CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 novembre 2017
920.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 44

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 30 novembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.
Atto n. 479.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Ermete REALACCI, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega contenuta nell'articolo 1 della legge n. 30 del 2017, recante il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. Ricorda altresì che si tratta di un provvedimento il cui esame è stato avviato dalla Commissione Ambiente e su cui si è registrata un'ampia convergenza Pag. 45nel corso dell'iter parlamentare. Al riguardo, reputa necessario che la Commissione esprima in tempi rapidi il parere di competenza, non solo in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del termine per l'esercizio della delega, ma anche per venire incontro alle aspettative e alle sollecitazioni che provengono dagli attori che a più livelli svolgono un ruolo rilevante nel sistema della protezione civile.
  Il riordino e la sistematizzazione della disciplina vigente è importante, tenuto conto della stratificazione normativa e della successione di varie norme nel tempo adottate in contesti istituzionali diversi che hanno visto l'approvazione della riforma costituzionale del 2001. Il riordino normativo all'esame contiene inoltre elementi innovativi laddove si provvede a definire con maggiore chiarezza le funzioni in materia di protezione civile, nonché a rafforzare e a regolare il ruolo del volontariato e della comunità scientifica. Un ulteriore aspetto, che merita una particolare attenzione, è la partecipazione dei cittadini alle attività di prevenzione. Lo schema all'esame si prefigge inoltre la definizione di modalità omogenee nella gestione delle emergenze, una finalità di estrema importanza la cui esigenza è stata riaffermata in occasione del verificarsi degli eventi sismici più gravi, che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni.
  Ciò premesso, passa a dare conto in sintesi del contenuto dello schema di decreto rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più dettagliata delle singole norme.
  Nel segnalare che il provvedimento consta di 50 articoli, fa presente che il primo gruppo di disposizioni è volto a disciplinare il Servizio nazionale della protezione civile, allo scopo di: fornire una definizione del Servizio, alla luce dell'evoluzione ordinamentale (nazionale ed europea) intervenuta negli anni successivi alla legge istitutiva del 1992 (articolo 1); definire le attività di protezione civile (attività volte alla previsione dei rischi, alla prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione, alla gestione delle emergenze, al superamento delle emergenze) (articolo 2); definire l'articolazione del Servizio, nella sua configurazione plurale di diverse autorità di protezione civile, componenti, strutture operative, soggetti concorrenti (articolo 3); definire come «componenti» del Servizio lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (articolo 4); determinare le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 5) e delle autorità territoriali di protezione civile (articolo 6).
  L'articolo 7 distingue diversi tipi di eventi emergenziali, ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile, riprendendo la tripartizione prevista dalla normativa vigente. Le emergenze, che sono connesse con eventi calamitosi naturali o derivanti dalla attività umana, si distinguono in emergenze di rilievo locale, regionale o nazionale e degli interventi con cui possono essere fronteggiate.
  L'articolo 8 elenca i compiti di rilievo nazionale svolti dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, riordinando in un'ottica di semplificazione le molteplici disposizioni normative stabilite in materia ed individua gli strumenti attraverso i quali il Dipartimento partecipa alla definizione delle politiche di prevenzione dei rischi naturali o derivanti da fattori antropici.
  L'articolo 9 individua le funzioni del prefetto in qualità di autorità territoriale di protezione civile, mentre l'articolo 10 precisa le funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in occasione di eventi calamitosi di protezione civile.
  L'articolo 11 riscrive le funzioni attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in continuità con il quadro normativo vigente, che viene aggiornato in relazione alle modifiche costituzionali del 2001 in materia di potestà legislativa e al riordino delle funzioni degli enti di area vasta di cui alla legge n. 56 del 2014.
  L'articolo 12 prevede che lo svolgimento delle attività di protezione civile costituisca una funzione fondamentale dei comuni, da svolgere anche in forma associata. Sono specificate le attività cui i Pag. 46comuni sono tenuti a provvedere con continuità al fine di assicurare l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori e sono indicati altresì gli ambiti di cui il sindaco, per finalità di protezione civile, è responsabile.
  L'articolo 13 individua le strutture operative a cui è affidato lo svolgimento delle attività previste dallo schema di decreto in esame.
  L'articolo 14 conferma l'attuale ruolo di coordinamento svolto dal Comitato operativo nazionale della protezione civile, prevedendo che esso possa essere convocato non solo al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi (come accade oggi) ma anche nella loro imminenza e, altresì, in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero.
  Al fine di assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario per l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività di protezione civile è disciplinata l'adozione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 15).
  L'articolo 16 individua le tipologie di rischi la cui gestione (contrasto e mitigazione) è (o può essere) affidata all'azione del Servizio nazionale di protezione civile.
  L'articolo 17 disciplina il sistema di allertamento del Servizio nazionale di protezione civile, confermandone l'articolazione territoriale (in un sistema statale e regionale) e le varie componenti. Viene inoltre confermata (dal comma 4) la disciplina vigente relativa all'uso delle frequenze utilizzate per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici. Viene altresì prevista la ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate e di quelle concesse a titolo gratuito, nonché previsto (dal comma 5) un meccanismo di silenzio-assenso per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento.
  L'articolo 18 elenca le finalità perseguite dalla pianificazione di protezione civile e prevede il coordinamento tra le attività relative alla pianificazione territoriale e i piani di protezione civile.
  Nell'ambito delle attività per la previsione e prevenzione dei rischi, il provvedimento, inoltre, disciplina le modalità di partecipazione della comunità scientifica al Servizio nazionale e le attività attraverso le quali si realizza tale partecipazione (articolo 19), nonché l'individuazione dei centri di competenza (articolo 21). L'articolo 20, che riguarda la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, ne conferma la natura di organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio.
  L'articolo 22 circoscrive l'ambito delle azioni integrate di prevenzione strutturale di protezione civile alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica nell'ambito di interventi previsti da norme di legge per il complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, per la riduzione dei rischi.
  L'articolo 23 disciplina la dichiarazione dello stato di mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile nel caso di eventi emergenziali, che possano manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari.
  L'articolo 24 disciplina la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, relativamente all'oggetto, alla procedura e ai presupposti per la medesima deliberazione. Rispetto alla normativa vigente, viene prolungata la durata dello stato di emergenza, che non può superare i dodici mesi, prorogabili per un periodo massimo di dodici mesi. L'articolo regola, inoltra, il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti alla scadenza dello stato di emergenza.
  L'articolo 25 disciplina la predisposizione e l'emanazione delle ordinanze di Pag. 47protezione civile, introducendo l'obbligo, per le ordinanze in questione, di disporre in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti e di provvedere all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale. Si consente, inoltre, l'emanazione – da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa – di provvedimenti analoghi alle ordinanze, per la gestione delle emergenze di rilievo regionale.
  L'articolo 26 dispone con riguardo alle ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale.
  L'articolo 27 contiene disposizioni in materia di apertura, gestione e chiusura delle contabilità speciali. Ulteriori disposizioni sono, altresì, finalizzate a prevedere l'impossibilità di devolvere a collegi arbitrali le controversie concernenti l'esecuzione di interventi attuativi delle ordinanze o compresi in programmi di ricostruzione (comma 9), la nullità di compromessi e clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi agli stati di emergenza (comma 10), nonché ad elevare il termine per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal decreto in esame (comma 11).
  L'articolo 28 prevede l'adozione di specifiche delibere del Consiglio dei ministri, al fine di definire le modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro, in favore dei soggetti pubblici, privati e delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi.
  Ulteriori disposizioni sono finalizzate a disciplinare la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero e al meccanismo unionale di protezione civile (articolo 29), nonché l'utilizzo di segni distintivi riferiti al Dipartimento della protezione civile (articolo 30).
  Un consistente gruppo di norme disciplina la partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile.
  L'articolo 31 reca disposizioni in materia di partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche attraverso le formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.
  L'articolo 32 reca la qualifica il volontario di protezione civile, prevedendo che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore che svolgono l'attività di protezione civile nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite. Gli articoli da 33 a 42 dello schema recano una disciplina delle modalità e condizioni di partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile – dopo che una complessiva rivisitazione normativa in materia di Terzo settore è intervenuta con l'approvazione del Codice di settore, contenuto nel decreto legislativo n. 117 del 2017. In particolare, l'articolo 33 prescrive come obbligatoria l'iscrizione degli enti del Terzo settore operanti nel campo della protezione civile o delle altre forme di volontariato organizzato, nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile. L'articolo 34 disciplina l'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, mentre l'articolo 35 reca una disciplina relativa ai gruppi comunali di protezione civile. L'articolo 36 prevede che possano essere iscritti nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile. L'articolo 37 provvede a definire una disciplina sostanziale in ordine a contributi erogabili dal Dipartimento di protezione civile ad organizzazioni di volontariato operanti nel settore. L'articolo 38 prevede: la partecipazione del volontariato organizzato alla predisposizione e all'attuazione dei piani di protezione civile; l'attivazione, da parte del Dipartimento di protezione civile, di iniziative, Pag. 48inclusi corsi di formazione, dirette a promuovere la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile; l'applicazione dei benefici previsti agli articoli 39 e 40 al volontariato organizzato impiegato nelle attività di pianificazione. Il citato articolo 39 reca disposizioni in materia di benefici per i volontari che partecipano alle attività di protezione civile, in termini di mantenimento del posto di lavoro, del trattamento economico e previdenziale e di copertura assicurativa, da garantire anche mediante polizze integrative. L'articolo 40 disciplina le procedure di rimborso al volontariato organizzato e al datore di lavoro dei volontari per le spese sostenute nelle attività ed interventi autorizzati di protezione civile e, nel caso dei datori di lavoro, per gli emolumenti versati ai propri dipendenti durante tali attività. L'articolo 42 reca la disciplina relativa al Comitato nazionale del volontariato di protezione civile,
  Gli articoli da 43 a 46 riguardano misure e strumenti finanziari per l'esercizio delle attività di protezione civile. Nel quadro della revisione della disciplina dei fondi che finanziano le attività della protezione civile, l'articolo 43 rinomina il preesistente Fondo per la protezione civile, con riferimento allo svolgimento di attività di previsione e prevenzione. Gli articoli 45 e 46 disciplinano rispettivamente il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) e il Fondo regionale di protezione civile che, sin dalla sua istituzione, sostiene gli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti e contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile di Regioni ed enti locali. Considero rilevante che si provveda alla disciplina di tale Fondo, che negli ultimi anni non è stato rifinanziato, considerata la sua importanza quale meccanismo finanziario a supporto delle esigenze regionali.
  L'articolo 46 incarica le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile di promuovere la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio stesso, con particolare riguardo alle funzioni di presidio delle sale operative e alla rete dei centri funzionali del Servizio, che sono preposti all'allertamento delle forze di risposta operativa in caso di emergenza.
  Da ultimo, sono dettate disposizioni transitorie, di coordinamento e finali. L'articolo 47 dello schema dispone pertanto in via generale che tutti i richiami alla legge n. 225 del 1992 presenti in altre disposizioni normative, debbano intendersi riferiti ora al nuovo decreto legislativo che integralmente la sostituisce. L'articolo 48 reca una serie di abrogazioni tra le quali la citata legge istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile n. 225 del 1992. L'articolo 49 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 50 prevede che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dallo schema in esame continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti e che le disposizioni di cui allo schema in esame si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 478.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro MAZZOLI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per l'anno 2017, relativo Pag. 49a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 478).
  Segnala in premessa che la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di riparto dei citati fondi è formulata ai sensi del comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (»collegato alla legge finanziaria per il 1996»), che ha disposto l'iscrizione in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun Ministero degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (individuati in apposita tabella allegata alla legge). Il citato comma 40 prevede, infatti, che il riparto dei contributi tra gli enti interessati venga annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti.
  Lo schema di decreto ministeriale in esame provvede, in particolare, a ripartire le risorse del capitolo 1551, piano gestionale 2, del bilancio di previsione del MATTM, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Segnalo che il capitolo citato è collocato all'interno del programma 13, Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, nell'ambito della missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.
  Fa presente che lo stanziamento da ripartire per il 2017 è pari a 4,6 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 6,1 milioni di euro ripartiti con il decreto relativo all'esercizio 2016. La relazione illustrativa specifica inoltre che lo stanziamento inizialmente previsto, pari a 5.102.413 euro, è stato decurtato di 500.000 euro in conseguenza delle riduzioni delle dotazioni di missioni e programmi di spesa dei Ministeri previste dall'articolo 13 del decreto-legge n. 50 del 2017.
  Con riferimento ai criteri di riparto dei fondi disponibili, segnala che la procedura per la ripartizione della quota destinata agli Enti Parco nazionali, ammontante ad euro 2.214.500 e riconducibile al criterio della complessità territoriale-amministrativa delle aree protette, secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa, è stata elaborata sulla base di tre distinti parametri:
   la superficie occupata da ciascun Parco (rilevata dal 6o aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle aree naturali protette, approvato con decreto del MATTM 27 aprile 2010). Per i parchi dell'arcipelago di La Maddalena e dell'Arcipelago toscano è stato utilizzato anche il dato relativo alla superficie di perimetrazione a mare;
   le superfici delle zone naturali di riserva integrale (Zona A ovvero 1): si tiene conto pertanto dell'estensione complessiva della superfici che presentano un particolare pregio naturalistico e che risultano sottoposte a speciali vincoli per la fruizione;
   il numero dei comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun Parco, quale indicatore del grado di difficoltà nella gestione delle relazioni istituzionali che l'Ente Parco deve affrontare.

  Si tratta dei medesimi criteri enunciati nella relazione illustrativa dello schema di riparto riferito all'esercizio 2016.
  Secondo quanto risulta dalla relazione e dalla tabella allegata allo schema di decreto in esame, sono state assegnate quote fisse pari a 81.500 euro, 101.500 euro o 121.500 euro, sulla base dei valori assunti dai parametri suddetti, ai quali sono stati applicati appositi coefficienti di ponderazione, che tengono conto del livello di importanza assegnato a ciascun parametro in rapporto con gli altri. L'allegato 1 incluso nella relazione reca una tabella esplicativa dei criteri per il riparto 2017 con l'indicazione dei coefficienti di ponderazione e dei valori assegnati a ciascun parametro. La relazione illustrativa specifica altresì che le somme derivanti dal riparto saranno trasferite Pag. 50sulla base delle risultanze dei progetti presentati dagli Enti parco in coerenza con le indicazioni fornite dalla direttiva ministeriale n. 24444 del 17 ottobre 2017.
  Relativamente al riparto della quota destinata alle 27 aree marine protette, pari a 1.042.500 euro, la procedura individuata è identica all'anno precedente, mentre variano le quote: le aree sono distinte in zone ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea) e zone non ASPIM, prevedendo, infatti, per le prime una quota fissa di 57.500 euro e per le altre di 27.500 euro.
  Per le aree marine nazionali, la relazione precisa che tutte le aree sono state dotate a partire dal 2012 di un modello di programmazione standardizzato che consente di assicurare il monitoraggio delle politiche di settore per le diverse aree di intervento, e la programmazione ai fini della gestione di finanziamenti nazionali e/o comunitari, in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziate.
  Per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alle Convenzioni internazionali (Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie ratificata con la legge 25 gennaio 1983, n. 42, e Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (CITES), ratificata con la legge 19 dicembre 1975, n. 874) lo schema di decreto in esame assegna complessivamente 475.000 euro.
  Per la voce Fondo di premialità per progetti sperimentali (che sostituisce la voce Azioni di rilevanza nazionale presente nel precedente riparto), la relazione sottolinea che la quota ripartita, pari ad euro 50.413, verrà compensata con eventuali ulteriori accantonamenti operati sul capitolo 1551.
  La relazione illustrativa evidenzia, infine, in merito alla quota assegnata ai tre parchi minerari, che al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, al Parco museo delle miniere dell'Amiata ed al Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche sono state destinate risorse pari, rispettivamente ad euro 300.000, 300.000 e 220.000. La medesima relazione sottolinea che tali Parchi, sorti per effetto di un'apposita disposizione normativa che ne ha previsto l'istituzione con decreto ministeriale, non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma considerata l'esistenza e gli interventi di tutela realizzati, al fine di garantire la continuità della loro azione, a partire dall'esercizio 2004, compatibilmente con le necessità riferite agli Enti Parco nazionali e alle Aree Marine Protette, sono state individuate le quote finanziabili.

  Ermete REALACCI, presidente, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere è fissato per il 5 dicembre e che la prossima settimana la Commissione sarà impegnata nell'esame del disegno di legge di bilancio, manifesta l'intenzione, in assenza di obiezioni da parte dei colleghi, di chiedere per le vie brevi al Governo la disponibilità ad attendere il parere oltre il suddetto termine.

  La Commissione consente.

  Ermete REALACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Vincenza LABRIOLA (FI-PdL) stigmatizza le dichiarazioni rilasciate dal Ministro Calenda con riferimento al ricorso presentato al TAR dalla regione Puglia e dal comune di Taranto sul cosiddetto decreto ILVA, ritenendo inappropriata e fuori luogo la decisione di sospendere il negoziato in corso tra sindacati e gruppo acquirente. Nel ribadire il proprio sconcerto di fronte all'intimidazione rivolta da un soggetto istituzionale a regione ed enti locali, peraltro in un momento molto delicato della trattativa, chiede al presidente di assumere le opportune iniziative per l'audizione del Ministro Calenda.

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  Ermete REALACCI, presidente, nel ritenere che la questione sia tale da meritare un approfondimento, considerate anche le competenze della Commissione X in materia, preannuncia che prenderà contatti con il presidente Epifani al fine di programmare un'audizione del Ministro Calenda davanti alle Commissioni riunite VIII e X.

  La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 30 novembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

  La seduta comincia alle 13.55.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica che, come concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente.
  Comunica che, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2012, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la pubblicità sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la web-tv della Camera dei Deputati.
  Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-12831 Grimoldi: Sul recupero dei crediti da canoni Anas per i passi carrabili.

  Paolo GRIMOLDI (LNA) (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Paolo GRIMOLDI (LNA) si dichiara insoddisfatto della risposta, considerato che, al di là degli aspetti tecnici e procedurali, si tratta di un caso umano, che riguarda una persona di oltre 80 anni, in precarie condizioni, costretta a chiudere la propria attività e a rischio di pignoramento. Ritiene infatti che in tali situazioni si richieda la capacità di adeguare l'applicazione delle norme al contesto specifico.

5-12832 Borghi: Per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della superstrada Ferrara-mare.

  Paola BOLDRINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Paola BOLDRINI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta, dal momento che gli interventi immediati sono stati realizzati con tempestività e che tuttavia si rende necessario avviare al più presto i lavori di ammodernamento e potenziamento dell'asse viario, non più rinviabili in considerazione della rilevanza della superstrada Ferrara-mare per la mobilità della zona. Sollecita pertanto l'avvio dei lavori entro l'inizio del nuovo anno, con l'obiettivo di concluderli prima dell'arrivo della stagione estiva, che comporta un ulteriore incremento del flusso di traffico.

5-12833 Zolezzi: Sulle modalità di rinnovo della concessione ad Autostrade per l'Italia S.p.A.

  Arianna SPESSOTTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

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  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Arianna SPESSOTTO (M5S), nel dichiararsi profondamente insoddisfatta, rilevando che sia l'ANAC sia l'Antitrust si sono espresse in più occasioni contro la proroga delle concessioni, stigmatizza che nel caso specifico sia stata concessa una buonuscita milionaria che non ha giustificazioni né dal punto di vista delle casse dello Stato né dal punto di vista della libera concorrenza del mercato. Sottolinea inoltre che la concessione del 40 percento della rete autostradale nazionale ad un unico soggetto determinerà un ulteriore incremento del pedaggio, dopo quello già verificatosi ad inizio 2016. In linea con il programma di Governo del Movimento 5 Stelle e con i contenuti della risoluzione presentata, sollecita il Governo ad interrompere la pratica annosa ed inaccettabile delle proroghe, valutando quali servizi pubblici vadano gestiti direttamente e quali vadano attribuiti con procedura di gara.

5-12834 Pastorelli: Sulla gestione dei lavori della variante della strada statale 106 a Nova Siri.

  Cosimo LATRONICO (Misto-DI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Cosimo LATRONICO (Misto-DI), nel ringraziare il sottosegretario per le informazioni, coglie l'occasione per sollecitare le strutture dell'ANAS a definire nel più breve tempo possibile il contenzioso connesso alla vicenda, sottolineando l'anomalia di 17 milioni di euro di riserve, a fronte di un importo complessivo dei lavori di 45 milioni di euro. Nel chiedere al Governo di esercitare pressioni sull'ANAS affinché si trovi una soluzione nel più breve tempo possibile, stigmatizza che siano necessari 9 anni per completare lavori del valore totale di 45 milioni di euro.

5-12835 Vella: Per un chiarimento degli aspetti procedurali del progetto di dragaggio del porto di Ortona.

  Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) sottolinea che la chiarezza e la puntualità della risposta del sottosegretario contribuiscono ad alimentare le preoccupazioni, essendo confermata la sussistenza nell'area del porto di Ortona di tre diversi progetti, i cui iter non sono stati espletati in modo del tutto corretto, considerato che soltanto in un caso si è provveduto a tenere informato il Ministero competente. Nel rilevare che, con riferimento alla realizzazione degli interventi in questione, l'unica certezza sembra essere la priorità assegnata al dragaggio del porto, evidenzia a quest'ultimo proposito da un lato le difficoltà connesse allo smaltimento dei fanghi e dall'altro la mancata verifica di compatibilità con gli altri progetti.

  Ermete REALACCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

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