CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 gennaio 2018
941.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 19

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 gennaio 2018. — Presidenza del Presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 12.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Luca SANI, comunica che il deputato Massimo Verrecchia, del gruppo Alternativa Popolare, è entrato a far parte della Commissione, mentre cessa di farne parte il deputato Maurizio Lupi.
  Da quindi il benvenuto all'onorevole Verrecchia.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare.
Atto n. 484.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Luca SANI, presidente, avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato all'11 febbraio 2018, ma che, non essendo ancora pervenuto sull'atto il parere della Conferenza Stato-regioni, la Commissione non potrà esprimersi.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, fa presente che il Governo ha trasmesso alle Camere uno schema di decreto legislativo che prevede, da un lato, il riordino delle competenze dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e, dall'altro, la soppressione di Agecontrol ed il trasferimento delle relative funzioni ad Agea.
  Il provvedimento è stato adottato sulla base della delega recata dall'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (cosiddetto collegato agricolo) la quale ha richiesto, al comma 2, lettera d), che siano riviste le funzioni attualmente affidate all'Agenzia, con particolare riguardo all'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale Pag. 20(SIAN) e al modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale. La delega ha previsto che la riorganizzazione sia volta a favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti, nonché a ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la comunicazione tra le articolazioni regionali e la struttura centrale, nonché tra utenti e pubblica amministrazione, anche attraverso l'attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.
  Lo stesso articolo, sempre al comma 2, lettera e), ha previsto una delega finalizzata al riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, assicurando, e sottolineo tale principio, la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società Agecontrol s.p.a e con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA.
  Evidenzia che i punti maggiormente critici del provvedimento attengono proprio alla soppressione di Agecontrol, al trasferimento delle sue funzioni e del relativo personale ad Agea.
  Rileva quindi che l'articolo 1, relativo in generale al riordino dell'Agenzia, ripete quanto già previsto a legislazione vigente, in ordine alla definizione di ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, chiamato, con una specifica di carattere innovativo, ad operare sulle base dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza (commi 1 e 2). Viene, altresì, confermato che l'Agenzia ha sede legale a Roma e una sede di collegamento con l'Unione europea: è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (commi 5, 6 e 7). Fa presente che hanno, invece, carattere innovativo le previsioni di cui al comma 3, secondo le quali l'Agenzia assicura la separazione tra funzioni di organismo di coordinamento e organismo pagatore e quelle di cui al comma 4 secondo le quali l'amministrazione è articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale.
  L'articolo 2 disciplina le funzioni di Agea. Per prima viene indicata quella di organismo pagatore nonostante nel disegno originario tale funzione avrebbe dovuto essere svolta solo in via suppletiva, fino a quando, cioè, tutte le regioni non avessero provveduto a dotarsi di propri organismi pagatori. Pur prendendo atto che tale disegno non si è mai completamente avverato, l'attribuzione di organismo pagatore nazionale ad Agea sembra rivestire carattere innovativo e richiede una riflessione sul rapporto con gli organismi pagatori regionali.
  Le funzioni che vengono richiamate e che qualificano Agea come organismo pagatore sono quelle legate: alla gestione degli aiuti europei derivanti dal FEAGA e dal FEASR; ai compiti di esecuzione per gli aiuti alimentari e per la formazione delle scorte necessarie; agli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare per sostenere taluni comparti in situazioni contingenti; all'esecuzione di forniture di prodotti agroalimentari nell'ambito delle politiche di cooperazione e sviluppo e all'attuazione degli adempimenti relativi al Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (FEAMP).
  Segnala che tutte le funzioni sopra richiamate vengono al momento gestite in modo diversificato. Per quelle riguardanti la gestione degli aiuti europei derivanti dal FEAGA, dal FEASR e dal FEAMP, alcuni organismi pagatori regionali provvedono in autonomia ai pagamenti; altri solo per alcune tipologie, mentre altri ancora hanno delegato Agea. In ulteriori casi, infine, Agea provvede in quanto non sono stati istituiti gli stessi organismi pagatori.
  Diversamente, per gli interventi sul mercato agricolo e per le forniture di prodotti agroalimentari nell'ambito delle Pag. 21politiche di cooperazione e di sviluppo, Agea è competente in via esclusiva a livello nazionale.
  Reputa, pertanto, che occorrerebbe meglio articolare le competenze in esame per dare un quadro giuridico certo delle funzioni svolte, meglio specificando se le stesse siano svolte in quanto attribuite in via primaria o sopperiscono in via suppletiva a competenze attribuite ad altri organismi.
  Fa presente che l'Agenzia, in qualità di organismo pagatore nazionale, secondo il comma 2 dell'articolo 4, potrà istituire presso le regioni di competenza sportelli operativi, anche utilizzando, a tal fine, le risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguenti alla soppressione di Agecontrol; la stessa Agenzia potrà avvalersi, con l'accordo delle regioni interessate, degli uffici regionali e degli organismi di settore per la gestione degli aiuti e degli interventi relativi alla politica agricola.
  Segnala come particolarmente innovativo quanto previsto nel comma 3 dell'articolo 1, secondo il quale Agea assicura il rispetto, nelle funzioni di organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento previsti dall'Allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, garantendo che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Si prevede, inoltre, che il bilancio dell'Agenzia contenga due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento e una per l'organismo pagatore, che costituiscono due distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo.
  Osserva che l'articolo 5 prevede che gli organismi pagatori già istituiti hanno facoltà di continuare ad operare, invertendo, come sottolineato in precedenza, l'impostazione originaria secondo la quale l'Agea avrebbe provveduto momentaneamente ai pagamenti e solo fino ad istituzione degli organismi pagatori regionali. Si prevede, altresì, che nelle regioni che ne sono sprovviste se ne possano costituire di nuovi, conformi ai criteri di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Gli organismi pagatori possono esercitare la competenza su più regioni. Essi sono tenuti a fornire ad Agea tutte informazioni occorrenti alla Commissione europea, assicurando l'aggiornamento dei dati del sistema nazionale (SIAN).
  Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che in caso di inadempimento o ritardo da parte degli stessi organismi pagatori, venga prevista l'applicazione della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Il comma in esame non specifica l'articolo al quale si intende fare riferimento; lo stesso sembra però ricavabile da quanto richiamato nella relazione illustrativa che fa riferimento all'articolo 8, comma 3, della legge richiamata. Tale disposizione prevede la possibilità per lo Stato di esercitare il potere sostitutivo in caso di inadempimento delle regioni o degli enti locali, provvedendo, se del caso, alla nomina di un Commissario.
  L'articolo 3 definisce le funzioni dell'organismo di coordinamento.
  Il comma 1 attribuisce, a tal fine, all'Agea: le funzioni di carattere tecnico operativo di coordinamento, prevedendo che essa operi come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR; b) la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti; c) le funzioni di coordinamento, gestione e sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio svolti dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2013; d) la definizione del modello organizzativo che permetta un interscambio dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori.Pag. 22
  Evidenzia che vengono, poi, trasferite ad Agea nell'ambito delle funzioni di coordinamento le competenze svolte fino ad oggi da Agecontrol relative, in primo luogo, allo svolgimento delle verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e, in secondo luogo, a taluni controlli di «secondo livello» previsti nei confronti dei soggetti ai quali Agea ha delegato specifici compiti e servizi nonché ai controlli «ex post» attribuiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 del 7 dicembre 2013 volti ad accertare la realtà e la regolarità delle operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del FEAGA.
  Rileva, al riguardo, l'opportunità che il provvedimento richiami specificamente il riferimento normativo relativo a ciascuna di tali funzioni al fine di rendere esplicite tutte le funzioni trasferite; occorre, poi, valutare quanto le funzioni svolte da Agecontrol destinate a confluire in Agea risultino conformi alla missione principale svolta dall'Agenzia, con particolare riferimento ai controlli che tutt'oggi vengono svolti in loco dai dipendenti di Agecontrol.
  Sottolinea che l'Agecontrol ha, infatti, 28 sedi distribuite sul territorio nazionale che risentono dell'organizzazione territoriale del tempo in cui la società era chiamata a svolgere controlli per gli aiuti comunitari nel settore dell'olio di oliva. Si domanda quindi a chi dovranno rispondere le sedi «periferiche»: se, infatti, esse sono chiamate a eseguire i controlli sull'ortofrutta fresca e quelli ex post, dipenderanno dall'Organismo di Coordinamento (con i possibili conflitti che sono stati sopra evidenziati), mentre se devono svolgere anche la funzione di sportelli al pubblico nelle Regioni di competenza dovranno rispondere anche all'Organismo pagatore. Evidenzia che si pongono, quindi, problemi di conflitti di competenza e commistione nei ruoli, con il rischio che l'esercizio della delega risulti carente proprio rispetto a quel principio e criterio direttivo che chiedeva di garantire la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore.
  Osserva che la disposizione pare comunque in contrasto con la previsione della delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d) laddove recita che occorre garantire « la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore». Si domanda dunque se agli agricoltori non debba essere assicurato un rapporto con l'Amministrazione trasparente, neutro e on line, secondo la più moderna visione e considerato il costo del SIAN.
  L'articolo 6 riproduce quasi integralmente quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999 in merito alla costituzione e al funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola; tra le principali attività segnalo quella relativa alla costituzione e all'aggiornamento del fascicolo aziendale in formato elettronico e la soppressione della disposizione secondo la quale gli organismi pagatori sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazione presentate tramite i centri autorizzati.
  L'articolo 7 definisce gli organi dell'Agenzia. Sono tali: il Direttore, individuato a seguito di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza. È nominato con decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. L'incarico ha durata massima di tre anni, rinnovabile per una sola volta ed incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro; il Collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri effettivi e due supplenti e presieduto da un presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 8 prevede che il Direttore rappresenti legalmente l'Agenzia, ne sia responsabile e ne coordini le funzioni.
  L'articolo 9 disciplina le funzioni del Comitato tecnico. Il comma 1 ne prevede la costituzione, mentre il comma 2 ne disciplina la composizione. Il comma 3 prevede che il Comitato esprima pareri obbligatori finalizzati ad orientare le Pag. 23azioni dell'Agenzia nella sua qualità di organismo di coordinamento; decorso il termine di venti giorni, è possibile prescindere dal parere.
  Rileva, al riguardo, che nelle disposizioni in esame non vi è alcuna correlazione con il modello di governance previsto dalle Linee guida del SIAN approvate con decreto ministeriale del 16 giugno 2016, laddove è previsto un Comitato tecnico costituito dal MIPAAF, AGEA Coordinamento, Regioni e Province autonome ed organismi pagatori.
  Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano definite le modalità attuative del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di armonizzare i sistemi operativi regionali con quelli nazionali.
  Rimarca che non risulta, a tale proposito, ben chiaro perché tale disposizione sia stata inserita nell'articolato riguardante le funzioni del Comitato tecnico.
  L'articolo 10, relativo alle entrate dell'Agenzia, ha contenuto pressoché equivalente a quello contenuto nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 185 del 1999. Le entrate derivano dalle assegnazioni a carico dello Stato, dalle somme di provenienza europea e dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.
  L'articolo 11, relativo all'ordinamento contabile, è sostanzialmente equivalente all'articolo 8 del decreto legislativo n. 185 del 1999, salvo che per il fatto che i bilanci preventivi e consultivi risultano adottati dal Direttore e non più dal Consiglio di amministrazione.
  L'articolo 12 prevede che siano adottati, su proposta del Presidente e non più del Consiglio di amministrazione, lo Statuto, il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e il regolamento del personale.
  L'articolo 13 riprende quanto già stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 165 del 1999 prevedendo che l'Agenzia è dotata di un Fondo costituito da beni mobili e immobili strumentali alla sua attività. Leggermente diverso il comma 2, dove si fa genericamente riferimento al fatto che nella dotazione sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare il funzionamento di Agea, mentre nel testo dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 165 del 1999 si fa riferimento specificamente anche a quelle necessarie per assicurare l'esecuzione da parte del SIAN dei controlli finalizzati alle gestione delle erogazioni europee.
  L'articolo 14 conferma che il Ministero delle politiche agricole esercita la vigilanza sull'Agenzia e ne declina, in maniera innovativa, le modalità.
  In primo luogo l'Agenzia è chiamata a presentare annualmente al Ministro, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta. Il Ministero esercita il controllo sul bilancio. Ai sensi del comma 3 è previsto che il Ministro può decidere di nominare un commissario per la gestione dell'Agenzia per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo Statuto.
  Fa presente, al riguardo, che si fa riferimento al Ministero e non al Ministro, come sarebbe più opportuno, per individuare le modalità di esercizio della vigilanza.
  L'articolo 15 prevede, in maniera innovativa, che l'Agenzia svolga le funzioni di coordinamento gestione e sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Tale sistema è utilizzato per la gestione dei servizi attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione del sistema è affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia può avvalersi del supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale.
  Osserva che tale disposizione pare limitare il raggio d'azione del SIAN, così come delineato fortemente nell'articolo 15, comma 2, lettera f) della legge delega e come anche definito nelle Linee guida del SIAN del 2016. Il testo del provvedimento in esame pare ingessare l'operatività di AGEA, che resta ancorata a decreti ministeriali per la definizione di servizi.Pag. 24
  L'articolo 16 dispone la soppressione di Agecontrol S.p.A e il trasferimento delle sue funzioni ad AGEA, individuando la decorrenza degli effetti della soppressione dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento del personale nei ruoli di Agea, la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle risorse finanziarie e strumentali di Agecontrol.
  L'articolo 17 disciplina l'inquadramento del personale di Agecontrol nei ruoli di Agea. A tal fine è richiesto il superamento di una procedura di selezione destinata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale da ricoprire e alla verifica di esperienza maturata. La procedura deve essere completata entro tre mesi dalla pubblicazione della tabella di comparazione definita con decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Il personale che ottiene una valutazione positiva è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia.
  Dalla data di inquadramento al personale di Agecontrol si applica: il trattamento economico, fondamentale e accessorio, spettante al personale dell'Agenzia, salva la possibilità di riconoscere un differenziale tra il trattamento complessivo e quello percepito alla data di entrata in vigore della delega, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a concorrenza del trattamento fondamentale; il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.
  Riguardo a quanto ivi previsto osserva che si profilano conflitti con il personale di AGEA non di poco conto. La procedura di selezione così come descritta non è in linea con la giurisprudenza costituzionale che prevede l'ingresso nel pubblico impiego tramite pubblico concorso, cioè un concorso cui possono partecipare tutti e cita, a tale proposito, da ultimo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 226 del 2012 che ha statuito in tal senso, decidendo proprio sull'argomento relativamente al personale di società partecipate che si intendeva far passare nel pubblico impiego. Ritiene che l'impugnativa sia dunque già annunciata.
  Fa presente che il personale di AGEA ha affrontato da pochi giorni le selezioni interne per progressioni economiche all'interno della stessa area per il 65 per cento degli aventi diritto e con prova selettiva impegnativa, su richiesta del Ministero dell'economia e della Funzione pubblica.
  Osserva, tra l'altro, che tale è stata la strada seguita da Agea per assumere nel 2012 sei dirigenti, dopo la conclusione del periodo di dieci anni a suo tempo compiuto dai dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.165 del 1999, senza strade privilegiate non percorribili.
  Reputa quindi che il comma 5 dell'articolo 17 contenga la massima ambiguità riguardo all'onere che l'Agenzia deve sostenere, poiché non si affronta quello che sarà il vero onere riguardante il trattamento accessorio.
  Evidenzia che ad oggi il personale dell'AGEA ha un trattamento accessorio, non pensionabile, pari a circa 4 milioni annui di euro per 220 dipendenti, compresi i dirigenti. Rileva pertanto che l'eventuale ingresso di 280 dipendenti Agecontrol, compresi i dirigenti, non può che generare un finanziamento ulteriore di pari importo (il calcolo porta a quasi 4,5 milioni di euro), non potendosi ritenere che l'importo del trattamento accessorio del personale AGEA venga suddiviso anche con i dipendenti eventualmente sopraggiunti.
  L'articolo 18 prevede che gli organi di Agecontrol restino in carica fino alla cancellazione dal registro delle imprese. Gli organi in carica alla data della soppressione deliberano il bilancio di chiusura, lo trasmettono ad Agea che ne informa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di inerzia, il Direttore di Agea provvede alla chiusura del bilancio della società. Agli organi della società sono corrisposti emolumenti fino alla data di soppressione, dopo tale momento ai predetti organi spetta solo il rimborso delle spese.
  L'articolo 19 disciplina la dotazione organica dell'Agenzia. Viene previsto, al Pag. 25riguardo, che nel momento in cui si procede con decreto all'inquadramento in ruolo del personale di Agecontrol, la dotazione organica dell'AGEA sarà pari al numero dei presenti in servizio unitamente al personale di Agecontrol transitato in Agea. Nei tre anni successivi si provvede a ridurre progressivamente la dotazione organica in misura pari al 50 per cento delle unità di personale collocate in quiescenza. La dotazione organica finale sarà quella risultante al termine del triennio. Il rapporto di lavoro è quello disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il regime previdenziale è quello applicabile agli enti pubblici non economici.
  A tale riguardo, osserva che la disposizione in esame di fatto ingessa qualsiasi ingresso di giovani o di professionalità che possano rispondere a quello che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla digitalizzazione ha indicato necessarie affinché AGEA possa gestire efficacemente i contratti ed il servizio del SIAN.
  Fa presente che così come il personale di AGEA, anche quello di Agecontrol ha un'età media di circa 54 anni e che bisognerebbe attendere almeno altri tre anni, fino al 2021 e oltre (considerando i tempi per un pubblico concorso) per attivare la possibilità di assumere qualcuno. Nel frattempo i servizi del SIAN, in fase di prossima aggiudicazione a nuovi fornitori, avrebbero finito il proprio ciclo di vita, senza poter efficacemente aver tentato di intervenire con risorse adeguate professionalmente.
  Da ultimo, segnala che proprio il MIPAAF ha rappresentato il volume di controlli eseguiti nell'anno 2017 da parte dei soggetti istituzionali deputati al controllo (ICQRF, Carabinieri ivi compreso il Corpo forestale, Guardia costiera) sul settore agroalimentare. Non comprende quindi come il controllo sull'ortofrutta fresca non debba rientrare in un sistema complessivo di controllo sull'agroalimentare, così come l'articolo 15, comma 2, lettera e) della legge n. 154 del 2016 ha disposto in materia di riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, volendo ricomprendere anche l'attività svolta da Agecontrol.
  L'articolo 20 reca disposizioni transitorie e finali. Il direttore pro tempore all'entrata in vigore del provvedimento in esame resta in carica fino alla naturale del mandato (comma 1). Il Direttore dell'Agenzia propone lo schema di Statuto entro sessanta giorni dalla data di approvazione del provvedimento in esame (comma 2). Con decreto del Ministro delle politiche agricole sono definite le modalità per il completamento della realizzazione del sistema informativo nazionale unico (comma 3).
  L'articolo 21 contiene talune abrogazioni.
  In conclusione, rileva che il provvedimento in esame non sembra rispondere alle criticità più volte rilevate, con l'approvazione il 6 dicembre 2017 della risoluzione n. 8-00278 sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA.
  Rimarca che si è da sempre sottolineato che i problemi di Agea attengono all'eccessiva burocratizzazione degli adempimenti richiesti ai produttori agricoli per l'ottenimento degli aiuti comunitari, alla lentezza nell'erogazione degli stessi aiuti, alla carenza di coordinamento operativo con gli organismi pagatori regionali e le regioni, alle difficoltà di coordinamento con i centri di assistenza agricola e all'incapacità del SIAN di assicurare un supporto sufficiente alla attività di raccolta e gestione delle domande di aiuto.
  Rileva che, a fronte di tali difficoltà, il provvedimento si limita prevalentemente a sopprimere Agecontrol, scegliendo una delle opzioni, tra l'altro, quella residuale, indicate nella legge delega. A suo avviso, si poteva, infatti, pensare di razionalizzare la struttura in modo da garantire la necessaria indipendenza e separazione tra l'organismo chiamato ad erogare gli aiuti e l'ente chiamato ad effettuare i controlli sugli stessi aiuti. La soluzione prospettata non sembra capace di garantire tale separazione; il configurare due dipartimenti a cui fanno capo le relative funzioni non Pag. 26assicura, infatti, quegli elementi di terzietà che debbono presiedere l'azione di controllo.
  Sottolinea che tutto ciò avviene a fronte di risparmi di spesa esigui e che, comunque, sarebbero stati in ogni casi raggiunti in quanto collegati a pensionamenti obbligatori che comunque Agecontrol avrebbe dovuto scontare nella propria organizzazione. Il passaggio del personale di Agecontrol in Agea rischia di essere sottoposto ad un severo vaglio di legittimità da parte della Corte costituzionale che, nella sua giurisprudenza, ha sempre tenuto a sottolineare l'obbligatorietà del concorso pubblico per accedere alla pubblica amministrazione, anche nel caso in cui si verifichino passaggi di personale da soggetti privati ad enti pubblici. Infine, gli preme sottolineare come per il miglioramento dei servizi si sarebbe dovuto metter mano ad una seria riorganizzazione del SIAN mentre il provvedimento si limita ad un mero rinvio ad un decreto per la definizione delle modalità operative dello stesso.
  In conclusione ritiene che il provvedimento richieda numerosi aggiustamenti, se non un ripensamento complessivo dell'impianto di riforma. Dichiara che si adopererà affinché il Parlamento possa contribuire, con l'aiuto degli esperti del settore, ad un miglioramento dello schema in esame per la realizzazione di un disegno di riforma che serva effettivamente agli agricoltori e all'agricoltura.
  Intende quindi, al termine della legislatura, ed in occasione di quello che ritiene sia probabilmente il suo ultimo intervento organico in Commissione, manifestare il proprio apprezzamento e rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale della Camera che ha supportato il lavoro della Commissione, dimostrando competenza, attaccamento all'istituzione parlamentare e disponibilità, contribuendo con il proprio lavoro a rilanciare il sistema agricolo italiano. Ritiene infatti che queste professionalità, legate all'obiettivo di assicurare una apprezzata terzietà, abbiano dato lustro all'attività legislativa del Paese e valore all'istituzione della Camera dei deputati. Ha ritenuto doveroso esprimere tale sentimento di gratitudine, anche alla luce dei recenti servizi di stampa che certamente non hanno contribuito a dare ai cittadini una rappresentazione fedele del lavoro svolto dai dipendenti della Camera dei deputati.
  Rivolge quindi un sentito ringraziamento a tutti i deputati della Commissione ed al sottosegretario Castiglione, ed un augurio per la prossima campagna elettorale, che vedrà ciascuno schierato con la propria parte politica. Intende tuttavia ricordare come la legislatura appena conclusa si sia caratterizzata per la costante ricerca di unitarietà dell'azione politica, finalizzata al rilancio dell'agricoltura e degli agricoltori italiani.
  Esprime infine un ringraziamento particolare al Presidente Sani ed ai colleghi del gruppo del PD, per la condivisione di un percorso che ha consentito di raggiungere importanti obiettivi politici.

  Filippo GALLINELLA (M5S) ringrazia il collega Oliverio per la dettagliata relazione nella quale ha segnalato in maniera puntuale le diverse criticità dello schema in esame.
  Si sofferma sulle disposizioni concernenti il Comitato tecnico, di cui articolo 3, per evidenziare la necessità di chiarire se il parere che tale organo è chiamato ad esprimere ha natura vincolante e, in tal caso, definire un criterio chiaro in base al quale individuare il soggetto responsabile della relativa procedura.
  Evidenzia poi l'esigenza di introdurre, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 5, sanzioni amministrative a carico degli organismi pagatori nel caso di ritardi nella trasmissione dei dati, anche al fine di garantire che la gestione dei fascicoli aziendali avvenga nei tempi tecnici prestabiliti.
  Sottolinea inoltre, in riferimento alle norme contenute all'articolo 6 sui Centri autorizzati di assistenza, l'esigenza di prevedere strumenti volti a misurarne la capacità operativa, in linea con quanto previsto dalla legge che li ha istituiti.
  Rimarca altresì che occorre implementare la trasparenza nella gestione del sistema Pag. 27dei pagamenti con particolare riferimento ai costi degli organismi pagatori regionali e ai soggetti destinatari dei pagamenti medesimi.
  Condividendo le criticità evidenziate dal collega Oliverio con riguardo alla procedura di selezione stabilita ai fini dell'inquadramento del personale di Agecontrol nei ruoli di Agea, evidenzia che sarebbe stato opportuno prevedere una pronuncia del Consiglio di Stato su tale aspetto dello schema di decreto.
  Osserva inoltre che, in occasione dell'esame delle risoluzioni sulle competenze e sulle funzioni svolte dall'AGEA, approvate dalla Commissione il 6 dicembre 2017, il MoVimento 5 Stelle, nella risoluzione a sua prima firma, si era fatto carico della questione dei dipendenti di SIN, prevedendo uno specifico impegno rivolto al Governo a mantenere, come sancito dal cosiddetto collegato agricolo (Legge n. 154 del 2016), il livello occupazionale dei dipendenti di Agecontrol S.p.A., anche nella fase transitoria, allargando tali garanzie anche ai dipendenti di SIN S.p.A. Ricorda, tuttavia, che in relazione a tale impegno il Governo – con il consenso della maggioranza – propose una riformulazione volta ad espungere il riferimento ai dipendenti di SIN.
  Rimarca inoltre come lo schema di decreto all'esame non predisponga misure idonee a superare la mancanza in AGEA, evidenziata dalla Commissione sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, di personale dotato di adeguate competenze informatiche.
  In conclusione, considerati i numerosi aspetti critici del provvedimento, auspica che vi sia disponibilità da parte del Governo a rivederne l'impianto complessivo.

  Mino TARICCO (PD) si associa ai ringraziamenti rivolti dal relatore agli uffici e ai colleghi della Commissione per il proficuo lavoro svolto nel corso della legislatura.
  Richiama quindi l'attenzione dei colleghi su due aspetti specifici.
  Il primo concerne la situazione relativa agli organismi pagatori regionali. Rammenta infatti che solo alcune regioni hanno provveduto, con notevole impegno di risorse, alla loro istituzione, mentre la maggioranza di esse non ha affatto proceduto in tal senso, avvalendosi invece di Agea e risparmiando così risorse. Tale situazione ha quindi creato una sperequazione tra le regioni nella fornitura dei servizi di pagamento, sia in termini di impiego di fondi, che in termini di qualità ed efficienza dei servizi forniti. Ritiene pertanto opportuno intervenire sul punto, per ricostituire un equilibrio complessivo del sistema.
  Il secondo aspetto meritevole di attenzione è la disposizione recata dall'articolo 6 dello schema di decreto, laddove prevede la soppressione della norma che stabilisce che gli organismi pagatori sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri autorizzati. Si tratta a suo avviso di un intervento che rischia paradossalmente di ridurre l'efficienza e l'affidabilità del sistema vigente e anzi di determinare un appesantimento burocratico delle procedure.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, invita i colleghi a fargli pervenire suggerimenti e osservazioni che valuterà ai fini della predisposizione della proposta di parere.

  Luca SANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.