CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2017
913.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 21 novembre 2017.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Esame Doc. XXII, n. 82 Causin.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.55 alle 14.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 novembre 2017.— Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam.
C. 2976 Garnero Santanchè, C. 486 Caparini, C. 1570 Molteni e C. 3421 Palmizio.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2017.

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  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è pervenuto il parere contrario delle Commissioni II e VII. Avverte altresì che la V Commissione esprimerà il suo parere all'Assemblea, mentre le Commissioni III, VI, VIII, XII e la Commissione parlamentare per le questioni regionali non si sono espresse.
  Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 12 di ieri, lunedì 20 novembre 2017.
  Avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato).
  Avverte che sono da considerare inammissibili per estraneità di materia i seguenti articoli aggiuntivi: Invernizzi 10.01, volto a disciplinare, anche con disposizioni di carattere penale, il divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici; Invernizzi 10.02, volto a introdurre nel codice penale il reato di apologia della sharia, del radicalismo di matrice islamica e del jihadismo.

  Andrea GIORGIS (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, evidenzia preliminarmente come le audizioni svolte abbiano rafforzato il convincimento del suo gruppo che la proposta di legge in esame si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e non discriminazione sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione. La proposta di legge infatti detta in modo non opportuno disposizioni rivolte a una sola fede religiosa, senza alcuna giustificazione. Si viene a creare così un regime giuridico differenziato, non basato su intese stipulate ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. A tale proposito osserva altresì che non esiste un diritto all'intesa, la cui concessione è una scelta politica dello Stato. La strada maestra è, a suo avviso, quella delineata dal testo in materia di libertà di coscienza e religione predisposto dal professor Roberto Zaccaria, basato su una disciplina rivolta a tutte le confessioni religiose, al di là della stipula di un'intesa, in un'ottica di pluralismo.
  La proposta di legge in esame invece limita il diritto di esercitare il proprio culto per un elevato e imprecisato numero di cittadini italiani o di persone residenti stabilmente nel nostro Paese. Si tratta quindi di una proposta basata sull'ostilità e il pregiudizio contro una confessione religiosa ampiamente diffusa in Italia. La contrarietà del suo gruppo, manifestata dall'emendamento Fiano 1.1, integralmente soppressivo del testo, nasce quindi da una considerazione di opportunità politica.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) prende atto che la maggioranza, utilizzando strumentalmente questioni di costituzionalità, preferisce bocciare – mediante proposte di modifica di soppressione dell'intero articolato – un provvedimento in quota opposizione piuttosto che confrontarsi sul merito di proposte emendative, attraverso le quali sarebbe in ogni caso possibile migliorare il testo. Fa notare che il provvedimento in esame, lungi dal voler mettere in discussione l'eguaglianza tra le confessioni religiose, intende tutelare oggettive esigenze di trasparenza e sicurezza nell'ambito dei luoghi di culto in questione, salvaguardandone l'identità e il ruolo, a fronte della obiettiva difficoltà nel sottoscrivere intese con tali comunità, rilevata anche nel corso delle audizioni informali svolte in Commissione. La finalità del provvedimento, in sostanza, sarebbe, a suo avviso, quella di vigilare al fine di impedire che in luoghi destinati al culto possano svolgersi attività ulteriori, che nulla hanno a che vedere con la fede religiosa. Ritiene che il gruppo del PD debba assumersi la responsabilità di confrontarsi con tali tematiche, nell'ambito di un sereno confronto con le opposizioni.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) condivide il richiamo fatto dal deputato Giorgis al principio costituzionale di non discriminazione religiosa. Invita tuttavia a una riflessione sul riposizionamento del contenuto della proposta di legge in modo da superare proprio il fattore discriminatorio, In questa direzione si muove, a suo avviso, l'emendamento Santerini 1.3, che sottoscrive. Tale emendamento riguarda infatti Pag. 5tutte le confessioni religiose che non hanno stipulato un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, prevedendo regole per i luoghi e i ministri di culto. A tale proposito, sottolinea le difficoltà del conseguimento di un'intesa con le confessioni di religione islamica, per la mancanza di un principio gerarchico in quella religione.

  Andrea GIORGIS (PD), intervenendo per una precisazione, fa notare che con il suo intervento si è limitato a manifestare una convinta adesione ad una certa interpretazione di taluni principi della Costituzione – senza alcuna pretesa di esercitare, in via preventiva, un sindacato di costituzionalità, che giudica di competenza della sola Corte costituzionale – interpretazione dalla quale non può che derivare una valutazione di non condivisione della proposta normativa in esame, da lui giudicata inopportuna anzitutto dal punto di vista politico. Quanto all'emendamento Santerini 1.3, in precedenza richiamato, non comprende quali vantaggi potrebbero avere certe confessioni religiose nella disciplina ivi contemplata, applicabile in caso di mancanza dell'intesa, facendo notare che essa piuttosto non farebbe che introdurre ulteriori forme di pregiudizio. Osserva, peraltro, che se la finalità di tale emendamento è quella di salvaguardare le esigenze di sicurezza e trasparenza, il confronto tra lo Stato e talune comunità islamiche su tale versante è stato già intrapreso da tempo ed ha condotto a buoni risultati di natura pattizia.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) nel replicare al deputato Giorgis, ricorda il carattere progressivo del regime delle intese che, partito da realtà consolidate in Italia come la Chiesa valdese, ha investito confessioni religiose meno presenti nel nostro Paese, come ad esempio la Chiesa avventista del settimo giorno. Vedere come discriminatorio il dettato dell'emendamento Santerini 1.3 significa, a suo avviso, fare un passo indietro di molti anni. Ribadisce che la mancanza di intese con le confessioni islamiche è dovuta alla difficoltà di inquadrare un preciso interlocutore.

  Emanuele FIANO (PD), nel condividere le osservazioni svolte dal deputato Giorgis, fa notare che non si può non rilevare talune incoerenze del testo rispetto a taluni principi costituzionali, desumibili, ad esempio, dall'articolo 8, comma terzo, della Costituzione, che impongono di regolamentare i rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica mediante intese con le relative rappresentanze. Quanto all'esigenza di assicurare una regolamentazione in assenza di intese, nel ricordare che lo Stato ha già avviato un confronto con talune comunità islamiche, non ritiene corretto introdurre una disciplina generale priva di efficacia erga omnes, riferita ad una confessione religiosa specifica, a fronte del quadro costituzionale vigente. Soffermandosi poi sull'emendamento Santerini 1.3, fa notare che esso, sostituendo l'articolo 1, al comma 1, non fa riferimento alle confessioni senza intesa, manifestando dubbi circa l'effettiva capacità di tale proposta di modifica di superare le criticità del testo connesse al rischio di introdurre disparità di natura religiosa. Quanto agli articoli 7 e 9 del provvedimento, ritiene che essi – basandosi su una impostazione totalmente differente da quella su cui si è fondato il provvedimento sulla prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, di recente approvato dalla Camera – rischiano di produrre, anche in termini di sicurezza, effetti opposti a quelli auspicati, atteso che promuovono un'autogestione nel campo della disciplina dell'albo degli Imam e della loro formazione, sostituendosi allo Stato in alcune fondamentali competenze. Quanto alle evocate difficoltà di stipulare intese con talune confessioni religiose, fa notare che – come suggerito anche dagli esperti ascoltati in Commissione – nulla vieta al legislatore di formulare indirizzi al Governo al fine di agevolare il raggiungimento di certe intese, anche parziali, soprattutto laddove esistano situazioni di oggettiva frammentazione nella rappresentanza. Rivolgendosi al deputato Sisto, fa notare che alcune delle questioni da lui poste richiedono effettivamente una regolamentazione da Pag. 6parte dello Stato, ma non certo nelle modalità proposte nel testo in esame, che non tengono conto del contenuto dell'articolo 8 della Costituzione. Ritiene, in ogni caso, che il tema in discussione non possa essere affrontato in modo settoriale, meritando piuttosto di essere approfondito nel contesto più ampio di una riflessione riguardante la questione della libertà religiosa.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottolinea come il dibattito svolto non sia stato inutile, perché permette di delineare il rapporto tra Costituzione e il suo uso politico. Quella della maggioranza è infatti una vera e propria pregiudiziale di costituzionalità svolta in Commissione, basata appunto sul pregiudizio che la proposta di legge in esame sia fondata sull'equivalenza tra Islam e terrorismo, cosa assolutamente non vera. Al contrario la proposta di legge si muove nell'ottica di eliminare quelle condizioni di poca trasparenza nei luoghi di culto che contribuiscono alla nascita di un errato concetto di equivalenza. Risultato che non si ottiene con i patti stipulati dal Governo e richiamati in questa sede, che non prevedono sanzioni. Riguardo all'articolo 8 della Costituzione, ritiene che non vada interpretato in modo assolutistico. La proposta di legge in esame, infatti, non si basa sulla costruzione di un rapporto ma sul monitoraggio doveroso di situazioni potenzialmente pericolose e, in quanto tali, limitative della libertà religiosa. Osserva, infatti, come in alcuni luoghi di culto non si esercita il sacrosanto diritto all'esercizio della propria fede religiosa e non si può quindi invocare il rispetto dell'articolo 8 della Costituzione. Quanto all'obiezione che la proposta si rivolge a una sola fede religiosa, rileva come un'interpretazione più moderna dell'articolo 3 della Costituzione porta ad ammettere leggi specifiche in situazione particolari, che non abbiano effetto erga omnes. In questo caso è a suo avviso giustificata e pienamente legittima una disciplina unilaterale che non è in contrasto con l'articolo 8 della Costituzione e che è tesa ad assicurare la sicurezza dei luoghi di culto. La vera discriminazione è quella che usa la maggioranza nei confronti delle proposte di legge dell'opposizione, rifiutando qualsiasi dialogo costruttivo e proponendone solo la reiezione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

  Annagrazia CALABRIA (FI-PdL), relatrice, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Fiano 1.1 e Roberta Agostini 1.2, nonché sull'emendamento Santerini 1.3

  La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fiano 1.1 e Roberta Agostini 1.2. Esprime parere contrario sull'emendamento Santerini 1.3, in quanto la figura dell'Imam, in base agli statuti di tutte le confessioni religiose islamiche, non può in alcun modo essere assimilata a quella di ministro del culto.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sugli identici emendamenti Fiano 1.1 e Roberta Agostini 1.2, prende atto che gli schieramenti di sinistra, come testimoniato dai numerosi sottoscrittori degli emendamenti citati, soppressivi dell'intero articolato, non appaiono disponibili ad assumersi la responsabilità politica di confrontarsi su certe tematiche, preferendo rigettare totalmente un testo proposto dall'opposizione. Stigmatizza il sempre più frequente svilimento degli strumenti procedurali posti a tutela delle minoranze, che ha condotto, anche di recente, nell'ambito dell'esame in sede referente, ad effetti paradossali, come la sostituzione di un provvedimento in quota opposizione con uno della maggioranza. Ritenendo necessario salvaguardare le prerogative delle opposizioni, preannuncia, dunque, il voto contrario del suo gruppo sugli identici emendamenti Fiano 1.1 e Roberta Agostini 1.2, annunciando che su tale tema il suo gruppo porterà avanti una battaglia politica.

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  Annagrazia CALABRIA (FI-PdL), relatrice, intervenendo sugli identici emendamenti Fiano 1.1 e Roberta Agostini 1.2, dichiara di non comprendere l'indisponibilità della maggioranza a confrontarsi su un provvedimento in quota opposizione, il quale trae origine dalla necessità, realmente esistente, di regolamentare aspetti riguardanti fondamentali esigenze di sicurezza ed integrazione, in vista dell'individuazione di soluzioni normative in grado di assicurare una pacifica convivenza rispettosa del pluralismo religioso. Fa notare che non può essere sottaciuto il rischio che può derivare da una sottovalutazione del tema, come dimostrano i diversi casi di combattenti jihadisti scoperti in tali contesti.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che porrà in votazione gli identici emendamenti Fiano 1.1 e Roberta Agostini, 1.2, soppressivi dell'articolo 1 del provvedimento, e che prevedono, nella parte consequenziale, la soppressione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
  Avverte altresì che, con l'eventuale approvazione degli identici emendamento Fiano 1.1 e Roberta Agostini 1.2, soppressivi dell'intero articolato della proposta di legge C. 2976, si intenderebbe conferito al deputato Lattuca il mandato a riferire in Assemblea in senso contrario sul provvedimento in esame.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Fiano 1.1 e Roberta Agostini 1.2 (vedi allegato), intendendosi così conferito al deputato Lattuca il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Annagrazia CALABRIA (FI-PdL) preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una relazione di minoranza e comunica che la deputata Garnero Santanchè svolgerà il ruolo di relatrice di minoranza sul provvedimento.

  Cristian INVERNIZZI (LNA) annuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una relazione di minoranza e che svolgerà egli stesso il ruolo di relatore di minoranza sul provvedimento in esame.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Atto n. 473.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che la Commissione deve esprimere il proprio parere al Governo entro il 10 dicembre 2017.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo contenente alcune novelle al regolamento che disciplina l'organizzazione della Scuola superiore di Polizia, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 2006.
  Ricorda che la legge n. 78 del 2000 ha delegato il Governo al riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, delega da cui ha tratto origine il decreto legislativo n. 334 del 2000, recante riordino dei ruoli del Pag. 8personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. L'articolo 67 di tale decreto legislativo concerne la riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia, istituito dal decreto legislativo n. 341 del 1982 quale scuola nazionale per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato. Il citato articolo 67 prevede che all'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto Superiore di Polizia si provveda con regolamento governativo di delegificazione, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento governativo sopraggiunto è appunto il citato il decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 2006, il quale reca il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di polizia, ridenominato in quell'occasione come Scuola superiore di Polizia, decreto novellato dallo schema in esame.
  La Scuola superiore di Polizia è collocata presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Si tratta di un Dipartimento che è oggetto – si legge nella relazione illustrativa dello schema in esame – di un complessivo riassetto avviato negli ultimi mesi del 2016, volto ad una semplificazione della struttura, a fini di rapidità decisionale e di aggiornamento ai tempi della trans-nazionalità della minaccia criminale e terroristica. In tale contesto si colloca lo schema in esame, le cui novelle rispondono a istanze diverse. Da un lato si pone il coordinamento normativo, come conseguenza della avvenuta soppressione di alcuni organi collegiali (il Consiglio direttivo e il Consiglio didattico) di cui l'articolazione interna della Scuola si componeva, nonché della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, con cui la Scuola interloquiva. Dall'altro si pone un ampliamento dell'offerta formativa e didattica, sì da svolgere attività di studio e sperimentazione, con capacità di aggiornamento nei campi più innovativi e strategici. Infine si ha una rimodulazione interna organizzativa, circa alcune posizioni dirigenziali operanti presso la Scuola.
  Lo schema di decreto si compone di tre articoli.
  L'articolo 1 novella, come detto, alcune disposizioni del decreto del presidente della Repubblica n. 256 del 2006.
  Il comma 1, lettera a), n. 1, novella l'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del presidente della Repubblica n. 256 del 2006. La disposizione vigente prevede, tra l'altro, che la Scuola svolga attività di ricerca, documentazione e consulenza per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. La novella aggiunge, tra queste attività, quelle di studio e di sperimentazione. Aggiunge altresì – quale finalità – lo sviluppo ed aggiornamento costanti dei programmi didattici, anche nei settori più innovativi e strategici, affinché l'offerta formativa risulti in linea con i più elevati livelli formativi europei ed internazionali.
  Il comma 1, lettera a), n. 2, novella l'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del presidente della Repubblica n. 256 del 2006. La disposizione vigente prevede che la Scuola svolga – sulla base di specifici accordi o convenzioni – attività formative di carattere specialistico per appartenenti ad altre Forze di polizia, anche estere, nonché altre amministrazioni ed organismi pubblici. La novella aggiunge tra queste attività lo sviluppo di progetti di collaborazione e di interscambio formativo con strutture similari di altri Paesi od anche – entro gli obiettivi istituzionali – con scuole, istituti di alta cultura, società ed enti.
  Il comma 1, lettera b), novella l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del presidente della Repubblica n. 256 del 2006. La disposizione vigente prevede che la Scuola collabori con la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, che, come detto, è stata soppressa. L'articolo 21 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha infatti disposto una unificazione delle Scuole di formazione delle amministrazioni centrali, a fini di razionalizzazione, attribuendo le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi alla Scuola nazionale Pag. 9dell'amministrazione. La novella si limita a sostituire la menzione della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, con quella, appunto, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
  Il comma 1, lettera c), novella l'articolo 4, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica n. 256 del 2006. La disposizione vigente prevede che la Scuola stipuli convenzioni con le Università per la programmazione, la gestione, l'organizzazione e lo svolgimento, nell'ambito del corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari di Polizia, delle attività didattiche finalizzate al conseguimento del master universitario di secondo livello. La novella introduce – mediante l'inserimento di un «anche» riferito al master di secondo livello – la previsione che non necessariamente a tale specifica tipologia di titolo di studio sia ancorato l'ambito formativo e didattico, espletato con il coinvolgimento della Scuola in convenzione con le Università.
  Il comma 1, alle lettere d), e) ed f) espunge dal decreto del presidente della Repubblica n. 256 del 2006 la menzione ed i riferimenti a due organi interni della Scuola: il Consiglio didattico ed il Consiglio direttivo. Tali organi consultivi – il primo, per il riguardo didattico e formativo, il secondo, per la formulazione di vari giudizi di idoneità – come detto sono stati soppressi. Tale soppressione si iscrive entro un generale riordino degli organi collegiali dell'amministrazione pubblica. Da qui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011 che prorogava per un solo biennio l'esistenza dei due organi collegiali.
  Il comma 1, lettera g), rimodula l'organizzazione della Scuola, riformulando l'articolo 9 del decreto del presidente della Repubblica n. 256 del 2006. Viene mantenuta la bipartizione in due Servizi, retti ciascuno da un dirigente superiore del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleti funzioni di polizia: il Servizio affari generali – il cui direttore è altresì vice direttore della Scuola – ed il Servizio didattica. È altresì conservata la tripartizione di ciascun Servizio in tre uffici, retti ciascuno da un primo dirigente del personale di Polizia di Stato che espleti funzioni di polizia. Il Servizio affari generali si articola, secondo lo schema, in ufficio affari generali, ufficio amministrazione e documentazione e ufficio personale, logistica e sicurezza. Il Servizio didattica si articola in ufficio ricerca e innovazione strategica, ufficio studi e addestramento e reparto corsi. Lo schema in esame modifica, per alcuni riguardi, le competenze attribuite ai singoli uffici. Entro il Servizio affari generali, l'ufficio affari generali, organizzazione e coordinamento vede ad esempio ridefinite le sue attribuzioni, orientate ora all'espletamento dei compiti di diretta collaborazione e supporto al direttore della Scuola ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno, della definizione e verifica degli obiettivi attinenti alle attività della Scuola. Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e provvede agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione. Perde invece l'attribuzione della valutazione del fabbisogno formativo e la cura dei rapporti con gli altri istituti e luoghi di formazione. L'ufficio amministrazione e documentazione ha attribuite competenze di documentazione e gestione archivistica, di controllo di gestione e qualità, nonché di comunicazione istituzionale e relazioni esterne e cerimoniale. L'ufficio personale, logistica e sicurezza perde la cura dei rapporti con le organizzazioni sindacali e dei supporti didattici, ma vede riconosciuta la competenza sui supporti tecnologici, la sicurezza e la vigilanza della Scuola, gli affari inerenti alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro. Entro il Servizio didattica è inserito un ufficio ricerca e innovazione strategica, in cui convergono l'attività di ricerca e di studio, di sperimentazione e di consulenza, la programmazione didattica e dei corsi di formazione sperimentali nonché i rapporti di cooperazione e di interscambio formativo, anche a livello sovranazionale. L'ufficio studi e addestramento viene ad assommare funzioni finora svolte dai distinti ufficio studi e ufficio addestramento. Pag. 10Acquista alcune attribuzioni – quali la valutazione del fabbisogno formativo, i rapporti con le università a fini didattici-, mentre ne perde altre, trasferite al reparto corsi. Il reparto corsi diviene infatti ora preposto allo svolgimento delle attività di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale. Ad esso sono altresì attribuite la valutazione attitudinale dei frequentatori dei corsi di formazione iniziale, le attività segretariali per le commissioni di esame, nonché, ove previsto, le attività istruttorie relative all'emissione del giudizio di idoneità. Lo schema mantiene ferma la previsione del decreto del presidente della Repubblica n. 256 secondo cui al Servizio affari generali è assegnato un primo dirigente che espleti attività tecnico-scientifica o tecnica – con funzioni di vice consigliere ministeriale – per le esigenze della promozione tecnologica della Scuola, aggiungendo però, oltre a questa, la promozione logistica ed informatica. Tale primo dirigente appartiene dunque ai ruoli tecnici della Polizia, laddove gli altri dirigenti dei due Servizi appartengono ai ruoli ordinari. Lo schema conferma poi la titolarità, in capo al Direttore della Scuola, dell'organizzazione interna degli uffici, così come mantiene immodificata la facoltà della Scuola di avvalersi – per particolari esigenze didattico-formative – di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di istruzione della Polizia di Stato.
  L'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 3 dello schema dispone che l'entrata in vigore del regolamento in esame è differita al decorrere del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, al fine di consentire, come si legge nella relazione illustrativa, le misure organizzative necessarie per l'attuazione.
  La relazione tecnica riporta il dato relativa all'attuale dotazione effettiva di personale della Scuola. Si tratta di 150 unità, di cui 115 della Polizia di Stato e 35 dell'Amministrazione civile dell'interno, oltre al personale dirigenziale. Tale dotazione – si legge nella relazione tecnica – appare adeguata all'assetto organizzativo e funzionale della Scuola, anche nella configurazione prevista dallo schema.
  Si ricorda infine che il disegno di legge di bilancio 2018 (A.S. n. 2960), attualmente all'esame del Senato, prevede uno stanziamento a legislazione vigente – non modificato dalle sezioni I e II del medesimo disegno di legge – pari a 371.724 euro (per il 2018, in conto competenza. Tale stanziamento è per le spese per il funzionamento dell'Istituto superiore di Polizia e per i corsi di aggiornamento e specializzazione del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato (cap. 2721/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno). Il medesimo stanziamento è una delle voci di spesa ricomprese nel capitolo 2721 relativo alla formazione professionale del personale della Polizia di Stato, per il quale sono previsti a legislazione vigente (senza modifiche da parte delle sezioni I e II) 3,96 milioni.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 21 novembre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.05 alle 15.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 21 novembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.15.

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Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.
Emendamenti C. 4388-A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini.
Emendamenti C. 4665, approvata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

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