CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 dicembre 2017
923.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 297

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 5 dicembre 2017.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
Esame emendamenti C. 3265-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 13.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.
C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I Governo, approvata dal Senato.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  In via preliminare, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto Pag. 2982016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio.
  Ricorda altresì che, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Segnala che quest'anno, poiché il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, il medesimo disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati.
  Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono pertanto individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione sarà esaminata anche la Tabella 12 relativa allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, contenuta nella seconda sezione.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, rammento che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli Pag. 299stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.
  In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, rammenta infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Per quanto riguarda il calendario dei lavori della Commissione, ricorda che, come concordato in ufficio di presidenza, la discussione proseguirà nella giornata di domani, mercoledì 6 dicembre e che alle ore 14 della medesima giornata è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio. Rammenta, altresì, che giovedì 7 dicembre la Commissione procederà, quindi, alla votazione degli emendamenti che saranno presentati e all'approvazione della relazione, che sarà trasmessa alla V Commissione insieme agli emendamenti e agli ordini del giorno approvati.

  Mino TARICCO (PD), relatore, illustra i contenuti della Sezione I, riferendosi dapprima alle disposizioni afferenti direttamente alle competenze della XIII Commissione, e successivamente alle norme che, seppur rivolte principalmente ad altri destinatari, producono i loro effetti anche sul comparto agricolo.
  L'articolo 1, ai commi 66 e 67, detta norme volte a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, riconoscendo un esonero contributivo complessivamente quinquennale (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2018.
  L'esonero – che consiste nella dispensa dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti – è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi. Decorso tale periodo di tempo, viene riconosciuto uno sgravio contributivo in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66 per cento per i successivi 12 mesi e nel limite del 50 per cento per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi) (comma 66).
  I commi 68 e 69, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, prevedono il contratto di affiancamento per i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, da stipularsi con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati. Dalla stipula di tale contratto discenderà l'accesso prioritario alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000, e in particolare ai mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile.
  Il contratto di affiancamento impegna, da un lato, l'imprenditore agricolo o il Pag. 300coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività agricole, così come descritte dall'articolo 2135 del codice civile e, dall'altro lato, impegna il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda, e in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.
  Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965.
  Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
  I commi 70 e 71, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano misure di sostegno al reddito dei lavoratori del settore della pesca. Il comma 70 riconosce anche per il 2018, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro (già riconosciuta per il 2017 dall'articolo 1, c. 346, della L. 232/2016) per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci delle cooperative della piccola pesca (di cui alla legge n. 250/1958), quale forma di sostegno al reddito nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
  Il comma 71 integra per l'anno 2019 di 12 milioni di euro la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019. Osserva, a tal proposito, che si tratta di una misura che fu già richiesta, al fine di sostenere il settore, con l'ordine del giorno n. 162 approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa sessione di bilancio.
  I commi da 72 a 74 contengono misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa. Nello specifico, il comma 72 prevede che, al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, siano stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio.
  Il comma 73, dispone inoltre che, al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti da Xylella fastidiosa, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, sia rifinanziato, per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare a interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa negli anni 2016 e 2017.
  Si tratta degli interventi compensativi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da eventi eccezionali e avverse condizioni atmosferiche nei limiti previsti dalla normativa comunitaria).
  A tal fine, si prevede, che la Regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 102 del 2004 (ossia – di regola – entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso), possa deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.
  Il comma 74, infine, novella l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, Pag. 301che ha istituito il Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari, apportandovi le seguenti integrazioni: il suddetto Fondo è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa, al fine di superare l'emergenza derivata dallo stesso; conseguentemente, il medesimo Fondo è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto.
  Il comma 77, introdotto nel corso dell'esame al Senato, rende permanente l'indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio.
  La suddetta indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta, a decorrere dal 2018 e nel limite di 5 milioni di euro annui, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, fino ad un massimo di 30 euro e per un periodo non superiore a 40 giorni in corso d'anno.
  Il comma 291 è volto a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (così detta «legge orientamento»).
  In particolare, la norma del comma 291 nasce dall'esigenza di rafforzare il sostegno alle forme organizzative locali e, per questo motivo, sostituisce la disciplina vigente dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001. Al capoverso 2 vengono definite le fattispecie dei distretti del cibo.
  Il capoverso 3 stabilisce che sono le Regioni, attraverso propri provvedimenti, ad individuare i distretti del cibo, secondo le forme giuridiche previste dalla normativa regionale; sulla base dei dati attualmente disponibili esistono oltre 60 distretti già riconosciuti dalle Regioni. Viene quindi istituito – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – il Registro nazionale dei distretti del cibo che raccoglie i distretti riconosciuti dalle Regioni.
  Il capoverso 4 prevede che, al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo, si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto. In proposito, opera già il decreto ministeriale n. 1192 dell'8 gennaio 2016 recante i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, della legge n. 289/02.
  Le modalità per i nuovi interventi saranno fissate – secondo il capoverso 5 – con decreto del MIPAAF, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge proposta.
  Il capoverso 6 prevede uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse stanziate sono finalizzate ad attivare investimenti privati nei territori coinvolti dai distretti del cibo coerentemente con le finalità e gli obiettivi previsti e saranno erogate direttamente dal MIPAAF.Pag. 302
  Infine, per consentire il pieno sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa agricola, il capoverso 7 chiarisce l'ambito oggettivo di applicabilità del comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001: si prevede, nell'ambito della vendita diretta, la possibilità di vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.
  I commi da 292 a 295, inseriti nel corso dell'esame presso il Senato, recano una disciplina dell'attività di enoturismo. In particolare, il comma 292 ricomprende nella disciplina relativa all’«enoturismo» tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
  Il comma 293 prevede che allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, che reca una pluralità di norme in materia tributaria, tra le quali, in particolare, l'articolo 5, comma 1 della predetta legge. Si prevede così estensione a coloro che svolgono attività di enoturismo della determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento.
  Il comma 294 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica.
  Il comma 295 dispone che l'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati come sopra.
  Il comma 296 introduce misure in materia di IVA agevolata sulla carne. Nello specifico, si prevede l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
  La misura sarà concretamente disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascuna delle suddette annualità 2018, 2019 e 2020. L'attuazione della misura non potrà comportare un onere (minori entrate) superiore a 20 milioni di euro annui.
  Osservo che tale misura ripropone quanto già previsto, per l'anno 2017, dall'articolo 1, comma 45 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che ha disposto le medesime percentuali di compensazione IVA, nel limite di minori entrate per 20 milioni di euro.
  I commi da 297 a 300 recano interventi per il settore avicolo.
  Si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019. La disposizione rimanda all'adozione della normazione secondaria in ordine all'utilizzo del predetto Fondo. Si estende inoltre la portata dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole.
  Nel dettaglio, il Fondo verrà impiegato per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, mediante interventi a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione dell'influenza aviaria. Tali interventi sono previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (che prevede per le imprese agricole che abbiano subito danni di una certa entità taluni Pag. 303benefici, quali contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali) nonché per il rafforzamento del relativo sistema di sorveglianza e prevenzione.
  Il suddetto Fondo è finalizzato, per 5 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019, a realizzare gli interventi compensativi di cui sopra, e per 10 milioni di euro per il 2018 a rafforzare il sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria. La relativa copertura finanziaria viene rinvenuta in parte (5 milioni di euro per l'anno 2018) tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 (relativa al finanziamento delle attività di competenza del MIPAAF); in parte – come rileva la relazione tecnica – (5 milioni di euro per l'anno 2019) per mezzo della riduzione del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del MIPAAF e, in ultima parte (10 milioni di euro per l'anno 2018), mediante riduzione delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.
  Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio, saranno definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.
  Infine, con una novella all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 9 del 2010, è modificata la disposizione secondo cui i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole a carattere commerciale e talune a carattere non commerciale: l'oggetto dell'anagrafe in questione non saranno più – oltre a tutte le aziende avicole a carattere commerciale – le aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi, bensì le aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50.
  Il comma 301 contiene una norma in materia di apicoltura in aree montane. La disposizione, introdotta al Senato, prevede che, al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e di integrazione del reddito nelle aree montane, non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani.
  I commi da 302 a 304, modificati nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni relative al Piano invasi. Si prevede l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche. Nelle more della sua adozione, viene prevista l'approvazione, con apposito decreto ministeriale, di un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione. Per il finanziamento di tale piano è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni 2018-2022).
  I commi da 364 a 367 e 455, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano norme in materia di stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).
  In particolare, per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca elencati all'articolo 1 del D.Lgs. 218/2016, fatta eccezione per il CREA e per l'INAPP (per i quali si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei successivi commi 372 e Pag. 304460), viene costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, al quale sono destinati 10 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 (comma 364).
  Il comma 367 reca specifiche disposizioni per il CREA, al quale si applicano le misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni dettate dall'articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017.
  Per la realizzazione del Piano di stabilizzazione del personale precario del CREA si provvede quindi con le seguenti autorizzazioni di spesa: 10 milioni di euro per l'anno 2018; 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  Il comma 622, introdotto durante l'esame del provvedimento presso il Senato, attribuisce al comune di Merano un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo del medesimo comune; ciò in attuazione di impegni assunti dal MIPAAF, dalla provincia autonoma di Bolzano, dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dal comune di Merano stesso.
  Il comma 674, infine, differisce al 31 dicembre 2018 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000 euro.
  Ricorda, a tal proposito, che una disposizione volta a limitare l'operatività della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei è stata introdotta in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 (A.C. 4741, articolo 19-terdecies), approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  L'articolo 19-terdecies del decreto-legge modifica, infatti, l'articolo 91 del Codice antimafia, prevedendo che l'obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro.
  Ricorda altresì che, sulla questione, la XIII Commissione ha formulato una condizione, nel parere approvato lo scorso 28 novembre, volta a aumentare a 25.000 euro tale soglia, introducendo inoltre una scansione temporale che ne modulasse l'operatività.
  Segnala, quindi, che a seguito dei tre interventi del legislatore (legge n. 161 del 2017, legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 e legge di bilancio 2018) si produrrà il seguente quadro normativo per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei: coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 euro sono soggetti all'obbligo di presentazione dell'informazione antimafia (legge n. 161/2017); coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge di conversione del decreto-legge 148/2017); coloro che accedono a fondi fino a 25.000 euro sono esonerati dall'obbligo di produrre l'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018 (disegno di legge di bilancio 2018).
  Quest'ultima previsione non fa cenno agli importi inferiori a 5.000 euro, indicati dalla legge di conversione del decreto-legge 148/2017, di recente approvazione, quale soglia per l'esonero dall'obbligo di presentazione della certificazione antimafia.
  Si sofferma poi sulle disposizioni che interessano indirettamente il comparto agricolo.
  Il comma 2, completa la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 e delle accise per l'anno 2019 già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.
  I commi da 4 a 7, introducono, limitatamente all'anno 2018, una detrazione del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o Pag. 305recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.
  I commi da 14 a 20, prorogano per l'anno 2018 le cd. misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati.
  In particolare: il comma 14 proroga al 2018, in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti, il cd. superammortamento, e cioè l'agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, introdotta dalla legge di stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di bilancio 2017. Per il 2018 l'aumento del costo di acquisizione è pari al 30 per cento e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto.
  Il comma 15 proroga al 2018 il cd. iperammortamento, disposto dalla legge di bilancio 2017, che consente di maggiorare del 150 per cento il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0.
  Il comma 16 proroga al 2018 la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2018.
  Il comma 17, riprendendo le norme già operative negli anni precedenti, stabilisce gli obblighi documentali a carico dei beneficiari delle predette agevolazioni. Il comma 18 conferma le esclusioni dalla disciplina di favore, già disposte negli anni precedenti. I commi 19 e 20 consentono, a specifiche condizioni, che le misure agevolative si applichino anche qualora le imprese pongano in essere investimenti sostitutivi, nel periodo di fruizione della maggiorazione degli ammortamenti.
  Il comma 97 proroga di un anno la disciplina dell'APE volontaria e modifica i requisiti per l'accesso all'APE sociale, al fine di ampliarne la possibilità di accesso.
  I commi da 124 a 133, nell'ambito delle disposizioni sui censimenti permanenti dell'ISTAT, prevedono, tra l'altro, l'obbligo di messa a disposizione degli archivi amministrativi delle aziende agricole e dei dati geografici detenuti da Agea ai fini di un loro utilizzo per il censimento ISTAT in agricoltura, prevedendosi, al contempo, che venga ultimato il 7o censimento generale, riferito al 2020.
  I commi da 314 a 324, nel quadro delle misure per il rafforzamento e la razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia, prevedono, tra l'altro, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo», che svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnici ed operativi.
  Il comma 495 detta disposizioni in materia di credito d'imposta per il Sud. Si prevede l'incremento di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
  Con riferimento alla Sezione II del disegno di legge di bilancio, osserva che questa reca, tra l'altro, lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 12 – articolo 13 del disegno di legge).
  In relazione innanzitutto alle spese finali del Ministero autorizzate per gli anni 2018-2020, segnala che queste ammontano, in termini di competenza, a circa 842 milioni di euro nel 2018, 796,3 milioni di euro per il 2019 e 759,4 milioni di euro per il 2020. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 969,4 milioni di euro per il 2018, 802 milioni di euro per il 2019 e 760,8 milioni di euro per il 2020. Pag. 306
  Rispetto alla legge di bilancio 2017, il disegno di legge di bilancio 2018-2020 espone dunque per il Ministero, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa progressivamente decrescente. Gli stanziamenti di spesa del Ministero delle politiche agricole autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2018 in misura pari allo 0,13 per cento della spesa finale del bilancio statale, mantenendosi grosso modo in linea con tale percentuale per la restante parte del triennio di programmazione.
  Con riferimento al solo 2018, lo stato di previsione della spesa del Ministero (Tabella 12 del DDL), espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2018 di 787 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del DDL di bilancio, come modificata al Senato, determina un aumento delle spese finali di 55 milioni di euro, derivanti da aumenti sia di spesa corrente sia – in misura maggiore – di spesa in conto capitale.
  La spesa complessiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è allocata su 2 missioni, di cui la principale è – come noto – «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», che rappresenta oltre il 94 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo; missione ripartita in 3 programmi.
  L'altra missione è quella relativa a «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», suddivisa in 2 programmi, che rappresenta la parte restante degli stanziamenti.
  Rispetto alla dotazione di competenza a legislazione vigente (741,8 milioni di euro) la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» registra, per l'anno 2018, un incremento di 55,2 milioni di euro, dei quali 41 milioni di euro derivanti da modifiche introdotte nella sezione I del disegno di legge, e 14,2 milioni di euro derivanti da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte direttamente nella sezione II del medesimo DDL, e dalla copertura finanziaria prevista per un emendamento approvato in prima lettura dal Senato, che ha finanziato misure per il contrasto al batterio della Xylella fastidiosa (quest'ultimo emendamento ha anche inciso sulla prima sezione del disegno di legge di bilancio).
  Gli interventi della Sezione I di pertinenza del MIPAAF che hanno inciso sul bilancio 2018 – con un aumento complessivo di 41 milioni di euro – risultano i seguenti: la riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi, di cui all'articolo 1, comma 381, che la relazione tecnica quantifica in due milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (cap. 1485 – tale riduzione concorre al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa dei dicasteri – richiamato all'articolo 1, comma 379 del medesimo ddl – prefissati per il MIPAAF, per complessivi 6 milioni di euro per il 2018, insieme a 4 milioni di euro di definanziamenti disposti dalla Sez. II, come si vedrà di seguito); la riduzione, per 5 milioni di euro per il 2018, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 (recante il finanziamento delle attività di competenza del MIPAAF), a parziale copertura dell'istituzione del Fondo per l'emergenza avicola presso il MIPAAF (articolo 1, commi 297-300, introdotti al Senato), la cui dotazione finanziaria è allocata nel Programma 1.3 del medesimo dicastero (cap. 7810 – Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale); il rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 73 (introdotto al Senato), a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa, per 1 milione di euro (cap. 7411, prevedendosi 1 milione di euro – per la medesima finalità – anche per il 2019); l'estensione al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge Pag. 307n. 113 del 2016 – di cui all'articolo 1, comma 74, introdotto al Senato – (finora destinato a migliorare la qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari) e il conseguente rifinanziamento del predetto fondo di 1 milione di euro da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta (cap. 7825, prevedendosi 1 milione di euro – per la medesima finalità – anche per ciascuno degli anni 2019 e 2020); la corresponsione di un'indennità giornaliera di 30 euro, per l'anno 2018, per i lavoratori dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima, nei periodi di fermo temporaneo obbligatorio, nel limite di 11 milioni di euro (articolo 1, comma 70, introdotto al Senato), cap. 1481, pg 1; l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2018, nel limite di 5 milioni di euro annui, di un'indennità giornaliera fino ad un massimo di 30 euro a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodo di fermo temporaneo non obbligatorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 77, introdotto dal Senato (cap. 1481, pg. 7); gli interventi connessi alla creazione dei distretti del cibo, per i quali sono stati stanziati 5 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 291 (cap. 7049); l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019, ai sensi dell'articolo 1, commi 297-299, introdotti al Senato (cap. 7440); la stabilizzazione del personale precario presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi di economia agraria (CREA), per la quale sono stati destinati 10 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 (articolo 1, comma 367, introdotto al Senato), cap. 2084.
  Segnala, infine, l'integrazione per, l'anno 2019, di 12 milioni di euro della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 (articolo 1, comma 71, introdotto al Senato), che incide su diversi capitoli del MIPAAF.
  Osserva inoltre che gli interventi della Sezione II che hanno interessato la missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, disponendo rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni per il 2018 – con un incremento per complessivi 16,2 milioni di euro per tale anno, riportati in apposita tabella allegata allo stato di previsione del MIPAAF del disegno di legge originario, sono i seguenti: un aumento di 15 milioni di euro per gli interventi nel settore agricolo, di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 (cap/pg 7810/1); un incremento di 5 milioni di euro per il fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 102 del 2004 (cap/pg 7439/3); la riduzione di 0,46 milioni di euro del fondo politiche venatorie, di cui all'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 (cap/pg 2827/1); la riduzione di 0,08 milioni di euro delle risorse per le misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, di cui alla legge n. 462 del 1986 (cap/pg 2461/16); la riduzione di circa 1,3 milioni di euro di risorse per il trasferimento di competenze dall'ASSI al MIPAAF, ai sensi dell'articolo 23-quater, comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 (cap/pg 2295/1 – 2297/2 – 2298/3); la riduzione di circa 1,6 milioni di euro dei contributi all'UNIRE, ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 4 del decreto-legge n. 185 del 2008 (cap/pg 2295/1); la riduzione di 0,26 milioni di euro per l'istituzione del Ministero delle politiche agricole, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997 (cap/pg 1931/6 – 1932/6 – 1933/6 – 1934/6); la riduzione di circa 0,03 milioni di euro dei proventi di prestazioni di servizi e di attività dell'ex ASSI, versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del MIPAAF, di cui all'articolo 1, comma 262 della legge n. 228 del 2012 (cap/pg 2295/1). Pag. 308
  Come ricordato, inoltre – e come rilevato dalla relazione tecnica annessa al maxiemendamento presentato al Senato – il medesimo emendamento approvato in prima lettura dal Senato che ha previsto misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa (dando origine all'articolo 1, commi 72-74) e che ha inciso favorevolmente sugli stanziamenti disposti dalla sezione I per complessivi 2 milioni di euro per il 2018, è poi intervenuto – tra l'altro – anche sulla sez. II del DDL, prevedendo, per la copertura dei predetti oneri per il 2018, la riduzione, per il medesimo anno, di 2 milioni di euro degli stanziamenti del Programma 1.3 del MIPAAF, cap. 7810 – Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale) capitolo che, come visto al primo dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni per il 2018 disposti dalla sezione II sopra richiamati, era stato rifinanziato di 15 milioni di euro per il prossimo anno.
  Ricorda, inoltre, che il suddetto emendamento ha anche disposto – a copertura dei diversi interventi previsti dallo stesso per il 2019 e 2020 per il contrasto alla Xylella fastidiosa - una riduzione degli stanziamenti del MIPAAF di 4 milioni di euro per il 2019 e di 3 milioni di euro per il 2020, a valere sul programma 1.1 di tale dicastero e, in particolare, sul capitolo 7439 – Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi (questo capitolo già presentava, nel ddl di bilancio integrato 2018, un rifinanziamento di 20 milioni di euro sia per il 2019 che per il 2020).
  A parziale copertura dell'istituzione del citato Fondo per l'emergenza avicola presso il MIPAAF (articolo 1, commi 297-300) vi è stata, inoltre, una riduzione di 5 milioni di euro del fondo speciale di parte corrente, relativo al MIPAAF, per l'anno 2019.
  A parziale copertura degli oneri che si esplicano, a decorrere dal 2020, per la stabilizzazione di personale precario del CREA (articolo 1, comma 367, introdotto al Senato), si è disposta la riduzione degli stanziamenti della Tabella 12 – relativa al MIPAAF – a decorrere dal 2020, programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, per 5 milioni di euro (a fini di copertura degli interventi ivi previsti, è stata anche prevista una riduzione dei fondi speciali di parte corrente, di pertinenza del MIPAAF, di 10 milioni di euro per il 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020).
  Per quanto concerne i due programmi in capo alla Missione 32, concernente i Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, non modificati dal Senato, si rileva quanto segue: il programma Indirizzo politico passa da uno stanziamento di competenza della legge di bilancio del 2017 di circa 7 milioni di euro, a una previsione di circa 19,4 milioni di euro nel bilancio integrato 2018; il programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza vede il suo stanziamento di competenza della legge di bilancio per il 2017, pari a circa 15,6 milioni di euro, portarsi a circa 25,6 milioni di euro nella previsione del bilancio integrato per il 2018.
  La Sezione I del disegno di legge di bilancio 2018 non ha effetti su tali due programmi della predetta Missione 32, mentre la Sezione II, per mezzo di definanziamenti indicati nella citata tabella allegata allo stato di previsione del MIPAAF del disegno di legge originario, opera le seguenti riduzioni per il 2018, per complessivi 0,2 milioni di euro: Programma Indirizzo politico: –0,15 milioni di euro per l'istituzione del Ministero delle politiche agricole, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997 (cap/pg 1091/16); Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza: -0,05 milioni di euro, sempre per l'istituzione del Ministero delle politiche agricole, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1997, ma con allocazione in un differente capitolo (cap/pg 1897/6).
  La relazione illustrativa al disegno di legge originario rileva – in generale – che la Missione 32 Servizi istituzionali e generali Pag. 309delle amministrazioni pubbliche, comune a tutti i Ministeri, vede un aumento di circa il 18 per cento rispetto all'assestato 2017. L'incremento è riferibile, in particolare, all'istituzione del Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti di cui all'articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009 nella missione 32.2 «Indirizzo politico».
  Nello specifico, nel suddetto Programma Indirizzo politico dello stato di previsione del MIPAAF per il 2018 viene riportata l'istituzione dei seguenti due nuovi capitoli: Cap. 1425 «Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione», con una dotazione di 5 milioni di euro sia in conto competenza che in conto cassa; Cap. 7005 «Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione», con una dotazione di 8 milioni di euro sia in conto competenza sia in conto cassa.
  Una nota riferita ai suddetti due capitoli rileva che gli stessi vengono istituiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 4 della legge n. 196 del 2009, in relazione all'accertamento, in sede di consuntivo, della sussistenza delle partite debitorie nel patrimonio dello Stato.
  Rileva, inoltre, che nel Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza del medesimo stato di previsione del MIPAAF per il 2018 viene riportata anche l'istituzione del seguente nuovo capitolo: cap. 1165 «Rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali», con una dotazione di circa 8,5 milioni di euro sia in conto competenza sia in conto cassa.
  Una nota riferita al suddetto capitolo 1165 segnala che lo stesso viene istituito per la sistemazione contabile delle partite creditorie che l'INAIL vanta nei confronti dello Stato al 31 dicembre 2016.
  Con riferimento, infine, ai fondi speciali di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si rileva che la tabella A, relativa alla parte corrente, presentava per questo dicastero – nel disegno di legge di bilancio presentato al Senato – uno stanziamento iniziale di 10 milioni di euro per il 2018, 20 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020; il medesimo Ministero non presentava risorse nella tabella B, relativa ai fondi speciali di parte capitale.
  A seguito della fase emendativa svoltasi presso il Senato in prima lettura, non residuano risorse sui fondi speciali relativi al MIPAAF.
  Segnala, di seguito, gli stanziamenti – di competenza – per le seguenti «azioni» per il 2018 (così come risultanti dalla nota di variazioni approvata dal Senato in prima lettura): 98,1 milioni di euro complessivi per il Piano irriguo nazionale; 44,9 milioni di euro per l'insieme degli Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura; 26,1 milioni di euro complessivi per il Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame; e i seguenti capitoli di spesa, sempre riferiti al 2018: cap. 1525: Assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura: 147,7 milioni di euro; cap. 2084: Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: 111 milioni di euro; cap. 7305: Finanziamento del piano triennale di ricerca straordinario del Crea: 8 milioni di euro; cap. 7439: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi: 5 milioni di euro; cap. 7411: Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori: 26,1 milioni di euro; cap. 7253: Assegnazione all'Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- per il finanziamento delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo: 4 milioni di euro; cap. 7825: Somme destinate a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole Pag. 310e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali: 11 milioni di euro.

  Filippo GALLINELLA (M5S) si sofferma sulla disposizione che differisce al 31 dicembre 2018 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25 mila euro (recata dall'articolo 1, comma 674), di cui nella sostanza – come già evidenziato in sede di esame del così detto decreto-legge fiscale (n. 148 del 2017) – apprezza il contenuto. Avanza, tuttavia, dei dubbi sulla sua formulazione, che rischia a suo avviso di ingenerare dubbi interpretativi.

  Mino TARICCO (PD), relatore, manifesta la disponibilità a valutare con il Governo se vi siano le condizioni per apportare alcune modifiche migliorative alla formulazione della disposizione in esame.

  Colomba MONGIELLO (PD) concordando con l'osservazione svolta dall'onorevole Gallinella, considera necessario rivedere la formulazione della disposizione in questione, sulla quale, a suo avviso, in sede di drafting al Senato, non sono state compiute tutte le opportune valutazioni.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 476.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 22 novembre.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione era fissato al 4 dicembre 2017 e che nella precedente seduta l'onorevole Oliverio e l'onorevole Lupo avevano richiesto alcuni chiarimenti al Governo.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE svolge un approfondimento in merito al contributo disposto in favore del CREA e di alcune strutture universitarie e ai criteri della relativa assegnazione.
  Premette, in via generale, che il capitolo di spesa relativo ai fondi che il decreto ripartisce (capitolo n. 2200) prevede, tra gli altri, la concessione di «Contributi ad Enti per iniziative a carattere divulgativo su problemi agricoli» nonché «Contributi ad Enti ed uffici internazionali che svolgono attività interessanti l'agricoltura», nei quali rientrano le iniziative di cui si discute.
  Osserva che, come evidenziato dallo stesso onorevole Oliverio nella seduta dello scorso 22 novembre, lo schema di decreto dispone un contributo di 77.953 euro in favore del CREA per la predisposizione di un Piano di valutazione dei rischi fitosanitari sulle colture in ambito nazionale e internazionale, esteso alle colture minori. Fa presente quindi che tale piano, in Pag. 311effetti, rientra tra le misure da attuare per contrastare la diffusione delle fitopatie, tema cui la XIII Commissione ha posto particolare attenzione, come emerge dalla risoluzione n. 8-00212 del 10 gennaio 2017.
  Sottolinea che lo stanziamento di 21 milioni di euro con l'ultima legge di bilancio, ha come obiettivo l'attuazione da parte del CREA di un piano straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole, attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, al fine di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, diversamente dalle attività oggetto del contributo di cui al piano di riparto.
  Evidenzia che resta valido, attuale e concretamente attuato, già nella fase di approvazione del disegno di legge in Senato, l'impegno da parte del Governo per la stabilizzazione di tutto il personale precario del CREA, e ciò del tutto indipendentemente dagli stanziamenti destinati alle attività di ricerca.
  Ai fini dell'individuazione delle iniziative proposte dalle Università, chiarisce che il Ministero ha fatto riferimento alle procedure in essere per altri capitoli relativi alla concessione di contributi per la valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria attualmente non più finanziati e si è proceduto rispetto alle richieste di contribuzione effettivamente pervenute.
  In particolare, evidenzia che le richieste di contributo pervenute da atenei italiani ammontano a tre. Due di queste – che sono le due iniziative finanziate dal decreto – sono caratterizzate da una particolare rilevanza scientifica, anche per i temi affrontati e per la vocazione internazionale.
  Segnala quindi che il Ministero non ha ritenuto di valutare favorevolmente la sola domanda pervenuta dall'Università di Palermo che, per come descritta nella richiesta dell'ateneo palermitano, non aveva i medesimi caratteri, anche di internazionalità, delle iniziative in parola.

  Francesco PRINA (PD), relatore, ringrazia il Governo per i chiarimenti forniti e preannuncia che nella giornata odierna predisporrà una proposta di parere, che sarà inviata ai colleghi, al fine di giungere in tempi rapidi alla sua approvazione.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.