CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 novembre 2017
914.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 205

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito de Filippo.

  La seduta comincia alle 14.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, e abbinata.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  Bruno MOLEA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria COSCIA (PD), relatrice, espone che la proposta di legge – approvata in prima lettura dal Senato, in un testo unificato, il 3 ottobre scorso – reca disposizioni per la tutela dei diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. In particolare, il provvedimento, che si compone di 14 articoli, assicura la tutela, il sostegno e la promozione di tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sordità e sordocecità, nonché gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio. Inoltre, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, viene riconosciuta, promossa e tutelata la lingua dei segni italiana in un'ottica di bilinguismo Pag. 206tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS, e la LIS tattile. Sottolinea che la proposta di legge in Senato è stata esaminata in sede referente dalla Commissione affari costituzionali e che la Commissione cultura e istruzione del Senato, invece, non ha reso il parere.
  Con riferimento alla sfera di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 4 sancisce, tra l'altro, la promozione, da parte della Repubblica, della diffusione e utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento ai programmi di informazione ed attualità, a film, fiction e documentari, ai messaggi promozionali e ad ogni altro contenuto trasmesso dalle emittenti televisive pubblica e private. L'articolo 5 definisce le norme per l'inclusione scolastica. In particolare, il comma 1 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di garantire i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco, tra cui la presenza, a seconda delle necessità di ciascun alunno, dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione nel caso di alunni sordi e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione nel caso di alunni sordociechi, dell'interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e di altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche. Il comma 2 stabilisce inoltre che le amministrazioni tengano conto delle esigenze d'insegnamento della LIS e della LIS tattile agli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, prevedendo azioni nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con decreto del MIUR, si prevede la determinazione di standard nazionali dei percorsi formativi per l'accesso alle professionalità di assistente alla comunicazione, di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di interprete in LIS e LIS tattile, al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli. Con il medesimo decreto del MIUR dovranno inoltre essere definite le norme transitorie per chi già esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, le professioni sopraindicate. Ai fini dell'adozione del decreto dovrà essere sentito un gruppo di esperti nominati dal Ministro dell'istruzione, che ricomprenda anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore della sordità e della sordocecità. L'articolo 6 detta disposizioni di principio in materia di formazione universitaria e post-universitaria e, in particolare, la promozione da parte della Repubblica: dell'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria per gli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, mediante tutti gli strumenti e servizi volti all'abbattimento delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti, quali la stenotipia (tecnica per scrivere in stenografia – scrittura manuale più rapida della grafia alfabetica –, ma con l'ausilio di una macchina), il respeakeraggio (tecnica per il riconoscimento del parlato che produce testi in trascrizione, resocontazione o sottotitoli per le persone sorde), la LIS, la LIS tattile ed ogni altra metodologia, idonea ad assicurare pari opportunità ed autonomia, in base alle necessità personali e alle opzioni indicate (comma 1); l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS e della LIS tattile nonché di tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream (comma 2). L'articolo 7, in tema di inclusione lavorativa delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei luoghi di lavoro e di formazione permanente, detta il principio della promozione, da parte della Repubblica, delle pari opportunità e accessibilità a ambienti, postazioni di lavoro, risorse, Pag. 207corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, chat, e-mail e videoconferenze.
  L'articolo 9, in materia di arte, cultura e tempo libero, definisce il principio della promozione, da parte della Repubblica, della piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, del turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione. ni dovuti a disabilità. Per tali finalità, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate alla conoscenza e alla fruibilità del patrimonio culturale italiano in favore delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, quali formazione al personale, visite guidate con interpretariato in LIS e LIS tattile, video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche ed ogni altra modalità idonea a migliorare la fruibilità delle attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.
  Sottolinea che la legge 107 del 2015 contiene principi e criteri direttivi per una delega piuttosto articolata sullo spettro applicativo del sostegno e dell'assistenza alla disabilità a scuola. Il decreto legislativo n. 66 del 2017, emanato in materia di inclusione scolastica, individua già le strategie educative e didattiche della scuola idonee a rispondere ai differenti bisogni educativi dei ragazzi, in un contesto di inclusione e di effettivo coinvolgimento nella comunità scolastica. Inoltre, l'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità – secondo il comma 24 della medesima legge n. 107 – deve essere assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza fossilizzarsi su un linguaggio anziché un altro.
  Pur senza voler togliere nulla alla validità della lingua dei segni in determinati ambiti, teme che la scelta della sua adozione come veicolo di trasmissione della comunicazione per le persone affette da sordità possa condurre a trascurare i probabili progressi effettuabili in un futuro prossimo in ambito scientifico e tecnologico e quindi costituire un possibile ostacolo ad una piena inclusione delle persone sorde. Incentivare l'uso della LIS potrebbe, nel lungo periodo, costituire un grave passo indietro. Sarebbe piuttosto raccomandabile mettere in atto ogni misura utile per la creazione di un adeguato protocollo sanitario, educativo e scolastico affinché le persone audiolese possano raggiungere una piena competenza cognitiva e linguistica. Conclude, affermando che riconoscere una lingua significa riconoscere l'esistenza di una comunità e in questo caso si riconoscerebbe l'esistenza di una sorta di «minoranza linguistica sorda» costituita sulla base di un deficit fisico. In considerazione di quanto esposto, prima di formulare una proposta di parere sul provvedimento, ritiene necessario ascoltare le diverse posizioni e i suggerimenti dei colleghi.

  Luisa BOSSA (MDP) osserva che il tema delle disabilità è già stato affrontato in diverse occasioni dalla Commissione. Dell'espressione LIS contesta, in primo luogo, la parola «lingua». Essa non è inclusiva, in quanto consente la comunicazione solo tra coloro che la conoscono. Si domanda che cosa possa accadere quando le persone sorde si trovano all'estero, quale linguaggio possano utilizzare. A tale proposito, ricorda che esistono 121 lingue dei segni e che il numero di essi, nel corso del tempo, è passato da 1.200 a 9.000. In sostanza, la LIS rischia a lungo andare di condurre all'isolamento perché moltissime persone non la conoscono. Riferisce che il «Comitato nazionale genitori familiari disabili uditivi» ha fatto presente nelle debite sedi parlamentari che ai disabili uditivi sia garantito il «diritto alla parola» e che si investa in salute piuttosto Pag. 208che in una metodologia superata e ghettizzante.

  Laura COCCIA (PD) premette che occorre operare una distinzione tra lingua e linguaggio. La lingua, infatti, è un elemento identificativo di una comunità e ritiene che ogni riflessione in proposito dovrebbe partire da questo concetto fondamentale. Occorre individuare strumenti tecnologici avanzati, piuttosto che limitarsi a riconoscere una sorta di minoranza linguistica. Sulla materia, la legge 107 del 2015 ha svolto un ottimo lavoro, in quanto ha concentrato l'attenzione sul principio dell'inclusione, che significa dare gli strumenti di cui ognuno ha bisogno per condurre ordinarie relazioni interpersonali. È favorevole ad un ampliamento della discussione e all'approfondimento dell'argomento, purché finalizzati al raggiungimento di una decisione che sia giusta per tutti, senza rischiare di creare una comunità separata.

  Annalisa PANNARALE (Si-SEL) ritiene che la relatrice abbia svolto un'analisi meticolosa e lucida, che impone un confronto altrettanto attento che metta al centro il tema dell'inclusione e del sostegno a tutte le forme di disabilità. Ricorda le molteplici contrarietà espresse nel corso delle audizioni delle associazioni interessate presso la XII Commissione. Il testo della proposta di legge, a suo avviso, tende a fare passi indietro e non vede la ragione per cui una modalità di comunicazione mediata debba prevalere su altre, più innovative e più efficaci per costruire l'autonomia e l'autosufficienza. Trova sbagliato perfino il titolo della proposta di legge che associa condizioni differenti con difficoltà diverse. Sottolinea, inoltre, che l'invarianza finanziaria prevista dal provvedimento rende quest'ultimo idoneo a promuovere solo intenzioni e non a garantire la tutela di diritti, come fa invece la legge n. 104 del 1992. Auspica che il parere si faccia carico dei numerosi aspetti critici emersi e che offra un valido contributo alla Commissione referente per andare nella giusta direzione.

  Maria MARZANA (M5S) esprime la contrarietà del suo gruppo su un testo a suo avviso inutile, tenuto conto degli strumenti reali ed efficaci previsti dalla legge n. 104 del 1992. Non può dire altrettanto, invece, della legge n. 107 sulla «buona scuola», nella quale non ravvisa disposizioni utili ad attuare un'effettiva inclusione. La proposta all'esame è deleteria, in quanto assegna alla LIS un ruolo predominante rispetto ad altri strumenti sicuramente più idonei a favorire un'integrazione delle persone sorde nella comunità. Peraltro, l'invarianza finanziaria rende il testo una mera elencazione di princìpi già sanciti dalla normativa esistente, tanto più che la previsione delle figure di interprete in molti ambiti è certamente inattuabile ad invarianza di risorse. La proposta sembrerebbe assegnare priorità non alle esigenze di integrazione e di inclusione delle persone sorde, ma alla collocazione degli interpreti. Ricorda che nella scuola sono già presenti figure professionali competenti per l'assistenza agli alunni con esigenze particolari, in grado di rispondere ai loro bisogni come nessun interprete LIS sarebbe in grado di fare. Dopo aver invitato la Commissione a farsi carico delle richieste emerse nel corso delle audizioni delle diverse associazioni, propone di incentrare il lavoro sull'attuazione delle norme già previste in materia di assistenza.

  Simona Flavia MALPEZZI (PD), riallacciandosi agli interventi delle colleghe Pannarale e Bossa, invita a concentrare il confronto sul tema della filosofia dell'inclusione. Dopo aver ricordato che al Senato il provvedimento è stato approvato con un'ampia maggioranza, invita all'elaborazione di un parere che tenga conto di quanto già previsto nella legge n. 104 del 1992.

  Marisa NICCHI (MDP) concorda con l'impostazione del dibattito, che mette al centro l'inclusione e l'impianto normativo della legge n. 104. Rispetto alla proposta in esame, ritiene che essa contenga norme generalizzanti, che non tengono conto Pag. 209della specificità delle disabilità che si vogliono tutelare e rispetto alle quali occorrono interventi diversificati. A dispetto di una necessaria pluralità di risposte, il provvedimento fa una scelta preponderante, senza recare una disciplina che sostenga, con idonei protocolli sanitari, la libertà di scelta riconosciuta dall'articolo 2. Osserva, quindi, che nel testo manca un riferimento ai LEA e non vengono previste risorse per le diagnosi precoci o per accompagnare le terapie logopedistiche di cui possono beneficiare, evidentemente, solo le persone facoltose. Anzi, la presenza di una clausola di invarianza finanziaria induce a pensare alla riduzione di risorse attualmente previste per altre finalità. Auspica la formulazione di un parere che tenga conto dei diversi profili critici emersi e che contribuisca a correggere i numerosi aspetti sbagliati della proposta di legge.

  Bruno MOLEA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.
C. 4741 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Simona Flavia MALPEZZI (PD), relatrice, ricorda che si avvia oggi l'esame del decreto-legge che costituisce la seconda gamba della manovra finanziaria per il 2018 nel quale, anche a seguito dell'esame effettuato dal Senato, sono presenti varie disposizioni di interesse della Commissione. Le principali sono contenute negli articoli: 1, comma 3; 2-bis, commi 9, 10, 11, 13 e 31; 4; 18-ter; 19; 19-bis; 20. Ulteriori disposizioni di interesse sono presenti negli articoli 7-bis; 8-bis; 17, comma 2. L'articolo 1, comma 3, permette alle università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata dei carichi fiscali 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018. Al relativo onere, quantificato in euro 8,3 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta, che viene, però, contestualmente rifinanziato per pari importo. L'articolo 2-bis, che reca, anzitutto, vari interventi relativi alle zone dell'Italia centrale colpite dal terremoto avviatosi il 24 agosto 2016, prevede, al comma 9, l'esclusione degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia paritari da quelli ai quali possono essere destinati contributi per la ricostruzione e specifica che, per gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico, i contributi sono riconosciuti se tali immobili sono utilizzati per le esigenze di culto. In base al comma 10, comunque, queste modifiche si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il comma 11 dello stesso articolo 2-bis dispone, per quanto più ci interessa, che le Diocesi svolgono le funzioni di soggetto attuatore nel caso di interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, nonché per gli interventi relativi agli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico, utilizzati per esigenze di culto, e alle chiese. Nel caso di interventi sopra soglia, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si tratta di una previsione presente anche nel disegno di legge di bilancio, dal quale, dunque, andrà estrapolata. A sua volta il comma 13 prevede che le Diocesi provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, in raccordo tra le stazioni appaltanti Pag. 210e gli Uffici speciali, anche al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli dell'ANAC. Per il Mibact, invece, la centrale unica di committenza per la realizzazione degli interventi viene individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Il comma 31, infine, riguarda i territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e prevede che, al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario negli stessi territori, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino al 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea, applicando, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara. L'articolo 4, modificando l'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, la c.d. manovrina, riguarda il credito di imposta riconosciuto per investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. In particolare, anche a seguito dell'esame al Senato, prevede che lo stesso credito spetta, oltre che a imprese e lavoratori autonomi, anche a enti non commerciali, e anche per investimenti sulla stampa on line. Inoltre, prevede che lo stesso è concesso per il 2018 nel limite complessivo di euro 62,5 milioni. A legislazione previgente, invece, lo stesso doveva essere stabilito annualmente con il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che ripartisce fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico le risorse del Fondo, per gli interventi di rispettiva competenza. Ora, venendo meno il riferimento al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri annuale, si intenderebbe che anche per gli anni successivi si provvederà ad individuare con provvedimento legislativo l'ammontare delle risorse da destinare al credito di imposta. Al relativo onere si provvede, comunque, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, per euro 50 milioni sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per euro 12,5 milioni sulla quota spettante al MISE. Inoltre, in via di prima applicazione, è stabilita in euro 20 milioni la quota dello stanziamento per il 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai soli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati a partire dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore del normativa di riferimento) e fino al 31 dicembre 2017. Si estende così l'ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente ad uno dei settori per il quale lo stesso è, a regime, previsto. Non sono, infatti, considerati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali. L'articolo 7-bis prevede la riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo della Polizia penitenziaria, fissandola in un numero massimo di 55 posti. Prevede, inoltre, che gli orchestrali ritenuti non più idonei a fare parte del complesso musicale, all'esito di specifiche valutazioni, saranno destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita. L'articolo 8-bis modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di lavoratori, docenti e ricercatori, in particolare consentendo ai lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 di applicare il regime più favorevole di cui alla legge n. 238 del 2010 e disponendo che le disposizioni sul rimpatrio di docenti, ricercatori e lavoratori si applichino nei limiti e alle condizioni delle norme UE in tema di aiuti di Stato cd. de minimis. L'articolo 17, comma 2, prevede il trasferimento al comune di Matera di euro 3 milioni per il 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi urgenti previsti per il ruolo di Capitale europea della cultura 2019 assegnato alla stessa Matera. L'articolo 18-ter riguarda gli obblighi di vaccinazione ai fini dell'iscrizione scolastica introdotti dal decreto-legge n. 73 del 2017. In particolare, Pag. 211per le regioni e province autonome che abbiano già istituito un'anagrafe vaccinale, la semplificazione amministrativa prevista per le scuole a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 viene anticipata all'anno scolastico. 2018/2019, o anche all'anno scolastico in corso. In tal caso, le istituzioni scolastiche non devono acquisire ed esaminare la documentazione riguardante tutti i minori di sedici anni iscritti, ma possono trasmettere all'Asl competente unicamente l'elenco degli iscritti, per acquisire, successivamente, soltanto la documentazione comprovante la situazione vaccinale relativa ai minori segnalati dalle Asl perché non in regola con gli obblighi vaccinali. L'articolo 19 estende a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia (e non anche alle entità di gestione indipendente) la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla SIAE che, come sappiamo, attualmente opera in regime di esclusiva. Si è dato così seguito alla volontà che il Governo ci aveva rappresentato il 28 settembre 2017, in occasione della risposta all'interrogazione Pannarale n. 5-12302 svolta in VII Commissione. A tal fine, modifica l'articolo 180, primo comma, della legge n. 633 del 1941 e, conseguentemente, anche l'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo – che riguarda l'esenzione o la riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore per gli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di 100 partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di esordienti al di sotto dei 35 anni, prevedendo, però, che in tali ipotesi, la SIAE remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore – coordinandone le disposizioni con le novità introdotte nell'articolo 180 e, dunque, affiancando alla SIAE gli altri organismi di gestione collettiva. In ogni caso, l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore da parte degli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia è subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'AGCOM. Al riguardo, segnalo che sarebbe opportuno inserire tale previsione nel corpus della legge n. 633 del 1941 e del decreto legislativo n. 35 del 2017, poiché quest'ultimo reca già analoghe previsioni con riferimento agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi. Infine, modifica l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 35 del 2017, relativo ai diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza, eliminando il riferimento agli organismi di gestione collettiva stabiliti all'estero. Al riguardo segnalo che, in considerazione del fatto che, pur con la possibilità ora introdotta di affidare la gestione dei propri diritti a un organismo di gestione collettiva stabilito in Italia, non si può escludere che un artista intenda affidare (o continuare ad affidare) la gestione dei propri diritti ad un organismo di gestione collettiva stabilito all'estero, occorrerebbe chiarire quale disciplina per la riscossione dei diritti dovrebbe dunque applicarsi. L'articolo 19-bis dispone in materia di vigilanza degli alunni, con particolare riferimento all'uscita dalla scuola e all'uso del servizio di trasporto scolastico da parte dei minori di 14 anni. Ricorda che l'intervento deriva dalle determinazioni adottate da parte di alcuni istituti scolastici, a seguito di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, di non consentire l'uscita autonoma da scuola degli studenti iscritti ai corsi di istruzione secondaria di primo grado. In particolare – senza individuare un'età minima a partire dalla quale la nuova disciplina è applicabile –, si dispone, anzitutto, che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, nonché i soggetti affidatari dei minori di anni 14, possono autorizzare le istituzioni scolastiche, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto (come, ad esempio, l'ubicazione della scuola), a consentire l'uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. Tale autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Inoltre, l'articolo 19-bis dispone Pag. 212che, se gli stessi soggetti poc'anzi citati intendono consentire ai minori di anni 14 di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, devono rilasciare apposita autorizzazione all'ente locale gestore del servizio. Tale autorizzazione esonera – si intenderebbe: sia il personale scolastico, sia il personale addetto al trasporto, sia l'ente locale gestore del servizio – dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata, anche nel caso di rientro a casa al termine delle attività scolastiche. Anche per questo profilo valgono le considerazioni appena fatte. L'articolo 20, individuando la copertura finanziaria, prevede, anzitutto, riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri. Tali riduzioni, già considerate dal disegno di legge di bilancio poi presentato alle Camere, sono pari, per il MIUR, a euro 40 milioni, di cui 5 a carico della missione Istruzione scolastica, 30 a carico della missione Istruzione universitaria e 5 a carico della Missione Ricerca. Per il Mibact, le riduzioni sono pari a euro 19 milioni, di cui 16,5 a carico della missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, 2 a carico della missione Turismo, 0,5 a carico della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, prevede che, quanto a euro 37,677 milioni per il 2017, si provvede mediante riduzione della quota del 50 per cento delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, da destinare per gli anni dal 2016 al 2018, fra l'altro, all'ampliamento fino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni e al finanziamento, fino ad un importo massimo di euro 125 milioni annui, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Infine, estende la detrazione d'imposta prevista per canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede – oggi riguardante, a regime, gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa – anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 chilometri e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate. In tutti i casi, inoltre, elimina il riferimento alla provincia diversa. Tuttavia, l'intera nuova disciplina si applica solo per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. Si tratta di un aspetto da chiarire, considerato che da una agevolazione a regime, sia pure a determinate condizioni, si passerebbe ad una agevolazione più estesa oggettivamente, ma limitata temporalmente.

  Luisa BOSSA (MDP) esprime qualche perplessità sull'operazione contabile di riduzione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta e al suo contestuale rifinanziamento disposto all'articolo 1, comma 3. Con riferimento, poi, all'articolo 7-bis, che prevede la riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo della polizia penitenziaria, reputerebbe opportuna l'eventuale sostituzione degli orchestrali destinati ad altri compiti con orchestrali giovani. Infine, stigmatizza la non inclusione dell'isola di Ischia nel novero dei territori colpiti da eventi sismici, che beneficiano degli interventi previsti dall'articolo 2-bis.

  Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'articolo 19 in materia di diritto d'autore, rivendica al suo gruppo di aver visto giusto: la soluzione della liberalizzazione era quella da tempo auspicata e constata con soddisfazione che il Governo ha dovuto fare marcia indietro. Quanto, poi, al tema dell'uscita da scuola dei minori di quattordici anni, teme che la disposizione introdotta durante l'esame in Senato non sia risolutiva.

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  Antonio PALMIERI (FI-PdL) si augura che il provvedimento sia suscettibile di modifiche, altrimenti il lavoro della Commissione si ridurrebbe a un mero esercizio accademico.

  Bruno MOLEA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito de Filippo.

  La seduta comincia alle 15.05.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2017.

  Bruno MOLEA, presidente, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti sul testo unificato in esame è scaduto il 18 ottobre 2017. Il fascicolo degli emendamenti pervenuti è in distribuzione (vedi allegato).

  Mara CAROCCI (PD), relatrice, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Centemero 1.38 e Fucci 1.25 e sugli emendamenti Pannarale 1.27, Borghesi 1.30, Iori 1.16, Chimienti 1.98 e 1.92, Nicchi 1.65, Centemero 2.9, Iori 2.51, Malisani 2.52, Iori 2.95, Chimienti 2.102, Iori 3.19, Pannarale 3.52, Giancarlo Giordano 3.53, 3.124 Relatrice, Vezzali 3.195, Giancarlo Giordano 3.190, Vezzali 4.12, Bosco 4.21, 5.7 Relatrice, Iori 5.9. Invita al ritiro sui restanti emendamenti presentati, altrimenti il parere è contrario.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme alla relatrice.

  Intervenendo sull'ordine dei lavori, Antonio PALMIERI (FI-PdL) domanda quali siano le scadenze dell'esame del provvedimento.

  Bruno MOLEA, presidente, risponde che la programmazione dei lavori sarà oggetto di discussione nella riunione dell'Ufficio di Presidenza già convocata per questo pomeriggio.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), illustrando il complesso degli emendamenti da lui presentati, rammenta la posizione del suo gruppo, ampiamente esposta all'atto dello svolgimento dell'interpellanza 2/01888 a prima firma Centemero. Crede che la legge proposta sia del tutto inutile e che dedicarvi tempo ne sottragga ad altri provvedimenti, come per esempio al decreto fiscale attualmente pendente in sede consultiva. Del resto, non comprende dove la maggioranza voglia andare a parare, visto che – dopo una prova di forza alla Camera – non vi sarebbe tempo per ripeterla al Senato. Desidera non essere frainteso: lui personalmente e il suo gruppo sono contrari con nettezza a ogni forma di violenza e sono impegnati nella lotta alle discriminazioni basate sul sesso, sull'orientamento sessuale e sulle caratteristiche fisiche. La sua posizione è, dunque, per una efficace tutela delle vittime, oltre che per il recupero dei colpevoli. Tuttavia, non è questo il testo di legge che consegue tali obiettivi. Le Linee guida Pag. 214ministeriali, di attuazione dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015 sono state di recente emanate e sono operative, a fronte di un provvedimento legislativo che – quand'anche entrasse in vigore – dovrebbe a sua volta essere attuato con ulteriori provvedimenti. Rimarcato che invece la legge sul cyber-bullismo aveva trovato un punto di equilibrio capace di raccogliere l'accordo di tutti i gruppi, si sorprende del parere del Governo, conforme a quello della relatrice. Proprio quel Governo, che ha emanato le Linee guida, dovrebbe piuttosto mostrarsi cauto e rimettersi alla Commissione, secondo l'adagio sapienti est mutare consilium.

  Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling.) illustra il suo articolo aggiuntivo 5.01 e ne raccomanda l'approvazione.

  Marisa NICCHI (MDP) auspica che la Commissione proceda speditamente, anche mediante un confronto serrato. Dissente da quanto ha affermato il deputato Palmieri sui rapporti tra la legge e le Linee guida. Queste ultime sono un provvedimento amministrativo, suscettibile di mutare al cambio delle maggioranze, mentre la legge può garantire al contrasto delle discriminazioni di genere maggiore stabilità.

  Domenico MENORELLO (Misto-CI-EPI) condivide le osservazioni del collega Palmieri, ritenendo che la foga della maggioranza di spingersi su un terreno così delicato non possa trovare coronamento. La legge costituisce una superfetazione normativa, alla luce delle Linee guida appena emanate, giacché la società italiana ha già acquisito il ripudio per le discriminazioni di genere. Gli pare francamente bizzarro disciplinare in legge concetti e princìpi che fanno parte di un sostrato universale di dottrina e appartenenza sociale, con l'intento di distorcere l'accezione classica di «genere». Crede che nel testo adottato manchi la giusta valorizzazione del ruolo della famiglia e, per questo, ha presentato diversi emendamenti, rispetto ai quali chiede alla relatrice di modificare il suo parere.

  Eugenia ROCCELLA (Misto-UDC-IDEA) non può che condividere – anch'ella – l'intervento del collega Palmieri, in ordine sia all'inutilità della legge, in ragione dell'emanazione avvenuta delle Linee guida; sia alla mancanza di tempo per concluderne l’iter, giacché la legislatura è agli sgoccioli. Peraltro, si tratta di un provvedimento divisivo: proprio per questo, gli argomenti della collega Nicchi indeboliscono la posizione dei fautori della legge, giacché con un atto di rango primario la forzatura sarebbe più grave che se fosse fatta con atto amministrativo. Né può sottacere le evidenti incongruenze testuali, visto che nell'articolato si parla indifferentemente di «educazione di genere», «educazione socio-affettiva», «differenza di genere», in una miscela concettuale semanticamente imprecisa e ambigua. Invita pertanto i colleghi della maggioranza a ricercare un terreno comune, visto che il Paese non ha bisogno di ulteriori divisioni.

  Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive tutti gli emendamenti a firma Fucci, Binetti e Gigli. Indi, svolge considerazioni complessive sugli emendamenti presentati, invitando i membri della maggioranza a non perdere tempo su un provvedimento che non vedrà mai la luce e che reca disposizioni più proprie di un atto amministrativo, che non di una legge. Ricorda che le Linee guida sono state emanate in attuazione di un articolo di legge rispetto al quale era stato presentato un ordine del giorno da lui sottoscritto e propugnato. Rilevato che l'ideologia è una brutta bestia, dichiara di ispirarsi alla dottrina di Austin Ruse, il quale sostiene che non si possono fare leggi che non sono patrimonio condiviso della società. Ribadito che le leggi non possono mirare a dividere i cittadini, si domanda il motivo dell'insistenza della maggioranza, spinta forse da Pag. 215lobbies o dalla necessità di rispettare promesse elettorali.

  Luisa BOSSA (MDP) deve puntualizzare che la proposta di legge non adotta la cosiddetta ideologia gender, ma si propone di identificare le differenze di genere che, di fatto, creano discriminazioni.

  Mara CAROCCI (PD), relatrice, si riserva di rivalutare il parere espresso sull'articolo 5.01 Marguerettaz.

  Bruno MOLEA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.30.

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