CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 novembre 2017
906.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 novembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 11.15.

Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie.
C. 4606 Carfagna e C. 4718 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Donatella FERRANTI, presidente, informa che i relatori, Onorevoli Sarro e Rossomando, hanno presentato una proposta di testo unificato (vedi allegato) delle due proposte di legge, da sottoporre all'esame della Commissione e da adottare come testo base per il prosieguo dei lavori. Informa, inoltre, che è in corso di assegnazione alla II Commissione una ulteriore proposta di legge, di iniziativa del deputato Ferraresi, del medesimo a quello delle due proposte di legge oggi in discussione. Fa, quindi, presente che tale provvedimento potrà essere abbinato alle proposte di legge in titolo nel corso della prima seduta utile.
  Pone, quindi, in votazione la proposta dei relatori di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il testo unificato delle proposte di legge C. 4606 Carfagna e C. 4718 Verini.

  La Commissione approva la proposta dei relatori ed adotta come testo base per il prosieguo dei lavori il testo unificato delle proposte di legge C. 4606 Carfagna e C. 4718 Verini.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, e fissa, quindi, il termine per la presentazione di emendamenti al testo base testé adottato alle ore 14 di martedì 14 novembre prossimo.Pag. 26
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie, a tutela delle vittime di reati contro la persona.
C. 4680 Ferraresi.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che il 7 novembre scorso è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Giovanna Martelli C. 4708, recante «Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie». Fa presente che tale proposta di legge ha un tenore diverso rispetto a quello del provvedimento in discussione, essendo diretto a prevedere, in riferimento i delitti contro la persona e la famiglia, l'applicabilità delle misure di giustizia riparativa solo subordinatamente al consenso della persona offesa. A tale proposito, ritiene che, qualora venisse chiesto l'abbinamento delle due proposte di legge, esso non potrà essere disposto d'ufficio dalla Presidenza, bensì dovrà essere deliberato dalla Commissione.

  Vittorio FERRARESI (M5S), relatore, rammenta preliminarmente che il comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha inserito nel codice penale l'articolo 162-ter recante l'estinzione del reato per condotte riparatorie. Rammenta, altresì, che i deputati del Movimento Cinque Stelle avevano, già in fase di approvazione della citata disposizione, manifestato la propria preoccupazione per l'introduzione di un tale strumento di deflazione processuale, evidenziando che il meccanismo delineato dal nuovo articolo 162-ter del codice penale risultava, a loro avviso, essere altamente discriminatorio, soprattutto per la difformità con cui può essere applicato rispetto a situazioni che sono molto differenti tra loro. Ricorda ancora, che nella medesima sede, il suo gruppo parlamentare aveva richiesto di inserire, quanto meno, all'interno del nuovo articolo 162-ter la previsione secondo la quale la vittima poteva opporsi alla decisione del giudice. Ritiene che le preoccupazioni già manifestate siano state confermate dalla prima applicazione concreta della norma da parte del tribunale di Torino con la quale si è assolto uno stalker poiché ha risarcito la vittima sebbene questa avesse rifiutato il ristoro.
  Rivendica, inoltre, che il proprio gruppo parlamentare è stato il primo gruppo di opposizione a chiedere che il tema su cui verte la proposta di legge fosse posto all'attenzione della Commissione.
  Ciò premesso, rileva che con la presente proposta di legge si prevede che le condotte riparatorie del danno come causa estintiva del reato (articolo 162-ter del codice penale) operino soltanto in relazione a delitti contro il patrimonio.
  In particolare, fa presente che la proposta modifica l'articolo 162-ter del codice penale.
  Al riguardo, rammento che tale disposizione, introdotta dalla recente legge n. 103 del 2017, di riforma del processo penale, prevede che le condotte riparatorie del danno operino come causa estintiva del reato nei soli casi di reati procedibili a querela soggetta a remissione.
  L'articolo 162-ter del codice penale stabilisce che, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato – ove possibile – le sue conseguenze dannose o pericolose, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito a offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo; nel caso di specie si ha offerta reale quando l'ufficiale giudiziario o il notaio (articolo 73, disposizioni Pag. 27di attuazione del codice civile) presenti materialmente il denaro a titolo di risarcimento presso il domicilio della persona offesa (articolo 1209 del codice civile). La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. All'incolpevole inadempimento della riparazione consegue la possibilità, per l'imputato, di chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale. Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo (cui si prevede consegua la sospensione della prescrizione) e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito (comunque non oltre i 90 giorni successivi) e, se necessario, impone specifiche prescrizioni. La disposizione prevede, mediante il rinvio all'articolo 240, secondo comma, del codice penale, l'applicazione della confisca obbligatoria.
  Rammenta che all'esito positivo delle condotte riparatorie, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato. Una disposizione transitoria prevede che la nuova causa di estinzione del reato sia applicata anche con riguardo ai processi in corso al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017; in tal caso, il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La legge n. 103 del 2017 (articolo 1, commi 3 e 4) stabilisce la procedura per l'applicazione della disciplina dell'articolo 162-ter ai processi in corso. La disciplina transitoria limita l'applicazione della nuova causa estintiva del reato ai processi in primo grado e in appello; tale limitazione è motivata dal fatto che la Cassazione è giudice privo di poteri e cognizioni di merito per valutare l'adeguatezza delle condotte riparatorie. L'imputato nella prima udienza può chiedere al giudice, se non è possibile provvedere al risarcimento del danno per fatto a lui non addebitabile, la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale.
  Rileva che l'articolo 162-ter, costituisce quindi, un ulteriore strumento di deflazione penale che si affianca alla messa alla prova nel processo penale introdotta dalla legge n. 67 del 2014.
   Ciò premesso, segnala che la proposta di legge in discussione è diretta a delimitare l'ambito applicativo della disciplina introdotta dall'articolo 162-ter del codice penale che, nei reati perseguibili a querela remissibile, produce l'estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie.
  In particolare, con una modifica del primo comma dell'articolo 162-ter, la proposta di legge precisa che le condotte riparatorie del danno come causa estintiva del reato operano soltanto in relazione ai delitti contro il patrimonio.
  Ritiene che l'estinzione del reato per condotte riparatorie potrebbe, quindi, interessare i seguenti delitti previsti dal codice penale: furto (articolo 624); sottrazione di cose comuni (articolo 627); danneggiamento semplice (articolo 635, primo comma); se il reato non è commesso con violenza o minaccia o con abuso della qualità di operatore del sistema, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui (articolo 635-bis, primo comma) o utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-ter primo comma); se il reato non riguarda tre o più capi di bestiame, uccisione o danneggiamento di animali altrui (articolo 638); deturpamento o imbrattamento di cose mobili altrui (articolo 639, primo comma); se il reato non riguarda acque, terreni, fondi e edifici pubblici destinati ad uso pubblico, usurpazione (articolo 631); deviazione di acque e modificazioni dello stato dei luoghi (articolo 632); invasione di terreni o edifici (articolo 633); introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (articolo 636).

  Donatella FERRANTI, presidente, nel rilevare che l'esame della proposta di legge in discussione potrà rappresentare un'utile Pag. 28occasione per riflettere sull'applicazione di un istituto di nuovo conio della cui validità, qualora applicato correttamente, dichiara di essere fermamente convinta, rileva come, sebbene il titolo della proposta di legge faccia riferimento a «delitti» e non a «reati», non si riscontrano, almeno nel codice penale contravvenzioni perseguibili a querela.
  Ritenendo che il tema debba essere oggetto di approfondimento, ritiene utile che la Commissione avvii un'adeguata attività conoscitiva sul provvedimento e chiede ai gruppi parlamentari di far pervenire, entro la giornata di giovedì 16 novembre prossimo, l'indicazione di eventuali soggetti che potrebbero essere auditi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Vittorio FERRARESI (M5S), con riferimento alla proposta di legge a sua prima firma C. 3592 in materia di tutela di animali, fa presente di aver fatto pervenire alla presidenza della Commissione l'indicazione dei soggetti che potrebbero essere auditi e dei soggetti ai quali chiedere contributi scritti.
  Chiede, inoltre, che sia posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione l'interrogazione parlamentare 5-12481 dell'onorevole Cominardi, relativa alla richiesta di estradizione di Mootaz Cheembi.

  Giulia SARTI (M5S) chiede che nella programmazione delle audizioni relative alla proposta di legge Ferraresi C. 4680 in materia di giustizia riparativa, la presidenza tenga conto delle audizioni già svolte presso l'altro ramo del Parlamento, in occasione dell'esame del provvedimento di riforma del processo penale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare alla collega Sarti, assicura che saranno posti a disposizione dei commissari i resoconti relativi alle audizioni svoltesi presso l'altro ramo del Parlamento.
  Ribadisce, comunque, l'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni sulla materia per poter meglio approfondire e valutare l'ambito di applicazione delle misure di giustizia riparativa.
  Assicura, inoltre, al collega Ferraresi, con riferimento alla proposta di legge C. 3592, che sarà richiesta a tutti soggetti indicati, da lui e da altri parlamentari, la trasmissione di contributi scritti da porre a disposizione dei commissari. Per quanto riguarda la richiesta di audire alcuni soggetti in merito al medesimo provvedimento, informa che sarà fissato un rapido calendario di audizioni.
  Relativamente, quindi, alla proposta di legge C. 4512, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura, rammenta che nella seduta di ieri si era riservata di effettuare la più equilibrata valutazione possibile in merito alla eventualità di audire, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul provvedimento, oltre al presidente dell'Associazione nazionale magistrati, anche i rappresentanti delle singole correnti presenti al suo interno. In proposito, comunica di non ritenere opportuno, anche alla luce delle posizioni dei gruppi parlamentari emerse nel corso della seduta di ieri, procedere all'audizione dei rappresentanti delle singole correnti interne all'Associazione. Comunica, quindi, che, oltre agli altri soggetti già indicati nella seduta di ieri, la Commissione procederà a svolgere l'audizione di rappresentanti del Comitato pari opportunità del Consiglio superiore della Magistratura e quella di rappresentati dell'Associazione nazionale magistrati, facendo presente che sarà formulata una specifica richiesta al presidente dell'Associazione stessa affinché siano presenti in audizione anche i rappresentanti di tutti i gruppi presenti nell'ANM, anche se non presenti nella giunta esecutiva centrale.
  Fa presente, in fine, che la settimana prossima, nella giornata di martedì 14 novembre, la Commissione avvierà l'esame Pag. 29dello schema di decreto legislativo in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (A.G. 472). Nel rammentare che la Commissione ha già svolto un'ampia ed articolata attività istruttoria in occasione dell'esame del provvedimento di riforma del processo penale (ora legge n. 103 del 2017), non ritiene opportuno avviare sulla materia un'indagine conoscitiva, potendo, in ogni caso, la Commissione richiedere eventuali contributi scritti.

  Vittorio FERRARESI (M5S), nel ritenere che la delega contenuta al comma 82 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 non sia sufficientemente definita, ritiene opportuno che la Commissione avvii un approfondito ciclo di audizioni sullo schema di decreto legislativo n. 472. In particolare, chiede che vengano auditi sull'argomento tutti i soggetti già intervenuti nel corso dell'esame della legge delega.

  Giulia SARTI (M5S), nel concordare con il collega Ferraresi, rileva che su un argomento di portata così ampia sia necessario che la Commissione svolga un articolato ciclo di audizioni, ai fini dell'espressione del parere sul provvedimento.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel sottolineare di aver delineato con chiarezza il metodo di lavoro normalmente utilizzato nel corso dell'esame degli schemi di decreto legislativo da parte della Commissione, fa presente che sarà l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi a definire le modalità per la prosecuzione dei lavori sullo schema di decreto legislativo in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Evidenziando come l'eventuale scelta di non avviare un'attività conoscitiva sul provvedimento in questione non rappresenterebbe certo, da parte della presidenza, una chiusura alla discussione sui contenuti dello stesso, ritiene comunque che l'esame dello schema di decreto legislativo possa trovare adeguato e maggiore supporto attraverso la presentazione di osservazioni scritte. Rammenta, infine, di aver fatto presente, già nella seduta del 17 ottobre scorso, di non ritenere necessario l'avvio di un ciclo di audizioni sulle materie oggetto dei decreti legislativi riferiti alla legge n. 103 del 2017, ribadendo come la Commissione abbia già svolto un'ampia e articolata attività conoscitiva su tale provvedimento.

  Vittorio FERRARESI (M5S) nel ricordare che in passato la Commissione ha spesso svolto audizioni nell'ambito di indagini conoscitive relative agli schemi di decreto legislativo posti al suo esame, ribadisce la necessità che la Commissione avvii una indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo relativo alle intercettazioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, ribadisce di aver rappresentato con chiarezza quale dovesse essere il metodo di lavoro in relazione a schemi di decreto legislativo alla base dei quali ci sono ben quattro anni di lavori parlamentari. Evidenzia, quindi, nuovamente che le osservazioni scritte, possono costituire un contributo addirittura maggiore di quello fornito dalle audizioni.

  Enrico COSTA (Misto-FARE !-PRIL) nel condividere quanto testé espresso dalla presidente in ordine alla utilità dei contributi scritti, rileva l'opportunità che la Commissione valuti attentamente i profili di conformità e di coerenza degli schemi di decreto legislativo, soprattutto in riferimento a quello in materia di intercettazioni, rispetto al contenuto della legge delega. Chiede, inoltre, in merito allo schema di decreto legislativo in materia di giudizi di impugnazione (A.G. 465) se sia previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmetta nuovamente i testi alle Camere, Pag. 30per consentire una nuova valutazione alle Commissioni competenti.

  Donatella FERRANTI, presidente, precisa che la legge delega prevede espressamente questa eventualità.

  Giulia SARTI (M5S) ribadisce la sua contrarietà alle modalità di svolgimento dei lavori relativi allo schema di decreto legislativo in materia di intercettazioni testé prospettato dalla presidente.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare alla collega Sarti, fa presente che sarà la questione sarà comunque esaminata dall'ufficio di presidenza.

  La seduta termina alle 11.50.

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