CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 gennaio 2018
944.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 122

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 gennaio 2018. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Roberto Marti.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/844 che modifica la direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
Atto n. 488.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, rammenta che la XIV Commissione esamina – per il parere al Governo – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2016/844 che modifica la direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1o dicembre 2017.
  Ricorda in via preliminare che il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega recata dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), recentemente approvata da questo Parlamento. Più precisamente la disposizione di delega è contenuta all'articolo 1, Allegato A, numero 11 della legge, che non reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione.
  Ricorda altresì che il termine per il recepimento della direttiva 2016/844/UE è scaduto lo scorso 1o luglio 2017 e che, conseguentemente, lo scorso 25 settembre 2017 la Commissione europea ha avviato, con lettera di costituzione in mora ex articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, la procedura di infrazione 2017/0475 nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva entro il termine. Pag. 123
  Prima di procedere alla illustrazione dello schema in esame, intende richiamare sinteticamente i contenuti della direttiva (UE) 2016/844, che si limita ad operare una modifica tecnica dell'Allegato I della direttiva 2009/45/CE, con la quale si è introdotto un livello uniforme di sicurezza per le navi da passeggeri, che a sua volta ha codificato e rifuso la direttiva 98/18/CE del Consiglio del 17 marzo 1998.
  La modifica si è resa necessaria in quanto alcune convenzioni internazionali, definite all'articolo 2, lettera a) della direttiva stessa, sono state modificate. Secondo l'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva, infatti, gli allegati possono essere modificati in modo da applicare le modifiche apportate alle convenzioni internazionali.
  La direttiva 2009/45/CE all'articolo 2, lettera a) fa riferimento alla convenzione SOLAS del 1974 (convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare), più volte modificata, e alla convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, unitamente ai rispettivi protocolli e successive modifiche. La Convenzione SOLAS è stata più volte modificata: dopo il disastro nel 1994 del traghetto Estonia, l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) l'ha modificata elevando tra l'altro i requisiti di stabilità delle navi ro-ro quando sono danneggiate. Altri incidenti hanno poi indotto l'introduzione, negli ultimi due decenni, di norme supplementari per la sicurezza delle navi passeggeri, tra cui alcune norme specifiche, ad esempio, la registrazione delle persone a bordo.
  La direttiva 2016/844, attraverso la revisione dell'allegato I, introduce quindi varianti di ordine tecnico riguardanti, in particolare, una serie di regole costruttive da applicare alle navi, che non ampliano la portata sostanziale della direttiva modificata ma si limitano ad aggiornarla rispetto alla evoluzione degli strumenti internazionali.
  Lo schema di decreto in esame, attraverso la tecnica della novella legislativa, interviene sul testo del decreto legislativo n. 45 del 2000, che ha dato attuazione alla direttiva 98/18/CE, disponendo l'integrale sostituzione dell'allegato I. Inoltre, sono state apportate ulteriori modifiche rispetto a quelle di diretta derivazione della direttiva di carattere esclusivamente formale per correggere alcuni refusi verificatisi in sede di recepimento della direttiva originaria.
  Il provvedimento si compone di tre articoli e di un allegato.
  L'articolo 1 dispone la sostituzione dell'Allegato 1 del decreto legislativo n. 45 del 2000 – relativo ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri, nuove ed esistenti, adibite ai viaggi nazionali – con l'Allegato I dello schema di decreto in esame.
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria disponendo che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del decreto legislativo.
  Infine, l'allegato I trasfonde i contenuti dell'Allegato I della direttiva 2016/844 nell'ordinamento nazionale. In particolare, le modifiche rispetto all'Allegato attualmente vigente riguardano una serie di regole costruttive da applicare alle navi in merito ai seguenti ambiti:
   protezione contro il rumore, per la quale viene aggiunta una nuova regola, relativa alle navi delle classi B, C e D, costruite a partire dal 1o gennaio 2018, prevedendo che le navi di stazza lorda pari o superiore a 1.600 tonnellate dovranno essere costruite in modo da ridurre i livelli di rumore a bordo e proteggere il personale dai rumori conformemente al codice IMO relativo al livello acustico a bordo delle navi;
   regole tecniche relative al timone;
   caratteristiche delle serrande tagliafuoco e tagliafumo;
   caratteristiche dell'apparecchio autorespiratore ad aria compressa compreso negli equipaggiamenti da vigile del fuoco;
   caratteristiche di resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti;Pag. 124
   caratteristiche tecniche delle condotte e degli impianti di ventilazione delle navi;
   piani e procedure per il recupero di persone dall'acqua.

  Non rilevando elementi di contrasto con la disciplina europea, formula una proposta di parere favorevole sull'atto, in vista della definitiva adozione da parte del Governo, al fine di garantire una pronta attuazione della direttiva 2016/844, nonché la rapida definizione della citata procedura di infrazione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.45.