CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 dicembre 2017
923.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 258

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 13.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato) (per le parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione)
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la Commissione è convocata per l'esame delle parti di propria competenza del disegno di legge Atto Camera n. 4768, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, approvato dal Senato, nonché della relativa Nota di variazione (Atto Camera n. 4768/I).
  A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio e che è opportuno ricordare anche in questa sede.
  In particolare, ricorda che – ai sensi della vigente disciplina contabile – i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima, composta dal solo articolo 1, sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda, composta dagli articoli da 2 a 19, sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a Pag. 259tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Quest'anno, poiché il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, il medesimo disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati.
  Sulla base di questa articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Per quanto riguarda la XI Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nell'articolo 1, nell'ambito della prima sezione, saranno esaminati anche, nell'ambito della seconda sezione, l'articolo 3, che reca l'approvazione dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e la Tabella n. 4, relativa, appunto, a tale stato di previsione, nonché, con riferimento a specifiche e limitate voci, la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Fa presente che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori per la maggioranza e di minoranza potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  Ricorda che la Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, gli emendamenti che riguardano parti di competenza della XI Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della XI Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  Segnala che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la XI Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come modificata.
  In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e Pag. 260della seconda sezione, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Marialuisa Gnecchi, per la sua relazione introduttiva.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, ricordato preliminarmente che il disegno di legge al comma 1 dell'articolo 1 reca, come di consueto, la determinazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare per gli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito dell'autorizzazione concessa dal Parlamento in sede di esame della Nota di aggiornamento del DEF per il 2017, preannuncia che nella sua esposizione si soffermerà essenzialmente sulle numerose disposizioni di competenza o di interesse della XI Commissione contenute nell'articolo 1 del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.
  Nell'ambito delle misure di carattere fiscale, che prevedono, tra l'altro, la sterilizzazione totale, per il 2018, dell'aumento delle aliquote IVA, previsto, a titolo di clausola di salvaguardia, dalla legge n. 190 del 2014, a completamento di quanto già disposto, da ultimo, dall'articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017, approvato definitivamente dalla Camera, nonché, per il 2019, la sterilizzazione parziale dell'incremento delle aliquote della medesima imposta sul valore aggiunto e il blocco dell'aumento dell'accisa sui carburanti, anch'esso previsto dalla legge n. 190 del 2014, segnala, per quanto di interesse della Commissione, il comma 13, lettera b), che prevede l'esclusione dall'imponibile relativo ai redditi da lavoro dipendente delle somme rimborsate dal datore di lavoro o delle spese direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari, analogamente a quanto previsto dalla legislazione vigente per i «buoni pasto». I commi da 25 a 35, in favore di tutte le imprese, che affrontano oneri per attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, prevedono l'attribuzione di un credito di imposta nella misura del 40 per cento e nel limite annuo di 300.000 euro, delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui esso viene occupato in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. La disciplina esclude dall'agevolazione le spese relative alle attività di formazione ordinaria o periodica organizzate dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra norma obbligatoria in materia di formazione. La definizione delle disposizioni applicative è rinviata a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per l'attuazione delle disposizioni, è autorizzata una spesa massima di 250 milioni di euro nel 2019.
  Sempre nel quadro delle misure fiscali, segnala che il comma 65, introdotto al Senato, innalza per il 2018 la quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori stagionali, che viene resa nel medesimo Pag. 261anno integralmente deducibile, in luogo della ordinaria deducibilità del 70 per cento. La misura si applica ai lavoratori stagionali impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dai secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
  Il comma 75 innalza i limiti di reddito dei lavoratori dipendenti e taluni assimilati per il riconoscimento del cosiddetto «bonus 80 euro». A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, con le modifiche in esame il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro. Analogamente, le norme in commento dispongono che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro.
  Il comma 96 introduce disposizioni che riguardano il trattamento fiscale delle azioni corrisposte al dipendente in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme a titolo di premio di risultato o di produttività. Più in dettaglio, il comma 96 reca una specifica disciplina tributaria delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti in luogo, in tutto o in parte, di premi di risultato di ammontare variabile. In particolare le norme dispongono l'applicazione dell'aliquota del 26 per cento, anziché sull'intero importo del prezzo della vendita, solo sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni.
  Il comma 228 eleva da 7.500 a 10.000 euro l'importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. A tale riguardo, segnala che la riduzione della base imponibile potrebbe comportare, in prospettiva, una riduzione del trattamento pensionistico che sarà percepito. Pertanto, a suo giudizio, sarebbe opportuno, ai fini di salvaguardare il futuro pensionistico dei più giovani, prevedere almeno l'obbligo di versare i contributi alla Gestione separata dell'INPS.
  Con riferimento ai temi della formazione, segnala che i commi 36 e 37 dispongono, a decorrere dal 2018, un incremento delle risorse destinate al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS), al fine di incrementare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0. Il successivo comma 38 prevede l'integrazione degli standard organizzativi e di percorso degli Istituti Tecnici Superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo Industria 4.0, attraverso l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Venendo alle disposizioni che intervengono più direttamente sulla materia del lavoro e dell'occupazione, segnala che i commi da 50 a 58 e da 60 a 64 prevedono una riduzione dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con riferimento a specifiche assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. In particolare, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, il comma 50 riconosce ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti e per un periodo massimo di trentasei mesi, un esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Pag. 262Sulla base del comma 51, l'esonero spetta con riferimento a soggetti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019 e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Il comma 53 prevede la possibilità di continuare a fruire dell'esonero, per la parte residua, in caso di riassunzione a tempo indeterminato da altri datori di lavoro, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. Il comma 54 limita il riconoscimento dell'esonero ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
  Ai fini di evitare un utilizzo fraudolento dell'esonero, il comma 55 dispone la revoca e il recupero di quanto già fruito nel caso in cui il lavoratore assunto sia licenziato per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi l'assunzione o nel caso in cui, nello stesso periodo di tempo, sia licenziato un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con esonero. Il comma 56 prevede la possibilità di beneficiare dell'esonero, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di 3.000 euro annui, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione. Il comma 57 prevede analoga possibilità anche nel caso di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
  Il comma 58 prevede l'esonero del complessivo versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fermi restando il limite massimo di 3.000 euro annui e il requisito anagrafico in caso di assunzione, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, di studenti che, presso il medesimo datore di lavoro, hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro o che hanno svolto periodi di apprendistato. Il comma 62 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1o gennaio 2018, dei commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, recanti le disposizioni sull'esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato attualmente vigenti. Sulla base del comma 63, l'esonero non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Infine, il comma 64 assegna all'INPS il compito di provvedere, nell'ambito delle risorse disponibili, al monitoraggio del numero dei rapporti di lavoro attivati e delle conseguenze minori entrate contributive.
  Il comma 59 dispone la destinazione, a decorrere dal 2018, di una quota complessiva di 289,1 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione per finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato.
  In particolare, oltre 189 milioni di euro annui sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), 75 milioni di euro (incrementati a 125 milioni per il solo anno 2018, come disposto dal comma 61) sono finalizzati a finanziare percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra Pag. 263scuola e lavoro, 15 milioni di euro finanziano le attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante e 5 milioni di euro sono destinati all'estensione degli incentivi (già previsti fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
  Passa quindi ai commi 66 e 67, che, al fine di promuovere forme di imprenditoria nel settore agricolo, dispongono, per un massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2018 da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali con meno di quaranta anni, ferma restando l'aliquota di computo. La norma ripropone, con alcune innovazioni, l'analogo sgravio contributivo introdotto, per il 2017, dall'articolo 1, commi 344 e 345, della legge di bilancio per il 2017.
  L'ammontare dell'esonero è ridotto al 66 per cento per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi e al 50 per cento per gli ulteriori dodici mesi. L'esonero non è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente e il compito di monitorare il numero di nuove iscrizione e le conseguenti minori entrate contributive è assegnato all'INPS, che vi provvede con le risorse disponibili. La misura è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  I commi 68 e 69, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa, prevedono, per il triennio 2018-2020, la possibilità per i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni di stipulare con imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a sessantacinque anni o pensionati contratti di affiancamento, anche ai fini dell'accesso ai mutui agevolati di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000.
  Il comma 70, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede, al comma 1, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, la concessione, nel limite di spesa di 11 milioni di euro nel 2018, di un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio. La disciplina delle modalità di pagamento dell'indennità è rimessa a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 71 dispone l'incremento di 12 milioni di euro nel 2019 della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019.
  Sempre con riferimento alle integrazioni salariali nel settore della pesca, il comma 77, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, dispone, a decorrere dall'anno 2018, e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, la corresponsione ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. La norma, pertanto, rende strutturale il beneficio previsto limitatamente al 2017 sulla base di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017.
  Il comma 76 introduce una deroga, limitatamente agli anni 2018 e 2019, ai limiti massima di durata, previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015, del trattamento Pag. 264straordinario di integrazione salariale per le imprese con più di 100 dipendenti, che presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale.
  In particolare, la proroga dei trattamenti, nel limite massimo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 a valere sulle risorse del Fondo per occupazione e formazione, può essere concessa, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi ovvero qualora presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nell'arco di ventiquattro mesi. Allo stesso modo, la proroga può essere concessa, nel limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nell'arco di dodici mesi. Ai fini del riconoscimento della proroga, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con le regioni interessate.
  Sulla base delle indicazioni contenute nella relazione tecnica del disegno di legge presentato al Senato, alla proroga disposta dall'articolo in esame sarebbero interessate ventinove aziende, per un totale di 8.359 lavoratori sospesi.
  Il comma 78, introducendo l'articolo 24-bis nel decreto legislativo n. 148 del 2015, estende l'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale. In particolare, l'assegno di ricollocazione è riconosciuto nei casi di conclusione di accordi contenenti un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero, consentendosi, in deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 150 del 2015, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato consumato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. Sempre in deroga alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 150 del 2015, ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Si prevede anche la possibilità per i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati di partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Si prevede, altresì, l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione, per il lavoratore che accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente. In tali casi, il lavoratore percepisce un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Invece, al datore di lavoro che assume il lavoratore, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente. L'esonero è riconosciuto per Pag. 265una durata non superiore a diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, e a dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, tale ultimo tipo di contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.
  Il successivo comma 79, infine, dispone l'innalzamento, a decorrere dal 1o gennaio 2018, dell'ammontare del contributo per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di licenziamenti collettivi da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, dal 41 per cento all'82 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017. Sottolinea che si tratta di una disposizione sul cui contenuto la Commissione sta da tempo riflettendo e che è volta a rendere più oneroso per il datore di lavoro il ricorso al licenziamento piuttosto che, come a legislazione vigente, agli ammortizzatori sociali. In particolare, si innalzerebbe da 1.400 a 2.800 euro il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS per ogni lavoratore che intende licenziare.
  Il comma 80, introdotto dal Senato, dispone il trasferimento a favore di ANPAL Servizi Spa di un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, al fine di concorrere al finanziamento delle spese di implementazione dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale.
  Rileva che il comma 81, per permettere il completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, dispone la possibilità di destinare nel 2018 le risorse finanziarie residue, stanziate per le medesime finalità nel 2016 e nel 2017, per la concessione, nelle aree di crisi industriale complessa, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga.
  I commi da 82 a 89, introdotti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento mediante un emendamento governativo, presentato al termine del confronto con le organizzazioni sindacali, intervengono sull'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita rilevati dall'ISTAT. In particolare, il comma 82, modifica il comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che prevede, con decorrenza 1o gennaio 2019, la cadenza biennale degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici.
  Ricorda che, sulla base della normativa vigente, i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento sono aggiornati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La norma prevede che l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia, sulla base del quale si procede, con cadenza triennale fino al 2019 e biennale a decorrere dal 2021, all'aggiornamento dei requisiti pensionistici in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento.
  Il comma 82 introduce un nuovo sistema di aggiornamento, non agganciando i requisiti per l'accesso alla pensione alla differenza tra il valore dell'ultimo anno del biennio (o triennio di riferimento) e quello dell'ultimo anno del periodo precedente. Per l'adeguamento decorrente dal 2021 si dovrà fare riferimento alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del suddetto biennio 2017-Pag. 2662018 e il valore registrato nell'anno 2016, mentre per quelli successivi, si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente. La norma, inoltre, limita a tre mesi la possibilità di incrementare i requisiti, salvo recuperi successivi ed esclude l'adeguamento in caso di riduzione della speranza di vita, anche in questo caso, prevedendo l'operare di recuperi successivi.
  I commi 83 e 84 escludono dall'applicazione del meccanismo di aggiornamento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, prevista con decorrenza dal 2019, determinate categorie di lavoratori. Si tratta, in particolare, dei lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, nonché i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
  L'allegato B elenca le professioni in relazione alle quali e in presenza di determinate condizioni non si procede all'aggiornamento dei requisiti pensionistici riprendendo ed ampliando le attività indicate negli Allegati C ed E, della legge di bilancio con riferimento all'applicazione dell'APE sociale e dell'anticipo pensionistico per i lavoratori precoci. Le seguenti categorie di lavoratori erano già indicate in tale allegato E: operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti. I commi in esame introducono le seguenti ulteriori categorie di lavoratori: operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.
  Il decreto legislativo n. 67 del 2011, all'articolo 1, elenca le attività particolarmente gravose e pesanti che, a determinate condizioni, consentono l'accesso al pensionamento con requisiti ridotti: lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999; lavoratori notturni; lavoratori dipendenti da imprese che esercitano le attività elencate nell'Allegato 1 al decreto legislativo (attività lavorative caratterizzate da un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia); conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
  Inoltre, sulla base del comma 88, alle medesime categorie di lavoratori indicate dai precedenti commi 83 e 84 non si applica la previsione dell'articolo 24, Pag. 267comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001 che prevede, come norma di chiusura, un requisito anagrafico minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni.
  Di contro, il comma 85 stabilisce che al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai cosiddetti lavoratori «precoci» continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Il comma 86 esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di aggiornamento alla speranza di vita coloro che, al momento del pensionamento, godono dell'APE sociale. Sempre in relazione all'applicazione dei benefici previsti per l'aggiornamento dell'aspettativa di vita, il comma 87 dispone che, con riferimento ai dipendenti pubblici e ai dipendenti degli enti pubblici di ricerca, le indennità di fine servizio sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla loro corresponsione, secondo quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e dalla normativa vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
  Da ultimo, il comma 89 rimette a un successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni, con particolare riguardo, tra l'altro, all'ulteriore specificazioni delle professioni elencate nell'Allegato B.
  Da quanto risulta dalla relazione tecnica allegata al testo della modifica in esame, i lavoratori beneficiari della disposizione con riferimento al pensionamento di vecchiaia saranno circa 6.700 nel 2019, con un andamento crescente, fino a raggiungere il numero di circa 12.800 nel 2027. Quanto ai pensionamenti anticipati, il numero di coloro che beneficeranno delle disposizioni risulta pari a circa 7.900 nel 2019, con andamento crescente, fino a circa 8.100 nel 2027.
  Il comma 90 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. Con tale previsione, il disegno di legge di bilancio appare dare seguito ad un'istanza, più volte avanzata dalla Commissione lavoro, di approfondimento scientifico delle evidenze che dimostrano che ad attività diverse corrispondono aspettative di vita diverse.
  La Commissione, che ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale, è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio Superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i propri lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti di tali lavoratori. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun Pag. 268compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  I commi 91 e 92 intervengono sulla disciplina della previdenza complementare dei dipendenti pubblici. Il comma 91, infatti, provvede ad estendere, a decorrere dal 1o gennaio 2018, ai dipendenti pubblici la disciplina fiscale in materia di previdenza complementare prevista per i dipendenti del settore privato, con riferimento sia ai contributi sia alle prestazioni erogate, relativamente ai montanti maturati a decorrere dal tale data. Come risulta dalla relazione tecnica alla proposta, la disposizione, comportando una tassazione più conveniente dei contributi e delle prestazioni e prevedendo l'incremento della contribuzione del datore di lavoro, è volta a stimolare l'incremento delle adesioni dei dipendenti pubblici alla previdenza complementare. Il successivo comma 92 prevede per i dipendenti pubblici assunti a decorrere dal 2019 la possibilità di aderire alla previdenza complementare secondo modalità di espressione della volontà individuate dalle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare, incluso il silenzio-assenso.
  Il comma 93 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello comunitario e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. Anche in questo caso, il disegno di legge di bilancio riconosce l'esigenza, più volte sottolineata dalla Commissione lavoro, di giungere a livello europeo a una metodologia univoca di comparazione della spesa pensionistica rispetto al prodotto interno lordo, al netto della spesa assistenziale e degli effetti della imposizione fiscale.
  La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche del Ministero della salute, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni, maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  Il comma 94, modificando il comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dispone l'innalzamento, da quattro volte a dieci l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, del limite finanziario di erogabilità delle prestazioni a carico del Fondo di integrazione salariale, che eroga ammortizzatori sociali in favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro non rientranti nella disciplina generale in materia di trattamenti di integrazione salariale né in fondi bilaterali. Resta fermo che le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie del fondo. Conseguentemente, il comma in esame dispone l'abrogazione dell'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale attualmente fissa il suddetto limite, in via transitoria, a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di Pag. 269lavoro nel 2017, otto volte nel 2018, sette volte nel 2019, sei volte nel 2020 e cinque volte nel 2021.
  Il comma 95, limitatamente al periodo 2018-2020, eleva da quattro a sette anni il periodo intercorrente al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, in relazione al quale il datore di lavoro può impegnarsi, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, a corrispondere ai propri dipendenti una prestazione di importo pari al trattamento di pensione (cosiddetta isopensione) che spetterebbe in base alle regole vigenti e a corrispondere all'INPS la contribuzione corrispondente, come previsto dall'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012. Rileva che tale disposizione appare motivata da una precisa richiesta di alcune aziende che, evidentemente, hanno la necessità di accelerare l'esodo dei dipendenti più anziani, attraverso la modifica di una disposizione che, tuttavia, fino ad ora non ha trovato l'applicazione che ci si aspettava.
  Il comma 97, in primo luogo, proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine finale della sperimentazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontario), di cui ai commi da 166 a 178 della legge di bilancio 2017. La proroga, motivata, in sostanza, dal ritardo con cui le disposizioni sono entrate a regime, comporta, pertanto, l'estensione della disciplina ai soggetti che matureranno nel 2019 i requisiti per usufruire della misura. La norma, in secondo luogo, amplia per l'anno 2018 la platea dei beneficiari della cosiddetta APE sociale, intervenendo sul requisito dello stato di disoccupazione richiesto per l'accesso al beneficio, prevedendo che esso si configuri anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi. Infine, il medesimo comma dispone la riduzione dei requisiti contributivi per l'accesso all'APE sociale, limitatamente alle lavoratrici madri, di sei mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
  Come si evince dalla relazione tecnica, il costo complessivo delle disposizioni riguardanti l'APE sociale è pari a 79,7 milioni di euro nel 2018, 93,4 milioni di euro nel 2019, 80,5 milioni di euro nel 2020, 56,6 milioni di euro nel 2021, 20,9 milioni di euro nel 2022 e 31,4 milioni di euro nel 2023. Tali costi corrispondono ad un aumento del numero di prestazioni pari a circa 6,7 mila trattamenti pensionistici per il 2018, 6,1 mila per il 2019, 4,7 mila per il 2020, 2,9 mila nel 2021 e 400 trattamenti nel 2022.
  I commi 98 e 99 rendono permanente la disciplina della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), introdotta in via sperimentale per il periodo 1o maggio 2017 – 31 dicembre 2018 dalla legge n. 232 del 2016. La nuova disciplina a regime della RITA viene introdotta all'interno del decreto legislativo n. 252 del 2005, che regola le forme pensionistiche complementari.
  In particolare, si prevede la possibilità che le prestazioni delle forme pensionistiche, ad esclusione di quelle a prestazione definita, siano erogate totalmente o parzialmente sotto forma di RITA ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, nonché abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza. L'erogazione avviene, su richiesta dell'aderente, dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. La RITA consiste nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto. La RITA è riconosciuta anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro Pag. 270i 10 anni successivi. Ribadendo quanto già previsto dalla legge di bilancio 2017, si prevede che la parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, venga assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1o gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Inoltre, è riconosciuta, al percettore della rendita, la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva richiamata in precedenza, mediante evidenziazione di tale scelta nella dichiarazione dei redditi, nel qual caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1o gennaio 2007. In linea con quanto già previsto dalla legge di bilancio per il 2017, le disposizioni si applicano anche nei confronti dei dipendenti pubblici che aderiscano alle forme pensionistiche complementari loro destinate.
  I commi da 100 a 102 recano disposizioni in materia di previdenza complementare. In particolare, i commi 100 e 101 prevedono che, nel caso in cui la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative lo prevedano, i contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento della previdenza integrativa sono versati, salvo diversa volontà del lavoratore, ai fondi pensione negoziali di categoria territoriali di riferimento ove esistenti, anche nel caso in cui i lavoratori non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare. Qualora, sulla base di una specifica disposizione normativa o contrattuale, il lavoratore, tenuto a scegliere la destinazione del contributo aggiuntivo, non manifesti alcuna volontà, il versamento del contributo è effettuato secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di modalità tacite di conferimento del TFR, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere. La norma, inoltre, fissa il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione per l'adeguamento dell'ordinamento dei fondi negoziali territoriali e per la portabilità automatica dei flussi di contributi aggiuntivi accantonati dai fondi negoziali nazionali, con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.
  Sulla base del successivo comma 102, qualora sia prevista l'adesione ad uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale, i lavoratori nelle province autonome di Trento e Bolzano possono, sulla base di accordi territoriali o aziendali, aderire ad altro fondo integrativo, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste.
  Rileva, quindi, che i commi 103 e 104 introducono disposizioni che regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e l'INPS, stabilendo, in particolare, che le anticipazioni concesse all'Istituto negli esercizi antecedenti al 1o gennaio 2018 ed iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015, per un totale di 88.878 milioni di euro, siano compensate con i crediti verso lo Stato, risultanti dal medesimo rendiconto, fino a concorrenza dell'importo di 29.423 milioni di euro, e per l'eccedenza si intendano effettuate a titolo definitivo.
  Il comma 105 proroga al 2018, nei limiti finanziari già stabiliti, la possibilità di attribuzione, già prevista per il periodo 2015-2017, della prestazione assistenziale Pag. 271una tantum a carico del Fondo per le vittime dell'amianto in favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata.
  I commi da 107 a 111 sono volti al potenziamento del contrasto alla povertà, mediante l'introduzione di modifiche al decreto legislativo n. 147 del 2017.
  In particolare, ai commi 107 e 108, si dispone l'incremento della platea dei nuclei familiari beneficiari del ReI (reddito di inclusione), nel periodo transitorio, mediante la soppressione, all'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo delle cause alla base dello stato di disoccupazione del componente di età pari o superiore a 55 anni, ovvero licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, nonché la cessazione, da almeno tre mesi, del godimento del trattamento di disoccupazione o, nel caso non ne abbia avuto diritto, lo stato di disoccupazione da almeno tre mesi. Per effetto della modifica in questione, pertanto, è rilevante lo stato di disoccupazione da almeno tre mesi, indipendentemente dalle cause che lo hanno originato. Sottolinea, a tale riguardo, che, a fronte di tale semplificazione normativa, i requisiti per l'accesso all'APE sociale, il cui presupposto è proprio la mancanza di occupazione, rimangono estremamente rigorosi e di difficile raggiungimento, vanificando, almeno in parte, le intenzioni del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento di sostegno del reddito per chi non abbia ancora maturato il requisito pensionistico.
  Il comma 109 dispone, a decorrere dal 1o luglio 2018, l'estensione del ReI a tutti i nuclei familiari, esclusivamente sulla base delle loro condizioni economiche, indipendentemente dalle altre caratteristiche del nucleo. La norma, infatti, sopprimendo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 147 del 2017, elimina tutti i requisiti richiesti in via transitoria e relativi alla composizione del nucleo familiare.
  Il comma 110 incrementa del 10 per cento, rispetto al valore dell'assegno sociale, il limite massimo del beneficio economico del ReI, in sede di prima applicazione.
  Il comma 111 eleva la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali da 262 a 297 milioni di euro nel 2018, da 277 a 347 milioni di euro nel 2019 e da 277 a 352 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  Al fine di finanziare gli interventi disposti dai commi precedenti, il comma 112 dispone, per le finalità di cui ai commi da 107 a 111, l'incremento degli stanziamenti del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di 300 milioni di euro nel 2018, 700 nel 2019, 783 milioni di euro nel 2020 e 775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il Fondo è ulteriormente incrementato per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di 117 milioni di euro nel 2020 e 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  Il comma 113, conseguentemente, provvede a rideterminare la dotazione complessiva del Fondo e a fissare i limiti di spesa per l'erogazione del ReI, i quali, a decorrere dal 2020, sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Il comma 114 dispone l'aumento dal 15 al 20 per cento della quota minima delle risorse disponibili a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale vincolata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali individuati dal Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
  Il comma 120 estende alle donne collaboratrici familiari la previsione, recata dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, del congedo di tre mesi per motivi connessi al percorso di protezione a seguito di episodi di violenza di genere, sopprimendo l'esclusione prevista in tale ultima disposizione.
  Il comma 121 stabilisce che il Fondo sociale per occupazione e formazione sia Pag. 272incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale.
  I commi 122 e 123 pongono le spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione mediante una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto-legge n. 68 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2006, iscritta sul medesimo Fondo. Conseguentemente, si abroga l'articolo 2, comma 511, della legge finanziaria per il 2008, il quale attualmente garantisce la copertura dei suddetti oneri a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per la formazione professionale. Come si legge nella relazione tecnica, con la disposizione proposta, si intende promuovere, senza maggiori oneri per le finanze dello Stato, un utilizzo di risorse già iscritte in bilancio, più rispondente alle effettive necessità.
  I commi da 124 a 133 recano una disciplina dei censimenti effettuati dall'ISTAT a carattere permanente e non più a cadenza decennale, prevedendo, contestualmente le risorse finanziarie necessarie. Rilevo che tra le basi dati che, sulla base della norma, devono essere messe a disposizione dell'Istituto di statistica dai soggetti detentori vi sono anche gli archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS e l'archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Sottolinea l'importanza dei commi 143 e 144, che dispongono la riserva, in via sperimentale, di una quota di 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, nell'ambito del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, per il finanziamento di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
  I commi da 145 a 147 dispongono l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. II fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare.
  Per quanto attiene al pubblico, impiego, il comma 160, con riguardo al personale a contratto degli uffici all'estero, reca una disposizione interpretativa dell'articolo 51, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, stabilendo che le retribuzioni del personale a contratto nonché del personale docente e non docente assunto a contratto costituiscano reddito per il 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e premi previdenziali dovuti. A decorrere dal 1o aprile 2018, i contributi e premi previdenziali dovuti sono determinati sulla base dell'intera retribuzione. Dalla relazione tecnica si evince che la norma mira a conformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero, fornendo la necessaria uniformità di trattamento al personale interessato, consolidando un'interpretazione da lungo tempo seguita. In particolare, l'intervento pone fine ad una duplicità di situazione che vede, da un lato, gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana e soggetti a previdenza italiana, i cui contributi previdenziali sono calcolati sull'intera retribuzione e, dall'altro, gli impiegati con contratto regolato dalla legge locale, siano essi sottoposti al fisco italiano o al fisco locale, i cui contributi previdenziali sono calcolati sul 50 per cento della retribuzione.Pag. 273
  I commi da 161 a 164 dispongono l'incremento del contingente di impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura dalle attuali 2.720 unità fino al limite di 2.820 unità, autorizzando la relativa spesa e riducendo, con finalità di copertura le risorse destinate al pagamento dell'indennità di servizio all'estero. Segnala, in particolare, che il comma 163 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 75 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione culturale, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850.000 a decorrere dall'anno 2019.
  Il comma 165 introduce misure per il sostegno degli interessi italiani all'estero, tra cui segnalo l'autorizzazione alla spesa di 600.000 euro, a decorrere dal 2018, per adeguare le retribuzioni del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.
  I commi 171, 174, 176 e 177 autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022.
  Il successivo comma 178 autorizza il Ministero dell'interno ad inviare presso organismi internazionali ed europei personale appartenente alla carriera prefettizia, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e rafforzare le iniziative di contrasto al terrorismo. A tale personale, che presta servizio all'estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell'Unione europea o organismi internazionali, si applicano, in luogo del trattamento di missione attualmente previsto, le indennità di lungo servizio all'estero disciplinate dall'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare, salvi i casi in cui si tratti di esperti, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere.
  Con il comma 179, lo stesso Ministero dell'interno è autorizzato, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato, nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il personale non dirigenziale che sia già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che sia in possesso dei requisiti fissati per le stabilizzazioni dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Dalla relazione tecnica risulta che il contingente di personale da stabilizzare è pari a 440 unità, di cui 220 nel 2018 e 220 nel 2019.
  Il comma 180 autorizza l'Agenzia industrie difesa a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti a tempo determinato di diritto privato stipulati con personale tecnico o altamente qualificato, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
  Per il settore della cultura, il comma 182 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad assumere, a valere sulle proprie facoltà assunzionali, fino ad un massimo di duecento unità di personale, mediante scorrimento delle graduatorie del concorso espletato, ai sensi dell'articolo 1, commi da 328 a 330 della legge n. 208 del 2015, per l'assunzione a tempo indeterminato di funzionari, da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte. Il successivo comma 183 autorizza il medesimo Ministero al mantenimento in servizio Pag. 274anche per l'anno 2018 del personale già assunto a tempo determinato in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014. Il mantenimento in servizio, nel limite di 1 milione di euro nel 2018, non può eccedere il limite massimo di trentasei mesi, anche discontinui, previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come richiamato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Il comma 184 rende permanente la possibilità per gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di conferire ad esperti incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, estendendone inoltre la durata massima a 24 mesi, ma confermando il limite di spesa.
  I commi 186 e 187 recano disposizioni riguardanti le aree dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, tra cui segnalo la stabilizzazione del personale di supporto reclutato per il potenziamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per tali aree. Tale personale, decorsi cinque anni dal 2017, potrà essere assegnato ad altro ufficio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Rileva che, sulla base del comma 189, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi concessionari o autorizzati, finalizzate alla tutela del patrimonio culturale e alla sicurezza dei luoghi e degli utenti, si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Le somme destinate a retribuire i lavoratori in relazione a tali attività sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell'inizio delle attività medesime, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. I criteri di assegnazione delle somme ai singoli soggetti sono definiti mediante la contrattazione integrativa. Allo stesso modo, sulla base del comma 190, sono considerate prestazioni accessorie diverse dallo straordinario, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi di cultura. Dal tenore della norma non risulta di agevole individuazione il piano straordinario al quale si fa riferimento.
  Nell'ambito delle misure in materia di sostegno alle attività sportive, segnala il comma 220, che estende alle società sportive dilettantistiche lucrative la previsione, di cui all'articolo 2 comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 81 del 2015, relativa alla non applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente come previsto dal comma 1 dello stesso articolo.
  Il comma 229 riconosce alle società organizzatrici di competizioni sportive la possibilità di assumere assistenti di stadio, cosiddetti steward, per lo svolgimento di servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti con contratti di lavoro intermittente stipulati in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente (meno di 25 anni o più di 55 anni) e alla disposizione che, in assenza di contratto collettivo, demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei casi in cui si può ricorrere al lavoro intermittente.
  Il comma 231 prevede la concessione, nel limite di un milione di euro annui, di agevolazioni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne facciano richiesta, a valere sulla quota disponibile al 1o gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile nell'ambito del contributo straordinario concesso al CONI per lo svolgimento dei compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva. Le agevolazioni sono attribuite sotto forma di un contributo annuo in forma capitaria pari a 5.000 euro Pag. 275e un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio; oppure di un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico.
  Nell'ambito delle misure che riguardano il settore sanitario, segnala che il comma 265, introdotto dal Senato, prevede che le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, siano tenute a versare all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA.
  I commi da 266 a 270 dispongono la rideterminazione della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) da 46 a 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale. A tal fine, si autorizza la medesima Agenzia a bandire, in deroga alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui, 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D a posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa. La norma autorizza, inoltre, l'AGENAS a prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali, i contratti di collaborazione in essere.
  I commi 280 e 281 dispongono la modifica della composizione dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, prevedendo, tra i venticinque membri, anche la presenza, a fianco del personale del Ministero della giustizia, come attualmente previsto, anche quella, in posizione di comando, di non più di due unità del Ministero dell'Interno e non più di tre unità degli enti del Servizio sanitario nazionale. La norma prevede, inoltre, l'aumento a 300.000 euro della dotazione annua delle risorse destinate al funzionamento dell'Ufficio.
  I commi da 286 a 288 autorizzano il medesimo Ministero della giustizia ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, con contratto a tempo indeterminato, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, nei limiti di spesa autorizzati dal comma 288.
  Il comma 290 estende alle figure professionali dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici del Ministero della giustizia l'applicazione delle misure per la riqualificazione previste dall'articolo 21-quater, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2015, con riferimento al personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario.
  Nell'ambito delle misure in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, i commi da 305 a 308 attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ridenominata in Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente (ARERA), ulteriori compiti di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati nonché in materia ambientale. In ragione delle nuove competenze attribuite, la norma dispone l'incremento della pianta organica dell'Autorità Pag. 276in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con le procedure concorsuali previste per le autorità indipendenti dall'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, di cui almeno il 50 per cento utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Il comma 310 autorizza l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale ad assumere nel 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui. Il comma 312, infine, proroga, nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto collettivo nazionale del Comparto delle funzioni centrali, l'applicazione del trattamento giuridico ed economico del Contratto collettivo nazionale Regioni ed autonomie locali al personale delle Autorità di bacino distrettuali. Il successivo comma 316 prevede, altresì, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia, denominata «ItaliaMeteo», con sede a Bologna, la cui dotazione organica è determinata nel limite massimo di cinquantadue unità, di cui quattro dirigenti. Alla copertura dell'organico di provvede mediante procedure di mobilità e, a regime, mediante le ordinarie procedure selettive. L'Agenzia si avvale, inoltre, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di trenta unità di personale scientifico attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al personale dell'Agenzia di applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. La norma, infine, prevede la possibilità per l'Agenzia di avvalersi, nei limiti delle disponibilità del proprio organico, di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando. Per il finanziamento delle spese connesse all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il funzionamento e per il personale.
  I commi da 325 a 327 autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente, 100 unità di personale nel triennio 2018-2020 (40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020) da inquadrare nel livello iniziale della Terza Area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rimodulando contestualmente la dotazione organica delle aree. Per l'attuazione delle richiamate disposizioni, si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avviare appositi concorsi pubblici in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di mobilità volontaria e all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, che disciplina il concorso pubblico unico per dirigenti e figure professionali comuni a tutte le amministrazioni. Resta, infine, ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350 del 2003, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. La norma precisa che le nuove assunzioni sono destinate allo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale.
  Il comma 328, sostituendo il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge n. 94 del 1984, prevede la possibilità per le Autorità di Sistema portuale di destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale Pag. 277delle imprese o delle agenzie fornitrici di manodopera, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori. Inoltre, la norma prevede la possibilità per le medesime Autorità di finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dalle Autorità stesse. Ricorda che la normativa vigente prevede che gli eventuali interventi delle Autorità, a valere sui medesimi finanziamenti, siano finalizzati al sostegno dell'occupazione e dei processi di riconversione industriale delle imprese o agenzie che svolgano esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.
  Per quanto riguarda l'istruzione e l'università, il comma 333, con riferimento ai dirigenti scolastici, dispone l'istituzione, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un'apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per il 2018, 41 milioni di euro per il 2019 e 96 milioni di euro dal 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca. Il comma 334 reintroduce la possibilità di sostituire gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici nelle scuole, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga al divieto di conferimento di supplenze brevi, previsto all'articolo 1, comma 332, lettere a) e b), della legge n. 190 del 2014. La possibilità è consentita nell'ambito del limite di spesa previsto per le supplenze brevi del personale docente e ATA, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Il comma 335 prevede, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, che entro il 2018 è bandito un concorso per l'assunzione di Direttori dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), al quale possono partecipare anche gli assistenti amministrativi che, pur in mancanza dello specifico titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di DSGA, hanno maturato, alla data di entrata in vigore della legge, almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8 anni, esercitando le mansioni di DSGA. Il comma 336 posticipa ulteriormente dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2020/2021 la soppressione delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.
  Il comma 337 dispone la continuità, sino al 31 agosto 2018, degli effetti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici nelle segreterie scolastiche, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018.La relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato evidenzia che si tratta di 772 unità ex LSU (addetti a lavori socialmente utili) – titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati all'inizio dell'anno scolastico 2017/2018.
  I commi da 338 a 343 introducono norme per la stabilizzazione del personale Pag. 278a contratto a tempo determinato, prorogati ininterrottamente, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici. Le assunzioni, anche a tempo parziale, sono autorizzate nei limiti di spesa di 3,5 milioni di euro nel 2018 e di 8,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore in mancanza di risorse certe e stabili. Il personale che non rientra nelle assunzioni è iscritto in apposito albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale. Nelle more dell'espletamento della selezione per le assunzioni in esame, sono prorogati i contratti in essere nel limite di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2018.
  I commi da 344 a 346 prevedono, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dal 2020, la trasformazione del regime di progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari e del personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) in un regime di progressione biennale per classi su base premiale. Per il finanziamento dei relativi oneri, la norma dispone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) di 80 milioni di euro nel 2020, 120 milioni di euro nel 2021 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
  Il comma 347 reca un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 12 milioni di euro per il 2018 e di 76,5 milioni di euro dal 2019, nonché del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di 2 milioni di euro per il 2018 e di 13,5 milioni di euro dal 2019, finalizzato all'assunzione di ricercatori, rispettivamente, nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  I commi 364-367 e 455, introdotti nel corso dell'esame al Senato, istituiscono un apposito fondo per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca deve essere graduale e rispettare le norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Specifiche disposizioni sono invece previste per la stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). In particolare, per il CREA si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2018, 15 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020 per consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario. Infine, il comma 455 prevede uno stanziamento a favore dell'INAPP pari a 3 milioni di euro per il 2018, 6 milioni per il 2019 e 9 milioni annui a decorrere dal 2020, al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'Istituto, impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche. A tal fine, la norma fa riferimento ai criteri ed alle procedure di stabilizzazione di dipendenti a termine da parte di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
  Per quanto riguarda il finanziamento delle esigenze derivanti da disposizioni di leggi già vigenti, le cosiddette politiche invariate, ai commi da 370 e 374 si determinano gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato, derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 per il pubblico impiego. Pag. 279In particolare al comma 370 si rideterminano in aumento in 300 milioni di euro per il 2016, 900 milioni di euro per il 2017 e 2.850 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 gli oneri a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche e dai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Dalla relazione tecnica si evince che a tali stanziamenti corrispondono incrementi retributivi rispettivamente pari allo 0,36 per cento per il 2016, all'1,09 per cento per il 2017 e al 3,48 per cento per il 2018, comprendendosi, in tale ultimo anno, anche gli aumenti medi mensili di 85 euro lordi, da attribuire sulla base dell'accordo stipulato dalla Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016. Sulla base dei successivi commi 372 e 373, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari, nonché quelli relativi al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale sono posti a carico dei bilanci delle rispettive amministrazioni. Il comma 374, con una disposizione di natura contabile, prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione, delle somme iscritte nei residui passivi destinate alla contrattazione collettiva e ai miglioramenti economici per il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato e dalle amministrazioni statali di diritto pubblico, per essere reiscritte allo stato di previsione del Ministero interessato per il pagamento degli arretrati contrattuali.
  Segnala che il comma 375 reca la proroga, dal 31 dicembre 2017 al 30 giugno 2019, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, del termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili (nell'ambito del progetto «Scuole belle»), dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti. La norma, inoltre, introduce modifiche alla disciplina attualmente prevista per le modalità di aggiudicazione degli appalti di tali servizi sulla base della convenzione quadro Consip, sulla base di fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti. La proroga è consentita nei limiti di spesa ulteriori di 192 milioni di euro nel 2018 e 96 milioni di euro nel 2019.
  Ricorda che l'ultima proroga dell'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici ed educativi statali, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura era stata autorizzata dal decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017.
  Segnala che il comma 378 dispone un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da destinarsi interamente ai lavori socialmente utili ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto fondo è destinato, lasciando inalterata la dotazione a regime, pari a 100 milioni di euro, prevista ora a decorrere dal 2020 e non più dal 2018.
  Il disegno di legge richiama quindi al comma 379 le misure di razionalizzazione della spesa pubblica, richiamandosi esplicitamente Pag. 280agli obiettivi di spending dei Ministeri, di cui all'articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009.
  Tale articolo prevede che, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel medesimo documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, vengono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero per il successivo triennio – in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire – in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi anche legislativi da adottare con il disegno di legge di bilancio. Con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020, l'obiettivo di razionalizzazione della spesa a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato è stato determinato dal Documento di economia e finanza 2017 in 1 miliardo per ciascun anno a decorrere dal 2017 in termini di indebitamento netto. In conseguenza di ciò, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017 ha ripartito tale importo tra i Ministeri. Ricorda che la riduzione della spesa a carico del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è pari a 90 milioni di euro nel 2018, 87 milioni di euro nel 2019 e 82 milioni di euro nel 2020. Come si apprende dalla relazione tecnica, tali obiettivi saranno raggiunti con i definanziamenti di spesa, indicati nella sezione II del disegno di legge di bilancio in esame.
  Il comma 381 prevede, dal 2018, la riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi. Più precisamente, si prevede una riduzione dal 2018 dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato, stabilendo che, a decorrere dal 2018, venga corrisposto nel limite del 45,07 per cento. Un'analoga disposizione è contenuta nell'articolo 1, comma 431, della legge di bilancio per il 2017, che, ultima di una serie di interventi in materia, ha disposto la riduzione del richiamato sgravio, per l'anno in corso, nella misura 48,7 per cento.
  I commi da 389 a 392, modificando la normativa vigente, introducono disposizioni volte a garantire la corresponsione di rimborsi spese al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri del CNEL e di indennità agli esperti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
  I commi 413 e 414, disponendo ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, prevedono, tra l'altro, la possibilità per i comuni lombardi di assumere, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, unità di personale con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici, fino al limite di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni.
  I commi da 421 a 424 dispongono l'assegnazione di un contributo, la cui definizione è rinviata ad un successivo decreto ministeriale, a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  Nell'ambito delle misure relative alla finanza degli enti territoriali, segnala in particolare le disposizioni in materia di personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL e le norme in materia di mercato del lavoro contenute nei commi da 441 a 448, nonché 451 e 452 dell'articolo 1. In particolare, il comma 441, allo scopo di Pag. 281completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015, prevede il trasferimento del personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero, alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. A tale scopo, il comma 442 dispone l'incremento di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario, con una riduzione, nella misura di 15 milioni annui, delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione preordinate ad agevolazioni contributive inerenti a progetti di riduzione dell'orario di lavoro. Il suddetto importo di 235 milioni non viene computato nella spesa per il personale, nell’àmbito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno. Contestualmente, come previsto dal comma 443, le regioni e le agenzie o gli enti regionali che gestiscono i servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere. Ai sensi del comma 444 le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'ANPAL possono procedere alla stabilizzazione del personale a contratto a tempo determinato, secondo le procedure di carattere generale regolate dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Nelle more della conclusione di tali procedure, la norma consente la proroga di tali contratti. La copertura delle spese è finanziata, al comma 445, con l'aumento di 16 milioni di euro annui dal 2018 dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario e con l'aumento dei trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL, di 2,81 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. I trasferimenti di personale alle regioni o alle agenzie, sulla base del comma 451, sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali e a essi di provvede, come disposto dal comma 452, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I commi da 446 a 448 prevedono lo scambio di dati, attraverso il sistema informativo unitario, tra l'ANPAL, i soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, i soggetti iscritti all'Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e l'INPS, allo scopo di favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI).
  Nel quadro degli interventi per il Mezzogiorno, i commi 496 e 497 prevedono la possibilità di prevedere, all'interno dei programmi operativi nazionali ed i Programmi operativi Complementari per l'anno 2018, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero soggetti di superiore a 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Con riferimento a tali assunzioni, l'esonero introdotto dal comma 50 dell'articolo in esame è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di 8.060 euro annui, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, L'esonero contributivo, in deroga a quanto previsto dal comma 63, secondo periodo, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle Pag. 282aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione.
  Per quanto riguarda le misure in materia di entrate, il comma 513 prevede che, fatto salvo il concorso della SOGEI agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente, alla medesima non si applicano le disposizioni inerenti vincoli e limiti assunzionali, incentivazione all'esodo del personale e gestione del rapporto di lavoro.
  Segnala che i commi 555 e 556 autorizzano l'Agenzia delle entrate ad assumere, tramite concorso, nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Le assunzioni sono finalizzate a fare fronte al picco di lavoro connesso con la trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali.
  I commi 598-617, con riferimento ai sistemi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, introducono disposizioni per un'efficiente utilizzazione dello spettro, anche al fine di favorire la transizione alla tecnologia 5 G. Nell'ambito di tale finalità, il comma 614 autorizza il Ministero dello sviluppo economico a costituire, nel limite delle risorse autorizzate, una apposita task force, avvalendosi anche fino a cinque unità di personale in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, comprese le autorità indipendenti.
  Il comma 618 restringe agli operatori che svolgono attività di call center in favore di un committente, anche se controllati o collegati a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'obbligo di informare l'utente che chiama o sia chiamato sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato nonché la possibilità per l'utente di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, ai sensi dei commi 5 e 6 del l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012. La norma, inoltre, dispone che l'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione sia in capo ai soli soggetti terzi affidatari dei servizi di call center, anche se controllati o collegati a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  Tra le misure volte al reperimento delle risorse destinare a finanziare gli interventi contenuti nel provvedimento segnala che il comma 627 ridetermina il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive di cui all'articolo 1, comma 107, della legge di stabilità per il 2015, originariamente destinato all'attuazione delle deleghe legislative di cui alla legge n. 183 del 2014, riducendolo di 2,4 milioni di euro per il 2018, di 65 milioni di euro per i 2019, di 48,6 milioni di euro per il 2020, di 66,5 milioni di euro per i 2021, di 88,1 milioni di euro per il 2022, di 82 milioni di euro per il 2023 e di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Analogamente, il comma 628 ridetermina l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000, destinata alla copertura degli oneri gravanti sui datori di lavoro pubblici per la costituzione dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, riducendola di 7 milioni per il 2018, 18,2 milioni di euro per il 2019, di 30 milioni di euro per il 2020, di 28 milioni di euro per il 2021, di 26 milioni di euro per il 2022, di 24 milioni di euro per il 2023, di 22 milioni di euro per il 2024, di 20 milioni di euro per il 2025, di 18 milioni di euro per il 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
  Il comma 645, introdotto al Senato, disciplina l'obbligo di richiesta del certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo da parte delle imprese dello spettacolo. Il certificato di agibilità deve essere richiesto dalle imprese dello spettacolo Pag. 283all'INPS ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, al fine di consentire il preventivo controllo della regolarità contributiva dell'impresa richiedente che, in caso di esito negativo, preclude il rilascio del certificato. Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, si prevede che l'impresa sia esentata dall'obbligo di richiesta del certificato qualora i lavoratori, per i quali le imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS, siano utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l'impresa ha l'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di agibilità per lavoratori con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi e per lavoratori autonomi la cui prestazione venga resa nei locali di proprietà delle imprese committenti, o di cui esse abbiano un diritto personale di godimento. Confermando quanto già previsto al riguardo dalla normativa vigente, si prevede, infine, che in alternativa il certificato di agibilità possa essere richiesto dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, salvo l'obbligo di custodia dello stesso, che è posto a carico del committente, e che in caso di violazioni dell'obbligo di richiesta del certificato le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
  Nell'ambito delle disposizioni in materia di proroga di termini, introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, il comma 666 reca le proroghe nelle materie di interesse del Ministero dell'interno. In tale ambito, la lettera f) proroga fino al 31 dicembre 2018 le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre la successiva lettera g) proroga la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 2008, n. 5140, fino all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto ministeriale 18 ottobre 2016, n. 676, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
  Il comma 676 reca una serie di proroghe in materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni. In particolare, alla lettera a) si proroga al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 1o gennaio 2018, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nell'ambito della lettera b), il numero 1 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche amministrazioni pubbliche. Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale di vigili del fuoco, Università. Il successivo numero 2 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali. La lettera c) proroga al 31 dicembre 2018 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 150 del 2013. Il numero 1) della lettera d) proroga al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel triennio 2013-2015, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-Pag. 284legge n. 192 del 2014. Contestualmente, si prevede che le richiamate assunzioni possano essere effettuate anche in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2016. Il successivo n. 2 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel Comparto sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014. Restano, in ogni caso, ferme le limitazioni alle assunzioni nei termini previsti dall'articolo 1, comma 227, della legge n. 208 del 2015. La lettera e) proroga al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni finanziate con l'apposito Fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche, presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e autorizzate con lo specifico interministeriale previsto dalla lettera b) dello stesso comma 365.
  La lettera f) proroga al 31 dicembre 2018 l'efficacia della previsione di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede un reclutamento attraverso concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento delle assunzioni, fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e, comunque, non oltre un termine, qui prorogato, appunto al 31 dicembre 2018.
  La lettera g) proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro cui le Province possono prorogare, i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.
  Venendo alle disposizioni della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel fare rinvio alla documentazione contabile a disposizione della Commissione, nonché alla documentazione di supporto predisposta dal Servizio studi della Camera, segnala che con l'articolo 5 si autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione riportato nella Tabella n. 4.
  Il comma 2 dell'articolo 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 2015, che recano, rispettivamente, disposizioni in materia di attività ispettiva e di servizi per il lavoro e politiche attive.
  In estrema sintesi, nella Tabella n. 4 si prevedono spese finali, in termini di competenza, pari a 125.489,7 milioni di euro per il 2018, 125.293,7 milioni di euro per il 2019 e 128.196,4 milioni di euro per il 2020. Nel complesso le spese finali si accrescerebbero di poco più di 2 miliardi di euro rispetto al bilancio di previsione per il 2017, quasi integralmente riferibili alla parte corrente, ancorché le spese in conto capitale si incrementerebbero sensibilmente, passando dai 29,6 milioni di euro del bilancio di previsione per il 2017 ai 52,8 milioni di euro del progetto di bilancio per il 2018. Gli stanziamenti di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali autorizzati per il 2018 dal disegno di legge di bilancio rappresentano, in termini di competenza, il 20 per cento della spesa finale del bilancio statale, mantenendosi nella medesima percentuale anche per la restante parte del triennio di programmazione.Pag. 285
  In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 126.763,4 milioni di euro per il 2018, 126.576,1 milioni di euro per il 2019 e 128.292,9 milioni di euro per il 2020.
  Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di 392,8 milioni di euro, derivanti integralmente da aumenti di spesa corrente. In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alle riprogrammazioni e rifinanziamenti determinati con la Sezione II determinano una diminuzione della spesa pari a circa 537 milioni di euro, sempre dal lato della spesa corrente, mentre le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 929,8 milioni di euro.
  Per quanto attiene all'articolazione della spesa complessiva del Ministero, essa è allocata in cinque missioni. Per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, rilevano in particolare la missione n. 1 «Politiche per il lavoro» e la missione n. 2 «Politiche previdenziali» che rappresentano, rispettivamente, circa l'8,6 per cento e il 65,4 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero. Nel complesso, rispetto alla legislazione vigente, la missione n. 1 registra un decremento di 76,4 milioni di euro, mentre la missione n. 2 registra un incremento di 181,7 milioni di euro.
  Per le politiche sociali, la missione di maggior rilievo è la missione n. 3 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» che rappresenta quasi il 26 per cento della spesa finale complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, registra un incremento di 287,5 milioni di euro. Completano il quadro la missione n. 4 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», nonché la missione trasversale, presente nei diversi stati di previsione, relativa a «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» (missione n. 5).
  Ulteriori variazioni conseguono alle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, riportate nella Nota di variazioni all'esame della Commissione. In particolare, per quanto attiene alla spesa corrente, si prevede un ulteriore incremento della spesa, in termini di competenza e di cassa, di oltre 202 milioni di euro per l'anno 2018, 292,1 milioni di euro per l'anno 2019 e 315 milioni di euro per l'anno 2020. Per la parte capitale, l'incremento della spesa registrato dalla Nota di variazioni è invece pari, in termini di competenza e di cassa, a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro per l'anno 2020.
  Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, contenuto nella Tabella n. 2, tra le voci di interesse per la XI Commissione si segnalano, come di consueto, gli stanziamenti relativi alla missione n. 15 «Politiche previdenziali», che non subiscono variazioni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Si richiama, inoltre, nell'ambito della missione n. 23 «Fondi da ripartire», l'incremento per 1,687 miliardi di euro per l'anno 2018, 1,691 miliardi di euro per l'anno 2019 e 1,746 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per i contratti del personale delle amministrazioni statali, di cui al capitolo 3027, determinato dalle disposizioni della I Sezione del disegno di legge in esame.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.35.