CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 dicembre 2017
923.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 312

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO. Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 464.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 novembre 2017.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, conferma la proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato) già formulata nella seduta dello scorso 24 novembre.

Pag. 313

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.
Atto n. 474.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame costituisce attuazione sia della delega contenuta nel c.d. «collegato agricolo» (legge n. 154 del 2016) che di quella prevista dalla legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) che all'articolo 2 ha delegato il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare entro due anni dall'entrata in vigore (entro il 16 settembre 2018), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della stessa legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  Segnala a tale riguardo che la normativa europea relativa alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, nonché agli obblighi degli organismi di controllo e degli operatori commerciali è contenuta nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 (e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91) e nel regolamento di attuazione (CE) n. 889/2008.
  Ricorda, in particolare – quanto ai sistemi di controllo – che gli articoli da 27 a 31 del regolamento n. 834 prevedono che ogni Stato membro designi una o più Autorità competenti responsabili dei controlli, la cui natura e frequenza sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolarità. All'articolo 30 sono indicate le misure che l'organismo di controllo deve adottare in caso di irregolarità o infrazioni gravi o aventi effetti prolungati da parte degli operatori del settore biologico. Si tratta sostanzialmente di sanzioni interdittive di natura amministrativa (dal divieto di fare riferimento, in etichetta o nella pubblicità, al metodo di produzione biologico per una partita di merce o l'intero ciclo di produzione al divieto di commercializzazione tali prodotti per un determinato periodo). Per le violazioni delle prescrizioni del regolamento da parte degli organismi di controllo è prevista la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità nazionale (articolo 27).
  Con riferimento alla disciplina di attuazione, segnalo in particolare, le disposizioni di cui al Titolo IV (articoli 63-92 septies), relativo ai controlli, del Regolamento n. 889 del 2008 relativo alla produzione biologica, all'etichettatura e ai controlli.
  Ricorda che, in sede europea, sono all'esame proposte per fornire una nuova regolamentazione del settore biologico. In particolare, segnala la Proposta di regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM (2014) 180), unitamente alla Comunicazione recante un piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM (2014) 179), presentate il 24 marzo 2014 e approvate dalla Commissione agricoltura del Parlamento europeo (AGRI) il 22 novembre scorso. Si tratta di nuove regole, che prevedono controlli su tutta la filiera, la certificazione di gruppo i piccoli agricoltori e la costituzione di banche dati per aumentare l'offerta di semi biologici, e che saranno applicabili dal 2021.
  Procede quindi ad una sintetica illustrazione del contenuto dell'atto (14 articoli) che è qualificato testo unico in materia di controlli nel settore ed introduce un sistema sanzionatorio, di natura amministrativa pecuniaria, per le violazioni degli operatori del settore biologico e per quelle degli organismi di controllo.
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione identificato nella regolazione del sistema dei controlli e di certificazione dell'attività di produzione, trasformazione, Pag. 314commercializzazione e importazione dei prodotti ottenuti secondo il metodo di produzione biologica.
  L'articolo 2 reca le definizioni, mentre l'articolo 3 delinea le modalità in base alle quali lo Stato italiano organizza il sistema di controllo. In particolare, il comma 2 opera una scelta consentita dal Regolamento n. 834 del 2007 (articolo 27, paragrafo 4, lettera b)) e cioè quella di delegare i compiti di controllo a uno o più organismi.
  Agli articoli 4 e 5 sono definiti, rispettivamente, i requisiti degli organismi di controllo e le modalità in base alle quali l'attività di controllo viene svolta dagli organismi a ciò delegati. In particolare, si prevede che nello svolgimento dell'attività di controllo, gli organismi svolgono ispezioni per accertare la corrispondenza dell'attività al metodo di produzione biologico; in caso positivo, rilasciano certificazioni; in caso negativo, accertano le infrazioni, le irregolarità o le inosservanze, adottando le corrispondenti misure (comma 3).
  L'articolo 6 definisce gli obblighi degli organismi di controllo, in aggiunta a quelli già indicati all'articolo 4, comma 6.
  L'articolo 7 disciplina i casi di sospensione, la cui durata può variare da tre a nove mesi, decorsi i quali l'organismo deve dimostrare di aver risolto le criticità rilevate, e di revoca dell'autorizzazione, a seguito della quale l'organismo di controllo non può presentare richiesta di nuova autorizzazione prima che siano trascorsi 5 anni.
  L'articolo 9 disciplina gli obblighi degli operatori. Essi devono assoggettare la loro impresa al sistema di controllo delineato nel provvedimento in esame, a tal fine notificano l'inizio dell'attività all'organismo prescelto.
  Gli articoli 8 e 10 disciplinano l'apparato sanzionatorio per le violazioni degli obblighi da parte, rispettivamente, degli organismi di controllo e degli operatori del settore dei prodotti biologici. Le violazioni consistono in illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie di entità decrescente in ragione della gravità delle violazioni. Le sanzioni previste non sono di natura penale, bensì amministrativa pecuniaria e vanno ad integrare il quadro sanzionatorio a carico degli operatori e degli organismi di controllo. In ottemperanza alla delega, è stata introdotta la clausola di salvaguardia («salvo che il fatto costituisca reato»).
  L'articolo 11 individua il titolare all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il procedimento di applicazione, rinviando per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni alla legge 689/1981, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, alla disciplina sulle violazioni in materia agroalimentare, di cui al decreto-legge n. 91 del 2014.
  L'articolo 12 riguarda le modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie e le riassegnazioni al bilancio dello Stato.
  L'articolo 13 reca disposizioni transitorie, mentre l'articolo 14 dispone l'abrogazione del decreto legislativo n. 220 del 1995, ora superato dalla nuova disciplina del decreto in esame.
  Con riferimento all'impianto sanzionatorio introdotto dal provvedimento in esame, intende richiamare l'attenzione su alcune specifiche disposizioni che sembrano meritevoli di ulteriore approfondimento sotto il profilo della compatibilità comunitaria.
  In particolare, all'articolo 5, le misure sanzionatorie previste per i casi di infrazione (comma 5) parrebbero maggiormente afflittive e non in linea con quelle previste all'articolo 30 del Regolamento n. 834 del 2007 che, in caso di infrazione grave o con effetti prolungati, non prevede l'esclusione definitiva dal sistema ma il divieto di commercializzare prodotti con l'indicazione biologica per un periodo da concordare con l'autorità competente.
  Inoltre, il sistema relativo alle sanzioni per irregolarità, di cui al comma 7 del medesimo articolo 5, andrebbe coordinato con il principio generale comunitario di proporzionalità, espressamente richiamato dal citato articolo del regolamento europeo in cui si prevede che «nei casi di irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico se ciò sia Pag. 315proporzionato all'importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari».
  Rileva infine che risulta privo di sanzione l'obbligo introdotto all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento n. 834, che prevede che prima dell'immissione di prodotti sul mercato come biologici, gli operatori debbano notificare la loro attività all'autorità di controllo.
  Si tratta di rilievi che si riserva di inserire nella propria proposta di parere.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.
C. 4768 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione)
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele BORDO, presidente, evidenzia che la Commissione è chiamata oggi, ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, ad esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.
  A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio.
  Ricorda altresì che, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Quest'anno, poiché il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, il medesimo disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati.
  Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono pertanto Pag. 316intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono pertanto individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, rammenta che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.
  Propone quindi, tenuto conto del fatto che la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi entro la settimana corrente, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 17 del pomeriggio odierno.

  La Commissione concorda.

  Michele BORDO, presidente, segnala quindi che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.
  In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Invita quindi la relatrice ad illustrare i contenuti del provvedimento.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, rammenta che il disegno di legge di bilancio 2018 contiene le misure necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati dal Governo nel Documento programmatico di bilancio 2018, volti a proseguire il percorso di consolidamento dei conti pubblici ed a fornire sostegno alla crescita economica.
  Preliminarmente, per quanto riguarda i profili di competenza della XIV Commissione, Pag. 317segnala che la sezione I del disegno di legge non contiene disposizioni di diretto interesse. Conseguentemente, l'articolato non apporta variazioni di carattere finanziario alle risorse a legislazione vigente (BLV) del Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE, che sono stanziate nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). Segnalo inoltre che neppure la sezione II del provvedimento apporta variazioni agli stanziamenti previsti a legislazione vigente relativi alla Missione 3. Non è infatti rinvenibile nella seconda sezione del disegno di legge alcuna rimodulazione ovvero alcun rifinanziamento, definanziamento o riprogrammazione delle risorse iscritte in bilancio.
  Procederà quindi ad illustrare la manovra di finanza pubblica, operata mediante il disegno di legge di bilancio 2018, nel suo complesso.
  Rileva in primo luogo che la manovra interviene in un quadro di graduale ripresa dell'economia, sulla base di un andamento positivo del Pil che, ormai in corso dal 2015 si prevede confermarsi anche nel 2017, con un tasso di crescita dell'1,5 per cento, per poi proseguire con analogo incremento anche nel 2018 e nel 2019, riducendosi poi lievemente nel 2020 all'1,3 per cento.
  In tale contesto la manovra di bilancio 2018 mantiene – in linea con la direzione già seguita con la legge di bilancio dello scorso anno – un orientamento volto a continuare il sostegno alla crescita, mantenendolo tuttavia all'interno del percorso di consolidamento delle finanze pubbliche volto al raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio (vale a dire l'Obiettivo di medio termine – OMT) nel 2020.
  Il mantenimento dell'OMT per tale anno si accompagna pertanto ad un ridimensionamento dell'intensità del percorso di miglioramento, con la scelta, effettuata con il disegno di legge di bilancio 2018, di destinare maggiori risorse al sostegno dell'economia, con lo scopo di conseguire tassi di crescita più elevati e meglio favorire in tal modo la discesa del rapporto debito-Pil. A tal fine viene aumentato il deficit di bilancio 2018, innalzandolo dall'1 per cento di Pil previsto nello scenario tendenziale all'1,6 per cento, reperendosi in tal modo ulteriori risorse per 0,6 punti di Pil da destinare alla manovra di bilancio. Il maggior deficit di bilancio si riflette ovviamente sull'indebitamento netto strutturale, nei cui confronti si opera una correzione di 0,3 punti percentuali anziché degli 0,8 punti precedentemente previsti.
  In proposito segnala che nel Documento programmatico di bilancio 2018 il Governo precisa di aver considerato l'intenzione della Commissione europea di utilizzare un margine di discrezionalità nel valutare il rispetto dei parametri di bilancio da parte dei Paesi Membri, in un contesto di crescita del Pil nominale ancora non soddisfacente.
  Rammenta inoltre come il suddetto innalzamento del saldo di indebitamento sia stato autorizzato dalle Camere lo scorso 4 ottobre, in risposta alla richiesta del Governo di autorizzare un aumento del disavanzo, pur in un quadro economico in miglioramento ma ancora lontano dalla piena occupazione e vulnerabile a politiche di bilancio di intonazione restrittiva. Nel prendere atto di tale scelta, la Commissione europea, nel proprio parere sul Documento programmatico di bilancio ha rinviato ai primi mesi del 2018 una valutazione definitiva sulla manovra di bilancio.
  Tale linea di policy viene declinata nel disegno di legge di bilancio – considerando altresì il decreto-legge «fiscale» n.148/2017 recentemente convertito in legge – con un insieme di interventi ammontanti nel loro complesso a circa 26,4 miliardi nel 2018, a fronte dei quali vengono reperite risorse per circa 15,5 miliardi, con una prevalenza, quindi, degli impieghi sulle risorse per 10,9 miliardi, che cifrano la misura espansiva della manovra di bilancio, vale a dire la quota degli impieghi finanziata in deficit.
  La manovra, come già accaduto negli ultimi anni, si caratterizza in misura prevalentemente per la disattivazione delle clausole di salvaguardia, che da sola assorbe Pag. 318circa 15,7 miliardi degli impieghi (vale a dire circa il 60 per cento della manovra). Altre misure di riduzione di entrata sono rinvenibili, tra le principali, nella decontribuzione per assunzioni a tempo indeterminato di giovani e sgravi contributivi di imprenditori agricoli e coltivatori diretti (circa 390 milioni), nelle detrazioni Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica e nella proroga della cedolare secca (rispettivamente 126 e 120 milioni). Tra gli impieghi possono poi segnalarsi gli stanziamenti del Fondo investimenti pubblici, per 170 milioni, i maggiori spazi finanziari per investimenti degli enti locali (70 milioni) ed una serie di rifinanziamenti contenuti nella Sezione II del disegno di legge di bilancio: il Fondo per i rinnovi contrattuali (1.650 milioni), il Fondo per la lotta alla povertà e l'inclusione sociale (300 milioni) il Fondo per le esigenze indifferibili e quello per le politiche della famiglia (rispettivamente 250 e 100 milioni).
  A parziale fronte degli impieghi, le risorse sono reperite innanzitutto dal rinvio per il 2018 dell'entrata in vigore del nuovo regime relativo all'IRI (imposta sul reddito d'impresa), da cui derivano effetti netti di maggiore entrata di poco meno di 2mila milioni, dalle modifiche alla tassazione sulle partecipazioni qualificate, per circa 250 milioni, dagli effetti di maggiore entrata (800 milioni) dovuti agli aumenti contrattuali del pubblico impiego. Concorrono poi al reperimento delle risorse le misure di riduzione della spesa, che quanto alla parte corrente sono disposte sia nell'articolato del disegno di legge, per circa 180 milioni e, più consistentemente, nella sezione II dello stesso, con definanziamenti pari a poco meno di 1.800 milioni; quanto alla parte capitale i definanziamenti ammontano a circa 680 milioni e le riprogrammazioni a 1.850 milioni. Nel loro complesso quindi dal lato della spesa provengono circa 4.500 milioni delle risorse apprestate in manovra.
  Ricorda infine che nel corso dell'esame presso il Senato il provvedimento è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni che, pur aumentando la misura complessiva della manovra ne hanno nel contempo confermato i saldi, con un livello di indebitamento che è stato sostanzialmente mantenuto nella cifra originaria del disegno di legge dei circa 10,9 miliardi nel 2018 (e poi 11,6 e 2,6 rispettivamente nel 2019 e nel 2020). Ciò in quanto i numerosi interventi espansivi introdotti presso il Senato – tra i principali le misure previdenziali per le attività usuranti (circa 300 milioni nel biennio 2018-2019), il c.d. bonus bebè e il fondo per l'assistenza familiare (225 milioni), il personale per i centri per l'impiego (120 milioni) e la riduzione del c.d. superticket (60 milioni) – hanno trovato corrispondente copertura in misure di reperimento delle risorse, sia in termini di maggiori entrate – quali l'imposta sulle transazioni digitali (228 milioni nel biennio 2019-2020) – ovvero in termini di riduzione di spese.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana.
C. 4510, approvata in un testo unificato dal Senato.
(Parere alla X Commissione)
(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria IACONO (PD), relatrice, ricorda che la proposta di legge in esame, che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive, reca «Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana», ed è stata approvata il 24 maggio 2017 in prima lettura dall'Aula del Senato, in testo unificato dei disegni di legge A.S. 1110, A.S.1410 e A.S.1544.Pag. 319
  L'articolo 1 della proposta di legge in esame attribuisce al Presidente del Consiglio importanti funzioni in materia di ricerca spaziale, quali l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relativo ai programmi spaziali e aerospaziali.
  Quanto disposto dall'articolo 1 è strettamente collegato alla generale riforma della governance dell'ASI che vede il passaggio di alcune funzioni di controllo e di impulso dal Ministro della ricerca scientifica al Presidente del Consiglio, attuata principalmente attraverso la creazione di un apposito Comitato interministeriale – presieduto dallo stesso presidente del Consiglio – cui partecipano dieci ministri (sono rappresentati praticamente tutti i ministri con portafoglio ad eccezione di Giustizia, Lavoro e Salute) ad opera dell'articolo 2.
  L'articolo 2 disciplina quindi l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato Interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e ne definisce le competenze.
  A tal fine, l'articolo sostituisce l'attuale disciplina in materia di indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale, contenuta nell'articolo 21 del D.Lgs. n. 128/2003, la quale invece assegna un ruolo primario in materia al MIUR.
  Oltre che dal Presidente del Consiglio, ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, e dai diversi Ministri richiamati, il Comitato è composto anche dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dal presidente dell'A.S.I.
  Quanto alle spese di funzionamento del Comitato stesso, esse sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo specifica che ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti.
  L'articolo elenca le funzioni del Comitato, disponendo che esse siano svolte nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un regolamento interno adottato nella prima seduta, tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale.
  In particolare, al Comitato vengono attribuiti i seguenti compiti di indirizzo generale del settore:
   definire gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale;
   indirizzare e supportare l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;
   coordinare i programmi e l'attività dell'A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche;
   individuare le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali;
   definire gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle PMI del settore;
   definire gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni;Pag. 320
   definire le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati.
  Il Comitato promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea; promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica.
  Oltre, ai citati compiti di indirizzo, al Comitato sono attribuiti anche compiti di valutazione e definizione delle risorse finanziarie per l'attuazione delle politiche spaziali e aerospaziali. In particolare, ad esso spetta di definire il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche suddette, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, con la sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione delle relative infrastrutture, nonché di promuovere specifici accordi di programma tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali.
  L'elaborazione delle linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale viene poi connessa alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, al fine di favorire lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle PMI, l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilità con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni.
  Al Comitato spettano inoltre compiti di valutazione e rendicontazione delle politiche perseguite.
  Infine, al Comitato sono attribuiti compiti finalizzati all'informazione e alla formazione.
  L'articolo 3 – in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 2, circa il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali in capo al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio – apporta modifiche varie al D.Lgs. n. 128/2003.
  In particolare, viene modificato l'articolo 2, relativo alle finalità dell'Agenzia spaziale, al fine di specificare che i compiti ad essa attribuiti che si concretizzano nel coordinamento e nella gestione dei progetti nazionali e nella partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali in campo spaziale ed aerospaziale, sono svolti in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale.
  L'articolo 3 modifica altresì l'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 128/2003, relativo all'attività dell'A.S.I., al fine di specificare che l'Agenzia predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale – anziché sulla base del Piano nazionale della ricerca e degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale – il Documento strategico di politica spaziale nazionale.
  È poi modificato l'articolo 6 del D.Lgs. n. 128/2003, relativo alle competenze del presidente dell'ASI al fine di introdurvi la previsione che esso partecipa al Comitato interministeriale ed il richiamo al requisito dell'onorabilità tra le modalità di scelta del presidente stesso.
  Si modifica inoltre l'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. n. 128/2003 relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'ASI.
  L'articolo 3 interviene inoltre sull'articolo 13 del D.lgs. n. 123/2008, ai sensi del quale il presidente, il direttore generale, i componenti del CDA e del consiglio tecnico-scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi cui è interessata Pag. 321l'A.S.I., salvo quelle a partecipazione A.S.I., al fine di introdurre la previsione che i sopra indicati soggetti non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti codice penale al Libro II, Titolo II, Capo I (delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.).
  L'articolo inoltre interviene sull'articolo 16 del D.Lgs. n. 128 che consente all'ASI di partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, al fine di specificare che l'autorizzazione a compiere operazioni in tal senso è concessa all'ASI dal Comitato interministeriale, anziché dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.
  Viene altresì modificato l'articolo 18 del D.Lgs. n. 128, concernente i bilanci, preventivi e consuntivi e le relazioni sui risultati economici e gestionali dell'ASI, al fine di includere, tra i soggetti destinatari di tali documenti anche il Comitato interministeriale, oltre che il MIUR e il MEF.
  Infine, si introduce un nuovo articolo 19-bis nel D.Lgs. n. 128, sugli obblighi di pubblicità in capo all'ASI, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
  L'articolo 4 demanda al consiglio di amministrazione dell'A.S.I. di provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ad apportare le necessarie modifiche allo statuto dell'A.S.I.
  La PDL in esame, infine, all'articolo 5, comma 1, dispone, inoltre, in via transitoria, che i componenti degli organi dell'A.S.I., in carica alla data di entrata in vigore della provvedimento in esame, restano in carica fino al completamento dei mandati loro conferiti.
  Il medesimo articolo 5 della PDL, in conseguenza dell'abrogazione del citato comma 3, articolo 9 del D.Lgs. n. 213/2009, espunge dalla rubrica di tale articolo il richiamo all'Agenzia Spaziale Italiana.
  In considerazione dei contenuti del provvedimento, formula sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

  La seduta termina alle 15.05.

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