CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 novembre 2017
918.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 82

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 novembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.05.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
C. 4741 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo che reca un ampio quadro di misure, incentrate principalmente sulle misure fiscali, ma nel contempo esteso anche ad altre linee di intervento, che si sono poi significativamente ampliate a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato. Quanto ai profili finanziari, esso concorre agli obiettivi della manovra contenuta nel disegno di legge di bilancio, recando una parziale disattivazione delle c.d. clausole di salvaguardia – vale a dire gli aumenti di Iva ed accise previste dal 2018, la cui totale disattivazione per il 2018 ed ulteriore riduzione per il 2019 risulta prevista nel disegno di legge di bilancio 2018 – cui destina risorse per poco meno di 1,2 miliardi per il biennio 2018-2019. A fronte di questo e di altri interventi, il provvedimento reperisce le necessarie risorse finanziarie, con effetti positivi sui saldi che, pur di ridotto ammontare (circa 90 milioni nel 2018 e 95 nel 2019) – incrementano le risorse utilizzate dal disegno di legge di bilancio.
  Tra le principali disposizioni recate dal decreto-legge, segnala quelle sulla cosiddetta rottamazione delle cartelle, sull'estensione dello split payment e sull'ammissione degli enti del terzo settore al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari. Un importante gruppo di misure interviene in tema di calamità naturali, sia con disposizioni di favore fiscale sia con stanziamento di risorse e con norme volte a dare priorità agli investimenti per finalità di ricostruzione e di messa in sicurezza. Un altro intervento riguarda il settore delle imprese, con l'aumento della dotazione finanziaria di alcuni fondi dedicati alle piccole e medie imprese, nonché con una misura specifica per quelle di grandi Pag. 83dimensioni, ma anche con l'estensione alle imprese del settore della alta tecnologia della golden power governativa nelle società considerate strategiche. Di rilievo anche le misure nel settore dei trasporti, con la proroga dei termini per le procedure su Alitalia e l'assegnazione di risorse agli investimenti nel settore ferroviario, nonché numerosi altri interventi rivolti a temi specifici, quali l'obbligo di fatturazione su base mensile dei servizi di comunicazione elettronica, il principio dell'equo compenso per i professionisti nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, l'introduzione di una specifica disciplina sul riaffidamento di alcune importanti concessioni autostradali scadute, l'estensione delle agevolazioni fiscali per gli studenti fuori sede.
  In materia fiscale, segnala in primo luogo la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per il 2018 e delle accise per il 2019, che viene completata nel disegno di legge bilancio 2018 (articolo 5).
  Altri interventi in materia fiscale e di entrate riguardano:
   la riammissione alla definizione agevolata (rottamazione delle cartelle), la proroga delle rate scadute nel 2017 e l'estensione del beneficio ai carichi affidati fino al 30 settembre 2017;
   la facoltà dei contribuenti di effettuare le comunicazioni IVA con cadenza semestrale e la disapplicazione delle sanzioni per il primo semestre 2017 (articolo 1-quater);
   la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017;
   la proroga al 30 settembre 2018 dei versamenti e gli adempimenti tributari nei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia, nonché gli stanziamenti per favorire la ricostruzione e la ripresa economica (articolo 2);
   per i territori colpiti dal sisma in Centro Italia del 2016 e 2017, la proroga al 31 maggio 2018 per gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria (articolo 2), la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (la proroga è al 31 dicembre 2020 se localizzate in una ’zona rossa’) e la ripresa della riscossione dal 1o giugno 2018 (articolo 2-bis); al riguardo si segnala che per i suddetti territori si introducono norme relative alla sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia. Tale sospensione è differita al 31 maggio 2018. Si demanda a provvedimenti delle autorità di regolazione la disciplina delle modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, introducendo altresì agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni colpiti dai predetti sismi (articolo 2-bis, commi 24 e 25);
   l'estensione dello split payment a enti pubblici economici, fondazioni partecipate, nonché società controllate e partecipate da amministrazioni pubbliche (articolo 3);
   l'anticipo del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sulla stampa, anche online, e sulle emittenti locali, esteso anche agli enti non commerciali (articolo 4);
   la vendita di tabacchi lavorati e assimilati, estendendo tra l'altro – a fini antielusivi – il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica (articoli 5-bis e 19-quinquies);
   le agevolazioni fiscali in materia di Onlus, società di mutuo soccorso, alimenti a fini medici speciali e lavoratori rientrati in Italia (articoli da 5-ter a 5-quinquies, 8-bis);
   la regolarizzazione di somme detenute all'estero o derivanti da vendita di Pag. 84immobili detenuti all'estero (articolo 5-septies);
   la prosecuzione della concessione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (Gratta e Vinci, articolo 20, comma 1);
   l'incremento di 130 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 20, comma 2).

  Con più stretto riguardo alle disposizioni che interessano la competenza della X Commissione, si segnala quanto segue.
  L'articolo 9, modificato al Senato, incrementa il Fondo di garanzia per le PMI, anche a seguito di parziale riassegnazione di risorse incassate nel 2016 in virtù di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Con le modifiche apportate al Senato si consente altresì di incrementare la dotazione del Fondo mediante l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti Spa. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (ordinariamente destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388), ai sensi del comma 2, per l'anno 2017, se incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al predetto Fondo di garanzia per le PMI. In via ordinaria, era già previsto che le predette entrate potessero essere riassegnate anche nell'esercizio successivo – con decreto del MEF – ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MiSE, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del MiSE, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Durante l'esame al Senato è stato introdotto il comma 2-bis il quale consente di incrementare la dotazione del Fondo di garanzia PMI (di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012) anche con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, oltre che mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE Spa.
  L'articolo 11 introduce un'ulteriore nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile che viene destinato anche agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione. Si tratta delle imprese (di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 347/2003) in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, l'articolo incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018 (con conseguente costituzione di nuova apposita Sezione del Fondo). Le imprese in questione devono presentare inoltre rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. La norma, per come letteralmente formulata, sembra trovare dunque applicazione dal punto di vista soggettivo anche alle imprese in crisi che non si trovano ancora sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria e presentano uno solo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale per l'apertura nei loro confronti della procedura in questione (nel senso che la situazione debitoria non è rilevante ai fini dell'accesso alle misure agevolative del Fondo crescita sostenibile). Si dispone inoltre che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – da adottare, secondo quanto introdotto al Senato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento – sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da Pag. 85estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. Nel corso dell'esame al Senato sono stati inseriti nell'articolo 11 due nuovi commi 2-bis e 2-ter, che intervengono sulla disciplina della misura di sostegno a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 91/2017. Il comma 2-bis, in particolare, interviene sugli oneri della convenzione stipulata tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in quanto gestore della misura stessa per conto della Presidenza. La disciplina di questi oneri è contenuta nel secondo periodo del comma 3 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 91, il quale attualmente dispone che ad essi si provveda entro il limite massimo dell'1 percento degli stanziamenti di bilancio alla misura destinati. Il comma 2-bis in esame elimina il limite dell'1 per cento. Il comma 2-ter dispone che, in sede di prima applicazione e per gli anni 2017-2018, il requisito del limite di età per i beneficiari (35 anni) richiesto ai fini dell'accesso alla misura dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 si intende soddisfatto se posseduto alla data del 21 giugno 2017.
  Altri interventi per le imprese riguardano:
   l'estensione ai liberi professionisti non organizzati in ordini o collegi della possibilità di partecipazione ai confidi (articolo 9-bis);
   l'estensione della firma digitale alla sottoscrizione di determinati atti di natura fiscale concernenti le imprese (articolo 11-bis);
   la possibilità per il Consiglio delle Camere di commercio di essere rinnovato per due volte invece che per una sola volta (articolo 13, comma 1-bis);
   la fissazione al 1o dicembre 2018 del termine per l'avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'organismo di vigilanza (articolo 13, comma 1-ter);
   l'introduzione, in materia di trasparenza societaria, della cosiddetta norma anti-scorrerie, che estende gli obblighi di comunicazione per chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata (articolo 13);
   l'estensione al settore dell'alta tecnologia dell'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla governance di società strategiche (golden power). Si prevede inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi di notifica funzionali all'esercizio di tali poteri (articolo 14). L'articolo 14, modificato al Senato, interviene sulla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla governance di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge n. 21 del 2012. In particolare, con riferimento al golden power:
    viene prevista una generale sanzione amministrativa pecuniaria ove siano violati gli obblighi di notifica, funzionali all'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale (comma 1, lettera a));
    si estende l'esercizio dei poteri speciali applicabili nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, al settore dell'alta tecnologia (comma 1, lettera b), nn. 1-5). Nel corso dell'esame al Senato è stato chiarito che il Ministro della difesa è tra i soggetti (assieme al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e ai Ministri competenti per settore) con cui va concertata la proposta per la redazione dei regolamenti volti all'individuazione dei settori ad alta intensità tecnologica;
    si individua un criterio specifico cui il Governo deve attenersi nell'esercizio dei poteri speciali, con riferimento a quelle operazioni di acquisto da parte di soggetti extra UE di società che detengono attivi strategici nel settore energetico, dei trasporti e delle comunicazioni, ove l'acquisto di partecipazioni determini l'insediamento stabile dell'acquirente. In tali ipotesi, il Governo deve valutare, oltre alla Pag. 86minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico (comma 1, lettera b), n. 6);
    si chiarisce che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di poteri speciali si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, salva la possibilità di pagamento in misura ridotta (comma 1, lettera c));
    si dispone che le norme introdotte si applicano solo alle procedure avviate in data successiva al 16 ottobre 2017, data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2).

  Con riguardo alle ulteriori disposizioni di interesse della X Commissione, si segnalano inoltre i seguenti articoli.
  L'articolo 19-quinquies, introdotto al Senato, prevede che la vendita dei prodotti contenenti nicotina (sigarette elettroniche) sia effettuata in via esclusiva tramite le rivendite autorizzate. Viene inoltre esteso il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica prima limitato alla vendita «transfrontaliera». In particolare, al comma 1 si modifica il comma 5 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo che la vendita dei prodotti in questione sia effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite, in luogo della disciplina vigente che consente questa modalità di vendita in termini di deroga all'articolo 74 del Regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (decreto del Presidente della Repubblica n. 1074/1958) e subordina la relativa previsione all'attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita in questione già attivi, si prevede poi che un decreto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, entro il 31 marzo 2018, stabilisca modalità e requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti e, nelle more, è consentita la prosecuzione dell'attività (nuovo comma 5-bis dell'articolo 62-quater). Ai sensi del comma 2, viene esteso il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica (ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato) prima limitato alla vendita «transfrontaliera». Viene modificata anche la previsione secondo cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai soggetti competenti i siti web ai quali inibire l'accesso. Il comma 3, infine, incrementa di 9,5 milioni di euro, a decorrere dal 2018, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, provvedendo a coprire la spesa mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.
  L'articolo 19-decies concerne gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o al raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente (che usa, in alternativa, almeno: a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; b) il 50 per cento di calore di scarto; c) il 75 per cento di calore cogenerato; d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti) e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto. Per questi impianti, la disposizione prevede la possibilità di accedere al regime di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel Regolamento delegato (UE) 2015/2402: i relativi allegati distinguono tra combustibili solidi, liquidi e gassosi, oltre ad una categoria residuale. Il Ministro dello sviluppo economico definirà criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con specifico decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.Pag. 87
  Appare opportuno, infine, segnalare le disposizioni contenute nel decreto-legge concernenti Alitalia.
  L'articolo 12, modificato al Senato, differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 50/2017, proroga fino al 30 settembre 2018 la durata del finanziamento già concesso per il 2017, nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria e ne incrementa l'importo di 300 milioni di euro da erogarsi nel 2018.
  Il comma 1 dispone innanzitutto l'estensione al 30 aprile 2018 del termine per l'espletamento delle procedure di gara, previste dall'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017 con la finalità di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana Spa e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria. Tali procedure sono attualmente in corso di svolgimento e per queste la Relazione governativa al decreto evidenzia la necessità di disporre di un tempo maggiore «per l'espletamento di una fase negoziale volta a migliorare le offerte». Con il comma 2, modificato al Senato, si interviene invece sul finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, già disposto dal comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 50/2017. La concessione del prestito di 600 milioni da parte dello Stato e finalizzato al salvataggio di Alitalia, potrebbe rientrare nella materia degli aiuti di Stato, dettagliatamente disciplinata dall'ordinamento dell'Unione europea, ma il diritto dell'Unione consente anche agli Stati membri di intervenire a favore di imprese a condizioni di mercato. In tal senso, le dichiarazioni alla stampa del Ministro dello sviluppo economico in proposito del prestito ponte, per il quale non è stata effettuata pertanto la notifica in sede europea. L'intervento proroga, a seguito della modifica apportata al Senato, fino al 30 settembre 2018 la durata del finanziamento di 600 milioni di euro concesso a maggio 2017, consente quindi l'utilizzo del finanziamento oltre il 5 novembre 2017, facendo venire meno il rimborso del finanziamento previsto al 5 novembre 2017. Si incrementa altresì il finanziamento a titolo oneroso già concesso, di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018. La finalità dell'incremento, in base al dettato normativo è di garantire l'adempimento delle obbligazioni di trasporto. Tale espressione, introdotta al Senato, ha sostituito l'espressione «obbligazioni di volo», che era contenuta nel testo originale del decreto-legge, in quanto consente una identificazione tecnicamente più corretta delle obbligazioni connesse all'esercizio dell'impresa del trasporto aereo. Si tratta delle obbligazioni assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale, senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo, nonché quella di assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale, nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonché allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria. Si prevede inoltre la possibilità di erogare un ulteriore prestito di 300 milioni anche mediante anticipazioni di tesoreria la cui restituzione deve avvenire entro il termine dell'esercizio (2018). Il comma 2 autorizza, inoltre, il collegio commissariale a pagare i debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per fare fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società e per il perseguimento delle finalità di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 12, introdotto al Senato, dispone che i cessionari che subentrano nelle rotte gravate da oneri di servizio pubblico siano tenuti ad assicurare il servizio, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione delle gare. La finalità della disposizione è di assicurare la continuità territoriale, verosimilmente Pag. 88con riferimento al trasporto aereo, anche se ciò non viene espressamente specificato nel testo, nel caso di vettori aerei che subentrino come cessionari al posto di soggetti che operano su rotte onerate.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Davide CRIPPA (M5S), con riferimento alle disposizioni sull'equo compenso, che riprendono sostanzialmente il contenuto del disegno di legge C. 4631 Governo in corso di esame presso la Commissione Giustizia, chiede per quale motivo non sia stata riproposta l'osservazione formulata nel parere reso dalla Commissione sul citato provvedimento lo scorso 15 novembre che prevedeva una diversa formulazione del testo del comma 2 dell'articolo 19-quaterdecies.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, ritiene condivisibili le disposizioni recate dal decreto-legge in esame in materia di equo compenso che, diversamente dal testo del disegno di legge C. 4631, ha esteso la disciplina anche alle professioni non ordinistiche, al fine di evitare diversi livelli di tutele tra lavoratori autonomi che hanno le medesime esigenze e dovrebbero avere gli stessi diritti. Ritiene pertanto che, in questa sede, il parere che la Commissione deve rendere non possa entrare nel merito della formulazione tecnica del testo approvato dal Senato richiamando un precedente provvedimento.

  Davide CRIPPA (M5S) ritiene che la relatrice avrebbe dovuto riproporre il parere espresso dalla Commissione che recava una formulazione più corretta in riferimento all'inclusione delle professioni non ordinistiche nella disciplina dell'equo compenso.

  Andrea VALLASCAS (M5S) chiede, a nome dei deputati presenti del proprio gruppo, la verifica del numero legale.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, constatata la presenza del numero di deputati previsto dall'articolo 46, comma 4, del regolamento, dispone la verifica del numero legale e comunica che la Commissione è in numero legale.

  Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

  Lara RICCIATTI (MDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

  Angelo SENALDI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, osservando che, al di là delle criticità emerse sulla formulazione della disposizione che estende alle professioni non ordinistiche la disciplina dell'equo compenso, il testo in esame rappresenta un passo in avanti per tutte le categorie interessate e, in particolare, per i giovani professionisti.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, osserva che la disposizione al comma 2 dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge in esame, nell'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle professioni non ordinistiche presenta alcune problematicità che, in assenza di modifiche al testo in esame, dovranno essere successivamente corrette. Pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.20.

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