa una già esistente ma questo, comunque, vuol dire introdurla per chi fino al 2013 era esente;
    i comuni sono stati completamente esclusi nel percorso di ridefinizione dei presupposti dell'IMU. I comuni sono spettatori passivi, ma soprattutto svolgono il ruolo di esattori delle tasse verso quei contribuenti ignari del fatto che le imposte che pagheranno non serviranno per finanziare e migliorare i servizi locali, questo in violazione del più basilare principio federalista del «vedo, pago, voto». Qui si ripropone lo schema tipico di questo Governo, che, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, scarica gli adempimenti più impopolari su altri, cioè sindaci, presidenti di provincia e governatori regionali. Un Governo che trae le risorse costringendo gli amministratori degli enti periferici a tagli su servizi essenziali come sanità, assistenza e trasporto locale. È proprio in questo tipo di imposte invece che vanno coinvolti gli amministratori locali perché conoscono il loro territorio e possono stabilire con maggiore certezza quali sono i terreni agricoli disagiati o con minore capacità reddituale;
    con l'IMU sono stati anche disattesi dei principi costituzionali, quali l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, il rispetto della capacità contributiva e il criterio di progressività nell'imposizione fiscale;
    l'IMU sui terreni agricoli genera una concorrenza sleale tra possessori di terreni agricoli in comuni parzialmente montani, nei quali sono esentati solo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali rispetto a quelli montani, che sono totalmente esenti. Tali misure risultano in evidente contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, in quanto si creano delle disfunzioni applicative dell'imposta e non si tiene conto del fatto che il principio costituzionale, dettato appunto dall'articolo 53 della Costituzione, prevede che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e quindi non sulla base di una mera collocazione territoriale. Esistono, infatti, sul territorio nazionale, aree geografiche classificate non montane o parzialmente montane che incontrano difficoltà produttive tali da rendere particolarmente onerosa la corresponsione dell'imposta;
    l'IMU rappresenta l'ennesima «mini patrimoniale» a carico delle classi economicamente e socialmente più disagiate, di cittadini appartenenti alle fasce più deboli, che vedono nella coltivazione di un piccolo appezzamento un mezzo di mera sopravvivenza;
    l'eccessiva tassazione sui terreni agricoli si ripercuoterà maggiormente sul piccolo agricoltore il quale, invece, grazie alla sua attività agricola, presiede e mantiene un territorio. Se si tassa pesantemente i terreni agricoli senza tenere in debita considerazione tutti gli aspetti, si andrà incontro ad un progressivo abbandono delle terre quando invece è necessario muoversi esattamente nella direzione opposta ovvero verso una valorizzazione delle attività agricole anche non professionali. La riduzione dei livelli di tassazione per il settore agricolo è l'unico mezzo per evitare un ulteriore abbandono dei terreni soprattutto quelli più a rischio,

impegna il Governo:

   a prendere in considerazione la possibilità di un'abolizione totale dell'IMU a partire dal 2015 o, in alternativa, ad assumere iniziative per una revisione totale dell'imposizione che preveda criteri più equi e che tenga in considerazione la capacità reddituale dei terreni stessi, al fine di non gravare ulteriormente sul settore agricolo già fortemente colpito dalla crisi;
   a prevedere iniziative volte ad esentare dal pagamento dell'imposta anche coloro che posseggono e conducono terreni agricoli siti nei comuni parzialmente montani che non hanno la qualifica professionale di coltivatore diretto o imprenditore agricolo;
   ad assumere iniziative normative volte ad esentare dal pagamento dell'imposta i terreni agricoli che sono stati colpiti da calamità naturali o da avversità atmosferiche per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e/o di calamità naturale che rischiano altrimenti di dover corrispondere l'IMU;
   ad assumere iniziative per esentare dal pagamento quei comuni che, pur ricadenti nelle province considerate «totalmente montane» secondo le disposizioni della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio), sono stati classificati dall'elenco Istat parzialmente montani, e a studiare le necessarie iniziative al fine di rivedere la qualifica dei sopradetti comuni e, di conseguenza, l'elenco elaborato dall'Istat, in modo da classificare come totalmente montani tutti i comuni ricadenti nelle province di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014;
   a prevedere iniziative affinché i criteri di esenzione dall'IMU sui terreni agricoli siano sottoposti alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, a cui venga delegato il compito di individuare le aree territoriali da assoggettare o meno al pagamento dell'imposta IMU, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di zone svantaggiate;
   ad assumere iniziative per sospendere il pagamento dell'acconto per il 2015 sui terreni agricoli in attesa della sentenza di merito del Tar del Lazio del 17 giugno 2015.
(1-00808) «Guidesi, Busin, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terreno agricolo

imposta locale

comune