CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 gennaio 2018
944.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 gennaio 2018. — Presidenza del vicepresidente Mino TARICCO. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali.
Atto n. 485.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2017.

  Mino TARICCO, presidente e relatore, avverte che sono in distribuzione il parere del Consiglio di Stato e l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedimento.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE deposita la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento sul provvedimento avanzate dal relatore nella precedente seduta (vedi allegato 1).

  Mino TARICCO, presidente e relatore, formula la proposta di parere.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE concorda con la proposta di parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

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Schema di decreto legislativo recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali.
Atto n. 490.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mino TARICCO, presidente e relatore, avverte in primo luogo che il provvedimento è stato assegnato alla Commissione con riserva, in attesa che pervengano i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, in assenza dei quali non si potrà procedere alla votazione del parere.
  Ricorda quindi che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base dell'articolo 5 della legge n. 154 del 2016, che, tra le altre cose, conferisce una delega al Governo per il riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, anche attraverso l'adozione di appositi testi unici con riferimento a specifici settori omogenei. In base alla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione, l'intervento normativo intende promuovere la coltivazione di piante officinali in Italia. La relazione precisa infatti che, mentre il settore ha conosciuto nell'ultimo decennio in Italia un forte sviluppo in conseguenza dell'accresciuta domanda di prodotti legati alla sfera della salute e del benessere, solo il 30 per cento del fabbisogno è soddisfatto dalla produzione interna. Il provvedimento inoltre riprende in gran parte il contenuto del progetto di legge C. 3864, all'esame della XIII Commissione in sede di comitato ristretto al momento dello scioglimento delle Camere. La disciplina attualmente vigente, risalente alla legge n. 99 del 1931 (anche se in parte già superata nei fatti), richiede una carta di autorizzazione per la raccolta delle piante officinali e il diploma di erborista per il loro utilizzo (la previsione del diploma di erborista, peraltro, risulta superata dalla successiva istituzione di una laurea breve in erboristeria). Lo schema stabilisce invece che la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in aziende delle piante officinali non necessitino di autorizzazione (articolo 2), abrogando anche, all'articolo 8, la disciplina in materia di diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge n. 99 del 1931; si rinvia inoltre ad un piano di settore della filiera delle piante officinali per la definizione degli interventi di sostegno del settore (articolo 4) e si istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole, un tavolo tecnico di monitoraggio.
  Al riguardo, segnala preliminarmente, data la rilevanza dell'intervento, che potrebbe risultare opportuno motivare meglio da parte del Governo il collegamento tra il contenuto dello schema e la norma di delega che fa riferimento al «riassetto della normativa vigente nel settore attraverso l'adozione di appositi testi unici». Se infatti, ricorda, frequentemente deleghe di riassetto normativo assumono anche caratteri di innovatività, la giurisprudenza della Corte costituzionale appare orientata (sentenze n. 239 del 2003 e n. 170 del 2007) ad ammettere tale carattere innovativo nella misura in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato; rileva che nel caso specifico potrebbe essere ad esempio utile richiamare esplicitamente il principio di delega di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 che fa riferimento alla «revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i tempi procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio-assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica» nel settore.
  Per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione, si sofferma poi sul comma 1 dell'articolo 3. Tale disposizione prevede che l'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee sia disciplinata dal medesimo decreto ministeriale che, in base all'articolo 1, comma 2, definirà l'elenco delle piante officinali. Tuttavia il successivo Pag. 127articolo 8 prevede che la disciplina attualmente vigente in materia (il regio decreto n. 1793 del 1931) sia abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Si potrebbe pertanto creare un vuoto normativo tra la data di entrata in vigore della legge e la data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 2 e potrebbe quindi risultare opportuno riformulare la disposizione nel senso di prevedere l'abrogazione del regio decreto n. 1793 del 1931 a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 1, comma 2.
  Segnala inoltre che, sempre all'articolo 8, il comma c) del comma 1 prevede l'abrogazione della legge n. 1724 del 1940 in materia di raccolta e vendita della camomilla che tuttavia appare già abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008.
  Rileva infine che il provvedimento reca sia una clausola di invarianza finanziaria generale (articolo 9) sia numerose specifiche clausola di invarianza finanziaria riferite a singole disposizioni o a singoli commi del provvedimento (articolo 4, comma 4; articolo 5, comma 3; articolo 6, comma 4); queste ultime appaiono ultronee e potrebbero essere soppresse.
  Si riserva quindi di formulare la proposta di parere sulla base di quanto sopra esposto, del contenuto dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata che dovranno essere trasmessi alle Camere e degli ulteriori elementi che emergeranno nel corso dell'esame.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata una volta pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Atto n. 491.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mino TARICCO, presidente e relatore, avverte che il provvedimento è stato assegnato alla Commissione con riserva, in attesa che sia sancita in sede di Conferenza unificata la necessaria intesa, in assenza della quale non si potrà procedere alla votazione del parere.
  Ricorda che lo schema in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 154 del 2016, che conferisce una delega al Governo in materia di revisione della normativa sulla gestione dei rischi in agricoltura. In base alla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione, l'intervento normativo intende aggiornare l'assetto introdotto dal decreto legislativo n. 102 del 2004 che già ha ampliato i rischi assicurati in un settore come l'agricoltura particolarmente esposto ai fattori climatici e introdotto nuove garanzie e tipologie di polizze (come le polizze pluririschio e multirischio). L'esigenza dell'aggiornamento è motivata dalla necessità di fronteggiare l'esposizione degli operatori agricoli ai rischi anche istituzionali e di mercato, oltre a quelli naturali. Tra le nuove tipologie di rischio emerse negli ultimi anni ricorda le pesanti conseguenze sulle esportazioni del settore ortofrutticolo derivanti dalle sanzioni internazionali alla Russia e dalle conseguenti controsanzioni russe, nonché, per quel che attiene i rischi naturali, la penetrazione in Italia di parassiti esteri, come la cimice asiatica che ha provocato nel settore della coltivazione dell'albero del nocciolo perdite stimabili tra il 60 e il 70 per cento dei ricavi.
  Alla luce di queste finalità, lo schema introduce numerose modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2004. Tra le principali, segnala l'articolo 1 che estende l'elenco delle avversità per le quali può intervenire il Fondo di solidarietà nazionale, con l'inclusione di eventi di portata catastrofica, epizoozie (le epidemie di malattie infettive tra gli animali), avversità determinate da organismi nocivi ai vegetali e danni causati da animali protetti. L'articolo 2 prevede il nuovo strumento del contributo dello Stato anche sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione. Il comma 2 introduce inoltre Pag. 128un nuovo articolo 2-bis nel decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di polizze assicurative sperimentali, ovvero sia polizze a ricavo, sia polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso o di eventi di portata catastrofica. Al riguardo, segnala che stanno anche emergendo, in particolare negli Stati Uniti, nuove forme assicurative volte non solo a garantire le quantità prodotte ma anche le entrate lorde aziendali. L'articolo 3 prevede che il nuovo «Piano di gestione dei rischi in agricoltura» (PGRA) – attualmente «Piano assicurativo agricolo annuale» (PAAN) – sia finalizzato a determinare l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi sperimentali di mutualizzazione nonché della soglia di danno, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e aderenti ai fondi di mutualizzazione nonché dell'esigenza di ampliare la base territoriale e il numero di imprese beneficiarie. La necessità dell'intervento deriva infatti anche dal fatto che la situazione della copertura assicurativa nel settore agricolo risulta ancora assai difforme a livello territoriale. L'articolo 9 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di statuto e amministrazione dei consorzi di difesa (gli organismi costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni). In particolare, viene soppressa la previsione che i medesimi statuti dei consorzi debbano prevedere una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche, il cui consuntivo di spesa, previo parere positivo del collegio sindacale, viene approvato dal consiglio di amministrazione.
  Rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene i profili di competenza della Commissione. Segnala solo, dal punto di vista della formulazione del testo, che l'articolo 2, comma 1, lettera b), contiene l'espressione «normativa unionale», per indicare la normativa dell'Unione europea, osservando che, pur trattandosi di un uso già presente nel linguaggio burocratico ed anche in documenti ufficiali governativi, in un testo di legge appare più chiaro l'utilizzo dell'espressione «normativa dell'Unione europea».
  Si riserva comunque di formulare la proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame e del contenuto dell'intesa che dovrà essere raggiunta in sede di Commissione unificata, una volta trasmessa.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata una volta pervenuta l'intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata.

  La seduta termina alle 14.30.

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