CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 dicembre 2017
934.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Mino TARICCO.

  La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali.
Atto n. 485.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mino TARICCO, presidente e relatore, nel segnalare che il termine per l'espressione del parere scade l'11 febbraio 2018, avverte che lo schema di decreto è stato assegnato alla Commissione con riserva, in attesa che pervengano i prescritti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata; la Commissione dovrà quindi comunque attendere tali pareri prima di concludere l'esame.
  Passa quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, ricordando che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base dell'articolo 5, comma 2, lettera h), della legge n. 154 del 2016, che delega il Governo alla «revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale». In base alla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione, l'intervento normativo si rende necessario proprio per adeguare l'ordinamento interno alle molteplici iniziative in ambito internazionale ed europeo volte a promuovere la tutela del patrimonio forestale. Al riguardo, la relazione illustrativa richiama, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 995/2010 in materia di commercio e trasformazione dei prodotti forestali, la strategia forestale europea del 2013, le risoluzioni finali dell'ultima conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa, svoltasi a Madrid nel 2015, la comunicazione della Commissione europea sullo sviluppo sostenibile del 2016. In questo Pag. 68contesto, il provvedimento vuole fornire un nuovo quadro normativo di riferimento, sostituendo quello attualmente vigente recato dal decreto legislativo n. 227 del 2001 che correttamente viene abrogato dall'articolo 18. Tale quadro normativo tiene conto della peculiarità del bene «bosco». Una peculiarità che emerge in primo luogo per quel che concerne la ripartizione di competenze tra Stato e regioni: con riferimento a tale ripartizione viene a rilievo la coesistenza di due beni giuridici che insistono entrambi su boschi e foreste: la tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale e, subordinata a questa, la funzione economico-produttiva del bosco, di competenza residuale regionale. Tale peculiarità emerge poi con riferimento anche alla caratterizzazione della proprietà forestale, sulla quale, a prescindere dal titolo di proprietà pubblico o privato, convergono significativi interessi pubblici e collettivi, quali la difesa idrogeologica, la tutela del paesaggio e dell'ambiente, la produzione di ossigeno e il sequestro del carbonio atmosferico. In altre parole, il soggetto proprietario di una superficie forestale non gode di un diritto di proprietà pieno ed esclusivo, ma di una sorta di diritto affievolito dalla necessità di tutelare anche l'interesse pubblico. Conseguentemente a ciò, tra le disposizioni del provvedimento assumono particolare rilievo l'articolo 6 che istituisce l'obbligo di predisporre una strategia forestale nazionale e conferma la previsione di piani forestali di indirizzo regionale e di piani di gestione forestale per ambiti ottimali subregionali; l'articolo 7 che indica il divieto, con limitate eccezioni, di taglio a raso dei boschi e di trasformazione di boschi governati o avviati a fustaia in boschi cedui; l'articolo 8 che disciplina i casi limitati in cui è consentita la trasformazione del bosco (ovvero l'eliminazione della vegetazione arborea) prescrivendo adeguate misure compensative (quali il miglioramento e il restauro di boschi esistenti; i rimboschimenti e la creazione di nuovi boschi; sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie; misure di prevenzione di incendi boschivi).
  Per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione, segnala in primo luogo il comma 6 dell'articolo 1. Tale disposizione precisa infatti che ogni successivo intervento normativo incidente sul provvedimento andrà attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni contenute nel medesimo. Al riguardo, rileva che l'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988, introdotto dalla legge n. 69 del 2009, già prevede in via generale che «ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate». Potrebbe pertanto risultare opportuno richiamare il citato articolo 13-bis, fermo restando che la disposizione potrebbe essere anche espunta perché ultronea.
  Rileva poi che andrebbe chiarita la portata del comma 4 dell'articolo 3, che consente alle regioni di integrare e modificare la definizione di bosco, di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco, con il rischio di affievolire il valore normativo di tali definizioni recate rispettivamente dal comma 3 dell'articolo 3 e dagli articoli 4 e 5, ingenerando possibili difficoltà interpretative.
  Indica ancora la necessità di approfondire il coordinamento tra il comma 6 dell'articolo 6 e il punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 (il Regolamento che individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Infatti il comma citato prevede che per i piani di gestione forestale subregionali, se conformi ai piani forestali di indirizzo regionali, non sia richiesto il parere del soprintendente per la parte inerente la realizzazione della viabilità forestale; il punto A.20 esclude invece dall'autorizzazione paesaggistica, tra gli altri, gli interventi di adeguamento della viabilità forestale previsti da piani o strumenti approvati dalla Regione previo però parere favorevole del soprintendente. Pag. 69
  Descrive quindi il contenuto del comma 1 dell'articolo 9, che specifica e dettaglia meglio la definizione di viabilità forestale e silvo-pastorale recata all'articolo 3, comma 2, lettera f). Al riguardo, ritiene che potrebbe risultare opportuno, per evitare una duplicazione di definizioni, ricomprendere nella definizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), anche le specificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 9, che invece potrebbe essere soppresso.
  Si sofferma poi sul comma 6 dell'articolo 10, che afferma che i consorzi e le cooperative che svolgono lavori e forniscono servizi in via esclusiva, anche nell'interesse di terzi, nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli. Al riguardo, ritiene opportuno specificare meglio gli effetti a cui vale tale equiparazione, in considerazione delle molteplici conseguenze giuridiche, anche in termini di benefici fiscali, derivanti dal riconoscimento quale imprenditore agricolo.
  Segnala infine che il provvedimento reca sia una clausola di invarianza finanziaria generale (articolo 19) sia numerose specifiche clausole di invarianza finanziaria riferite a singole disposizioni o a singoli commi del provvedimento (articolo 2, comma 4; articolo 6, comma 10, ultimo periodo; articolo 10, comma 12; articolo 13, comma 6; articolo 14, comma 4); queste ultime appaiono ultronee e potrebbero essere soppresse.
  Si riserva comunque di formulare la proposta di parere sulla base di quanto sopra esposto, del contenuto dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata che dovranno essere trasmessi alle Camere e degli ulteriori elementi che emergeranno nel corso dell'esame.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ricordato che, trattandosi di un atto dovuto, la Commissione potrà procedere alla votazione del parere anche nel caso sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento delle Camere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata una volta pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

  La seduta termina alle 11.45.