CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 febbraio 2018
953.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 91

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 7 febbraio 2018. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo 10, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Atto n. 495.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 gennaio 2018.

  Simonetta RUBINATO (PD), nel premettere che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha elaborato un rapporto sugli spazi di bilancio non utilizzati, anche in considerazione della sentenza n. 247 del 2017 della Corte Costituzionale, fa presente che l'indicatore di utilizzo degli spazi finanziari a livello regionale di cui all'articolo 2-bis, comma 20, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, espressione del rapporto tra spazi finanziari disponibili ed entrate finali, che equivarrebbe al rapporto tra overshooting ed entrate finali, non appare significativo, ritenendo maggiormente idoneo un indicatore recante il rapporto fra spazi finanziari ceduti agli enti del proprio territorio e gli spazi finanziari disponibili, che pertanto evidenzierebbe quali regioni, avendo spazi disponibili non utilizzati, non li mettono a disposizione del proprio territorio.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel segnalare che non è ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare.
Atto n. 484.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15 della legge n. 154 del 2016 e reca la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare.
  In merito all'articolo 1, recante riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in parte innovando, in parte confermando il quadro normativo vigente. Segnala che la relazione tecnica afferma che, nel complesso, le norme di contenuto innovativo appaiono finalizzate ad ottenere risparmi di spesa, laddove nelle parti in cui il provvedimento si limita a recepire il contenuto di disposizioni già vigenti, questo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tanto premesso, con specifico riguardo alla norma in esame, non ha osservazioni da formulare considerato che la stessa dispone una ridefinizione dell'articolazione Pag. 92organizzativa dell'Agenzia con la previsione di tre Direzioni dirigenziali generali, come previsto nell'assetto organico vigente.
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione articolo 2, che disciplina le funzioni dell'agenzia, atteso che, come evidenziato dalla relazione tecnica, la norma appare finalizzata a confermare l'assetto funzionale dell'AGEA (distinzione tra funzioni quale organismo pagatore e funzioni quale organismo di coordinamento). Per quanto concerne gli effetti finanziari virtuosi connessi all'assorbimento da parte dell'Agenzia delle funzioni proprie di Agecontrol S.p.A., di cui si prevede la soppressione con gli articoli 16 e seguenti del provvedimento in esame, si rinvia a quanto osservato nelle relative schede.
  Per quanto concerne gli articoli 3 e 4, in materia di funzioni dell'Organismo di coordinamento e dell'Organismo pagatore, evidenzia preliminarmente che le norme appaiono finalizzate, nel complesso, a delineare in un quadro di maggiore sistematicità le funzioni che AGEA già svolge a normativa vigente quale soggetto pagatore delle risorse europee erogate in favore del sistema agricolo nazionale nell'ambito della Politica agricola comunitaria (PAC) e quale organismo di coordinamento dei vari organismi pagatori operanti nell'ordinamento nazionale. Peraltro si evidenziano profili innovativi, suscettibili di determinare effetti finanziari, non considerati dalla relazione tecnica, relativi all'articolo 3, comma 4. Tale disposizione, infatti, prevede che il Ministero dell'economia possa, su richiesta degli organismi riconosciuti, e sentita AGEA, effettuare anticipazioni di cassa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti europei, inserendo, a tal fine, gli organismi pagatori nel sistema di tesoreria unica. Al riguardo, evidenzia che il vigente meccanismo di erogazione, al fine di garantire la continuità dei flussi dei contributi PAC, prevede, sulla base di uno specifico protocollo d'intesa tra AGEA, Ministero delle politiche agricole e Associazione bancaria italiana (ABI), che le anticipazioni, fino ad un importo del 70 per cento, vengano erogate da parte degli istituti bancari. Tanto premesso, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito ad eventuali effetti onerosi connessi ad una possibile accelerazione delle dinamiche di cassa, riconducibile alla disposizione introdotta.
  Evidenzia, inoltre, che l'articolo 4, comma 2, prevede che AGEA istituisca presso le regioni, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sportelli operativi, anche utilizzando i beni strumentali materiali e immateriali di Agecontrol, di cui viene disposta la soppressione e l'incorporazione in AGEA ai sensi degli artt. 16 e seguenti. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, all'istituzione di tali sportelli l'Agenzia provveda in condizioni di neutralità finanziaria, attingendo, in particolare, alle risorse rese disponibili dall'incorporazione dell'Agecontrol, la quale dispone di 28 sedi periferiche.
  Con riferimento agli articoli 7 e 8, in materia di organi dell'Agenzia e Comitato tecnico, non ha osservazioni da formulare in merito all'istituzione del Comitato tecnico, di cui all'articolo 9, nel presupposto che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, al funzionamento del Comitato si provveda con le risorse strumentali disponibili a legislazione vigente. Evidenzia, inoltre, che la norma esclude espressamente la corresponsione per i componenti del Comitato di qualsiasi forma di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi se ed altri emolumenti comunque denominati. Non ha osservazioni, infine, in merito all'assetto degli organi dell'AGEA, che appare riproduttivo di quello attualmente vigente.
  Evidenzia che l'articolo 15, in materia di sistema informativo agricolo nazionale SIAN, prevede che lo svolgimento dei compiti di coordinamento delle attività del SIAN venga affidato ad almeno 2 uffici di livello dirigenziale non generale di AGEA, da costituire ai sensi del comma 4. In proposito, andrebbe chiarito, a suo avviso, se detta rideterminazione dell'assetto organizzativo possa considerarsi neutrale tenuto Pag. 93conto della possibilità di utilizzare posizioni amministrative e competenze che attualmente fanno capo ad Agecontrol. Ricorda che tale riorganizzazione determinerà, come evidenziato nelle schede relative agli articoli da 16 a 19, la costituzione di nuovi uffici dirigenziali in AGEA.
  Per quanto riguarda gli articoli da 16 a 19, in materia di soppressione di Agecontrol S.p.A. e trasferimento delle funzioni in AGEA, rileva che il processo di trasferimento comporterà l'ampliamento della struttura organizzativa di AGEA e, in particolare, l'inquadramento nei ruoli di AGEA del personale a tempo indeterminato in servizio in Agecontrol, con applicazione allo stesso del trattamento economico e del regime previdenziale spettante al restante personale dell'Agenzia. Viene, inoltre, prevista l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi retributivi, qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore rispetto a quello di destinazione. Ciò premesso, considerato che, tanto AGEA quanto Agecontrol S.p.A., risultano ricomprese nell'ambito dell'elenco degli organismi che rilevano ai fini del conto economico delle pubbliche amministrazioni, il processo in questione non appare – sotto questo profilo – suscettibile di determinare effetti onerosi. Sul punto, in particolare, la relazione tecnica evidenzia, altresì, come all'assorbimento conseguirà una razionalizzazione dell'allocazione delle risorse, con la possibilità di determinare anche effetti di riduzione della spesa che la stessa quantifica in euro 691.823,36 annui. Tali effetti sono riconducibili alla soppressione degli organi di direzione, vigilanza e controllo della società (articolo 16) e al meccanismo di progressiva riduzione della pianta organica nel triennio successivo al passaggio del personale in AGEA, in virtù dei processi di collocamento obbligatorio in quiescenza previsti dall'articolo 19. A tale riguardo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, anche tenuto conto che le riduzioni di spesa in questione non risultano scontate ai fini dei tendenziali di spesa – né in virtù della legge di delega né in ragione del provvedimento in esame –, e che pertanto la loro effettività potrà essere valutata solo a consuntivo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 21, recante abrogazioni, segnala l'opportunità di integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, specificando che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura provvede all'istituzione di sportelli operativi presso le regioni di competenza, nell'ambito, non solo delle risorse umane e finanziarie, ma anche di quelle strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando, come già previsto, l'utilizzo dei beni della soppressa Agecontrol, di cui all'articolo 16 dello schema.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa, su richiesta degli organismi riconosciuti e sentita l'AGEA, effettuare anticipazioni di cassa a valere sulla tesoreria unica per far fronte alle esigenze di pagamento derivanti dagli aiuti europei, non ha carattere innovativo, ma è ricognitoria di quanto già previsto e praticato a legislazione vigente (decreto legislativo n. 165 del 1999, come novellato dal decreto legislativo n. 188 del 2000). Rileva infatti che, da un lato, è già prevista la possibilità per gli Organismi pagatori di ricorrere a meccanismi di anticipazione finanziaria (anticipazioni di cassa) allo scopo di erogare gli aiuti previsti dai fondi comunitari nell'ambito del sistema di tesoreria unica, con successiva rifusione dell'anticipazione stessa una volta ottenuta la disponibilità delle risorse finanziarie disponibili a carico del Fondo di rotazione; dall'altro lato, che il singolo agricoltore, avvalendosi della domanda presentata ad un Organismo pagatore, può ottenere da un istituto di credito, aderente alla convenzione vigente tra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, AGEA ed ABI, un anticipo dell'aiuto da lui individualmente richiesto. Osserva che nell'ormai ultradecennale periodo di applicazione dell'istituto dell'anticipazione di cassa non si sono Pag. 94rilevati effetti negativi nelle dinamiche di cassa, anche perché la rendicontazione delle anticipazioni concesse è gestita e sottoposta al controllo costante del Ministero dell'economia e delle finanze. Precisa che il citato articolo 3, comma 4, pertanto, non determina effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica, giacché il Ministero dell'economia e delle finanze gestirà l'assegnazione del Fondo di rotazione cui si riferiscono le anticipazioni in questione.
  Fa presente che l'istituzione di strutture dirigenziali dedicate, di cui all'articolo 15, per la quali l'AGEA non dispone delle relative posizioni in dotazione organica, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, giacché la razionalizzazione complessiva dell'ente che nascerà dall'acquisizione delle funzioni, del personale e delle risorse Agecontrol consentirà di realizzare economie di scala tali da consentire l'istituzione delle predette strutture dirigenziali a parità di risorse complessive, al netto delle altre economie derivanti dai restanti articoli del presente schema di decreto.
  Precisa che appare opportuno integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, specificando che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura provvede all'istituzione di sportelli operativi presso le regioni di competenza, nell'ambito, non solo delle risorse umane e finanziarie, ma anche di quelle strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando, come già previsto, l'utilizzo dei beni della soppressa Agecontrol, di cui all'articolo 16 dello schema.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (Atto n. 484),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
    la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa, su richiesta degli organismi riconosciuti e sentita l'AGEA, effettuare anticipazioni di cassa a valere sulla tesoreria unica per far fronte alle esigenze di pagamento derivanti dagli aiuti europei, non ha carattere innovativo, ma è ricognitoria di quanto già previsto e praticato a legislazione vigente (decreto legislativo n. 165 del 1999, come novellato dal decreto legislativo n. 188 del 2000);
    infatti, da un lato, è già prevista la possibilità per gli Organismi pagatori di ricorrere a meccanismi di anticipazione finanziaria (anticipazioni di cassa) allo scopo di erogare gli aiuti previsti dai fondi comunitari nell'ambito del sistema di tesoreria unica, con successiva rifusione dell'anticipazione stessa una volta ottenuta la disponibilità delle risorse finanziarie disponibili a carico del Fondo di rotazione, dall'altro lato, il singolo agricoltore, avvalendosi della domanda presentata ad un Organismo pagatore, può ottenere da un istituto di credito, aderente alla convenzione vigente tra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, AGEA ed ABI, un anticipo dell'aiuto da lui individualmente richiesto;
    nell'ormai ultradecennale periodo di applicazione dell'istituto dell'anticipazione di cassa non si sono rilevati effetti negativi sulle dinamiche di cassa, anche perché la rendicontazione delle anticipazioni concesse è gestita e sottoposta al controllo costante del Ministero dell'economia e delle finanze;
    il citato articolo 3, comma 4, pertanto, non determina effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica, giacché il Ministero dell'economia e delle finanze gestirà Pag. 95l'assegnazione del Fondo di rotazione cui si riferiscono le anticipazioni in questione;
    l'istituzione di strutture dirigenziali dedicate, di cui all'articolo 15, per le quali l'AGEA non dispone delle relative posizioni in dotazione organica, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, giacché la razionalizzazione complessiva dell'ente che nascerà dall'acquisizione delle funzioni, del personale e delle risorse Agecontrol consentirà di realizzare economie di scala tali da consentire l'istituzione delle predette strutture dirigenziali a parità di risorse complessive, al netto delle altre economie derivanti dai restanti articoli del presente schema di decreto;
    appare opportuno integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, specificando che l'AGEA provvede all'istituzione di sportelli operativi presso le regioni di competenza nell'ambito, non solo delle risorse umane e finanziarie, ma anche di quelle strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando, come già previsto, l'utilizzo dei beni della soppressa Agecontrol, di cui all'articolo 16 dello schema,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili con le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale di foreste e filiere forestali.
Atto n. 485.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 5, commi 1, 2, lettera h), e 3, della legge n. 154 del 2016 e reca Disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali.
  In merito ai profili di quantificazione, riguardo all'articolo 12, rileva che la norma configura un intervento primario delle regioni e delle province autonome per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e la valorizzazione del territorio agroforestale, cui si affianca l'attività dei proprietari dei terreni, da svolgere secondo modalità di coordinamento ed in accordo con i predetti enti. In caso di mancato accordo, è prevista la possibilità dell'intervento sostitutivo delle regioni. Rispetto al testo del vigente articolo 5 del decreto legislativo n. 227 del 2001, la disciplina descritta sembra accentuare i profili di intervento degli enti regionali rispetto ai proprietari privati. In proposito andrebbe acquisita, a suo avviso, la valutazione del Governo, anche al fine di individuare i relativi riflessi per la finanza pubblica.
  Riguardo al complesso degli adempimenti posti a carico delle Amministrazioni pubbliche, prende atto dell'inserimento nel testo di una serie di clausole in base alle quali tali attività dovranno essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Prende altresì atto delle informazioni fornite dalla relazione tecnica circa la possibilità di far fronte ai compiti Pag. 96previsti con le risorse e le strutture esistenti. Ciò con particolare riguardo alle attività che potranno essere demandate alla Direzione generale delle foreste presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, cui si fa riferimento in diversi punti della relazione tecnica. In merito all'equiparazione agli imprenditori agricoli dei consorzi e delle cooperative operanti nel settore della silvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, andrebbe verificato, a suo avviso, se dalla disposizione possano derivare effetti finanziari dovuti ad un'estensione del regime agevolativo attualmente previsto, tenuto conto che la norma vigente, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001, fa invece riferimento alle «cooperative ed i loro consorzi» quali soggetti equiparati agli imprenditori agricoli.
  Osserva altresì che l'articolo 16, nel ridefinire la disciplina della Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 386 del 2003, esclude la corresponsione ai componenti dell'organismo di una serie di emolumenti. Non sono tuttavia espressamente escluse le indennità, a differenza di quanto previsto per l'Osservatorio Nazionale per il pioppo, istituito dal medesimo articolo 16.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria riferita al decreto in esame nel suo complesso, di cui all'articolo 19, sostituendo, al comma 1, le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare».

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che l'articolo 12 configura una possibilità e non un obbligo di intervento delle regioni per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e la valorizzazione del territorio agroforestale, giacché la decisione di intervenire o meno è condizionata anche alla concreta disponibilità finanziaria.
  Precisa che all'articolo 16, comma 2, lettera c), capoverso Articolo 14, comma 7, al fine di chiarire che ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento comunque denominato, appare necessario escludere la corresponsione anche di indennità;
  Ritiene necessario riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria riferita al decreto in esame nel suo complesso, di cui all'articolo 19, sostituendo, al comma 1, le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare».

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale di foreste e filiere forestali (Atto n. 485);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
    l'articolo 12 configura una possibilità e non un obbligo di intervento delle regioni per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e la valorizzazione del territorio agroforestale, giacché la decisione di intervenire o meno è condizionata anche alla concreta disponibilità finanziaria;
    all'articolo 16, comma 2, lettera c), capoverso Articolo 14, comma 7, al fine di chiarire che ai componenti della Commissione tecnica non spetta alcun emolumento comunque denominato, appare necessario escludere la corresponsione anche di indennità;
    appare necessario riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria riferita al decreto in esame nel suo complesso, di cui all'articolo 19, sostituendo, al comma 1, le parole: “non derivano” con le seguenti: “non devono derivare”,Pag. 97
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   1) All'articolo 16, comma 2, lettera c), capoverso Articolo 14, comma 7, primo periodo, dopo le parole: gettoni di presenza aggiungere le seguenti: , indennità;
   2) All'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.
Atto n. 486.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, fa presente quanto segue.
  Lo schema di decreto legislativo in esame (A.G. n. 486) reca norme di correzione e integrazione del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 con il quale è stata esercitata la delega per il riordino della disciplina della gestione del bilancio e il potenziamento della funzione di cassa, prevista dall'articolo 42 della legge n. 196 del 2009.
  La relazione illustrativa annessa allo schema evidenzia che il Governo ha tenuto conto delle informazioni ed effetti procedurali derivanti dalla sperimentazione condotta a partire dal 1o ottobre 2016, ad ancora in corso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo 93 del 2016, ai fini dell'attuazione della nuova definizione di impegno prevista dall'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 3 del citato decreto legislativo.
  Passando all'esame degli articoli evidenzia che l'articolo 1 integra la vigente disciplina di contabilità generale dello Stato, relativamente alle fasi «centrale» (impegno) e «finale» (pagamento) del procedimento di formazione della spesa, adeguandola ai nuovi principi stabiliti dall'articolo 34 come novellato dal decreto legislativo n. 93 del 2016, che entreranno in vigore solo dall'esercizio finanziario 2019. In particolare, le lettere da a) ad h) del comma 1, apportano modifiche all'articolo 34, incidendo sulla fase di formazione dell'impegno contabile, al fine precipuo di specificarne le modalità di copertura e disciplinare i casi di spesa delegata.
  La fondamentale novità della nuova disciplina consiste nell'imputazione degli impegni non più all'esercizio di perfezionamento di un'obbligazione giuridica ma agli esercizi in cui le obbligazioni diventano esigibili.
  In dettaglio, l'integrazione prevista alla lettera a) del comma 1, reca diverse modifiche al comma 2 dell'articolo 34 della legge di contabilità. Con la prima delle modifiche apportate dalla lettera a) in esame si precisa – al secondo periodo – che la copertura finanziaria degli impegni di spesa, è da intendersi «in termini di competenza e cassa».
  Con una seconda modifica si stabilisce – al terzo periodo del comma –, che la copertura finanziaria in questione viene assicurata, oltre che in termini di competenza sin dal momento dell'impegno e per tutti gli anni in cui la spesa è imputata in bilancio, «anche in termini di cassa per il solo primo anno di imputazione» e per gli eventuali anni successivi, garantendo comunque il rispetto del piano dei pagamenti contenuto nell'apposito «cronoprogramma» elaborato dal dirigente responsabile Pag. 98della spesa, anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio.
  Infine, con una ulteriore modifica, si detta una disciplina specifica (in sostituzione di quella ora prevista) allorché si tratti di trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, l'assunzione dell'impegno è consentita, a differenza di quanto previsto per le altre spese, anche solo in presenza della ragione e dell'importo complessivo da impegnare, purché gli altri elementi costitutivi dell'impegno – cioè l'esercizio finanziario su cui grava la scadenza del pagamento e il creditore – siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.
  Con riferimento a tali modifiche, appare necessario innanzitutto valutare la coerenza dell'espressione «copertura finanziaria» con l'impianto complessivo della legge n. 196 del 2009. Si ricorda infatti, che la nozione di copertura finanziaria viene utilizzata all'interno della legge n. 196 del 2009 – ad eccezione del predetto articolo 34, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2016 – con esclusivo riferimento al reperimento di risorse finanziarie per far fronte a nuovi o maggiori oneri derivanti da leggi e non in relazione alla gestione amministrativa della spesa. Si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di utilizzare ai fini della disciplina dell'impegno, anziché la nozione di copertura finanziaria, quella «di disponibilità finanziaria», richiedendo la presenza di tali disponibilità sulle pertinenti unità elementari di bilancio.
  In secondo luogo, non risulta chiaro per quale motivo la copertura in termini di cassa venga riferita al «solo» primo anno di imputazione della spesa, posto che la finalità della disposizione, quale risultante dalla relazione illustrativa, sembrerebbe invece quella di richiedere ai fini dell'impegno la sussistenza delle occorrenti risorse «almeno» per il primo anno, fermo restando che negli anni successivi, dovrà comunque essere assicurato il rispetto del piano dei pagamenti contenuto nell'apposito «cronoprogramma». Con riferimento, infine, ai trasferimenti di somme ad altre amministrazioni pubbliche, appare opportuno chiarire se la possibilità di assumere impegni in presenza della sola ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare valga solo nell'ipotesi in cui gli altri elementi costitutivi dell'impegno siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.
  Con la lettera b), l'articolo 1 provvede poi all'inserimento del comma 2-bis nell'articolo 34 della legge di contabilità, recante una disciplina specifica per l'impegno di spesa «delegata» che ricorre nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati. In tali casi, l'impegno deve ritenersi assunto direttamente dall'amministrazione centrale dell'ordinatore, sulla base delle obbligazioni materialmente assunte o programmate dai funzionari delegati. Ciascuno di questi ultimi, relativamente alle risorse assegnate, sarà tenuto alla predisposizione di un programma di spesa, opportunamente documentato, commisurato esclusivamente al fabbisogno effettivo di risorse in relazione ai pagamenti previsti per ogni annualità.
  In base al programma di spesa e agli impegni assunti dal funzionario delegato, l'Amministrazione centrale di appartenenza del funzionario medesimo procederà alla emissione degli ordini di accreditamento, che saranno comunque redatti nel rispetto di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio finanziario interessato.
  La nuova norma reca altresì la dettagliata elencazione degli elementi costitutivi dell'impegno di spesa «delegata», individuati come segue: la ragione dell'impegno; l'importo ovvero, gli importi da impegnare; l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento. Rispetto agli elementi costitutivi dell'impegno previsti in generale non è quindi prevista l'individuazione del creditore, considerato che l'impegno di spesa delegata non prelude direttamente alla Pag. 99spesa finale ma alla messa a disposizione delle risorse in favore dei funzionari delegati.
  La norma prevede poi che a valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione disponga una o più aperture di credito o ordini di accreditamento in funzione dell'esigibilità delle obbligazioni assunte o programmate dal funzionario delegato.
  Qualora, a fronte delle aperture di credito ricevute, un funzionario delegato preveda nel corso della gestione che entro il termine dell'esercizio non si perfezioneranno obbligazioni esigibili, lo stesso sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione all'amministrazione per la corrispondente riduzione dell'ordine di accreditamento; il relativo importo potrà essere utilizzato in due forme: accreditato nel medesimo esercizio finanziario in favore di altri funzionari delegati, a valere sul medesimo impegno oppure disimpegnato per essere impegnato nuovamente.
  Si stabilisce altresì che gli importi degli impegni di spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non corrispondano ordini di accreditamento, costituiscano «economie» di bilancio, poiché la mancata emissione di ordini di accreditamento a valere su un impegno già formalizzato è di per sé indicativa dell'assenza di effettive esigenze finanziarie per l'equivalente.
  Diversamente, se le risorse finanziarie assegnate ai funzionari delegati con le aperture di credito non dovessero essere, al termine dell'esercizio, interamente utilizzate, esse costituiranno residui di spesa delegata e potranno essere accreditati agli stessi funzionari in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base all'esigibilità delle obbligazioni, fermi restando i termini di conservazione generale dei residui previsti dall'articolo 34-bis della legge di contabilità (due esercizi successivi a quello in cui è stato assunto l'impegno per le spese correnti, tre esercizi per le spese in conto capitale).
  A fine esercizio le somme già oggetto di impegno di spesa delegata potranno in definitiva corrispondere a due situazioni: somme impegnate ma cui non corrispondono ordini di accreditamento che costituiscono economie di bilancio; somme oggetto di ordine di accreditamento ma non ancora pagate che costituiscono residui, indipendentemente dall'avvenuto perfezionamento di un'obbligazione giuridica.
  Una prevista eccezione alla previa emissione del relativo ordine di accreditamento ai fini della assunzione degli impegni è costituita dall'avvio delle procedure di spesa per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori: in questo caso, il funzionario delegato avrà comunque facoltà di operare prima dell'apertura di credito ma dietro, comunque, l'autorizzazione dell'Amministrazione di riferimento.
  Al riguardo, considerato che gli impegni di spesa delegata sono assunti nei limiti dello stanziamento con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili sulla base di un programma di spesa opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi, non appare chiaro quali siano le conseguenze che si determinano nel caso in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati – che dal tenore della norma non sembra vengano comunicate all'amministrazione prima che lo stanziamento di bilancio sia definito del suo ammontare – non trovino capienza nello stanziamento medesimo.
  In relazione alla nuova disciplina dell'impegno di spesa delegata, il successivo articolo 5 del presente schema provvede poi ad abrogare alcune norme del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di cui si dirà in seguito.
  Con la lettera c), si provvede quindi ad integrare e modificare il comma 7 dell'articolo 34 della legge di contabilità. In particolare: viene riformulato il primo periodo della citata norma, rendendo evidente che la nuova disciplina dell'impegno contabile ha la finalità di assicurare una corretta programmazione degli stanziamenti di cassa (punto 1 della lettera); si sopprime quindi la parola «pluriennale» Pag. 100al periodo in cui si prevede che il dirigente responsabile è tenuto a predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione degli impegni, un apposito piano finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese (punto 2), in coerenza con quanto previsto al successivo punto 3 in cui si prevede un aggiornamento mensile del predetto piano; si provvede ad aggiungere in fine un ulteriore periodo (punto 3), prevedendosi che il medesimo dirigente è tenuto all'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti con riferimento alle unità elementari di bilancio di propria competenza (azioni/capitoli), con cadenza almeno mensile, anche in assenza di nuovi impegni e in ogni caso tenendo conto della eventuale emanazione di provvedimenti di variazione di bilancio adottati dall'Amministrazione di appartenenza, in relazione ai poteri di flessibilità degli stanziamenti di gestione riconosciuti ai sensi dalla normativa vigente.
  Alla lettera d), è aggiunto sempre all'articolo 34 della legge di contabilità il comma 7-bis, che stabilisce che il dirigente responsabile della gestione sia d'ora innanzi tenuto alla redazione ed aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti, tenendo in debito conto le comunicazioni trasmesse dai funzionari «delegati» di spesa che sono riconducibili alla sua gestione.
  Alla lettera e), si prevede l'aggiunta, al medesimo articolo 34 della legge di contabilità, del comma 8-bis in cui si stabilisce che sono da considerarsi comprovanti diritti «acquisiti» da parte dei creditori, i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori oppure le fatture che siano state regolarmente emesse.
  Alla lettera f), sono quindi apportate modifiche di mero rilievo redazionale al comma 10 del predetto articolo 34, in coerenza con le modifiche apportate alla normativa vigente.
  Alla lettera g), si modifica il comma 11 dell'articolo 34 della legge di contabilità, ivi sopprimendosi la decorrenza dal 2017 del divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale ordinario mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli.
  Infine, con la lettera h) si sostituisce il comma 12 che nel nuovo testo prevede che le spese fisse di cui al comma 11 debbano d'ora in poi essere sempre pagate mediante mandati informatici, precisandosi che il pagamento delle pensioni nonché delle competenze fisse ed accessorie al personale dello Stato debba essere effettuato mediante ordini collettivi di pagamento «informatici» e che le altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati siano pagate mediante ruoli di spesa fissa informatici.
  Il comma 2 aggiunge il comma 4-bis all'articolo 34-bis, che prevede che i termini di mantenimento dei residui di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo articolo 34, si applichino anche ai residui riferibili alla lettera d), dell'articolo in esame ossia alla novellata disciplina degli impegni di spesa delegata. Si tratta quindi di norma di coordinamento con le integrazioni apportate al comma 2-bis dell'articolo 34 della legge di contabilità.
  L'articolo 2 reca disposizioni in materia di riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile inserendo gli articoli 5-bis, 13-bis e 14-bis nel decreto legislativo n. 93 del 2016.
  In particolare l'articolo 5-bis apporta varie modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 123 del 2011, recante riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di adeguare le modalità di controllo della spesa statale al nuovo impianto dell'impegno contabile di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in esame.
  La relazione illustrativa chiarisce che con l'introduzione l'articolo 5-bis si provvede in altri termini alla ridefinizione dei controlli amministrativo-contabili già previsti dalla normativa vigente, in termini maggiormente «puntuali» rispetto alla nozione di controllo che si è sinora concretizzata unicamente attraverso il controllo Pag. 101«successivo» sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, per permettere un suo utilizzo anche alle rendicontazioni sui pagamenti di spese fisse. Più in particolare, segnala che le proposte di modifica al decreto legislativo n. 123 del 2011, derivano dall'introduzione nel decreto legislativo n. 93 del 2016 della nuova modalità di controllo «successivo» anche per i provvedimenti del personale e dei pagamenti stipendiali, che ad oggi vengono effettuati tramite il sistema NOIPA e ne completano la disciplina, armonizzando, al contempo, talune disposizioni del decreto legislativo n. 123 del 2011, in una logica di «sistema».
   L'articolo 13-bis, inserito nel decreto legislativo n. 123 del 2011, disciplina le conseguenze per la mancata presentazione della rendicontazione, nonché per la mancata risposta dell'amministrazione alle richieste dell'ufficio di controllo.
  L'articolo 14-bis, inserito nel decreto legislativo n. 123 del 2011, introduce disposizioni in materia di procedimento di controllo dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie al personale.
  Il comma 2 dell'articolo 2 del presente schema di decreto prevede un regime transitorio per il controllo dei pagamenti effettuati nel primo anno di entrata in vigore della norma inserita con il comma 1, lettera b) numero 1 dell'articolo in questione, atteso il carattere innovativo degli adempimenti. Infatti, la rendicontazione dettagliata riferita all'anno 2017 è presentata entro il 30 giugno 2018 e il relativo termine di controllo è fissato al 31 dicembre 2018.
  Al riguardo, si osserva che la formulazione della disposizione fa riferimento al comma 1, lettera b), n. 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 «come modificato dal presente decreto» mentre il presente decreto non modifica tale disposizione e la lettera b) non reca un numero 1. Anche alla luce della relazione illustrativa il riferimento è da intendersi all'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, inserito dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo n. 93 del 2016, introdotto dal comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame.
  Il comma 3 dell'articolo 2 del presente schema di decreto introduce una modifica all'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge n. 225 del 2010, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Si provvede, in particolare, a modificare il destinatario della trasmissione dei rendiconti delle spese di funzionari e commissari delegati, commissari di Governo in qualunque modo denominati, che non è più l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ma il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dello stesso Ministero.
  Si precisa inoltre che il controllo sui rendiconti consiste nel controllo di regolarità contabile esercitato attraverso il sistema delle ragionerie ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 123 del 2011, nelle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  La relazione illustrativa evidenzia che la nuova normativa è volta a soddisfare un'esigenza di razionalizzazione organizzativa nell'ambito delle strutture di controllo della Ragioneria generale dello Stato per l'esercizio del controllo di regolarità amministrativo contabile sui rendiconti.
  L'articolo 3 reca la nuova disciplina del procedimento di spesa per le amministrazioni periferiche dello Stato, incentrata sulla riconosciuta possibilità di utilizzare forme di pagamenti già esclusive dell'amministrazione centrale.
  A tal fine, si introduce l'articolo 34-quater (Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni Statali) nella legge n. 196 del 2009, portando così all'interno della legge di contabilità e finanza pubblica la possibilità di provvedere all'assegnazione di fondi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato ai propri uffici periferici.
  In particolare, con il nuovo articolo si prevede al comma 1 che le Amministrazioni centrali provvedono a ripartire, in Pag. 102tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i propri Uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamento, nonché, per l'espletamento delle attività ad essi decentrate dagli Uffici centrali. Le somme assegnate con le predette ripartizioni vengono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti.
  Il comma 2 stabilisce che nel corso dell'esercizio potranno essere effettuate tutte le variazioni che si rendessero necessarie alle predette ripartizioni.
  Il comma 3 prevede che gli Uffici periferici assegnatari delle risorse provvedono all'assunzione degli impegni ai sensi dell'articolo 34 e all'ordinazione delle spese e che gli stessi, qualora ne ravvisino la necessità, possono emettere ordini di accreditamento in favore di funzionari delegati preposti alle eventuali ulteriori articolazioni periferiche dei medesimi uffici periferici.
  I commi 2 e 3 ricalcano il contenuto già previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dalla legge n. 908 del 1960, recante estensione alle amministrazioni periferiche dello stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamenti già esclusive dell'amministrazione statale, abrogata dal comma 1, lettera d), del successivo articolo 5 del presente schema di decreto.
  L'articolo 4 aggiorna la disciplina della gestione della spesa, conseguente alla nuova disciplina degli «impegni» di spesa di cui all'articolo 1, con specifico riferimento ai soggetti che siano destinatari di trasferimenti erariali.
  In particolare, il comma 1 inserisce un nuovo periodo nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 (Disposizioni varie in materia di finanza pubblica), per effetto del quale si prevede che le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possano derogare, nel primo semestre, anche ai fini del rispetto dei termini di pagamento, a quanto già previsto dalla normativa vigente in tema divieto di assumere impegni di spese correnti in misura superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione.
  Il comma 2 sostituisce invece l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 323 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 425 del 1996, ivi introducendo modifiche alla normativa vigente sui limiti trimestrali per quote di pari importo delle erogazioni in favore di soggetti ed enti pubblici o privati.
  Il vigente comma 12 stabilisce, infatti, che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, debbano essere assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo.
  La novella prevede invece che, per effettive e documentate esigenze di fabbisogno, indicate sul piano finanziario dei pagamenti, su richiesta delle amministrazioni competenti, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ferma restando la ordinaria cadenza trimestrale, può assentire all'assunzione di impegni sulla base di una ripartizione in quote di differente importo, in funzione dell'effettivo fabbisogno finanziario indicato nel piano finanziario dei pagamenti (cd. cronoprogramma). Inoltre, si stabilisce che l'erogazione è effettuata entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre di riferimento.
  L'articolo 5 dello schema di decreto in esame, in coerenza con le modifiche introdotte dall'articolo 1 del medesimo schema di decreto all'articolo 34 della legge di contabilità pubblica, procede ad abrogare alcune norme contabili.
  In particolare, la lettera a) del comma 1 provvede in primis all'abrogazione dei seguenti articoli – o di parte di essi – del regio decreto n. 2440 del 1923, contenente la legge di contabilità generale dello Stato (L.C.G.S.):
   l'articolo 59, in cui si prevede che l'amministrazione può disporre, sullo stesso capitolo, più aperture di credito in favore di un funzionario delegato, solo quando la somma già utilizzata di ciascun accreditamento abbia superato la metà dell'importo accreditato, giacché tale articolo Pag. 103risulta ormai superato per effetto della norma proposta con il presente schema di decreto che prevede che le aperture di credito siano disposte in funzione della esigibilità delle obbligazioni assunte dal funzionario delegato;
   l'articolo 59-bis, secondo comma, in cui si prevede che i funzionari delegati, qualora accertino al 20 gennaio una rimanenza di importi non superiore a 10.000 lire su singoli ordini di accreditamento relativi all'anno decorso, provvedano entro il 31 dello stesso mese ad estinguere tali ordini mediante versamento della detta rimanenza in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, posto che tale disposizione risulta ormai superata dalla nuova formulazione della disciplina della spesa delegata prevista dall'articolo 1 del presente schema che introduce il comma 2-bis dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009;
   l'articolo 60, limitatamente al primo e al secondo comma, in cui si stabilisce, tra l'altro, che ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati trasmettono i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che la stessa ritenga necessari, giacché tale disposizione risulta ormai superata dalla norma, proposta con il presente schema di decreto che innova in merito al controllo sulle spese effettuate dai funzionari delegati mediante la sostituzione del comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 123 del 2011;
   l'articolo 61-bis, in cui si prevede, tra l'altro, che gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possano essere trasportati, interamente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato, giacché tale meccanismo è escluso dalla nuova disciplina che, come visto in precedenza, prevede che gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscano residui di impegno di spesa delegata e possano essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base all'esigibilità delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis.

  Con la lettera b) si abrogano le vecchie norme concernenti il piano finanziario dei pagamenti – a suo tempo emanate nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato ed attualmente inserite nella legge di contabilità con l'articolo 3 del decreto legislativo n. 93 del 2016 – cioè si sopprimono i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  La lettera c) abroga l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, eliminando, in tal modo, il limite di impegno in dodicesimi mensili dello stanziamento di bilancio, ormai superato dall'introduzione del piano finanziario dei pagamenti.
  La lettera d) dispone l'abrogazione della citata legge n. 908 del 1960, che si rende necessaria a seguito dell'introduzione nella legge di contabilità pubblica dell'articolo 34-quater, relativo alla spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali.
  Il comma 2 dell'articolo 5 reca una norma di interpretazione che stabilisce che i richiami ai capitoli contenuti nel decreto legislativo n. 93 del 2016 devono intendersi, ove già non indicato, alle unità elementari di bilancio. A tale proposito, si ricorda che il decreto legislativo n. 90 del 2016 ha introdotto le azioni quale articolazione dei programmi di spesa. Si prevede Pag. 104che in futuro, all'esito della sperimentazione in corso, le azioni diventeranno le unità elementari di bilancio al posto dei capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione.
  Al riguardo, si potrebbe valutare l'opportunità di non intervenire sul decreto legislativo n. 93 del 2016 con una norma di carattere interpretativo, ma di sostituire puntualmente nel medesimo decreto legislativo e nella disciplina da esso richiamata, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, i riferimenti ai capitoli di bilancio con quelli alle unità elementari di bilancio.
  Il comma 3 stabilisce che le abrogazioni disposte dall'articolo 5 del presente schema di decreto legislativo acquistano efficacia solo a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  L'articolo 6 provvede al comma 1 all'inserimento dell'articolo 21-bis nella legge n. 196 del 2009, contenente la nuova disciplina contabile dell'accertamento «qualificato».
  Con il comma 1 del nuovo articolo 21-bis si precisa che l'accertamento qualificato è istituto che si applicherà a tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato, avendone diritto, prevede di riscuotere nell'anno di riferimento.
  Il comma 2 stabilisce poi che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle entrate iscritte nel bilancio di previsione, di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge di contabilità pubblica, gli importi da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata saranno quelli determinati ai sensi del comma 1, ovvero quelli che si prevede di riscuotere.
  Il comma 3 afferma che i risultati differenziali di cui all'articolo 25, comma 7, della legge n. 196 del 2009 sono indicati nel quadro generale riassuntivo avendo a riferimento per l'entrata, quanto alla competenza, le dotazioni risultanti dall'accertamento «qualificato».
  Il comma 4 del nuovo articolo 21-bis stabilisce infine che resta ferma la vigente disciplina generale relativa all'accertamento e agli obblighi di registrazione delle entrate nonché alla cura della riscossione.
  Ricorda che i dati che risultano dalla contabilizzazione degli accertamenti (cosiddetti «amministrativi») si fondano sull'esistenza del diritto di credito, indipendentemente dal grado della sua effettiva «riscuotibilità».
  In relazione al comma 2 dell'articolo 21-bis, evidenzia che esso costituisce una modifica di rilievo significativo considerato che l'articolo 21, comma 3, lettera b), vigente, nel fare riferimento alle entrate che si prevede di accertare, sottintende il concetto vigente di accertamento che corrisponde all'insorgenza del titolo giuridico di credito e non alla previsione della sua riscossione. Con la nuova norma invece le previsioni di entrata nel bilancio saranno costruite anche per competenza con un criterio simile a quello di cassa, dovendosi fare riferimento alla previsione di riscossione.
  Al riguardo, osserva che la disposizione non reca una definizione espressa di accertamento qualificato, ma si limita a disciplinarne gli effetti ai fini dell'iscrizione delle entrate in bilancio. Ai fini di una maggiore chiarezza della disposizione si potrebbe valutare l'opportunità di introdurre una definizione di accertamento qualificato, in modo da poterla distinguere da quella di accertamento, collegando tale definizione alla formazione del bilancio di previsione non solo per il primo anno, ma per l'intero triennio di riferimento, richiamando al riguardo sia la lettera b) sia la lettera c) del comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, che disciplinano l'iscrizione delle entrate previste nel bilancio triennale.
  Il comma 2 dell'articolo 6 del presente schema di decreto modifica l'articolo 36, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in materia di conto del bilancio. Si ricorda che il conto del bilancio costituisce parte del rendiconto generale dello Stato e riassume e dimostra i risultati della gestione dell'anno finanziario.
  In particolare, si prevede che il conto del bilancio, in relazione alle entrate, non faccia più riferimento alle «entrate di Pag. 105competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere», ma alle «entrate di competenza dell'anno, accertate ai sensi dell'articolo 21-bis (accertamento qualificato), versate e rimaste da versare».
  Con tale modifica, pertanto, il rendiconto non mostrerà più le entrate in competenza finanziaria per le quali è sorto nell'anno il titolo di credito, con la distinzione poi di quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere e quelle rimaste da versare ma invece mostrerà solo le entrate che si prevedeva di riscuotere nell'anno, distinguendosi poi le entrate riscosse versate e quelle riscosse ma rimaste da versare.
  Il comma 3 del predetto articolo 6 prevede che nel rendiconto generale dello Stato siano indicati per ogni unità di voto e per ogni unità elementare del bilancio dell'entrata, l'ammontare delle somme accertate in via amministrativa sulla base della legislazione vigente per le quali lo Stato ha diritto alla riscossione, nonché le somme rimaste da riscuotere distinte a seconda se il relativo accertamento sia avvenuto nell'esercizio di riferimento o negli esercizi precedenti.
  Il comma 4 del medesimo articolo 6 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono definite le modalità dell'applicazione in via sperimentale delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 (quindi dell'accertamento qualificato e della evidenziazione delle relative entrate nel rendiconto).
  Al termine del periodo di sperimentazione, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Corte dei conti una relazione sui risultati della sperimentazione compiuta. All'esito della sperimentazione, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia è stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le disposizioni dei commi da 1 a 3 acquistano efficacia agli effetti della predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato.
  Al riguardo, va evidenziato che non è determinata legislativamente la durata della sperimentazione del nuovo accertamento qualificato, essendo la stessa rinviata ad un decreto ministeriale, così come l'entrata in vigore delle norme recate dal presente schema di decreto è rinviata a decisione da assumere tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Poiché tale rinvio potrebbe determinare una durata difforme rispetto alla sperimentazione sul lato della spesa che invece è prevista da norma legislativa cessare nell'ottobre 2018 (articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2016), anche alla luce della prevista entrata in vigore della nuova definizione di impegno a partire dal 1o gennaio 2019 (articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2016), si potrebbe valutare l'opportunità di ricondurre alla medesima procedura prevista per le entrate anche la durata della sperimentazione dal lato della spesa.
  Con il comma 5 del predetto articolo 6, si stabilisce poi che entro il termine di cui al secondo periodo del comma 4 (cioè entro il termine della sperimentazione), con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, debbano essere modificate le norme inerenti alle entrate, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), al fine di armonizzarne la disciplina con le disposizioni introdotte dal presente articolo.
  Il comma 6 del citato articolo 6 prevede infine che all'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Controlli sull'attività di riscossione svolti dalle Ragionerie territoriali dello Stato), il comma 3 venga modificato. In particolare, si prevede che la valutazione che l'agente della riscossione deve fornire annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sul grado di esigibilità dei crediti debba avvenire d'ora innanzi «di regola» in forma aggregata e per i soli crediti erariali iscritti a ruolo. La norma attualmente vigente prevede invece che la valutazione sia effettuata Pag. 106singolarmente per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e in forma aggregata per i crediti di importo inferiore, senza precisare che si tratti di quelli erariali iscritti a ruolo.
  Si precisa inoltre che la valutazione, effettuata come avviene già oggi sulla base dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, tenga conto d'ora in poi «delle variabili più significative in ordine alla natura e alle caratteristiche del credito nonché alla natura e allo stato giuridico del contribuente».
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione finanziaria, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che, poiché l'assunzione dell'impegno della spesa delegata di cui al comma 2-bis dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009, rimane comunque in capo all'amministrazione centrale, la segnalazione dei fabbisogni da parte dei funzionari delegati non può costituire un vincolo per l'amministrazione medesima, posto che essa è in ogni caso tenuta ad assumere complessivamente impegni nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
  Fa presente quindi la necessità di applicare anche alle nuove rendicontazioni riguardanti il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale a tempo determinato del comparto scuola, erogate con le modalità del cosiddetto cedolino unico (Noipa), il principio della non duplicazione dei controlli, al fine di escludere per moltissimi provvedimenti un doppio controllo, dapprima in via preventiva sugli incarichi di supplenza, e poi successivamente sulla rendicontazione dei relativi pagamenti.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (Atto n. 486);
   rilevata la necessità:
    di modificare il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in modo da prevedere l'assunzione dell'impegno di spesa solo in presenza, sulle pertinenti unità elementari di bilancio, di disponibilità finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, escludendo conseguentemente qualsiasi riferimento alla nozione di copertura finanziaria, giacché quest'ultima può essere richiamata esclusivamente ove si faccia riferimento, non già alla gestione amministrativa della spesa, ma ai mezzi da reperire per far fronte a nuovi o maggiori oneri derivanti da leggi;
    di chiarire al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che nel caso di trasferimento di somme ad amministrazioni pubbliche l'impegno di spesa è consentito anche solamente in presenza della ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, purché i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato;
    di coordinare le modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, introdotte dall'articolo 2 del presente schema di decreto, con quelle vigenti recate dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2006, n. 93, riferendo correttamente la disposizione transitoria di cui al comma 2 del predetto articolo 2 al comma 3-ter dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, introdotto dallo schema di decreto in oggetto;
    di sopprimere il comma 2 dell'articolo 5, al fine di non intervenire sul decreto legislativo n. 93 del 2016 con Pag. 107norme di carattere interpretativo, ma di sostituire puntualmente nel medesimo decreto legislativo e nella disciplina da esso richiamata, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, i riferimenti ai capitoli di bilancio con quelli alle unità elementari di bilancio;
    di introdurre al citato articolo 21-bis della legge n. 196 del 2009 una definizione di accertamento qualificato in modo da poterla distinguere da quella di accertamento, collegando tale definizione alla formazione del bilancio di previsione non solo per il primo anno, ma per l'intero triennio di riferimento, richiamando al riguardo sia la lettera b) sia la lettera c) del comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, che disciplinano l'iscrizione delle entrate previste nel bilancio triennale;
   ritenuto che potrebbe essere valutata l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 5, al fine di allineare l'efficacia delle nuove disposizioni in materia di spesa a quelle in materia di entrata di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 21-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 6 del presente schema di decreto, prevedendo che tale efficacia decorra dal 1o gennaio dell'esercizio finanziario individuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 del predetto articolo 21-bis, ove tale data risulti successiva al 1o gennaio 2019;
   preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:
    poiché l'assunzione dell'impegno della spesa delegata di cui al comma 2-bis dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009, rimane comunque in capo all'amministrazione centrale, la segnalazione dei fabbisogni da parte dei funzionari delegati non può costituire un vincolo per l'amministrazione medesima, posto che essa è in ogni caso tenuta ad assumere complessivamente impegni nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio;
    la necessità di applicare anche alle nuove rendicontazioni riguardanti il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale a tempo determinato del comparto scuola, erogate con le modalità del cosiddetto cedolino unico (Noipa), il principio della non duplicazione dei controlli, al fine di escludere per moltissimi provvedimenti un doppio controllo, dapprima in via preventiva sugli incarichi di supplenza, e poi successivamente sulla rendicontazione dei relativi pagamenti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   I) All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al secondo periodo del comma 2 le parole: “della necessaria copertura finanziaria” sono sostituite dalle seguenti: “delle necessarie disponibilità finanziarie, in termini di competenza e di cassa, di cui al terzo periodo” e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “L'impegno può essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unità elementari di bilancio, di disponibilità finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa può essere assunto anche solamente in presenza della ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.”;
   II) All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) al Pag. 108comma 6, lettera b), le parole: “i capitoli interessati” sono sostituite dalle seguenti: “le unità elementari di bilancio interessate”;
   III) All'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: “sui capitoli di bilancio” sono sostituite dalle seguenti: “sulle unità elementari di bilancio”;
   IV) All'articolo 1, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. All'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 2 e 4, le parole: “ai pertinenti capitoli” sono sostituite dalle seguenti: “alle pertinenti unità elementari di bilancio”;
   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. I termini di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai residui di cui al comma 2-bis dell'articolo 34”.

  2-bis. All'articolo 34-ter, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: “capitolo di bilancio” sono sostituite dalle seguenti: “unità elementare di bilancio.”;
   V) Sostituire l'articolo 2 con il seguente: Art. 2. – (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile). – 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) è premessa la seguente: “0a) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: ‘4-bis. Per particolari e motivate esigenze di carattere organizzativo, anche connesse all'articolazione territoriale delle amministrazioni, le attività di controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), ed all'articolo 11, comma 3-ter, possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima Regione e per periodi di tempo determinati, ad altre Ragionerie territoriali individuate con determina del Ragioniere generale dello Stato’”;
   2) alla lettera c), le parole: “i capitoli interessati” sono sostituite dalle seguenti: “le unità elementari di bilancio interessate”;
   3) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
   “c-bis) all'articolo 6, comma 2, lettera b), le parole: ‘del capitolo di bilancio’ sono sostituite dalle seguenti: ‘dell'unità elementare di bilancio’ e le parole: ‘il capitolo sia suddiviso’ sono sostituite dalle seguenti: ‘l'unità elementare di bilancio sia suddivisa’;
   c-ter) all'articolo 6, comma 2, lettera c), le parole: ‘al capitolo di bilancio’ sono sostituite dalle seguenti: ‘all'unità elementare di bilancio’”;
   4) alla lettera g) le parole: “è inserito il seguente” sono sostituite dalle seguenti: “sono inseriti i seguenti” e dopo le parole: “ritenuto necessario.” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “3-ter. Entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, primo periodo, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato presentano agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e-bis)”;
   5) dopo la lettera g) è inserita la seguente: “g-bis) all'articolo 11, il comma 5 è sostituito dal seguente: ‘5. Per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, nonché per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis), fermo restando l'obbligo di rendicontazione, possono essere svolti controlli di tipo concomitante, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze’”;
   6) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
   “h-bis) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: ‘Art. 13-bis. – (Rendicontazione dettagliata dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale). – 1. La rendicontazione dettagliata di cui all'articolo 11, comma 3-ter, è fornita in modalità Pag. 109informatizzata ed elaborabile, per esercizio finanziario al quale si riferisce il pagamento, per unità elementare di bilancio e partita stipendiale ed è composta dai tabulati dei nominativi dei beneficiari dei pagamenti distinti per Centri di Responsabilità, Direzioni generali, qualifiche e tipologia di pagamento e con indicazione delle casistiche di variazione stipendiale intervenuta nell'anno.
  2. Unitamente alla rendicontazione le amministrazioni forniscono tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti stipendiali e corrispondono, entro 30 giorni, ad ogni altra richiesta formulata dagli uffici di controllo. La rendicontazione relativa ai pagamenti delle competenze spettanti per incarichi di supplenza del personale del comparto scuola si riferisce anche ai relativi contratti di lavoro a tempo determinato, che conseguentemente sono soggetti esclusivamente a controllo successivo.
  3. In caso di mancata presentazione della rendicontazione nel termine previsto, l'ufficio di controllo diffida il responsabile dell'inadempienza, assegnando un termine per la presentazione, e ne informa l'amministrazione centrale di appartenenza, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14, nonché la Corte dei conti.
  4. A seguito della diffida alla presentazione della rendicontazione, il termine finale per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, è differito in misura corrispondente al ritardo dell'amministrazione’;
   h-ter) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: ‘Art. 14-bis. – (Procedimento di controllo dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie al personale). – 1. Entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della rendicontazione dettagliata prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, gli uffici di controllo comunicano alle Amministrazioni l'esito dei controlli sull'intera gestione annuale.
  2. Qualora l'ufficio di controllo richieda chiarimenti o documentazione giustificativa di qualsiasi tipo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, il termine di cui al periodo precedente è differito in misura corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la richiesta dell'ufficio di controllo e la ricezione dei documenti o dei chiarimenti.
  3. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, l'ufficio di controllo formula congiuntamente tutte le osservazioni relative all'intera gestione di riferimento.
  4. Sulla base delle osservazioni pervenute, le amministrazioni titolari della spesa provvedono al recupero delle somme indebitamente corrisposte, dandone notizia agli uffici di controllo, ovvero comunicano le motivazioni per le quali ritengono di non conformarsi alle osservazioni di regolarità amministrativa e contabile.
  5. In caso di mancato recupero da parte delle Amministrazioni, o nel caso in cui le controdeduzioni rese non siano idonee a superare le osservazioni formulate, l'ufficio di controllo trasmette al competente ufficio della Corte dei conti la rendicontazione corredata dalle osservazioni e da ogni altra documentazione in suo possesso.’”.

  2. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, introdotto dal comma 1, n. 4), del presente articolo, la rendicontazione dettagliata relativa all'anno 2017 è presentata entro il 30 giugno 2018 e il relativo termine di controllo è fissato al 31 dicembre 2018.
  3. Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituito dal seguente: “I rendiconti sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il controllo di regolarità contabile esercitato, attraverso il sistema delle ragionerie ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nelle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Pag. 110ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.”;
   VI) All'articolo 5, sopprimere il comma 2;
   VII) All'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 21-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: “1. Per accertamento qualificato si intende l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare corrispondente all'importo che lo Stato, avendone diritto sulla base della legislazione vigente, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento.
  2. Ai fini della determinazione delle previsioni delle entrate, di cui all'articolo 21, comma 3, lettere b) e c), gli importi da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata sono quelli risultanti dall'accertamento qualificato di cui al comma 1.”;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 5, al fine di allineare l'efficacia delle nuove disposizioni in materia di spesa a quelle in materia di entrata di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 21-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 6 del presente schema di decreto, prevedendo che tale efficacia decorra a far data dal 1o gennaio dell'esercizio finanziario individuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 del predetto articolo 21-bis, se tale data risulti successiva al 1o gennaio 2019».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali.
Atto n. 490.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in oggetto, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154 del 2016, reca la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 1 include espressamente la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali tra quelle considerate attività agricole, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, che sono soggette ad un regime fiscale e contributivo agevolato. Andrebbero quindi chiariti gli effetti di gettito derivanti dalla predetta qualificazione rispetto al vigente regime applicabile alle attività in questione.
  Riguardo alle ulteriori disposizioni del provvedimento, alla luce dei chiarimenti della relazione tecnica, non formula osservazioni per quanto concerne: il Tavolo tecnico del settore delle piante officinali (articolo 5), la partecipazione al quale (così come a quella dell'Osservatorio economico e di mercato, istituito nel suo ambito) non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto ai partecipanti non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, emolumenti o rimborsi spese; i registri varietali delle specie di piante officinali (articolo 6) i cui oneri sono in parte a carico del richiedente la registrazione e, in parte, connessi a meri adeguamenti di software informatici già operativi e gestiti da personale esistente presso l'amministrazione competente.
  Per quanto concerne, infine, l'istituzione di marchi finalizzati a certificare il rispetto degli standard di qualità della filiera delle piante officinali (articolo 7), non formula osservazioni tenuto conto che si tratta di attività di carattere facoltativo, da realizzare quindi nel quadro delle risorse esistenti, stante la generale clausola di invarianza di cui all'articolo 9.Pag. 111
  Andrebbero peraltro chiarite le modalità di incentivazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, delle Good Agricultural and Collection Practice (GACP) ed i relativi effetti finanziari.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, riferita al decreto in esame nel suo complesso, sostituendo le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare».

  Francesco BOCCIA, presidente, nel segnalare che non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Atto n. 491.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154 del 2016, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale – reca modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2004, che disciplina gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che afferma che le modifiche apportate al decreto legislativo n. 102 del 2004 sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che gli interventi in favore del settore agricolo previsti dallo schema di decreto in esame sono disposti nell'ambito delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale complessivamente disponibili a legislazione vigente, evidenzia altresì che, data la finalità del Fondo medesimo, un'estensione della relativa area di intervento appare potenzialmente suscettibile di incrementare le risorse necessarie, da stanziare annualmente per le finalità in esame. Rileva che la relazione tecnica precisa tuttavia che l'estensione prevista dalle norme non comporta oneri aggiuntivi in quanto le relative erogazioni sono a valere su disponibilità già previste da programmi europei. In proposito sarebbero utili indicazioni circa il potenziale impegno finanziario aggiuntivo e le risorse disponibili per farvi fronte. Non ha osservazioni da formulare con riguardo all'articolo 2 nel presupposto che i limiti massimi previsti dai contratti di riassicurazione – come indicato dalla relazione tecnica – siano modulati per tenere conto delle effettive disponibilità dell'apposito Fondo operante presso l'ISMEA. Infine, in merito alle modifiche introdotte dall'articolo 4, andrebbe confermato che i meccanismi di calcolo ivi prefigurati non siano suscettibili di determinare un incremento delle risorse necessarie per far fronte agli interventi per la ripresa delle attività produttive disciplinati dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, andrebbe valutata l'opportunità di aggiungere un'espressa clausola di neutralità finanziaria del seguente tenore: «Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che il presente schema di decreto, rispetto alla vigente versione del decreto legislativo n. 102 del 2004, opera una Pag. 112messa a sistema (per quanto riguarda il diritto nazionale) ed una individuazione di dettaglio dei possibili eventi indennizzabili, la quasi totalità dei quali è già contemplata ed operante a livello unionale e coperta con fondi europei (fondi FEASR).
  Precisa che il predetto schema è quindi volto a fornire un quadro giuridico comune che esplicita e facilita, nel rispetto della normativa europea, l'attivazione delle misure di intervento ex ante, e che l'unica novità, in senso tecnico, è rappresentata dalla disciplina dei danni causati da animali protetti, in relazione ai quali, attualmente, si interviene con gli organismi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia/Enti locali esclusivamente con interventi ex-post, mentre con il presente schema di decreto sarà possibile intervenire ex ante tramite il Fondo di Solidarietà nazionale che consentirà di coprire questi rischi tramite polizze agevolate con costi pubblici inferiori rispetto agli interventi compensativi ex post.
  Osserva che nell'attuale quadro normativo nazionale ed unionale, non è possibile stabilire a priori quando e quanti eventi si verificheranno e quanti danni potrebbero causare (ad esempio, per gli eventi atmosferici i danni dipendono, almeno per le colture vegetali, dalla fase fenologica in cui si trovano le colture nel momento in cui l'avversità si verifica).
  Precisa che i meccanismi di calcolo di cui alla novella introdotta dall'articolo 4 dello schema di decreto, in materia di procedure e modalità di determinazione degli aiuti, non determinano un incremento delle risorse necessarie per far fronte agli interventi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, trattandosi di meccanismi mutuati dalla normativa unionale (Regolamento n. 702/2004) che sono ad oggi già applicati a legislazione vigente, con conseguente esclusione di possibili oneri aggiuntivi.
  Pertanto, visto il carattere sostanzialmente ricognitorio dello schema di decreto in esame, non è ipotizzabile che da esso derivino conseguenze di rilievo dal punto di vista finanziario.
  Fa presente che appare opportuno comunque introdurre un'espressa clausola di neutralità finanziaria.

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Atto n. 491);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
    il presente schema di decreto, rispetto al vigente decreto legislativo n. 102 del 2004, opera una sistematizzazione della disciplina nazionale vigente ed individua dettagliatamente i possibili eventi indennizzabili, la quasi totalità dei quali è già contemplata ed operante a livello unionale e coperta con fondi europei (fondi FEASR);
    il predetto schema è quindi volto a fornire un quadro giuridico comune che esplicita e facilita, nel rispetto della normativa europea, l'attivazione delle misure di intervento ex ante;
    l'unica novità, in senso tecnico, è rappresentata dalla disciplina dei danni causati da animali protetti, in relazione ai quali, attualmente, si interviene con gli organismi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia/Enti locali esclusivamente con interventi ex-post, mentre con il presente schema di decreto sarà possibile intervenire ex ante tramite il Fondo di Solidarietà nazionale che consentirà di coprire questi rischi tramite polizze agevolate con costi pubblici inferiori rispetto agli interventi compensativi ex post;
    nell'attuale quadro normativo nazionale ed unionale, non è possibile stabilire a priori quando e quanti eventi si verificheranno e quanti danni potranno causare, posto che, ad esempio, per gli eventi atmosferici i danni dipendono, almeno per le colture vegetali, dalla fase Pag. 113fenologica in cui si trovano le colture nel momento in cui l'avversità si verifica;
    i meccanismi di calcolo di cui alla novella introdotta dall'articolo 4 dello schema di decreto, in materia di procedure e modalità di determinazione degli aiuti, non determinano un incremento delle risorse necessarie per far fronte agli interventi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, trattandosi di meccanismi mutuati dalla normativa unionale (Regolamento n. 702/2004) che sono ad oggi già applicati a legislazione vigente, con conseguente esclusione di possibili oneri aggiuntivi;
    visto il carattere sostanzialmente ricognitorio dello schema di decreto in esame, non è pertanto ipotizzabile che da esso derivino conseguenze di rilievo dal punto di vista finanziario;
    appare necessario comunque introdurre un'espressa clausola di neutralità finanziaria,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   aggiungere in fine il seguente articolo: Art. 13. – (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di programma per una «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale».
Atto n. 497.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di programma in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 237 del 2016 – reca il Programma per una «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale»; fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che il programma è destinato ad operare nel limite delle risorse autorizzate dall'articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016. Non ha pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, pur rilevando che la relazione tecnica non reca indicazioni relative ai costi da sostenere in relazione alle iniziative prefigurate. Osserva inoltre che tanto il programma quanto la relazione tecnica che accompagna lo schema di atto esplicitano le finalità e gli obiettivi di larga massima, senza indicare specificamente tempi e costi dei relativi interventi, alcuni dei quali, come ad esempio le iniziative da promuovere in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, potrebbero portare, per le amministrazioni coinvolte, spese – ulteriori rispetto allo stanziamento del decreto-legge 237 del 2016 – di difficile stima stante il carattere programmatico dello schema di provvedimento in esame. Sarebbero pertanto opportuni ulteriori elementi a suffragare che il programma di educazione finanziaria possa essere effettivamente realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche con riguardo ai compiti assegnati alle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Pag. 114

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che alla realizzazione degli interventi in materia di educazione finanziaria è destinata la dotazione finanziaria di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016, pari a un milione di euro annui.
  Precisa che le funzioni della segreteria tecnica, di supporto al Comitato per la programmazione ed il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, saranno svolte dal personale del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che le iniziative incluse nello schema di programma che interessano la scuola non prevedono l'insorgenza di oneri aggiuntivi in quanto saranno affrontate con l'organico già disponibile per il potenziamento formativo, peraltro senza contemplare al momento l'inserimento dell'educazione finanziaria tra gli insegnamenti curriculari.
  Evidenzia che analogo approccio sarà adottato nell'ambito delle rilevazioni INVALSI già pianificate, che potranno includere la materia in discorso.
  Osserva che l'INPS è in grado di continuare a svolgere campagne di comunicazione centrate sull'educazione economica e previdenziale di studenti, lavoratori e gruppi vulnerabili, nel quadro delle iniziative già poste in essere e raccordandosi con il predetto Comitato per quelle future, mediante l'utilizzo dei fondi già stanziati nel capitolo di bilancio «Spese per l'informazione e la comunicazione istituzionale» sottoposto a limiti di legge.
  Fa presente che la diffusione dell'educazione finanziaria potrà avvenire, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, attraverso il suo inserimento nel contratto di programma con la società concessionaria radiotelevisiva pubblica, mentre le aggiuntive campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla materia, attraverso l'impiego di professionalità specializzate e l'acquisto di spazi di comunicazione su testate della carta stampata, della televisione e della radio secondo le prassi di mercato, saranno finanziate con le risorse che hanno questa specifica finalità e che già sono comprese nella dotazione complessiva di un milione di euro annui.
  Evidenzia che il programma di educazione finanziaria sarà quindi realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche con riguardo ai compiti assegnati alle amministrazioni pubbliche coinvolte

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di programma per una «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale» (Atto n. 497);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
    alla realizzazione degli interventi in materia di educazione finanziaria è destinata la dotazione finanziaria di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016, pari a un milione di euro annui;
    le funzioni della segreteria tecnica, di supporto al Comitato per la programmazione ed il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, saranno svolte dal personale del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    le iniziative incluse nello schema di programma che interessano la scuola non prevedono l'insorgenza di oneri aggiuntivi in quanto saranno affrontate con l'organico già disponibile per il potenziamento formativo, peraltro senza contemplare al momento l'inserimento dell'educazione finanziaria tra gli insegnamenti curriculari;
    analogo approccio sarà adottato nell'ambito delle rilevazioni INVALSI già pianificate, che potranno includere la materia in esame;
    l'INPS è in grado di continuare a svolgere campagne di comunicazione centrate sull'educazione economica e previdenziale di studenti, lavoratori e gruppi Pag. 115vulnerabili, nel quadro delle iniziative già poste in essere e raccordandosi con il predetto Comitato per quelle future, mediante l'utilizzo dei fondi già stanziati nel capitolo di bilancio «Spese per l'informazione e la comunicazione istituzionale» sottoposto a limiti di legge;
    la diffusione dell'educazione finanziaria potrà avvenire, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, attraverso il suo inserimento nel contratto di programma con la società concessionaria radiotelevisiva pubblica, mentre le aggiuntive campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla materia, attraverso l'impiego di professionalità specializzate e l'acquisto di spazi di comunicazione su testate della carta stampata, della televisione e della radio secondo le prassi di mercato, saranno finanziate con le risorse che hanno questa specifica finalità e che già sono comprese nella dotazione complessiva di un milione di euro annui;
    il programma di educazione finanziaria sarà quindi realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche con riguardo ai compiti assegnati alle amministrazioni pubbliche coinvolte,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario.
Atto n. 501.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, corredato di relazione tecnica, reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.
  In merito all'articolo 5, recante modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione per quanto concerne il più ampio accesso alle misure alternative alla detenzione ed al connesso costante monitoraggio sull'esito del programma di riabilitazione dei detenuti, rinvia alle osservazioni riferite agli articoli da 14 a 22, con particolare riguardo al possibile maggiore carico di attività amministrative che potrebbe gravare sul Corpo di polizia penitenziaria. In merito alla possibilità per il detenuto di partecipare a distanza alle udienze del procedimento di sorveglianza, tramite il collegamento audiovisivo, ritiene che andrebbe chiarito se la disciplina in esame corrisponda ad attività già espletate dalle competenti strutture amministrative, in via di prassi.
  In caso contrario, pur rilevando che la relazione tecnica fa riferimento alla possibilità di far fronte ai relativi oneri con risorse già stanziate a legislazione vigente, appare necessario, a suo avviso, acquisire dati sul prevedibile impegno finanziario aggiuntivo derivante dalle disposizioni, posto che tali effetti non potrebbero già essere considerati nelle previsioni di bilancio, essendo queste ultime determinate secondo il criterio della vigente legislazione.
  Con riferimento all'articolo 8, recante modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di lavoro all'esterno, prende atto che la relazione tecnica assicura che l'accesso al lavoro esterno sarà consentito nel limite delle risorse disponibili. Rileva tuttavia che la stessa relazione tecnica indica in 4 milioni a decorrere dal 2018 l'onere aggiuntivo derivante dalle disposizioni, affermando che lo Pag. 116stesso troverà copertura a valere su risorse già previste a legislazione vigente. Nel rinviare sul punto alle considerazioni relative alla copertura finanziaria, evidenzia che il predetto utilizzo di risorse a copertura dell'onere indicato non è espressamente previsto dalla norma in esame, ma si deduce esclusivamente dalla relazione tecnica.
  Inoltre la stessa relazione non esplicita gli elementi necessari per la verifica della stima indicata. In proposito andrebbero quindi acquisiti, a suo avviso, i relativi elementi di verifica e valutazione da parte del Governo.
  In merito all'articolo 12, recante modifiche alla disciplina sugli stupefacenti in tema di automatismi e preclusioni, ritiene che andrebbe chiarito, con riferimento alle norme che ampliano la platea dei detenuti tossicodipendenti che fruiscono dell'affidamento ai servizi sociali, se tali strutture potranno fare fronte al relativo maggiore carico amministrativo con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. A tale proposito rileva che gli eventuali risparmi per l'amministrazione penitenziaria, derivanti da un minore numero di detenuti nelle carceri, non implica necessariamente, in mancanza di una espressa previsione in tal senso, l'attribuzione di risorse aggiuntive alle amministrazioni pubbliche competenti in materia di servizi sociali.
  Per quanto concerne gli articoli da 14 a 22, recanti norme in tema di misure alternative di detenzione, prende atto, con riferimento all'articolo 14, che la relazione tecnica prefigura la possibilità di un decremento della spesa per la riduzione della popolazione carceraria, in applicazione dell'istituto dell'affidamento in prova ai servizi sociali. In proposito, rileva tuttavia che, per espressa previsione normativa, tale affidamento è sottoposto alla condizione di proseguire o intraprendere «un programma terapeutico e di assistenza psichiatrica in libertà concordato» con una ASL o con una struttura privata accreditata, condizione questa che appare suscettibile di comportare effetti di maggiore spesa. Al riguardo, la relazione tecnica si limita ad affermare la neutralità finanziaria delle disposizioni, facendo riferimento a stanziamenti già esistenti. Peraltro poiché tali disponibilità sono determinate in sede di bilancio di previsione sulla base delle norme già in vigore, andrebbero acquisiti, a suo avviso, ulteriori elementi di stima volti a verificare che le medesime risorse possano ritenersi congrue anche alla luce dei maggiori, prevedibili fabbisogni derivanti dalla disposizione in esame, che andrebbero, a suo avviso, conseguentemente quantificati.
  Con riferimento alle norme dell'articolo 21, che trattano dei controlli che la polizia penitenziaria dovrà svolgere sulle persone destinatarie di misure alternative di detenzione, rileva che la relazione tecnica assume un maggiore carico di lavoro per il citato corpo di polizia, ed elenca, anche in questo caso, le risorse di bilancio già disponibili a valere sulle quali sarebbero finanziate le nuove attività. Anche con riferimento a tale norma, appaiono quindi necessari, a suo avviso, elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per l'amministrazione interessata di far fronte con le risorse esistenti a nuovi compiti. In proposito, la relazione tecnica fa anche riferimento alle assunzioni che saranno effettuate in applicazione dell'articolo 1, comma 287, della legge n. 205 del 2017, che, secondo la stessa relazione, sono collegate allo svolgimento dei nuovi compiti in esame. Rileva peraltro che la relazione tecnica riferita alle predette norme non richiama espressamente l'emanando decreto legislativo, ma fa riferimento, più in generale, a carenze di organico. Fa presente che andrebbe quindi acquisito, a suo avviso, un chiarimento al fine di escludere oneri aggiuntivi con copertura a valere sulle indicate disponibilità di bilancio.
  Rileva in proposito che né la relazione tecnica riferita alla legge di bilancio, né quella riguardante le norme in essere, recano una quantificazione del fabbisogno aggiuntivo di personale per le specifiche finalità in esame e dell'incidenza di tale fabbisogno rispetto alle carenze complessive Pag. 117di organico cui fa riferimento la relazione tecnica allegata alla legge di bilancio.
  In merito all'articolo 25, recante modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario, osserva che le norme in esame innovano l'ordinamento penitenziario, ponendo le attività di recupero della persona, di sviluppo della personalità, di tutela della dignità del detenuto al centro dell'azione amministrativa. Anche in base al tenore letterale della relazione tecnica, hanno particolare portata le norme che trattano: del vitto, di cui alla lettera b); dell'ambiente nel quale fruire delle cosiddette ore d'aria, di cui alla lettera c); della necessità di incoraggiare le attitudini e valorizzazione le competenze dei detenuti anche mediante la previsione di un programma di reinserimento di cui alla lettera d); degli appositi asili nido da organizzare per la cura e l'assistenza dei bambini di cui alla lettera e); della formazione professionale e dei progetti di pubblica utilità tra gli elementi del trattamento di cui alla lettera f); del potenziamento delle dotazioni di PC per garantire ai detenuti lo svolgimento di colloqui con modalità digitale/informatica ed il diritto all'accesso all'informazione con strumenti telematici attraverso la connessione alla rete internet presso ciascun istituto di pena di cui alla lettera g); della programmazione di specifiche iniziative volte a favorire la parità di accesso delle detenute ad iniziative culturali e di formazione professionale nonché misure di agevolazione alla frequenza degli studi universitari e tecnici di cui alla lettera h) che prevede anche corsi di lingua italiana e di educazione civica in favore dei detenuti stranieri; della fruizione di permessi particolare anche da parte di detenuti condannati a pene di particolare di cui alla lettera l); dell'impiego di mediatori culturali e di interpreti ai sensi della lettera u).
  Fa presente che la relazione tecnica assume che l'insieme delle attività sopradescritte possa essere svolto utilizzando le disponibilità di bilancio ovvero, per le innovazioni che comportino opere aggiuntive rispetto agli stanziamenti, mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103, previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in proposito, osserva che: per tutte le innovazioni per le quali si prevede l'utilizzo di disponibilità di bilancio, la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari ai fini della stima delle connesse esigenze di spesa; detti elementi appaiono peraltro necessari al fine di verificare la capienza degli stanziamenti di bilancio, anche alla luce del complesso delle finalità di spesa cui gli stessi risultano preordinati; il riferimento, spesso contenuto nella relazione tecnica, all'incremento, per l'anno in corso rispetto ai precedenti esercizi, di alcune dotazioni di bilancio dei ministeri non appare configurare una idonea modalità di copertura di nuovi oneri. Ciò in considerazione del fatto che le previsioni di bilancio dovrebbero essere state costruite, come già accennato, sulla base della legislazione vigente e non sulla base di norme ancora non adottate. Rileva, inoltre, che dalla documentazione e dalle relazioni allegate alla legge di bilancio, non sembra emergere la specifica destinazione degli incrementi di stanziamento richiamati dalla relazione tecnica alle esigenze connesse al provvedimento in esame; per quanto attiene all'utilizzo delle risorse del Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103, previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di spese, configurate come oneri aggiuntivi dalla stessa relazione tecnica, osserva in primo luogo che tale copertura non è disposta espressamente dalle norme, ma si evince esclusivamente dalla relazione tecnica. Inoltre, gli elementi di quantificazione forniti non consentono una verifica puntuale della relativa stima. In ordine a quanto rappresentato andrebbero quindi, a suo avviso, acquisiti dati aggiuntivi ed elementi di valutazione dal Governo.
  In merito all'articolo 26, recante clausola di invarianza finanziaria, osserva preliminarmente, in merito ai profili di copertura finanziaria, che il presente schema di decreto è adottato in virtù della delega Pag. 118recata dall'articolo 1, comma 82, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il quale ha vincolato, ai sensi del successivo comma 92, l'attuazione dei decreti legislativi dalla medesima legge complessivamente previsti al rispetto del requisito dell'invarianza sotto il profilo finanziario. Tale meccanismo risulta peraltro assistito, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della predetta legge, dalla previsione secondo cui qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, ciò in conformità a quanto prescritto dalla vigente disciplina contabile all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  A questo riguardo, segnala che l'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), ha istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare per l'appunto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, all'attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 103 del 2017, nell'ambito della quale rientra anche il presente schema di decreto.
  In tale cornice di riferimento occorre pertanto inquadrare il presente provvedimento, al fine di effettuarne una compiuta valutazione sotto il profilo della copertura finanziaria.
  Al riguardo, segnala infatti che lo schema di decreto in esame risulta corredato, all'articolo 26, da una clausola di invarianza di carattere generale, volta a stabilire che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni interessate agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Ciò posto, rileva tuttavia che – secondo quanto asserito dalla relazione tecnica e dianzi già evidenziato in sede di verifica delle quantificazioni – le disposizioni di cui agli articoli 8 e 25, comma 1, lettere c) ed u), del provvedimento in esame presenterebbero carattere oneroso, determinando spese aggiuntive a carico della finanza pubblica complessivamente pari a euro 6.490.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a euro 5.440.000 a decorrere dall'anno 2020, alla cui copertura potrà provvedersi, sempre secondo quanto affermato nella relazione tecnica, mediante utilizzo del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  Tutto ciò considerato, al fine di fornire autonoma evidenza sia alle autorizzazioni di spesa sia ai corrispondenti mezzi di copertura, appare necessario indicare espressamente nel testo del presente schema di decreto gli oneri derivanti dai citati articoli 8 e 25, in ossequio a quanto prescritto dalla vigente disciplina contabile. A tale scopo, si potrebbe procedere ad una riformulazione del citato articolo 26 nei termini seguenti:
  «Art. 26. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Per le finalità di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  2. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e u), è autorizzata, rispettivamente, la spesa di euro 1.050.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 1.440.000 annui a decorrere dall'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.490.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a euro 5.440.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  4. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 25, comma 1, lettere c) e u), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti Pag. 119del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Infine, dal punto di vista sostanziale, poiché la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, appare capiente rispetto all'entità dei complessivi oneri oggetto di copertura, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo – che le risorse residue del Fondo medesimo risultino comunque idonee a garantire la copertura finanziaria dei rimanenti interventi di attuazione della predetta legge di delega.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che in merito alla possibilità per il detenuto di partecipare a distanza alle udienze del procedimento di sorveglianza (tramite il collegamento audiovisivo), di cui all'articolo 5, si conferma che le risorse e le strumentazioni informatiche in dotazione al Ministero della giustizia già rispondono alle nuove esigenze tecniche previste dalle disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto, attesa la prassi consolidata di alcuni uffici giudiziari efficacemente sperimentata nel corso dell'udienza dibattimentale.
  In particolare, assicura che l'estensione al giudizio di esecuzione penale della sfera di applicabilità delle tecnologie informatiche – già positivamente collaudate nel corso del rito ordinario – trova comunque riscontro nella verifica di sostenibilità della spesa per l'ammodernamento delle strumentazioni informatiche, anche in un orizzonte temporale pluriennale.
  Evidenzia che la predetta copertura degli oneri potrà essere garantita attraverso gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio 2018 con riferimento allo stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 6 Giustizia, U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – CDR «Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi» – Azione «Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia» – capitolo 7203, che reca uno stanziamento di euro 150.648.555 per l'anno 2018, di euro 207.119.084 per l'anno 2019 e di euro 258.756.118 per l'anno 2020, e che tali stanziamenti recepiscono la proiezione pluriennale delle risorse derivanti dall'avvenuta ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, lettera g), della legge n. 232 del 2016, riguardanti l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria.
  Osserva che la stima degli oneri in materia di accesso al lavoro esterno derivanti dall'articolo 8 risulta prudenziale, atteso che le risorse stanziate sul capitolo 1765 sono state peraltro già incrementate di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018 per rispondere alle maggiori esigenze di spesa.
  Precisa che l'adozione delle misure alternative alla detenzione, di cui agli articoli da 14 a 22, non avviene in modo automatico, ma a seguito di ponderazione da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza dell'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, tra i quali assume rilievo l'effettiva esistenza di strutture idonee ad accogliere i condannati ammessi ai programmi alternativi e, in caso di soggetti privi di alloggio o dimora, la concessione da parte di enti e strutture convenzionate della disponibilità di locali da destinare all'esecuzione extracarceraria.
  Fa presente che pertanto la concessione delle misure alternative alla detenzione avverrà solo in presenza di strutture ad hoc che possano offrire sia locali sia validi progetti tesi alla rieducazione ed al reinserimento del condannato, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili.
  Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione delle unità da assegnare all'esecuzione penale esterna, evidenzia che l'articolo 1, comma 493, lettera a), della legge n. 205 del 2017 ha previsto l'assunzione totale di 296 assistenti sociali con decorrenza dal mese di Pag. 120novembre 2018 a seguito del completamento delle relative procedure concorsuali, e che a tal fine alla lettera b) del predetto comma 493 è stata prevista un'autorizzazione di spesa di euro 3.996.350 per l'anno 2018 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2019.
  In particolare, in relazione all'articolo 25, comma 1, lettera b), che prevede la possibilità di assicurare a tutti i detenuti un'alimentazione adeguata, evidenzia che si assicura che le risorse disponibili a legislazione vigente, opportunamente integrate in sede di legge di bilancio 2018, garantiscono l'integrale copertura delle esigenze previste dalla conseguente applicazione delle modifiche normative in esame.
  In relazione all'articolo 25, comma 1, lettera h), in materia di partecipazione a tirocini formativi e di orientamento da parte dei detenuti ed internati, evidenzia che l'erogazione di eventuali indennità o borse di studio sono subordinate alla sussistente disponibilità finanziaria da parte dei soggetti promotori dei suddetti tirocini, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 25, comma 1, lettera t), che prevede l'iscrizione anagrafica del detenuto che ne sia privo, precisa che tale misura non determina, come conseguenza, l'erogazione di maggiori prestazioni sociali e sanitarie, né quindi oneri aggiuntivi per gli enti locali destinati ad accogliere i soggetti interessati.
  Al fine di fornire autonoma evidenza sia alle autorizzazioni di spesa sia ai corrispondenti mezzi di copertura, ritiene tuttavia necessario indicare espressamente nel testo del presente schema di decreto gli oneri derivanti dagli articoli 8 e 25, in ossequio a quanto prescritto dalla vigente disciplina contabile, modificando conseguentemente l'articolo 26, recante clausola di invarianza finanziaria.
  Precisa che le risorse residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, risultano comunque idonee a garantire la copertura finanziaria dei rimanenti interventi di attuazione della legge di delega n. 103 del 2017.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (Atto n. 501),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
    in merito alla possibilità per il detenuto di partecipare a distanza alle udienze del procedimento di sorveglianza (tramite il collegamento audiovisivo), di cui all'articolo 5, si conferma che le risorse e le strumentazioni informatiche in dotazione al Ministero della giustizia già rispondono alle nuove esigenze tecniche previste dalle disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto, attesa la prassi consolidata di alcuni uffici giudiziari efficacemente sperimentata nel corso dell'udienza dibattimentale;
    in particolare, si assicura che l'estensione al giudizio di esecuzione penale della sfera di applicabilità delle tecnologie informatiche – già positivamente collaudate nel corso del rito ordinario – trova comunque riscontro nella verifica di sostenibilità della spesa per l'ammodernamento delle strumentazioni informatiche, anche in un orizzonte temporale pluriennale;
    la predetta copertura degli oneri potrà essere garantita attraverso gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio 2018 con riferimento allo stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 6 Giustizia, U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – CDR “Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” – Azione “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia” – capitolo 7203, che reca uno stanziamento di Pag. 121euro 150.648.555 per l'anno 2018, di euro 207.119.084 per l'anno 2019 e di euro 258.756.118 per l'anno 2020;
    tali stanziamenti recepiscono la proiezione pluriennale delle risorse derivanti dall'avvenuta ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, lettera g), della legge n. 232 del 2016, riguardanti l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;
    la stima degli oneri in materia di accesso al lavoro esterno derivanti dall'articolo 8 risulta prudenziale, atteso che le risorse stanziate sul capitolo 1765 sono state peraltro già incrementate di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018 per rispondere alle maggiori esigenze di spesa;
    l'adozione delle misure alternative alla detenzione, di cui agli articoli da 14 a 22, non avviene in modo automatico, ma a seguito di ponderazione da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza dell'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, tra i quali assume rilievo l'effettiva esistenza di strutture idonee ad accogliere i condannati ammessi ai programmi alternativi e, in caso di soggetti privi di alloggio o dimora, la concessione da parte di enti e strutture convenzionate della disponibilità di locali da destinare all'esecuzione extracarceraria;
    la concessione delle misure alternative alla detenzione, pertanto, avverrà solo in presenza di strutture ad hoc che possano offrire sia locali sia validi progetti tesi alla rieducazione ed al reinserimento del condannato, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili;
    per quanto riguarda la quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione delle unità da assegnare all'esecuzione penale esterna, si evidenzia che l'articolo 1, comma 493, lettera a), della legge n. 205 del 2017 ha previsto l'assunzione totale di 296 assistenti sociali con decorrenza dal mese di novembre 2018 a seguito del completamento delle relative procedure concorsuali;
    a tal fine, alla lettera b) del predetto comma 493, è stata prevista un'autorizzazione di spesa di euro 3.996.350 per l'anno 2018 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2019;
    in particolare, in relazione all'articolo 25, comma 1, lettera b), che prevede la possibilità di assicurare a tutti i detenuti un'alimentazione adeguata, si assicura che le risorse disponibili a legislazione vigente, opportunamente integrate in sede di legge di bilancio 2018, garantiscono l'integrale copertura delle esigenze previste dalla conseguente applicazione delle modifiche normative in esame;
    in relazione all'articolo 25, comma 1, lettera h), in materia di partecipazione a tirocini formativi e di orientamento da parte dei detenuti ed internati, si evidenzia che l'erogazione di eventuali indennità o borse di studio sono subordinate alla sussistente disponibilità finanziaria da parte dei soggetti promotori dei suddetti tirocini, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    con riferimento all'articolo 25, comma 1, lettera t), che prevede l'iscrizione anagrafica del detenuto che ne sia privo, si precisa che tale misura non determina l'erogazione di maggiori prestazioni sociali e sanitarie, né quindi oneri aggiuntivi per gli enti locali destinati ad accogliere i soggetti interessati;
    al fine di fornire autonoma evidenza sia alle autorizzazioni di spesa sia ai corrispondenti mezzi di copertura, appare necessario indicare espressamente nel testo del presente schema di decreto gli oneri derivanti dagli articoli 8 e 25, in ossequio a quanto prescritto dalla vigente disciplina contabile, modificando conseguentemente l'articolo 26, recante clausola di invarianza finanziaria;
    le risorse residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, risultano comunque idonee a garantire la copertura finanziaria dei rimanenti interventi di attuazione della legge di delega n. 103 del 2017,Pag. 122
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   sostituire l'articolo 26 con il seguente:Art. 26. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Per le finalità di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  2. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e u), è autorizzata, rispettivamente, la spesa di euro 1.050.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 1.440.000 annui a decorrere dall'anno 2018.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.490.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a euro 5.440.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  4. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 25, comma 1, lettere c) e u), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2017.
Atto n. 502.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di atto aggiuntivo in oggetto.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, fa presente quanto segue.
  Lo schema di atto in esame ottempera alla prescrizione dell'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale prevede la trasmissione alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dello schema di atto aggiuntivo con il quale viene definita la strategia in materia di riscossione da attuare nel corso del periodo d'imposta. Esso è stipulato annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, in quanto Presidente dell'ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, nato a seguito della soppressione di Equitalia e della complessiva riforma della riscossione, operata dal decreto-legge n. 193 del 2016.
  Sotto il profilo strutturale, l'Atto aggiuntivo è composto dall’«Articolato», dal «Piano annuale dell'Agenzia» (Allegato 1) e da un allegato relativo ai «Flussi informativi» (Allegato 2).
  Sotto il profilo dei contenuti, l'atto aggiuntivo tiene conto delle priorità indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2017-2019. Il citato Atto di indirizzo 2017-219, in estrema sintesi, si proponeva di revisionare la struttura organizzativa e funzionale dell'amministrazione fiscale, in modo da razionalizzare le risorse, fornire servizi di alta qualità e assicurare una maggiore compliance volontaria da parte dei contribuenti. Accanto a tale obiettivo, l'Atto intendeva predisporre ed attuare Pag. 123una strategia di gestione della compliance, per migliorare i risultati ottenuti in termini di gettito, attraverso un aumento dell'adempimento spontaneo e la riduzione dell'invasività dei controlli nei confronti di soggetti considerati a basso rischio. Con riferimento alla soppressione di Equitalia, scopo dichiarato dell'attività dell'Amministrazione fiscale era di instaurare un corretto rapporto tra fisco e contribuente ed ottimizzare l'attività di riscossione, dando attuazione alle disposizioni per la soppressione di Equitalia, per la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione e per la riorganizzazione della riscossione, anche al fine di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
   Lo schema in esame regola i rapporti tra le parti per il periodo dal 1o luglio 2017 al 31 dicembre 2017, mentre il Piano individua l'azione strategica della riscossione con riferimento all'intero esercizio 2017.
  Come anticipato, sotto il profilo strutturale l'Atto aggiuntivo è composto dall'Articolato, dal Piano annuale dell'Agenzia (Allegato 1) e da un allegato relativo ai Flussi informativi (Allegato 2).
  Nell'articolato sono individuate prioritariamente le finalità dell'Atto, ossia la piena attuazione della riforma della riscossione, rafforzando il coordinamento tra le parti e collaborando a superare le frammentazioni e le duplicazioni di attività, per incrementare l'efficienza del servizio pubblico in favore del contribuente e degli operatori del settore.
  L'articolo 1 si occupa delle definizioni rilevanti, l'articolo 2 individua le finalità e l'articolo 3 individua la durata ed oggetto dell'atto.
  Si prevede poi (articolo 4) che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione assicuri lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite all'Agenzia delle Entrate, nonché degli altri compiti attribuiti alla stessa dalle previsioni normative vigenti, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria indicati nell'Atto di indirizzo. L'attività di riscossione avviene secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell'azione, nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
  L'articolo 5 disciplina le risorse finanziarie dell'Agenzia per l'attività di riscossione, che derivano dai corrispettivi della propria attività (riscossione mediante ruolo, ivi compresa quella degli enti locali, nonché le altre attività strumentali e accessorie alla riscossione).
  L'articolo 6 riguarda gli impegni istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre l'articolo 7 evidenzia che il sistema di relazioni tra Ministero, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione è improntato al principio in base al quale spettano al Ministro le funzioni di indirizzo e vigilanza, mentre all'Agenzia delle Entrate le funzioni di monitoraggio sul nuovo ente (articolo 1, comma, 3 del decreto-legge n. 193 del 2016).
  L'articolo 8 individua il contenuto del Piano annuale dell'Agenzia, che stabilisce le strategie per la riscossione dei crediti affidati e le modalità organizzative per la gestione della funzione di riscossione, gli obiettivi quantitativi da raggiungere e i relativi indicatori. Sono definite, altresì, le iniziative volte a garantire e potenziare le modalità di dialogo preventivo al fine di evitare aggravi moratori per i contribuenti e migliorare il rapporto con l'Amministrazione fiscale, in attuazione dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi.
  Il Ministero dell'economia e delle finanze svolge i propri compiti di vigilanza anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti (articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge n. 193 del 2016). Per Pag. 124quanto riguarda l'attività di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate (articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 193 del 2016), quest'ultima provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo principi di trasparenza e pubblicità. A tal fine, nel presente schema si prevede che l'Agenzia delle Entrate richieda all'Agenzia rendicontazioni periodiche sullo stato e sull'andamento della riscossione (articolo 9).
  L'articolo 10 ribadisce la necessità di parere parlamentare sullo schema in esame, mentre l'articolo 11 disciplina le modifiche dall'atto chiarendo che dal mese di settembre di ciascun anno viene avviato il processo negoziale per la stipula dell'Atto aggiuntivo per l'anno successivo. L'articolo 12 infine disciplina le modalità di risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione dell'atto aggiuntivo.
  Con riferimento al Piano annuale dell'Agenzia (Allegato 1 all'atto), la relazione illustrativa chiarisce che esso è stato predisposto in coerenza con il budget consolidato, approvato e trasmesso da Equitalia S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze nel dicembre 2016. I contenuti del Piano sono stati sottoposti al vaglio preventivo del Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Entrate che li ha approvati con delibera n. 32 del 12 dicembre 2016.
  Il Piano (punto 2) dà anzitutto evidenza dell'approccio strategico seguito per la riscossione dei crediti tributari, tenendo conto delle misure definite dal richiamato decreto-legge n. 193 del 2016. Il Piano indica anzitutto i presupposti considerati per formulare le previsioni, volte ad attivare gli strumenti necessari a perseguire gli scopi istituzionali. L'ente intende infatti proseguire l'azione di contrasto all'evasione, finalizzata al conseguimento di significativi recuperi in termini di risultati della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari. Il volume di incassi indicato nel piano annuale per il 2017 e conseguente all'attuazione delle predette strategie è pari a 10,5 miliardi di euro.
  Il Piano espone poi le logiche ed i presupposti a sostegno del budget economico di esercizio 2017 (punto 3), nonché gli obiettivi quantitativi da raggiungere ed i relativi indicatori (punto 4). Per quanto riguarda gli specifici obiettivi quantitativi, il cui andamento deve essere monitorato attraverso i connessi indicatori, sono state individuate tre aree strategiche di intervento identificate nell'area servizi, nell'area riscossione e nell'area efficienza.
  In particolare, con riferimento all'area strategica riscossione, si rileva che l'obiettivo da raggiungere indicato nel Piano è la realizzazione dell'obiettivo di gettito complessivo individuato nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge n. 193 del 2016, con:
   a) l'incremento degli importi complessivamente riscossi sui ruoli pari a 10.504 milioni di euro, da raggiungere con il contributo previsto delle cifre incassate grazie alla rottamazione dei ruoli affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016;
   b) il raggiungimento di un livello di incassi non direttamente collegato alla definizione agevolata, correlato invero alle attività tipiche e ordinarie della riscossione, per un importo complessivo stimato di 5.431 milioni di euro.

  Con riferimento alle modalità organizzativa per la gestione della riscossione (punto 5), si segnala che le previsioni di investimento indicate nel Piano ammontano complessivamente, per il 2017, a circa 22.4 milioni di euro. Il Piano ne individua puntualmente l'articolazione.
  Nell'allegato 2, relativo ai Flussi informativi, sono definite le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi e a tal fine sono individuate le tipologie, le modalità e la periodicità dei flussi informativi che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione fornisce al Dipartimento delle finanze, per l'indirizzo e la vigilanza sulla gestione da parte del Ministro. Essi intendono rispondere all'esigenza di disporre di una struttura di informazioni organica e funzionale all'obiettivo di evidenziare lo stato di avanzamento delle attività previste nel Piano Pag. 125dell'Agenzia e l'impatto dell'azione amministrativa sui principali portatori d'interesse.
  Il processo di verifica si articola attraverso un report infrannuale concernente l'avanzamento degli obiettivi al 30 settembre e una rendicontazione annuale, in cui sono rappresentati entro il 31 marzo i dati e le informazioni sui risultati conseguiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
  Alla luce di tali considerazioni, giacché il provvedimento in esame non presenta alcun aspetto problematico dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della riproduzione animale.
Atto n. 505.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in oggetto, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154 del 2016, reca la disciplina della riproduzione animale. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame reca una clausola di invarianza finanziaria e la relazione tecnica afferma che dalla stesso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda gli effetti di minore spesa attesi dal provvedimento nel suo complesso, si prende atto che la relazione non indica tali risparmi – come richiesto dalla legge delega – affermando che la previsione è applicabile ad altri schemi di decreto legislativo. Evidenzia peraltro che i predetti risparmi non risultano scontati ai fini dei saldi. Per quanto riguarda, in particolare, la partecipazione al Comitato nazionale zootecnico, pur prendendo atto della clausola di non onerosità riferita alla sua attività, appare comunque necessario acquisire conferma che la formulazione impiegata sia idonea ad escludere anche la corresponsione di rimborsi spese o di indennità, non espressamente indicati dalla medesima clausola. Con riferimento alla banca dati unica zootecnica, pur prendendo atto che la stessa già esiste, andrebbero acquisiti elementi ulteriori per poter verificare che l'attività di riorganizzazione della gestione dei dati possa effettivamente essere svolta a invarianza di risorse. In merito alle disposizioni sanzionatorie, non ha osservazioni da formulare atteso che le stesse sono sostanzialmente riproduttive di sanzioni amministrative pecuniarie già previste a legislazione vigente.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel segnalare che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.