CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 novembre 2017
910.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 NOVEMBRE 2017

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.
C. 4609 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, osserva che il progetto di legge in esame, corredato di relazione tecnica, reca l'autorizzazione alla ratifica dei seguenti Accordi:
   Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017;
   Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017;
   Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;
   Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011;
   Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017.

  Riguardo all'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017, in merito alle esenzioni previste dall'articolo 15, sezione 22, lettera b), osserva che la stima della relazione tecnica si basa esclusivamente sulle minori entrate riferite alle richieste, presentate Pag. 83nel 2014, del personale che già usufruisce dei benefici in questione.
  In proposito ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla prudenzialità della stima, tenuto conto che il livello medio annuo di risparmio, a titolo di IVA e accise, ipotizzato per ciascun funzionario risulta pari a 3.000 euro, a fronte di una retribuzione media superiore a 70 mila euro annui, deducibile dai dati riportati dalla relazione tecnica.
  Non ha nulla da osservare per quanto concerne le agevolazioni fiscali riconosciute all'IDLO, in quanto le stesse sono già previste, a normativa vigente, dall'Accordo di sede firmato il 28 marzo 1992 e ratificato con la legge n. 638 del 1994.
  In merito allo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e ICCROM, aggiuntivo dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963, sull'istituzione e lo status giuridico del centro internazionale di studi per la conservazione e restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017, rileva che la quantificazione proposta è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica. Rileva tuttavia l'opportunità che il Governo confermi che la numerosità della platea dei beneficiari delle agevolazioni previste dal testo sia confermata dai più recenti dati relativi alle consistenze di personale dell'ICCROM.
  Per quanto riguarda lo Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017, in merito alla prudenzialità della stima relativa ai benefici fiscali riconosciuti dalle norme, rinvia alle considerazioni già svolte con riguardo alle analoghe disposizioni recate dall'Accordo tra la Repubblica italiana e l'IDLO.
  In merito alla Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto riguarda il Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa (CdE) circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, rileva che il paragrafo 20 esenta l'Ufficio dal pagamento di accise, dazi e tasse sull'acquisto di beni e di servizi ad uso ufficiale. Tale norma, seppure «in linea con la normativa nazionale di riferimento», come affermato dalla relazione tecnica, appare suscettibile di determinare una riduzione delle entrate, considerato, tra l'altro, che l'Ufficio di Venezia è già informalmente operante senza usufruire di tali esenzioni. Sul punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge recante ratifica di Accordi che trattano di organismi internazionali, ritiene che andrebbero acquisiti elementi in merito alla modulazione temporale degli oneri, che prevede, per l'anno 2017, una imputazione nella medesima misura prevista per ciascuno degli anni successivi. Ciò con particolare riferimento alla quota degli oneri connessa al riconoscimento di benefici di carattere fiscale, che dovrebbero avere un impatto più ridotto per l'esercizio in corso.
  In merito ai profili di copertura, segnala preliminarmente che l'articolo 3 quantifica come segue gli oneri derivanti dalle ratifiche oggetto del provvedimento in esame:
   il comma 1 dell'articolo 3 valuta in 242.032 euro annui a decorrere dal 2017 le minori entrate derivanti dall'Accordo relativo alla sede dell'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
   il comma 2 dell'articolo 3 valuta in 500.000 euro annui a decorrere dal 2017 le minori entrate derivanti dallo Scambio di lettere, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali e autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2017 per la concessione di un contributo una tantum allo stesso Centro, a totale saldo delle Pag. 84somme dovute dallo Stato italiano per la manutenzione della sede dell'ICCROM;
   il comma 3 dell'articolo 3 valuta in 42.000 euro annui a decorrere dal 2017 le minori entrate derivanti dallo Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);
   il comma 4 dell'articolo 3, in relazione allo Scambio di note di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valuta in 100.000 euro annui a decorrere dal 2017 il contributo finanziario obbligatorio annuale dell'Italia al bilancio del Segretariato del Forum Internazionale dell'Energia e autorizza la spesa di 51.920 euro annui a decorrere dal 2017 per le spese di missione connesse alla partecipazione italiana alle attività del medesimo Forum;
   il comma 5 dell'articolo 3 valuta in 40.000 euro annui a decorrere dal 2017 le minori entrate derivanti dal Memorandum d'intesa relativo all'Ufficio del consiglio d'Europa a Venezia, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e).

  Riguardo al comma 4, rileva che gli oneri per spese di missione connesse alla partecipazione italiana alle attività del Forum Internazionale dell'Energia, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Ciò premesso segnala l'opportunità di riformulare il citato comma 4, nonché la norma di copertura finanziaria di cui al successivo comma 6, nel senso di indicare che si tratta di un onere «valutato», anziché di una spesa «autorizzata», come attualmente stabilito dal testo in esame. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Ciò posto, fa presente che alla copertura dei suddetti oneri, complessivamente pari a 1.051.920 euro per l'anno 2017 e a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2018 e complessivamente valutati in 924.032 euro annui a decorrere dall'anno 2017, il comma 6 provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, segnala che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, nonché una specifica voce programmatica.
  Tanto premesso, anche in considerazione dei presumibili tempi di entrata in vigore della presente legge nonché della natura degli oneri recati dagli Accordi in esame, considera peraltro necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di un eventuale aggiornamento del profilo temporale di tutti o parte degli oneri medesimi, prevedendone la decorrenza a far data dall'anno 2018 anziché dall'anno 2017, come attualmente contemplato dal testo, e conseguentemente imputando la relativa copertura finanziaria alle proiezioni, per gli anni 2018-2019, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019.
  Osserva infine che, ai sensi del successivo comma 7, in relazione agli oneri valutati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea del resto con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 7 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

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  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore.
Nuovo testo unificato C. 2182 e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione è in attesa di trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che non è stata ancora predisposta la relazione tecnica da parte del Ministero dello sviluppo economico.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel sollecitare la trasmissione della relazione tecnica, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.
C. 4388 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il progetto di legge in esame reca la modifica dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento individuale o collettivo e che tale testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
  Rileva che oggetto di esame è il testo iniziale della proposta di legge C. 4388, adottata come testo base in sede referente in data 9 novembre 2017 dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato).
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa gli articoli da 1 a 5, recanti modifiche alla normativa in materia di licenziamenti, osserva che le norme dettano una nuova disciplina del licenziamento individuale illegittimo recata dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, prevedendo che le nuove disposizioni sulla reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro si applichino anche ai dipendenti pubblici, ad eccezione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
  Rileva che le norme modificano, inoltre, l'articolo 7 della legge n. 604/1966, recante la procedura relativa al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (GMO), prevedendo, in particolare, che il tentativo di conciliazione sia obbligatorio per tutti i datori di lavoro e non solo per quelli con più di 15 dipendenti, come previsto dalla normativa vigente.
  Evidenzia che viene inoltre introdotta una nuova disciplina del licenziamento collettivo, prevedendosi, in particolare, una nuova procedura per la dichiarazione di mobilità e una modifica dell'attuale disciplina sui criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e sugli oneri a carico delle imprese.
  Tra le novità introdotte, rispetto alla normativa vigente, segnala l'obbligo, per l'impresa, di versare alla gestione degli interventi assistenziali presso l'INPS (GIAS), per ogni lavoratore licenziato, una somma pari a 6 volte il trattamento iniziale NASpI spettante al lavoratore, nonché l'estensione del campo di applicazione della procedura di licenziamento collettivo, che si applica alle imprese con più di 10 dipendenti, anziché 15 dipendenti, come previsto dalla normativa vigente.Pag. 86
  Al riguardo, evidenzia che all'articolo 4, comma 6, si prevede l'introduzione dell'obbligo per le imprese di versare alla gestione per gli interventi assistenziali dell'INPS (GIAS), per ciascun lavoratore licenziato, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale NASpI spettante al lavoratore. Ritiene utile acquisire elementi di valutazione riguardo agli effetti della disposizione sulla finanza pubblica, con particolare riferimento ai seguenti profili. La norma non esplicita la destinazione delle somme versate dall'impresa: qualora le stesse debbano intendersi compensative di parte dell'onere da sostenere per la corresponsione dei trattamenti in favore del lavoratore, la previsione comporterebbe una riduzione di spesa per la competente gestione dell'INPS, tenuto conto che gli oneri relativi alla corresponsione della NASpI risultano già coperti a legislazione vigente.
  Peraltro il predetto obbligo contributivo potrebbe determinare conseguenze di gettito connesse alla possibilità di dedurre le relative somme dal reddito di impresa.
  In ordine ai predetti effetti e al loro complessivo impatto reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Non ha osservazioni da formulare in merito alle altre norme, considerato il loro carattere ordinamentale.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta.
Nuovo testo C. 141.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa di trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che il Ministero della salute non ha ancora predisposto la relazione tecnica.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel sollecitare la trasmissione della relazione tecnica, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 77, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Atto n. 451.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in merito all'articolo 1, comma 2, lettera e), che modifica l'articolo 2214-quater del Codice dell'ordinamento militare al fine di estendere l'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria Pag. 87al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri, fa presente che lo specifico istituto non era previsto nell'ordinamento di provenienza in quanto applicabile alle Forze armate e a quelle di polizia ad ordinamento militare. Precisa che, in luogo dello stesso operava, ed è tuttora previsto per le Forze di polizia a ordinamento civile, l'istituto del cosiddetto montante contributivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997. In ragione dello status militis conseguito in seguito all'assorbimento delle unità forestali nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, segnala che la disposizione in esame mira a estendere il regime di piena alternatività, a scelta dell'interessato, tra montante contributivo e ausiliaria, alternatività già prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare e recentemente allargata a tutte le Forze armate con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (cosiddetto riordino dei ruoli). Rileva, quindi, che l'equivalenza tra i due sistemi, ausiliaria e montante contributivo, sul piano finanziario è stata confermata dalla Ragioneria generale dello Stato proprio in sede di esame della relazione tecnica di cui al predetto decreto legislativo n. 94 del 2017, introduttivo di una norma speculare a quella in parola.
  Con riferimento all'articolo 7, recante l'applicazione dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo della Guardia di finanza, evidenzia che l'istituto del montante contributivo era già applicabile al predetto personale prima del transito nella Guardia di finanza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 7, primo periodo, e dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 1997. Rileva che il riconoscimento del beneficio dell'ausiliaria al personale transitato non produrrà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto del fatto che lo stesso è alternativo al cosiddetto montante contributivo e, inoltre, è prevedibile un limitato ricorso allo stesso, atteso che – come già evidenziato nella relazione tecnica allo schema di provvedimento, validata dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – nell'ultimo quadriennio vi è stato un limitato ricorso all'istituto dell'ausiliaria rispetto al cosiddetto montante contributivo da parte del personale della Guardia di finanza, posto in congedo per limiti di età.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Atto n. 452.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in considerazione della necessità di completare gli approfondimenti istruttori, chiede di rinviare l'esame ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione.
Atto n. 465.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

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  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l), e m) della legge n. 103 del 2017 (modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) – consiste in uno schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione e che lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, considerata la natura procedimentale delle disposizioni in esame.
  Alla luce di tali considerazioni, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto legislativo in esame parere favorevole.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.
Atto n. 469.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione degli articoli 34 e 36 della legge n. 220 del 2016 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) – reca la riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi ed è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e delle ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, non ha osservazioni da formulare in considerazione della clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 4, dei chiarimenti della relazione tecnica e della natura ordinamentale delle previsioni in questione.
  Alla luce di tali considerazioni, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto legislativo in esame parere favorevole.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE.
Atto n. 470.

(Rilievi alla Commissione XIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Pag. 89

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 6 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015) e reca un decreto legislativo in materia di tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi.
  In merito agli articoli da 1 a 5, che prevedono la tutela consolare dei cittadini dell'Unione europea non rappresentati nei paesi terzi, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica secondo la quale le attività in questione sono già esercitate dalle strutture amministrative competenti in base alla vigente legislazione. In relazione all'assistenza fornita ai cittadini di altri Stati e ai rimborsi delle relative erogazioni, ritiene che andrebbe confermato che il meccanismo prefigurato non determini, in relazione alla casistica prefigurabile, effetti di cassa.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Atto n. 455.