CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 novembre 2017
914.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

  Mercoledì 22 novembre 2017.

  Il Comitato, che si è riunito dalle 14.15 alle 14.30, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 22 novembre 2017. – Presidenza del vicepresidente Nicola STUMPO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

  Nicola STUMPO, presidente, comunica che è pervenuta alla Presidenza della Camera, in data 20 novembre 2017, la lettera con la quale il collega Alessandro Bratti rassegna le proprie dimissioni dal mandato parlamentare, informando di essere stato nominato Direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione della ricerca ambientale (ISPRA) e che tale carica risulta incompatibile con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
  Fa presente che occorre prendere atto di tale comunicazione e della volontà manifestata dal deputato Bratti di optare per altro incarico rassegnando le dimissioni da parlamentare. Le stesse dimissioni sono motivate dall'interessato con le disposizioni della legge istitutiva dell'Ispra. Tenuto conto altresì che l'Ispra è persona giuridica pubblica e che in base alla legge istitutiva (articolo 4) svolge funzioni di supporto del Ministero dell'Ambiente, da cui è vigilato, e che del resto l'ente è finanziato con contribuiti statali annuali, come prevede il relativo regolamento (articolo 3), l'assunzione dell'incarico di direttore generale rientra pacificamente tra le cause di incompatibilità di cui all'articolo 2 della legge n. 60 del 1953.
  Rilevato che su tale punto la Giunta, come in precedenza il Comitato, concorda, in vista della presa d'atto da parte dell'Assemblea delle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Alessandro Pag. 4Bratti in situazione di incompatibilità, avverte che si procederà ora all'accertamento del subentrante.
  Propone dunque che la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, che il candidato che, nella lista n. 15 – Partito Democratico nella XI circoscrizione Emilia Romagna, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Veronica Zanetti.

  Nicola STUMPO, presidente, prende atto che la Giunta concorda e comunica che di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

  Nicola STUMPO, presidente e coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.
  Nella qualità di Coordinatore del Comitato per i profili attinenti all'incompatibilità, riferisce in ordine all'attività istruttoria svolta dal Comitato stesso sulla carica rivestita dall'onorevole Paola De Micheli, nominata con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017, ex articolo 11 della legge n. 400 del 1988, Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  In seguito alla richiesta di elementi conoscitivi deliberata dal Comitato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) del Regolamento della Giunta, l'onorevole De Micheli ha trasmesso una lettera nella quale argomenta nel senso che un Commissario straordinario del governo nominato ex articolo 11 della legge n. 400 del 1988, non incontri limiti di incompatibilità quando la persona prescelta sia investita dal mandato parlamentare.
  In tal senso disporrebbe espressamente la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti d'interesse» (cosiddetta «Legge Frattini»). A tale proposito si osserva come l'articolo 1 della predetta legge qualifichi il Commissario straordinario di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 come titolare di una carica di Governo. L'articolo 2, comma 1, in materia di incompatibilità, prevede poi che «il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può: (...) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare (...)».
  Nel corso delle riunioni del Comitato si sono fronteggiate due opposte tesi.
  In primo luogo è stata prospettata dall'onorevole Crippa un tesi che ritiene l'incarico rivestito dall'onorevole De Micheli incompatibile con il mandato parlamentare.
  Si è sostenuto, in particolare, che la citata norma della Legge Frattini non sia volta a disciplinare incompatibilità parlamentari, bensì una serie di limiti applicabili esclusivamente al conferimento di incarichi di governo. Di talché, nel caso di specie, continuerebbe ad essere applicabile la norma generale in tema di incompatibilità parlamentari, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 60 del 1953, secondo la quale: «I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo (...)».
  Si è anche sottolineata la necessità di utilizzare nei confronti dell'incarico di Commissario straordinario del Governo rivestito dalla deputata De Micheli lo Pag. 5stesso metro di giudizio precedentemente adottato nei confronti dell'incarico di Commissario straordinario per la spending review rivestito dall'onorevole Gutgeld, che è stato dichiarato compatibile anche in virtù di una valutazione sostanziale del ruolo e dei poteri esercitati dal soggetto interessato, giudicati meramente consulenziali. Nel caso di specie, secondo il collega Crippa, i poteri di cui invece dispone l'onorevole De Micheli nella qualità di Commissario straordinario sarebbero talmente rilevanti ed incisivi da rendere l'incarico certamente incompatibile col mandato parlamentare.
  La seconda tesi prospettata ritiene invece che l'incarico rivestito dalla collega De Micheli sia compatibile con il mandato parlamentare. Questa tesi è risultata prevalente nel Comitato in considerazione della consistenza numerica dei Gruppi che l'hanno sostenuta.
  Secondo questa prospettazione, argomentata dall'onorevole Lauricella, l'ambito di applicazione della disciplina della Legge Frattini ha, sicuramente, una portata più ampia, prevedendo esplicitamente la coesistenza di incarichi di Governo (sottosegretario di Stato, Commissario straordinario ex articolo 11 della legge n. 400 ed altri) con il mandato parlamentare e, dunque, legittimando sul piano giuridico generale tale coesistenza.
  In virtù dei principi di successione delle leggi nel tempo, l'articolo 2, comma 1, della legge Frattini (risalente al 2004) si pone quale legge comunque successiva che prevale sulla legge antecedente (l'articolo 1 della legge n. 60 del 1953). Segnatamente, inoltre, anche in base al principio lex specialis derogat generali, la legge Frattini troverà applicazione in deroga alla norma generale che sancisce l'incompatibilità degli incarichi assunti su nomina o designazione governativa.
  In altri termini, il combinato disposto delle due disposizioni potrebbe risultare sostanzialmente conforme al seguente: i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie per nomina o designazione del Governo, fatta eccezione per il conferimento della titolarità di cariche di Governo.
  Peraltro, la legge n. 60 del 1953 si riferisce ad incarichi in enti pubblici o privati, tra i quali, certamente, non può annoverarsi il Governo, quale organo costituzionale.
  Inoltre, la Legge Frattini definisce e richiama la funzione e la figura del Commissario straordinario di Governo tra i titolari di cariche di Governo (al pari del Presidente del consiglio, dei Ministri, dei Vice ministri e dei Sottosegretari), per i quali è pacifica la compatibilità con il mandato parlamentare. Di talché, a fronte di tale equiparazione, sarebbe irragionevole e illegittimo non riconoscere la compatibilità del solo Commissario straordinario del Governo.
  Si è inoltre rilevato come compito del Comitato e della Giunta sia quello di verificare la compatibilità del parlamentare con altri incarichi o funzioni, non potendo tali organi entrare nel merito della compatibilità tra cariche di governo.
  Si è, infine, ricordato come la figura di Commissario straordinario ex articolo 11 della legge n. 400 del 1988, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sia del tutto differente dalla figura del Commissario straordinario alla spending review, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in base ad una normativa diversa, specifica e del tutto peculiare. Cosicché le argomentazioni utilizzare per valutare la posizione dell'onorevole Gutgeld non potrebbero essere applicate alla posizione della deputata De Micheli. Neanche le argomentazioni sostanziali, che si basano sulla valutazione dei poteri conferiti al soggetto interessato, potrebbero essere applicate al caso di specie. Basti pensare all'intensità dei poteri, anche di spesa, e dei compiti di amministrazione attiva conferiti ad un Ministro che, tuttavia, sono ritenuti pacificamente compatibili con l'esercizio del mandato parlamentare.Pag. 6
  Poiché la tesi della compatibilità dell'incarico in questione è risultata prevalente in Comitato, la sottopone ora alle valutazioni della Giunta.
  Chiede pertanto se vi siano interventi.

  Davide CRIPPA (M5S) ad integrazione delle argomentazioni già svolte in sede di Comitato per le incompatibilità, come richiamate dal Vicepresidente Stumpo, fa presente di ritenere del tutto anomala la situazione dell'onorevole De Micheli, posto che nella stessa persona si concentrano le funzioni di sottosegretario, commissario del Governo e deputato, venendo meno, conseguentemente, la terzietà nello svolgimento della funzione di controllo. Rileva, segnatamente, il verificarsi di una situazione paradossale e non accettabile, per cui un parlamentare si troverebbe nella condizione di poter proporre, ad esempio in sede di legge di stabilità, dei finanziamenti per le finalità connesse alle funzioni svolte dallo stesso in veste di commissario del Governo. Per queste ragioni preannuncia che il suo gruppo voterà nel senso della incompatibilità.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) nel riportarsi alle dichiarazioni già rese in Comitato ed illustrate con precisione dal Vicepresidente Stumpo, ribadisce come non spetti alla Giunta valutare se un medesimo soggetto possa ricoprire più incarichi di Governo. Per quanto concerne, invece, le competenze della Giunta, ribadisce di ritenere del tutto evidente che gli articoli 1 e 2 della legge n. 215 del 2004, con formulazione inequivoca, prevedano la compatibilità del mandato parlamentare con l'incarico di Commissario straordinario ex articolo 11 della legge n. 400 del 1988.
  Preannuncia, pertanto, che il suo gruppo voterà in favore della compatibilità.

  Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) dichiara di concordare con la prospettazione formulata dall'onorevole Lauricella e preannuncia che voterà in favore della compatibilità.

  I deputati Fabiana DADONE (M5S) e Davide CRIPPA (M5S) chiedono la verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento della Giunta.

  Nicola STUMPO, presidente, constata che la Giunta è in numero legale; nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta del Comitato nel senso dell'accertamento della compatibilità con il mandato parlamentare della carica, ricoperta dall'onorevole Paola De Micheli, di Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  La Giunta accerta dunque la compatibilità con il mandato parlamentare della carica, ricoperta dall'onorevole Paola De Micheli, di Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI